Ordinanza cautelare 28 aprile 2023
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3310 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03310/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13514/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13514 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Busani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di respingimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (pratica n. -OMISSIS-), emesso dal Ministero dell’Interno in data -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa GI IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, ha presentato in data -OMISSIS- domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, avendo maturato un periodo di residenza legale e continuativa in Italia superiore a dieci anni.
2. Con decreto notificato il -OMISSIS-, il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza, fondando il diniego, da un lato, su una segnalazione risalente al-OMISSIS- per possesso di documenti falsi e, dall’altro, su un procedimento penale a carico della moglie del ricorrente per il reato di abbandono di minori.
3. Secondo l’Amministrazione, tali circostanze sarebbero indicative di una non piena integrazione del ricorrente e del suo nucleo familiare nella comunità nazionale, con conseguente venir meno dei presupposti per il conferimento dello status civitatis.
4. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendone l’illegittimità, evidenziando che la segnalazione del-OMISSIS- si è conclusa con un provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato e non ha mai dato luogo ad alcuna condanna, nonché che il procedimento penale a carico della moglie si è concluso con sentenza di assoluzione, trattandosi di un episodio verificatosi in un contesto emergenziale legato alla pandemia da Covid-19, mentre egli si trovava bloccato all’estero per causa di forza maggiore.
5. Il ricorrente ha inoltre rappresentato di essere incensurato, di risiedere stabilmente in Italia da oltre quindici anni, di svolgere attività lavorativa regolare e continuativa e di risultare pienamente inserito nel tessuto sociale e familiare, senza che tali elementi siano stati oggetto di una valutazione complessiva da parte dell’Amministrazione.
6. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, depositando una memoria di stile, senza contestare specificamente i motivi di ricorso.
7. All’udienza del 9 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Giova rammentare, in via preliminare, lo stato della giurisprudenza, come di recente sintetizzata dalla Sezione (TAR Lazio – Roma, Sez. V-bis, sentenze nn. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), per la quale l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
9. Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti, ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni di ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Cons. Stato, Ad. Gen. 10 giugno 1999, n. 9; Cons. Stato, Sez. IV, sentenze n. 798 del 1999; n. 4460 del 2000; n. 195 del 2005; Cons. Stato, Sez. I, sentenza n. 1796 del 2008; Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 3006 del 2011; Cons. Stato, Sez. III, sentenze n. 6374 del 2018; n. 1390 del 2019; n. 4121 del 2021).
10. L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale e, se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura composita, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale e del rispetto dell’identità nazionale, risulta evidente il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire dell’Amministrazione.
11. In questo quadro, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi e una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
12. La concessione della cittadinanza rappresenta, infatti, il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, quale formalizzazione di una preesistente situazione di cittadinanza sostanziale.
13. In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire solo quando l’Amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito idoneo a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale o disattendere le regole della convivenza civile (cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. I-ter, sentenze n. 3227 del 2021; n. 12006 del 2021; Cons. Stato, Sez. III, sentenze n. 8233 del 2020; n. 7122 del 2019; n. 7036 del 2020; n. 2131 del 2019; n. 1930 del 2019; n. 657 del 2017).
14. Ne consegue che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione non può estendersi al merito della scelta, ma deve limitarsi alla verifica dell’adeguatezza dell’istruttoria, della veridicità dei fatti posti a fondamento del provvedimento e della sussistenza di una motivazione non manifestamente illogica, contraddittoria o irragionevole (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 6473 del 2021; Cons. Stato, Sez. VI, sentenze n. 5913 del 2011; n. 4862 del 2010; TAR Lazio – Roma, Sez. I-ter, sentenza n. 3226 del 2021).
15. Tanto premesso, il Collegio ritiene che nel caso di specie il provvedimento impugnato non superi il vaglio di legittimità.
16. In primo luogo, l’Amministrazione ha attribuito rilievo ostativo a una segnalazione penale risalente al-OMISSIS-, senza considerare che la stessa si è conclusa con un provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato e che, da allora, non risultano ulteriori episodi di rilievo penale a carico del ricorrente. Tale elemento è stato valorizzato in modo avulso dal contesto temporale e dalla condotta complessiva dell’istante, senza una valutazione della sua attualità e della sua effettiva incidenza sul giudizio prognostico richiesto.
17. In secondo luogo, l’Amministrazione ha ritenuto rilevante, ai fini del diniego, un episodio riferibile alla moglie del ricorrente, senza dar conto delle concrete modalità del fatto e del contesto eccezionale in cui esso si è verificato. Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che la vicenda si è svolta nel periodo di massima emergenza sanitaria da Covid-19, mentre il ricorrente era temporaneamente impossibilitato a rientrare in Italia, essendo rimasto bloccato all’estero per causa di forza maggiore.
18. In tale frangente, la moglie, rimasta sola con quattro figli minori, si è dovuta recare a una visita medica urgente, non potendo condurre con sé i figli in ragione delle restrizioni sanitarie allora vigenti. Durante la sua assenza, uno dei minori ha riportato una lieve ustione in ambito domestico, in occasione di un tentativo di cambio del pannolino da parte della sorella maggiore. La vicenda è stata qualificata come incidente domestico e si è conclusa con sentenza di assoluzione.
19. L’Amministrazione ha tuttavia valorizzato tale episodio in modo atomistico e sproporzionato, senza considerare l’esito assolutorio del procedimento penale e, soprattutto, senza accertare l’esistenza di elementi idonei a dimostrare una responsabilità, anche solo indiretta, ovvero una condivisione di schemi devianti da parte del ricorrente. Non emergono, infatti, profili di regia familiare, di complicità, di fruizione comune di vantaggi o di condivisione di valori antitetici a quelli dell’ordinamento, tali da incidere negativamente sul giudizio di affidabilità personale dell’istante.
20. Il Ministero ha, dunque, omesso di svolgere una valutazione complessiva e proporzionata della personalità del richiedente, limitandosi a valorizzare singoli episodi isolati, senza tenere conto della durata della permanenza in Italia, della stabilità lavorativa, del radicamento familiare e dell’assenza di precedenti penali, elementi che avrebbero dovuto essere oggetto di specifica ponderazione.
21. Il provvedimento impugnato risulta pertanto affetto da difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e irragionevolezza, avendo l’Amministrazione esercitato il proprio potere discrezionale in modo non coerente con i parametri di proporzionalità e ragionevolezza richiesti dalla giurisprudenza.
22. Il ricorso deve, dunque, essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
23. Ne consegue che il Ministero dovrà riesaminare l’istanza del ricorrente nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla presente decisione anche alla luce della documentazione versata in atti.
24. Tenuto conto della natura degli interessi coinvolti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA BA AV, Presidente FF
GI IG, Primo Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI IG | IA BA AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.