Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 13/06/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 540/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 540/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 17.03.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, e residente in [...], loc. C.F._1
Nievole, Via della Nievole, n. 16,
e nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, e residente in [...]
Bicchierai n. 129, int. 3, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Costanza Maria Fanucci del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Montecatini Terme (PT), Via
Aldo Rossi n. 30, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 17.03.2025,
[...]
e esponendo di aver contratto Pt_1 Parte_2 matrimonio il giorno 07.07.2007 in Montecatini Terme (PT), precisavano che dalla loro unione era nata la figlia (il Persona_1
30.03.2011).
Le parti evidenziavano peraltro che tra loro insorgevano contrasti tali da rendere impossibile la convivenza matrimoniale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza o domicilio dove vorrà salvo restando l'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'altro;
2) L'affidamento della figlia minore sarà Persona_1 perfettamente condiviso tra i genitori con domiciliazione presso la madre.
3) La casa coniugale sita in Montecatini Terme (PT), loc. Nievole,
Via della Nievole n. 16, di esclusiva e piena proprietà della signora viene assegnata a quest'ultima con tutto Parte_1 quanto ne forma arredo e corredo, ove continuerà ad abitare unitamente alla figlia minore, la quale ivi conserverà la propria residenza anagrafica.
4) Il sig. , ha già provveduto a trasferire la propria Parte_2 residenza anagrafica presso una nuova abitazione posta in
Montecatini Terme (PI), Via Bicchierai n. 129, int 3;
5) L'affidamento di sarà perfettamente condiviso tra i Per_1 genitori nel rispetto dei principi e delle finalità di cui al vigente art. 155 c.c., con l'impegno da parte di entrambi i coniugi di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia, che dovrà ricevere cura, educazione, istruzione da entrambi i genitori
2 e conservare rapporti duraturi e significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
6) Per quanto concerne la figlia minore, i coniugi concordano la seguente cadenza di permanenza con ciascun genitore, concordato anche in ragione degli orari di lavoro di ciascuno di loro:
I° settimana: il giorno del lunedì il padre, prenderà dall'uscita della scuola la figlia e la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre entro le ore 21,00/21,15 del giovedi;
II° settimana: il giorno del lunedì il padre, prenderà dall'uscita della scuola la figlia e la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre entro le ore 21,00/21,15 del mercoledi.
La figlia trascorrerà i periodi non descritti con la madre.
Nell'eventualità la madre fosse impossibilitata, si rivolgerà al padre.
La stessa cadenza sarà adottata nel periodo non scolastico della ragazza, che verrà portata e ripresa da corsi, centri estivi, ecc, con le stesse modalità, salvo diversi accordi tra le parti.
7) la figlia trascorrerà, durante le vacanze estive, una settimana consecutiva con ciascun genitore, con sospensione del diritto di visita, durante il mese di luglio e due settimane consecutive con ciascuno dei genitori, con sospensione del diritto di visita, durante il mese di agosto.
I coniugi dovranno comunicarsi in anticipo, entro il mese di aprile di ogni anno, il periodo feriale estivo che preferiscono.
8) Per ogni anno di calendario, le festività saranno ripartite come segue:
- il 6 gennaio, Pasqua e Pasquetta ed il 26 dicembre con un genitore;
- il 25 dicembre, il 31 dicembre e successivo 1 gennaio, con l'altro genitore;
- Viceversa per l'anno successivo.
- Le suddette festività si intendono a partire dalla mattina.
- Il compleanno della figlia sarà festeggiato possibilmente tutti insieme, altrimenti con un genitore ad anni alterni.
3 - Sono fatti salvi diversi accordi presi di volta in volta tra i genitori.
9) In considerazione dell'affidamento congiunto come sopra definito, i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia ed in aggiunta il sig. si impegna a contribuire Parte_2 nella misura di €150,00= (euro centocinquanta/00) mensili al mantenimento della figlia oltre rivalutazione annuale ISTAT, con accredito dell'importo entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul CC cointestato fra le parti, interamente dedicato alle spese ed esigenze della loro figlia . Per_1
10) Non si darà luogo al contributo al mantenimento dell'un coniuge verso l'altro.
11) A titolo esemplificativo si considerano compresi nell'assegno di mantenimento:
- il vitto
- l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione – escluso l'abbigliamento sportivo rientrante invece nelle spese straordinarie di cui infra;
il contributo alle spese abitative;
- le tasse scolastiche (escluse universitarie) e materiale scolastico di cancelleria.
12) Le spese straordinarie, in aggiunta al suindicato mantenimento saranno sostenute al 50% da ciascun genitore, secondo queste regole:
- sono considerate spese straordinarie non richiedenti la preventiva concertazione, le seguenti voci: libri scolastici, corredo scolastico di inizio anno, mensa scolastica, tasse scolastiche universitarie, comprensive di quota assicurativa (ivi comprese quelle universitarie relative ad università pubbliche), spese di trasporto da e per la scuola ed università, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici e di degenza sia presso strutture pubbliche che private (convenzionate e non) se prescritte dal medico, (nel caso di struttura privata non convenzionata rientrano in questa categoria solo le spese che siano state prescritte dal medico come urgenti), spese
4 fisioterapiche, odontoiatriche, ortodontiche, oculistiche e sanitarie, visite specialistiche, analisi cliniche ed esami diagnostici, spese protesiche, cicli di psicoterapia e logopedia, se prescritte dal medico ed effettuate tramite SSN (o tramite strutture private convenzionate) o presso strutture private non convenzionate, in quest'ultima ipotesi (struttura privata non convenzionata) nei soli casi in cui siano state prescritte dal medico come urgenti;
- sono considerate spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori le seguenti categorie:
1. scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, ad università private e/o pubbliche, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari, frequentazione del conservatorio o di scuole di formazione, spese per la preparazione agli esami di abilitazione e per la preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola quando vi sia il pernottamento, pre- scuola, doposcuola, servizio di baby sitting che debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza, viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
2. spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo campi scout);
3. spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, dell'abbigliamento e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica e/o non agonistica. In relazione ai punti 2 e 3, i genitori si impegnano a rispettare e a garantire la continuità delle attività sportive e ricreative già praticate dalla figlia.
5 4. spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici e di degenza sia presso strutture pubbliche che private (anche convenzionate) quando non siano stati prescritti dal medico, spese per interventi chirurgici e di degenza presso strutture private (non convenzionate) quando siano state prescritte dal medico come necessarie ma non come urgenti, spese fisioterapiche, odontoiatriche, ortodontiche, oculistiche e sanitarie, visite specialistiche, analisi cliniche ed esami diagnostici, spese protesiche, cicli di psicoterapia e logopedia non prescritti dal medico effettuate tramite SSN o tramite struttura privata (anche convenzionata), spese fisioterapiche, odontoiatriche, ortodontiche, oculistiche e sanitarie, visite specialistiche, analisi cliniche ed esami diagnostici, spese protesiche, cicli di psicoterapia e logopedia effettuate presso strutture private non convenzionate se prescritte dal medico come necessarie ma non come urgenti, trattamenti estetici, anche chirurgici, di natura straordinaria.
- Le spese straordinarie che siano state legittimamente sostenute per intero da un genitore, dovranno essere rimborsate nella misura del 50% dall'altro, su esibizione dei giustificativi di spesa, ovvero di idonea documentazione comprovante (a titolo esemplificativo, per le visite specialistiche è richiesta l'esibizione della ricevuta/fattura intestata alla figlia, per i farmaci, lo scontrino con apposizione del codice fiscale di quest' ultima, per le tasse scolastiche (ivi compresa quota assicurativa) e universitarie, i bollettini postali, MAV ecc intestati alla figlia).
Dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia sostenute entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (anche a mezzo sms, e-mail, fax, pec, whatsapp ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della richiesta ed in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa per cui quest'ultima
6 dovrà essere rimborsata, entro 10 (dieci) giorni dalla trasmissione della documentazione comprovante l'avvenuto esborso.
13) Le parti concordano che l'assegno unico familiare sia percepito dalla madre nella misura del 100%.
14) Fino al raggiungimento della maggiore età della figlia, i genitori si comunicheranno tempestivamente, con preavviso di 30 giorni, ogni loro cambiamento di residenza o domicilio.
15) I coniugi acconsentono, infine, che a ciascuno di loro, ed alla figlia minore, sia rilasciato il passaporto per tutti gli Stati riconosciuti dal governo Italiano.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.05.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
7 - pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
nata a [...] il [...] e Pt_1 Parte_2 nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio il giorno 07.07.2007 in Montecatini Terme (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Montecatini Terme (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 11, P. 2, S. A, anno 2007);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 13.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
8