TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/07/2025, n. 2848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2848 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2396/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli RD -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2396 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 25.6.2025, avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Quarto alla Via Parte_1 C.F._1
Masullo, 1 presso lo studio dell'avv. Raffaella Moio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Frattaminore alla Controparte_1 C.F._2
Via G. Liguori, 45 presso lo studio dell'Avv. Angela Maruzzella che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli RD
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 15.3.2025 ritualmente notificato, il ricorrente
(nato a [...] il [...]), premesso di aver contratto matrimonio in Napoli in data 23.9.2000 con la resistente (nata a [...] il [...]) e che dalla loro unione sono nati tre figli - (nata a Per_1
Napoli il 7.2.2001); (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...])- Pt_2 Per_2 ha chiesto che venisse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
1 R.G. n. 2396/2025
In particolare chiedeva l'affido condiviso del minore , con collocazione privilegiata presso Per_2 la madre;
la disciplina del diritto di visita;
la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico per la figlia essendo economicamente autosufficiente dal 24.6.2024, con condanna della Per_1 resistente alla restituzione di quanto illegittimamente percepito da tale data sino alla revoca;
rideterminare l'assegno di mantenimento posto a suo carico per il figlio minore e la figlia Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nella somma di 500,00 euro Pt_2 mensili (di cui 350,00 euro per il figlio e 150,00 euro per la figlia;
nulla a titolo Per_2 Pt_2 di assegno divorzile in favore della resistente, il tutto con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
Nel costituirsi in giudizio la resistente aderiva alla domanda principale.
Quanto ai provvedimenti accessori chiedeva l'affido condiviso del minore con collocamento Per_2 privilegiato presso di sé e conferma delle condizioni inerenti il diritto di visita del padre, già previste in sede di separazione;
la somma di 500,00 euro mensili a carico del ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore;
una somma non inferiore a 400,00 euro a titolo di Per_2 mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, da Pt_2 corrispondere entro il 5 di ogni mese, da valutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie, scolastiche, sanitarie, sportive e mediche non coperte dal SSN;
una somma, a titolo di assegno divorzile, di 300,00 euro, a decorrere dalla domanda, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese.
All'udienza del 25.6.2025 entrambi i coniugi comparivano innanzi al Giudice delegato e dichiaravano di aver raggiunto un accordo;
su richiesta delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c..
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli RD (avvenuta il 20.10.2021) nel giudizio di separazione concluso con decreto di omologa del Tribunale di Napoli RD del 27.10.2021 (procedimento n. R.G. 8879/2021); inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23/09/2000 a
Napoli tra i sig.ri e ordinando all'Ufficiale dello Stato civile Controparte_1 Parte_1
2 R.G. n. 2396/2025
di detto comune di procedere alle relative annotazioni/trascrizioni di legge;
2. Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i coniugi con Per_2 collocamento privilegiato presso la madre, cui resta assegnata la casa coniugale;
3. Il padre avrà diritto di visita del figlio minore il martedì ed il giovedì dalle ore 17.00 Per_2 alle 21.00, salvo impegni scolastici e religiosi del minore, fermo restando che, poiché nell'ultimo anno si è creato un distacco tra il padre ed il figlio minore che le parti stanno cercando di rimarginare, il padre continuerà a vedere il figlio alla presenza della sorella maggiore sino a quando quest'ultimo esprimerà il bisogno e la necessità della Pt_2 presenza della sorella. Il padre si impegna ad assecondare i tempi del minore così come la madre si impegna a favorire la ricostruzione del rapporto padre-figlio. Qualora i genitori dovessero ravvisare la necessità si impegnano, sin da ora, a fornire adeguato supporto psicologico al minore
4. Il marito verserà mensilmente alla sig.ra la somma di euro 750,00 Controparte_1
(settecentocinquanta/00), di cui € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore € 150,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non Per_2 Pt_2 economicamente autosufficiente ed € 100,00 a titolo di assegno divorzile della moglie, il tutto corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico, somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, ogni dodici mesi a decorrere dall'udienza presidenziale, oltre al
50% delle spese straordinarie per i figli come da Protocollo;
assegno unico come per legge al 50% tra i genitori.
5. Le parti dichiarano di aver regolato ogni questione tra loro pendente in relazione al mantenimento pregresso sia ordinario che straordinario, e di non aver null'altro a pretendere per il pregresso sino ad oggi.
6. Spese compensate.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, verificato che esse non sono contrarie alla legge e sono conformi agli interessi della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NAPOLI in data 23 settembre 2000 (atto n. 263, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2000) tra Pt_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] l' 1.2.1979) alle
[...] Controparte_1 condizioni indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
3 R.G. n. 2396/2025
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli RD -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2396 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 25.6.2025, avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Quarto alla Via Parte_1 C.F._1
Masullo, 1 presso lo studio dell'avv. Raffaella Moio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Frattaminore alla Controparte_1 C.F._2
Via G. Liguori, 45 presso lo studio dell'Avv. Angela Maruzzella che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli RD
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 15.3.2025 ritualmente notificato, il ricorrente
(nato a [...] il [...]), premesso di aver contratto matrimonio in Napoli in data 23.9.2000 con la resistente (nata a [...] il [...]) e che dalla loro unione sono nati tre figli - (nata a Per_1
Napoli il 7.2.2001); (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...])- Pt_2 Per_2 ha chiesto che venisse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
1 R.G. n. 2396/2025
In particolare chiedeva l'affido condiviso del minore , con collocazione privilegiata presso Per_2 la madre;
la disciplina del diritto di visita;
la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico per la figlia essendo economicamente autosufficiente dal 24.6.2024, con condanna della Per_1 resistente alla restituzione di quanto illegittimamente percepito da tale data sino alla revoca;
rideterminare l'assegno di mantenimento posto a suo carico per il figlio minore e la figlia Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nella somma di 500,00 euro Pt_2 mensili (di cui 350,00 euro per il figlio e 150,00 euro per la figlia;
nulla a titolo Per_2 Pt_2 di assegno divorzile in favore della resistente, il tutto con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
Nel costituirsi in giudizio la resistente aderiva alla domanda principale.
Quanto ai provvedimenti accessori chiedeva l'affido condiviso del minore con collocamento Per_2 privilegiato presso di sé e conferma delle condizioni inerenti il diritto di visita del padre, già previste in sede di separazione;
la somma di 500,00 euro mensili a carico del ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore;
una somma non inferiore a 400,00 euro a titolo di Per_2 mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, da Pt_2 corrispondere entro il 5 di ogni mese, da valutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie, scolastiche, sanitarie, sportive e mediche non coperte dal SSN;
una somma, a titolo di assegno divorzile, di 300,00 euro, a decorrere dalla domanda, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese.
All'udienza del 25.6.2025 entrambi i coniugi comparivano innanzi al Giudice delegato e dichiaravano di aver raggiunto un accordo;
su richiesta delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c..
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli RD (avvenuta il 20.10.2021) nel giudizio di separazione concluso con decreto di omologa del Tribunale di Napoli RD del 27.10.2021 (procedimento n. R.G. 8879/2021); inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23/09/2000 a
Napoli tra i sig.ri e ordinando all'Ufficiale dello Stato civile Controparte_1 Parte_1
2 R.G. n. 2396/2025
di detto comune di procedere alle relative annotazioni/trascrizioni di legge;
2. Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i coniugi con Per_2 collocamento privilegiato presso la madre, cui resta assegnata la casa coniugale;
3. Il padre avrà diritto di visita del figlio minore il martedì ed il giovedì dalle ore 17.00 Per_2 alle 21.00, salvo impegni scolastici e religiosi del minore, fermo restando che, poiché nell'ultimo anno si è creato un distacco tra il padre ed il figlio minore che le parti stanno cercando di rimarginare, il padre continuerà a vedere il figlio alla presenza della sorella maggiore sino a quando quest'ultimo esprimerà il bisogno e la necessità della Pt_2 presenza della sorella. Il padre si impegna ad assecondare i tempi del minore così come la madre si impegna a favorire la ricostruzione del rapporto padre-figlio. Qualora i genitori dovessero ravvisare la necessità si impegnano, sin da ora, a fornire adeguato supporto psicologico al minore
4. Il marito verserà mensilmente alla sig.ra la somma di euro 750,00 Controparte_1
(settecentocinquanta/00), di cui € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore € 150,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non Per_2 Pt_2 economicamente autosufficiente ed € 100,00 a titolo di assegno divorzile della moglie, il tutto corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico, somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, ogni dodici mesi a decorrere dall'udienza presidenziale, oltre al
50% delle spese straordinarie per i figli come da Protocollo;
assegno unico come per legge al 50% tra i genitori.
5. Le parti dichiarano di aver regolato ogni questione tra loro pendente in relazione al mantenimento pregresso sia ordinario che straordinario, e di non aver null'altro a pretendere per il pregresso sino ad oggi.
6. Spese compensate.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, verificato che esse non sono contrarie alla legge e sono conformi agli interessi della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NAPOLI in data 23 settembre 2000 (atto n. 263, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2000) tra Pt_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] l' 1.2.1979) alle
[...] Controparte_1 condizioni indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
3 R.G. n. 2396/2025
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
4