Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/05/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 730/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE O RDINARIO DI PISTO IA
Il Tribunal e di Pi st oia, ri unit o in C am era di Consigli o e com post o dai si gnori magi strati: dott. Stefano Bill et P resident e dott.ssa Gi uli a Gargi ulo Giudice est. dott. Ni col a Latour Giudice ha pronunciat o l a segu ent e
S E N T E N Z A
nel procedim ento civil e R.G. N. 730/2025 V.G. avente ad oggetto l a regol am ent azione delle condi zioni di affidam ento e m ant eniment o dei fi gli nat i fuori dal mat rim onio, s u ri corso deposit at o in dat a 10 aprile 2025, congiuntam ente da:
, c.f. nat o in R om ani a il 27 Parte_1 C.F._1
giugno 1990, residente i n Quarrata (P T), via Arcoveggio n. 9
e
, c.f. , nata in [...] ani a i l Parte_2 C.F._2
9 novembre 1987, resident e in Quarrat a (PT), vi a Arcoveggi o n. 9, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.ta Valentina Gori ed elettivamente domi cili at a presso il suo st udio sito i n Quarrat a (PT), vi a Montal bano n. 23, gi ust a procura i n atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1
1. C on ri cors o congi unto deposit ato in data 10 apri le 2025, i signori Parte_1
e hanno chi est o l 'adozione di provvedim ent i
[...] Parte_2 concernenti l'affidamento ed il mantenimento delle figlie minori e Persona_1
nat e rispetti vament e il 28 ottobre 2015 e il 15 m aggi o 2023 dal la Persona_2
loro rel azione mor e uxori o, ormai cessat a, in conformit à all e condi zioni dagl i stessi concordem ente pattuit e.
In particolare, l'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“1) Le minori sono affidate ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisi oni su questi oni di ordi nari a ammi ni strazione, pot ranno esercitare la responsabil ità genit orial e separ atament e. Le decisioni di maggiore interesse per la prole, relati ve all'ist ruzi one, all 'educazi one, alla salut e e all a scelta del la resi denza abituale dell e mi nori dovranno essere assunt e di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figli e.
2) L a IG.ra , con il consenso del IG. pri ma Parte_2 Parte_1 dell'inizio del nuovo anno scolastico si trasferirà temporaneamente pre sso i propri genit ori, che risiedono a Roma, in Via T espi n. 208, allo scopo di es ser e coadiuvat a nella gestione dell a routine famili are e sostenuta economi cament e, finché non avr à tr ovato un l avoro st abil e in loco;
sarà favorit a per quant o possi bil e la f r equent azione del le minori con entrambi i genit ori, pur mantenendo le stesse la residenza presso la madre, nell'attuale abitazione familiare e, prima dell'inizio del prossimo anno scolastico, presso l'abitazione dei nonni materni a
Roma.
3) I genit ori int e ndono modulare i tempi da trascorrere con le figli e mi nori come segue: il padr e potr à vedere e tenere con sé l e bambine, secondo i premi nenti interessi dell e s tes se, scolas tici ed ext rascol asti ci, quando vorrà, previo accordo con la madre e comunque nei se guenti giorni e orari: ogni fine settimana, dal sabato mattina alla domenica pomeriggio, con rientro presso l'abitazione della madre entro le or e 19,00.
4) Le minori trascorreranno le festività di Natale e Pasqua con l'uno e con l'altro genitore alt ernati vamente, r imanendo per la metà dei giorni di vacanza da scuol a dal padre, consecutivamente, e per l'altra metà dalla madre, sempre
2 consecutivament e;
i noltr e, l e bambine t rascorreranno le f erie estive, nel peri odo che va da giugno a s ett embr e, quindi ci gi or ni con l a madre e quindici giorni con i l padre, previo accordo entro il 15 Maggio di ogni anno.
5) Entrambi i genitori provvederanno al manteniment o dell e minori nei tempi di permanenza degli stes si pr esso di sé; i noltre, il Si g. Parte_1
contribuirà al mant eni mento dell e fi gli e mediante il versamento in favore del la
IG.ra del la somma mensil e di Euro 550,00 Parte_2
(ci nquecentoci nquanta/00), da ri val utare di anno in anno sulla base degli indici
ISTAT , entro il 20 di ogni mes e.
Entrambi i geni tori si f aranno cari co delle spese straordinarie nella misura del
50% ciascuno e dichiarano di aderire al Protocollo adottato d'intesa dal
Tribunale di Pistoia il 1.10.2018, prot. 274/2018”.
Lett e l e note s critt e in sosti tuzione dell 'udienz a e acquisit o il parere del Pubbli co
Minist ero, la caus a è stata ri servat a al C ollegi o per l a decisione.
2. Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne, comprendente l'affidamento e la regolamentazione del diri tto di visita, sussiste la giurisdizione italiana in applicazione dell'art. 7 del citato Regolamento
Ue n. 1111/2019 a mente del quale “le aut orit à giuri sdi zionali di uno Stat o membro sono compet enti per l e domande relative all a responsabilità genitori al e su un minore, s e il minore risi ede abitualment e i n quell o St ato membro all a data i n cui sono adit e”.
Sussist e alt resì l a giurisdi zi one it ali ana quanto all a regol ament azi one dell e condizioni di mantenimento delle minori, ai sensi dell'art. 3, lett. d) del
Regolamento CE n. 4 del 2009, a mente del quale “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione aliment are si a acces soria a dett a azione, sal vo che tal e compet enza si a f ondata uni camente sull a citt adinanza di una dell e parti”.
Come risult a dall a docum ent azione al legat a al ri corso (certi fi cati cont est uali all egati al ri corso), l e fi glie mi nori dell e parti ri siedono in It alia;
s ussist e pertanto la com petenza giurisdi zional e del t ribunale adito anche in rel azione a t ali dom ande.
3 2.1. In ragione dell a res idenza abi tuale dell e minori in It ali a, l a legge appli cabil e all e condi zioni di affi damento e m ant enimento dell e fi glie dell e par ti è quell a italiana, in virtù dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge 18 giugno 2015 n. 101 con riferimento alle questioni relative all'affidamento delle minori e in virtù dell'art. 15 del Reg. CE
n. 4/ 2009 per ci ò che concerne il mant eniment o dell e minori.
3. Le condi zi oni concordat e dall e parti sono congrue, conformi a l egge e i donee a tutelare l'interesse preminente della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondam ento della decisi one.
4. Null a deve disporsi sull e spese di lite, avendo l e parti proposto dom anda congiunta.
P.Q.M.
Il Tri bunal e di Pist oi a, in com posi zi one collegiale, definit ivament e pronunciando:
a) dispone che l 'affidam ent o ed il m ant enim ent o delle figli e mi nori Persona_3
(nata il 28 ot tobre 2015) e (nata il 15 m aggio 2023)
[...] Persona_4 siano regolati alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti e trascritto in motivazione;
b) null a sulle spes e di lit e.
Pistoi a, così decis o nell a camera di consiglio del 7 m aggio 2025.
La Giudice Il P residente
Giuli a Gargiulo St ef ano Bill et
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