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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/11/2025, n. 2475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2475 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Virginia Manfroni Giudice
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°6931 /2024 R.G. promossa da
, con l'avv. Parte_1 C.F._1
MO NA
ricorrente contro
, Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 07/10/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 11/11/2025
conclusioni:
per la ricorrente: 2
1) pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.
ra e dal sig. in Parte_1 Controparte_1
data 13.11.2004 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del comune di
Caprino Veronese al n. 22 P. 2 Serie A anno 2004, con ogni conseguente
statuizione di legge.
2) Con vittoria di compenso di causa in caso di opposizione.
per il pubblico ministero: ”nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/11/2024 la ricorrente sig.
[...]
adiva il Tribunale affinché fosse dichiarata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
13/11/2004 con il sig. Controparte_1
Con decreto in data 27/11/2025 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica al convenuto e per la costituzione di quest'ultimo.
All'udienza del 7/10/2025 compariva la sola ricorrente che confermava la volontà di divorziare;
nessuno compariva per il convenuto,
non costituito benché regolarmente notificato come irreperibile.
All'esito, la Presidente del. dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto.
Parte ricorrente precisava le conclusioni nel senso sopra riportato e la Presidente delegata rimetteva al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale e, per quanto allegato negli scritti difensivi, risultante di certificati di stato di famiglia e dichiarato dalla ricorrente all'udienza presidenziale, la medesima si è protratta
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ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale nel procedimento di separazione.
La stessa mancata comparizione del convenuto all'udienza,
impedendo il tentativo di conciliazione, è comportamento che dimostra disinteresse alla prosecuzione del vincolo.
Visti la natura e l'esito della contesa e nella contumacia del convenuto, nulla va statuito sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di CAPRINO
VERONESE di annotare la sentenza nei registri (atto n°22, Parte II, serie
A, anno 2004 del registro degli atti di matrimonio);
3) nulla sulle spese.
Verona, 11/11/2025
La Presidente est.
dott. Antonella Guerra
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