Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 22/12/2025, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02815/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01270/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2025, proposto da
RE BA, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione, Via Butera n. 6;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l’ottemperanza
DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 3208, EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI PALERMO IL 23/4/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. AN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che con ricorso, ritualmente notificato e depositato, l’Avv. RE BA ha chiesto l’ottemperanza al Decreto Ingiuntivo n. 3208, emesso in data 23/4/2024 dal Giudice di Pace di Palermo e depositato il 24/4/2024;
- che il predetto è dichiarato esecutivo con decreto 17/2/2025 n. 1895;
- che, con il titolo ormai consolidato, il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento della somma di 1.144 €, oltre agli interessi di mora dal 30° giorno dalla fattura fino al soddisfo, e alla rifusione delle spese per 326 € (di cui 76 € per spese vive e 250 € per compenso professionale), oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e Cpa come per legge;
- che con pec del 19/2/2025 il decreto ingiuntivo è stato notificato sia al Ministero che presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato competente, ed è in seguito decorso il termine di legge di 120 giorni ((art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, conv. in L. n. 30/1997);
Evidenziato:
- che il predetto decreto ingiuntivo è stato eseguito dal Ministero limitatamente all’importo di 1.144 € (corrispondente al capitale), per cui la domanda di ottemperanza è tesa a conseguire il pagamento delle spese degli oneri della procedura di ingiunzione e degli interessi legali fino al soddisfo;
- che il ricorrente ha insistito, anche in Camera di consiglio, per il pagamento del credito residuo di 492,51 € (375 € per spese compensi procedura monitoria, 117,51 € per interessi ad oggi, oltre ad ulteriori interessi su sorte, spese e competenze);
- che il ricorrente ha chiesto anche la vittoria delle spese dell’odierno giudizio e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento della p.a.;
Tenuto conto:
- che le ragioni della parte ricorrente sono fondate;
- che consta, infatti, che il decreto ingiuntivo dispone la condanna pecuniaria del Ministero resistente, che lo stesso è passato in giudicato ed è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. per mancata opposizione e che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’amministrazione debitrice;
- che di converso, il Ministero della Giustizia, essendosi costituito con atto di pura forma, non ha obiettato di avere già corrisposto, prima della notificazione del ricorso, la somma dovuta, e al contrario il pagamento in corso di causa degli importi residui di cui al citato decreto ingiuntivo (confessoriamente riferito dal ricorrente) conferma l’esistenza – al tempo della proposizione del ricorso – della posizione debitoria della parte resistente in relazione al medesimo titolo esecutivo;
Ritenuto:
- che, pertanto, va dichiarato l'obbligo dell’amministrazione intimata di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe discendente dal decreto ingiuntivo in narrativa, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente delle somme residue dovute (oltre agli interessi legali dalla data del giudicato fino al saldo) nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza;
- che, per il caso di ulteriore inerzia si nomina sin da ora commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà per lo stesso di delega ad altro soggetto dotato di adeguata competenza, il quale – nel doveroso adempimento dell’ufficio pubblicistico assegnatogli e su espressa richiesta di parte – provvederà, entro l’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta), alla corresponsione delle somme spettanti ai ricorrenti, con oneri a carico dell’intimata amministrazione;
- che le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza virtuale del Ministero resistente e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando:
a) accoglie l’introdotto ricorso e, per l'effetto, ordina al Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al titolo azionato come specificato in narrativa;
b) assegna all’Ente intimato termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza, per il pagamento degli importi dovuti in base al decreto ingiuntivo indicato in narrativa;
c) nomina Commissario ad acta (con facoltà di delega) per il caso di persistente inadempimento, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale provvederà come indicato in motivazione;
d) condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 200,00 (duecento/00), per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e oltre contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata in forma telematica, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti e al soggetto designato quale Commissario ad acta .
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN CA, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN CA |
IL SEGRETARIO