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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/04/2025, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1700/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Camillo Romandini Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1700 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 18.3.2025, vertente pagina 1 di 7
TRA
(P. IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizio Leozappa Parte_1 P.IVA_1
e Riccardo Gai.
APPELLANTE
E
, (C.F. ), contumace. Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
L' appellante ha così concluso:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'appello adita accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
i) confermare il decreto ingiuntivo n. 26102/2014;
ii) in ogni caso, condannare l' al pagamento in favore della della somma di € CP_1 Parte_1
45.471,06 o di quella diversa ritenuta di giustizia, occorrendo anche a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre agli interessi legali e moratori, nonché alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo in misura pari ad € 1.305,00 per compenso ed € 252,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e rimborso delle spese generali come per legge.
Con vittoria delle spese e degli onorari di entrambi i gradi.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue. pagina 2 di 7 1. La società ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma Parte_1
n. 16105/2018 con cui è stata accolta l'opposizione dell' avverso il decreto ingiuntivo CP_1
n. 26102/2014.
a riferito che: Pt_1
- in accoglimento della propria domanda monitoria, veniva ingiunto all' il CP_1
pagamento dell'importo di € 45.471,06, oltre interessi, di cui alle fatture nn. 16/B – 17/B –
18/B – 19/B e 20/B del 30.12. 2013, nonché alle fatture nn. 1/B e 2/B del 28.2.2014, per prestazioni rese nell'ambito dell'appalto del servizio di pulizie delle superfici coperte, delle aree esterne e diserbo dell'area di movimento dell'aeroporto, diserbo della recinzione perimetrale dell'aeroporto di Roma Urbe, nonché del servizio di pulizia delle aree esterne degli alloggi demaniali presso il medesimo aeroporto;
- l'opponente aveva riferito inizialmente che il contratto, a seguito di procedura ristretta aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, era stato stipulato sotto forma di lettera ordinativo, prot. del 19.12.2008 n. 4799/OCI, aveva durata di 36 mesi ed era stato oggetto di quattro proroghe sino alla scadenza indicata al 30.6.2014 e che, a causa degli inadempimenti della si era avvalso della clausola risolutiva espressa, prevista nel contratto;
Pt_1
- solo alla prima udienza l' aveva invece eccepito la nullità del contratto per CP_1
mancanza di forma scritta, in mancanza di controfirma da parte della ia nella lettera Pt_1
ordinativo che in alcune delle successive proroghe.
2. La sentenza appellata ha accolto l'opposizione dell' ritenendo fondata CP_1
l'eccezione di nullità del contratto per mancanza di forma scritta.
Il Tribunale ha osservato che il contratto originario (lettera ordinativo), che non prevedeva la possibilità di proroga, non risultava sottoscritto dall'appaltatore, così come le successive proroghe, tranne la proroga di 12 mesi del 29.10.2012 che però faceva riferimento ad altre prestazioni.
3. La a proposto appello per i seguenti motivi. Pt_1
pagina 3 di 7 Con il primo motivo, articolato in più profili, l'appellante ha criticato l'assunto del
Tribunale secondo cui il contratto era nullo per violazione dell'art. 17 R.D. n. 2440/1923 che richiede la forma scritta ad substantiam richiesta per i contratti stipulati dalla P.A., mentre il contratto prodotto in giudizio dall' era siglato soltanto da quest'ultimo e non già dalla CP_1
er accettazione. Pt_1
L'appellante ha dedotto a tal riguardo che l' non era una Pubblica CP_1
Amministrazione, ma un ente pubblico non economico e che pertanto non trovava applicazione l'art. 17 citato.
L'appellante ha comunque ritenuto soddisfatto il requisito della forma scritta, dato che evidentemente la stipula del contratto era avvenuta non in modo contestuale, ma attraverso lo scambio di due copie l'una recante la firma dell'altro contraente.
Inoltre la a prodotto in appello copia dell'originale del contratto sottoscritto da Pt_1
entrambe le parti, rappresentando di non avere potuto produrlo tempestivamente nel primo grado di giudizio, in quanto tutta la documentazione detenuta dalla ll'epoca Pt_1
era stata oggetto di sequestro penale.
L' non aveva mai contestato l'esistenza del contratto e quindi si trattava di un mero CP_1
rilievo formale e non di un'eccezione di nullità, da ritenere inammissibile in quanto giuridicamente incompatibile con la ammissione della piena validità ed efficacia del rapporto contrattuale che la domanda di risoluzione postulava.
L'appellante ha infine ribadito l'attualità dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui
“con riferimento ai contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, il contraente che
non abbia sottoscritto l'atto può perfezionare il negozio con la produzione in giudizio del documento
al fine di farne valere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore, o manifestando a questi con un
proprio atto scritto la volontà di avvalersi del contratto” (Cass. n. 22223/2006).
4. Con un secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui, con un palese vizio di ultrapetizione, non avendo l' mai eccepito che le proroghe non CP_1
erano riferite al contratto originario, era stato rilevato come le proroghe contrattuali “non
pagina 4 di 7 appaiono sempre riferite, quanto all'oggetto, al contratto originario (vedi in particolare la citata
proroga del 29.10.2012, l'unica sottoscritta da entrambe le parti, che fa riferimento alla gestione,
conduzione e manutenzione degli impianti ed installazioni costituenti le infrastrutture logistiche
dell'aeroporto e non alla pulizia delle aeree descritte nella lettera ordinativo originaria pure non
sottoscritta da cfr docc. 1, 2°,2B, 2C del fascicolo ”. Pt_1 CP_1
Secondo l'appellante il giudice di primo grado era comunque incorso in un vero e proprio abbaglio, affermando che l'oggetto della proroga del 29.10.2012 non sarebbe stato riferito al contratto originario.
Inoltre, non era vero che la proroga del 29.10.2012 fosse l'unica sottoscritta da entrambe le parti e l'appellante ha prodotto, a seguito del dissequestro, la proroga ultima, del
27.11.2013, prot. 134467/CCI, sottoscritta in originale da entrambe le parti.
Ha quindi osservato che la fonte negoziale del credito azionato dalla era Pt_1
rappresentata non solo dal contratto originario ma, evidentemente, dalla proroga di dodici mesi di cui alla nota prot. del 29/10/2012 n. 138538, e dall'ultima ultima proroga di cui alla nota prot. del 27 novembre 2013 n. 134467/CCI. CP_1
5. Con il terzo motivo infine l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda - proposta in via subordinata dalla - di condanna Pt_1
dell' al pagamento delle somme per cui è causa a titolo di indebito arricchimento ex CP_1
art. 2041 c.c., avendo esso pacificamente beneficiato delle prestazioni rese dalla Pt_1
6. Il primo motivo d'appello è infondato.
Innanzitutto la rilevabilità d'ufficio di un profilo di nullità di un contratto fa sì che l'eccezione di parte non possa essere considerata tardiva e che non rilevi la precedente o anche contemporanea eccezione di inadempimento o la deduzione secondo cui il contratto deve ritenersi risolto, prevalendo il profilo della nullità sugli altri.
Nel merito della questione si ritiene che l'art. 17 R.D. n. 2447/1923, nonostante la risalente legge faccia riferimento allo Stato, si applichi in generale alla Pubblica Amministrazione e che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nella nozione di Pubblica pagina 5 di 7 Amministrazione rientrino tutti gli enti pubblici non economici, locali e a maggior ragione nazionali, come l' come si evince anche dalle pronunce giurisprudenziali che CP_1
escludono appunto dall'obbligo di forma scritta solo gli enti pubblici economici e le aziende speciali degli enti pubblici territoriali (cfr. Cass. Sez. Un. n. 20684/2018).
Manca quindi nel caso in esame il requisito della forma scritta ad substantiam che richiede comunque uno scambio di sottoscrizioni, seppure non contestuale.
Né tale requisito potrebbe ritenersi soddisfatto con la dichiarazione da parte della Pt_1
di volersi avvalere del contratto, avendo comunque tale dichiarazione valore non retroattivo
(v. Cass. n. 5919/2016).
Infine è inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la produzione documentale allegata all'atto di appello, poiché tardiva. Non costituisce giustificazione idonea a superare la preclusione la circostanza secondo cui tutti i documenti erano sottoposti a sequestro. Difatti
la non ha mai allegato l'effettiva esistenza di un documento sottoscritto Pt_1
contestualmente da entrambe le parti, oppure oggetto di uno scambio tra le stesse, né ha formulato istanze istruttorie per potere ottenere l'esibizione di tali documenti, compresi gli atti di proroga.
7. Quanto al secondo motivo, dall'infondatezza del primo deriva l'irrilevanza delle questioni relative agli atti di proroga la cui validità presuppone la validità del contratto principale.
Si rileva ad abundantiam che, comunque, l'appellante non ha specificamente censurato l'assunto del Tribunale secondo cui il contratto non faceva riferimento alla possibilità di proroga, in presenza dei necessari presupposti di legge.
8. Infine non può trovare accoglimento l'ultimo motivo di appello, stante l'assoluta genericità nel riferimento alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2041
c.c. che richiede comunque l'allegazione e la prova degli elementi che consentano di pervenire a una determinazione, sia pure equitativa, dell'importo della diminuzione patrimoniale nei limiti dell'arricchimento della controparte.
pagina 6 di 7 9. Pertanto l'appello deve essere integralmente rigettato.
Nulla sulla spese, stante la contumacia di parte appellata.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla sulle spese.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 22.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Camillo Romandini
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