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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3354 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte composta dai signori Magistrati:
- dott.ssa IE DO Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 22 ottobre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11/2023 R.G. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Piras, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, Via dei Gracchi n. 128 APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Palma e dall'Avv. Manfredo Controparte_1
Piazza, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla Via Faleria n. 17
APPELLATO
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Carluccio, presso il cui studio Controparte_2 elettivamente domicilia in Roma, Viale Giulio Cesare n. 61
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 6576/2022 pubblicata il 12/7/2022
Conclusioni delle parti: come in atti
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorsi separati, successivamente riuniti, depositati in data 28.6.2021, CP_1
e – premettendo di aver prestato entrambi lavoro subordinato per
[...] Controparte_2 [...] dal 2011, con qualifica di operaio comune di 1° livello del Parte_1
CCNL Federambiente dell'Area operativo funzionale “Spazzamento, raccolta, accessorie e complementari” – adivano il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di
“accertare e dichiarare, a far data perlomeno dal luglio 2011, o dalla successiva data che sarà ritenuta di giustizia, l'intervenuto svolgimento di mansioni di pertinenza del II livello del CCNL
FEDERAMBIENTE (ora Utilitalia) per tempo applicabile e, per l'effetto, - dichiarare il diritto del prestatore all'inquadramento in tale livello retributivo;
- per l'effetto dell'accoglimento della domanda che precede, - accertare e dichiarare che in favore del ricorrente sono dovute le differenze retributive tra il trattamento correntemente percepito (1° livello) e quello spettante ed ordinare ad
in persona del legale rappresentante pro tempore, l'accantonamento delle quote di fine Parte_1 rapporto in ragione di tali differenze stipendiali, oltre rivalutazione ed interessi, il tutto con sentenza di condanna generica e con riserva di quantificazione se del caso in separato giudizio”, con vittoria di spese, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
A fondamento della domanda esponevano: - di essere in possesso della patente di categoria
B; - di aver utilizzato dalla data di assunzione il minicompattatore adibito alla raccolta c.d. porta a porta, per il carico e l'aggancio del bidoncino, azionando i comandi a bottone posti nel retro del mezzo per consentirne lo svuotamento;
- di aver utilizzato il furgone c.d. C.R. munito di vasca, riempito di rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta eseguita nel giro di servizio (i ricorrenti si recavano nei siti aziendali e, azionando gli appositi comandi, riversavano il contenuto della vasca del minicompattatore nella c.d. macchina madre, ovvero nel compattatore di più ampia portata, con successivo riposizionamento della vasca nella posizione standard di viaggio); - di aver utilizzato anche la lancia spazzatrice in dotazione delle vetture spazzatrici, oltre alle operazioni di spazzamento manuale volte a convogliare fogliame e sporcizia verso la spazzatrice per consentire alla macchina l'aspirazione; - che con ordine di servizio n. 69/2013, i ricorrenti erano stati assegnati alla raccolta porta a porta previo trasferimento dalla zona 01D/SZ2, di prima assegnazione, alla zona 01D.
Aggiungevano che con il CCNL Utilitalia del 10.7.2016 – 18.6.2018 era stato introdotto un nuovo livello, sottordinato al primo, implicante un allargamento verso il basso delle mansioni degli operatori, ma, in base alla norma di attuazione ivi contenuta (art. 15 CCNL Utilitalia), “Le modifiche introdotte a valere dal 7 giugno 2017 nelle declaratorie di livello professionale e dei relativi profili esemplificativi non hanno effetto nei confronti dei lavoratori già in servizio a tale data, che
2 mantengono convenzionalmente l'inquadramento in atto”; - che a seguito dei verbali AMA S.p.A. -
OO.SS. del 12 maggio 2010 e del 22 ottobre 2010, con determinazione n. 110/2011, la società aveva assunto personale con la qualifica di operatore ecologico e livello 2B; - che con accordi aziendali del
2.10.2012 e del 25.10.2012, la società aveva trasformato 1.500 rapporti di lavoro di operatori ecologici di secondo livello da part time in full time, dimostrando la necessità di adibire a mansioni di secondo livello almeno 750 unità di personale dipendente;
- che nello stesso anno 2012,
[...] aveva assunto n. 266 dipendenti nella medesima qualifica, di cui 248 per effetto di una Pt_1 procedura di “stabilizzazione”; - che, pertanto, l'azienda aveva contravvenuto al disposto dell'art. 15
– parte 9 – del CCNL Federambiente il quale prevedeva che “Al fine di valorizzare e favorire la crescita professionale del personale, qualora nell'ambito del singolo appalto di servizio l'azienda intenda provvedere alla copertura di posti in organico vacanti o di nuova istituzione che comportino un avanzamento al livello superiore, l'azienda stessa verificherà preventivamente la possibilità di soddisfare tale esigenza tra i dipendenti in forza presso lo specifico appalto, sempreché risultino in possesso dei requisiti e/o dei titoli stabiliti;
comunque fatte salve, prioritariamente, le eventuali assunzioni disposte per collocamento obbligatorio a termini di legge e quelle di cui all'art. 10, comma 31, del presente CCNL”.
Riportavano le declaratorie contrattuali rilevanti nella specie e deducevano, comparandole, di aver svolto mansioni riconducibili, per la loro connotazione, al secondo livello del CCNL, con passaggio alla posizione stipendiale da “B” ad “A” in quanto svolte per almeno cinque anni.
Evidenziavano il tratto distintivo delle prestazioni dell'operatore di secondo livello, in quanto non solo addetto ad “operazioni semplici che non richiedono conoscenze professionali” (1° livello) ma anche ad “attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo”; sottolineavano come la conduzione dei mezzi in proprio fosse elemento costitutivo necessario del superiore terzo livello, ma meramente eventuale nella declaratoria del secondo livello rivendicato.
Si costituiva in giudizio l' deducendo che i ricorrenti, assunti nel 2011, erano Parte_1 inquadrati nel 1° livello del CCNL Federambiente, con la qualifica di operaio e mansioni proprie di addetto all'attività di spazzamento e/o raccolta e che gli venivano riconosciuti i trattamenti normativo ed economico propri dell'inquadramento contrattuale attribuito.
La società contrastava, quindi, le avverse pretese, deducendo che i ricorrenti, nello svolgimento delle mansioni, avevano partecipato a squadre di spazzamento e/o raccolta che utilizzano diversi mezzi operativi (minicompattatore, mezzi CR, AC o CRC), ma non avevano mai condotto veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”, con ciò escludendo la sovrapponibilità tra le attività svolte e quelle previste dalla declaratoria invocata e la riconducibilità dei profili assegnati ai ricorrenti tra quelli esemplificati nella declaratoria del primo livello di
3 appartenenza. Evidenziava, in ogni caso, la non applicabilità delle declaratorie introdotte con il rinnovo del CCNL 10/07/2016 – 18/06/2018 richiamate dai ricorrenti perché, come dagli stessi riconosciuto, le modifiche introdotte non hanno effetto nei confronti dei lavoratori già in servizio.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 15, parte 9 CCNL, deduceva la società di aver attuato nel 2018 la procedura di sviluppo introdotta con l'Accordo sindacale del 05/01/2018 e divulgata al personale con la Comunicazione di Servizio n. 45/2018, che consentiva agli operai di livello 1, in possesso di determinati requisiti, di passare al livello 2. La finalità era quella di ampliare il numero dei lavoratori da adibire ai servizi la cui esecuzione prevedeva anche la conduzione dei mezzi aziendali con patente “B” (i requisiti richiesti erano l'appartenenza al livello 1 da almeno 5 anni, Area
Raccolta, Spazzamento e Decoro oppure Area Officine e Servizi generali, l'idoneità alla mansione e alla turnazione nonché il possesso di Patente B). I due ricorrenti, tuttavia, sebbene in possesso dei requisiti richiesti, non partecipando alla procedura interna, avevano manifestato un difetto di interesse al superiore inquadramento che, pur in presenza di un inadempimento di non poteva Parte_1 essere superato con un ordine giudiziale di adempimento in forma specifica. In tal senso si era espressa anche la Corte di Appello di Roma (sent. n. 1379/2020) che, nel riformare la sentenza di Parte_ primo grado invocata dai ricorrenti, aveva confermato l'inadempimento di nell'effettuare la verifica preventiva prevista dall'art. 15, parte 9 CCNL, rilevando tuttavia che “la norma non attribuisce al singolo lavoratore appartenente al livello inferiore, e sia pure in possesso dei requisiti/titoli occorrenti, un diritto soggettivo incondizionato ad essere scelto qualora nell'ambito del singolo appalto di servizio l'azienda intenda provvedere alla copertura di posti in organico vacanti o di nuova istituzione di livello superiore, ma solo il diritto a che l'azienda verifichi preventivamente la possibilità di soddisfare tale esigenza di copertura tra tutti i propri dipendenti nella medesima posizione… l'inadempimento accertato ha leso non già il diritto del singolo dipendente di precedenza nel conseguimento del posto vacante di livello superiore ma bensì il diritto di essere preventivamente valutato a tali fini”. Concludeva per il rigetto delle domande dei lavoratori.
All'esito del giudizio, con la sentenza n. 6576/2022 del 12/7/2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Roma accoglieva i ricorsi riuniti e così statuiva: «accertato lo svolgimento di mansioni riconducibili al II livello dall'assunzione, dichiara il diritto del e dell' ad essere CP_2 CP_1 inquadrati nel II livello dall'11/7/11 e dal 14/7/11 ed a percepire le differenze retributive nonché i corrispondenti accantonamenti per il Tfr dovuti per il superiore inquadramento dal 18/7/11, per
l'effetto condanna l' al pagamento delle predette somme oltre rivalutazione ed interessi dalle Pt_1 scadenze al saldo”, condannava altresì la società convenuta al pagamento delle spese di lite, da distrarsi.
Il Tribunale, dando per incontestate ed acquisite le mansioni svolte dai lavoratori, così come
4 la circostanza che gli stessi non avevano mai guidato il mezzo addetto alla raccolta dei rifiuti, impostata l'indagine secondo il cd. procedimento trifasico, accoglieva la domanda rilevando che “per
i lavoratori inquadrati al I livello l'attività di raccolta e spazzamento può essere svolta sia con l'uso di mezzi per i quali necessita la patente categoria A che senza, non occorrendo competenze professionali, essendo operazioni semplici;
per i lavoratori inquadrati al II livello occorrerà, invece, per lo svolgimento di detta attività, l'uso dei mezzi per i quali è prevista la patente categoria B come
l'uso di altri mezzi, ma occorrerà avere conoscenze generiche dei processi lavorativi. Pertanto chi è inquadrato al II livello, diversamente da coloro che sono inquadrati nel I, può svolgere la sua attività anche usando mezzi più complessi per i quali si richiede la patente categoria B, fermo rimanendo la conoscenza, se pur generica dei processi lavorativi. Il lavoratore sarà invece inquadrato al III livello se svolge detta attività solo con l'ausilio di mezzi per i quali è prevista la patente cat. B appositamente indicati nel profilo (spazzatrici, innaffiatrici compattatori), si tratterà di attività esecutive svolte sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro. Nel III livello vi rientra anche chi conduce i mezzi, come indicato nei profili esemplificativi”.
In particolare, rilevava il Tribunale, la stessa veva confermato l'utilizzo da parte Parte_1 dei ricorrenti di mezzi operativi quali il minicompattatore, mezzi AC, CR o CRC, per la guida dei quali era richiesta la patente B;
riteneva, pertanto, di riconoscere l'invocato II Livello in quanto i ricorrenti, azionando i comandi opportuni per le operazioni di raccolta e scarico e, quindi, conoscendo i processi di lavoro, effettuavano l'attività di spazzamento e raccolta usando anche mezzi per la giuda dei quali era richiesta la patente categoria B.
Quanto alla eccepita prescrizione, il primo giudice confermava l'efficacia interruttiva della diffida proveniente dal legale delle parti e pervenuta ad in data 18.7.2016, precisando Parte_1 che per l'effettività dei poteri rappresentativi non occorreva la procura scritta ex art. 83 cod. proc. civ., prevista solo per lo svolgimento dell'attività giudiziaria. Pertanto, rilevata la prescrizione decennale del diritto all'inquadramento e quella quinquennale al pagamento delle differenze retributive, affermava il diritto di e ad essere inquadrati nel II livello, CP_2 CP_1 rispettivamente dall'11.7.2011 e dal 14.7.2011, decorsi tre mesi dall'assunzione intervenuta rispettivamente l'11.4.2011 ed il 14.4.2011, con diritto a percepire le differenze retributive nonché i corrispondenti accantonamenti per il Tfr dovuti per il superiore inquadramento dal 18.7.2011, nei limiti della prescrizione quinquennale interrotta il 18.7.2016, nascendo il diritto al pagamento delle differenze retributive con l'esercizio delle mansioni superiori;
condannava l' al Parte_1 pagamento di tali somme, oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo.
Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 3.1.2023, proponeva appello l'
[...]
[.. censurando la sentenza impugnata in ragione dei seguenti motivi: Pt_2
1) “Procedimento logico giuridico c.d. trifasico. Erronea sussunzione. Sul preteso svolgimento di mansioni proprie dell'inquadramento nel 2° livello”: ad avviso dell'appellante il procedimento logico giuridico seguito dal giudice di primo grado risultava condivisibile per le prime due fasi, laddove individuava le mansioni svolte dai lavoratori e riportava le declaratorie dei livelli assegnato e richiesto, ma risultava errato nella fase di sussunzione che appariva avulsa dal contesto operativo delle attività di “raccolta e spazzamento”. Partendo dalle declaratorie contrattuali,
l'appellante individuava il criterio distintivo dei due livelli nella “conduzione di veicoli per i quali è richiesto il possesso della patente di categoria B” e sottolineava come i ricorrenti avessero riconosciuto lo svolgimento di mansioni senza guida di mezzi per i quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”, con ciò escludendo la piena sovrapponibilità tra le attività da loro svolte nel tempo e quelle previste dalla declaratoria invocata.
2) “Sulla pretesa spettanza del secondo livello in relazione agli obblighi di cui all'art. 15, parte 9, ccnl Federambiente”: sosteneva la società appellante che, nel caso di specie, risultava assorbente la mancata partecipazione dei ricorrenti alla selezione interna del 2018, condivisa dall'azienda con le organizzazioni sindacali proprio per consentire ai dipendenti in possesso dei requisiti, l'avanzamento nel 2° livello contrattuale dopo 5 anni di anzianità. Dunque, almeno fino a tale data, i lavoratori avevano manifestato un difetto d'interesse al superiore inquadramento, poi invocato giudizialmente.
3) “Sulle conseguenze”: deduceva, infine, l'appellante l'erronea prospettazione economica dei conteggi a partire da luglio 2011, in quanto la mancata partecipazione alla selezione interna del 2018 ed il mancato conseguimento dei relativi incrementi economici, intervenivano con causalità assorbente escludendo la risarcibilità del danno, almeno per il periodo successivo.
4) “Sulle spese di soccombenza e sulla ripetizione delle somme corrisposte al solo fine di evitare l'esecuzione”: sosteneva la società appellante che, all'esito dell'auspicata riforma, chiedeva anche la rivalutazione della soccombenza al fine dell'addebito delle spese.
Concludeva, pertanto, alla luce di quanto dedotto ed argomentato, chiedendo di: “respingere le domande formulate dai Signori e nel primo grado di giudizio
contro
Controparte_1 Controparte_2 perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
con condanna dei Sig.ri Parte_1
e a restituire tutte le somme corrisposte in adempimento o Controparte_1 Controparte_2 esecuzione della Sentenza di primo grado”, con condanna alle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio , confutando le censure mosse ex adverso alla Controparte_2 decisione del Tribunale e richiamando, a supporto della propria tesi, anche una decisione di merito pronunciata all'esito di giudizio del tutto analogo (Trib. di Roma, sentenza n. 6698/2023); chiedeva
6 la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese di lite, con distrazione.
Si costituiva in giudizio anche , contestando la fondatezza delle avverse Controparte_1 doglianze e insistendo per il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante alle spese di lite ,da distrarsi.
All'udienza del 22.10.2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello è infondato.
2.1. Il primo motivo di gravame – denominato “Procedimento logico giuridico c.d. trifasico.
Erronea sussunzione. Sul preteso svolgimento di mansioni proprie dell'inquadramento nel 2° livello”
– è destituito di fondamento.
Prima di affrontare il merito della censura, occorre effettuare una premessa in fatto. Parte_ È incontestato che e lavorano alle dipendenze di Controparte_1 Controparte_2 rispettivamente dal 14 aprile 2011 e dall'11 aprile 2011, come operai, inquadrati nel 1° livello del
CCNL Federambiente.
Nell'originario ricorso entrambi i lavoratori hanno dedotto: - di utilizzare costantemente il minicompattatore adibito alla raccolta porta a porta, effettuando tramite lo stesso il carico e l'aggancio del bidoncino della raccolta c.d. porta a porta, azionando i comandi a bottone posti nel retro del mezzo, che ne consentivano lo svuotamento;
- di utilizzare altresì il furgone c.d. C.R., munito di vasca, riempito di rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta eseguita durante il giro di servizio: gli odierni appellanti, premendo gli appositi comandi di scarico, svuotano il contenuto della vasca del mezzo riversandolo nella c.d. macchina madre, ovvero nel compattatore di più ampia portata, collocato nelle strutture o in particolari spazi pubblici;
inoltre, dopo lo svuotamento, Parte_1 riposizionano la vasca nella posizione standard di viaggio;
- di effettuare la medesima operazione di Con scarico, mediante azionamento dei relativi comandi, sul mezzo c.d. dotato di vasca di più piccole dimensioni: entrambi gli odierni appellati, recatisi nei siti aziendali, avviano il comando che consente lo svuotamento del contenuto della vaschetta all'interno della c.d. vasca madre, i cui comandi azionano separatamente;
- di utilizzare, altresì, la lancia spazzatrice in dotazione delle spazzatrici: attraverso lo spazzamento manuale, mediante scopa, convogliano fogliame e sporcizia verso la spazzatrice stessa, onde consentire alla macchina operatrice di effettuarne l'aspirazione.
Lo svolgimento di dette attività, puntualmente descritte nei distinti ricorsi proposti ex art. 414
c.p.c., non è stato contestato dalla società: di ciò, correttamente, il Tribunale ha dato atto nella sentenza impugnata.
Sul punto giova aggiungere che la stessa società odierna appellante, nell'atto di gravame, ha ribadito che i predetti lavoratori “hanno sempre partecipato a squadre di spazzamento e/o raccolta che
7 Con utilizzano diversi mezzi operativi (minicompattatore, mezzi CR o CRC)”. Con riferimento a tali Parte_ mezzi, l' ha precisato che “sono tutti mezzi a vasca che variano a seconda della portata di carico. Con Il mezzo è un mezzo leggero di piccole dimensioni simile ad un Ape Car, ma più grande, che si Con guida con patente B. Il CR è più grande dell' ed ha il cassone ribaltabile. Infine, il CRC a differenza del precedente, ha un cassone ribaltabile con compattatore”.
È, dunque, pacifico che, nello svolgimento delle proprie mansioni, e Parte_3 CP_2 utilizzano veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”. È altresì pacifico che non sono addetti alla conduzione dei veicoli stessi.
Orbene, la società appellante contesta la sentenza impugnata in quanto ha riconosciuto l'inquadramento superiore rivendicato nonostante gli odierni appellati non fossero addetti alla guida Parte_ di veicolo che richiede il possesso della patente di categoria B. Infatti, sostiene che “il discrimine tra i due livelli è dato dalla “conduzione di veicoli per i quali è richiesto il possesso della patente di categoria B”, presupposto necessario per l'inquadramento nel livello 2” (così alla pagina
11 dell'atto di gravame).
L'assunto non è condivisibile.
In proposito assume rilievo l'art. 15 del CCNL Federambiente 2008, come rinnovato nel 2011, che disciplina il “Sistema di classificazione unica del personale”, con particolare riguardo all'“Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio” (convenendo anche le parti sul fatto che, nella specie, non trovano applicazione le declaratorie introdotte con il rinnovo del CCNL 10/07/2016 –
18/06/2018, posto che le modifiche introdotte a valere dal 7 giugno 2017 nelle declaratorie di livello professionale e dei relativi profili esemplificativi – secondo la “norma di attuazione” presente nel
CCNL de quo - non hanno effetto nei confronti dei lavoratori già in servizio a tale data).
Il predetto art. 15 così descrive le declaratorie ed i profili di interesse:
• quanto al 1° livello: “Lavoratori che, adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, eseguono operazioni semplici le quali non richiedono conoscenze professionali ma un periodo minimo di pratica, anche utilizzando strumenti e macchinari a motore nonché veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente categoria “A”.
Profili esemplificativi:
- addetto all'attività di spazzamento e/o raccolta anche con l'ausilio di veicoli;
- addetto alla raccolta manuale e/o meccanizzata al servizio di auto compattatori;
(…)”;
• quanto al 2° livello: “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili
8 con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3.
Profili esemplificativi:
- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli;
(…).
- addetto ai pozzi neri, pozzetti stradali, raccolta acque fecali, ecc.”;
• quanto al 3° livello (rilevante avuto il richiamo effettuato dalla declaratoria del secondo livello): “Lavoratori che sono adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l'ausilio di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”. Svolgono attività esecutive, sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento
Profili esemplificativi:
- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori;
- addetto alla conduzione di mezzi d'opera
(…)”.
Il Tribunale ha così interpretato le declaratorie in esame: «Appare quindi evidente che le attività di raccolta spazzamento sono svolte dai lavoratori inquadrati nei tre livelli, ma nel I livello non occorrono competenze professionali e tale attività può essere fatta sia con che senza veicoli, come appare dalla parola “anche” , per i quali necessita la patente categoria A. Nel II livello occorrono competenze generiche del processo e l'attività suddetta può essere svolta sia utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”, sia non utilizzando tali tipi di veicoli, come appare dalla parola “anche” presente nella declaratoria. Nel III livello si svolgono le predette attività di natura esecutiva, ma occorre osservare procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, l'attività è svolta con l'ausilio di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”.
Pertanto per i lavoratori inquadrati al I livello l'attività di raccolta e spazzamento può essere svolta sia con l'uso di mezzi per i quali necessita la patente categoria A che senza, non occorrendo competenze professionali, essendo operazioni semplici;
per i lavoratori inquadrati al II livello occorrerà, invece, per lo svolgimento di detta attività, l'uso dei mezzi per i quali è prevista la patente
9 categoria B come l'uso di altri mezzi, ma occorrerà avere conoscenze generiche dei processi lavorativi. Pertanto, chi è inquadrato al II livello, diversamente da coloro che sono inquadrati nel I, può svolgere la sua attività anche usando mezzi più complessi per i quali si richiede la patente categoria B, fermo rimanendo la conoscenza, se pur generica dei processi lavorativi. Il lavoratore sarà invece inquadrato al III livello se svolge detta attività solo con l'ausilio di mezzi per i quali è prevista la patente cat. B appositamente indicati nel profilo (spazzatrici, innaffiatrici e compattatori); si tratterà di attività esecutive svolte sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro. Nel III livello vi rientra anche chi conduce i mezzi, come indicato nei profili esemplificativi.
Tale ragionamento è avvalorato dai profili esemplificativi
I livello: - addetto all'attività di spazzamento e/o raccolta anche con l'ausilio di veicoli (uso veicoli eventuale e se usati si tratta di veicoli per i quali occorre patente cat. A);
II livello: - addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli (l'uso dei veicoli è necessario e possono essere usati sia quelli per i quali è sufficiente la patente categoria A ma anche quelli per i quali occorre la patente categoria B, occorre, poi, essere a conoscenza dei processi di lavoro);
III addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori (per tale attività l'uso dei veicoli è necessario e sono usati solo i veicoli per i quali occorre la patente cat. B indicati nel profilo)».
Il Collegio, alla luce delle disposizioni contrattuali innanzi richiamate e all'esito del loro esame e confronto, condivide l'interpretazione del Tribunale (già fatta propria da questa Corte territoriale nella sentenza n. 2698/2024, le cui argomentazioni si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.), secondo cui, ai fini del diritto all'inquadramento al 2° livello, non occorre che gli operatori addetti allo spazzamento e/o alla raccolta guidino in prima persona i mezzi, bastando, invece, che li
“utilizzino” (ovvero ne facciano uso) nel corso dell'attività di raccolta. E in tale utilizzo rientrano appieno le attività svolte dagli odierni appellati, che operano sui mezzi e con i mezzi nelle fasi di carico e scarico, agganciando i bidoncini ai vettori ed azionando i comandi posti su questi, tramite i quali i rifiuti vengono riversati nelle vasche o da una vasca all'altra.
tali conclusioni plurimi elementi interpretativi. Parte_4
Innanzi tutto, la declaratoria del 2° livello professionale richiede che siano utilizzati - non già condotti - veicoli per la conduzione dei quali sia richiesta la patente B. Analogamente, la declaratoria del primo livello parla di “utilizzo” di un mezzo per la cui guida è richiesta la patente A.
Sotto il profilo letterale, “utilizzare” un veicolo significa genericamente farne uso (nella specie per l'attività di raccolta dei rifiuti) e non necessariamente “guidarlo”, o “condurlo”. Il fatto, poi, che
10 il CCNL usi espressioni diverse, riferendo la prima (utilizzare) all'attività di raccolta, e la seconda
(conduzione o guida) alla patente richiesta, dimostra ulteriormente come nell'intenzione delle parti sociali il discrimine sul punto è dato dal fatto che l'operaio di 1° livello opera senza fare alcun uso di veicoli o facendo uso di veicoli per la cui guida è richiesta la patente A, mentre quello di 2° livello opera facendo uso di veicoli per la cui guida è richiesta la patente B;
il discrimen non è dato, invece, dal fatto che tali veicoli siano da lui guidati.
Conferma tale assunto l'esame dei profili professionali esemplificativi del 1° e del 2° livello, che parlano di attività svolta “con l'ausilio” di veicoli: si tratta, con ogni evidenza, di un'espressione generica, non riconducibile unicamente all'attività di “conduzione” e “guida”. D'altronde, l'attività di conduzione o guida del mezzo non ha in sé a che vedere con quella di spazzamento e raccolta;
e il primo profilo esemplificativo delle declaratorie del primo e del secondo livello si differenziano tra loro solo per l'uso della parola “anche”, che è presente solo nella prima: e ciò in quanto l'operatore di 1° livello può anche spazzare e raccogliere i rifiuti senza alcun uso di veicoli.
Ulteriore, e definitiva, conferma dell'interpretazione oggetto di censura si evince esaminando i profili esemplificativi della declaratoria del 3° livello, da cui si evince che se il veicolo oggetto di
“utilizzo” da parte dell'operatore è una spazzatrice, una innaffiatrice o un compattatore (ovvero un veicolo più complesso, anche se per la guida dello stesso è richiesta ugualmente la patente B), spetta il 3° livello. E al terzo livello - si badi – appartiene anche l'“addetto alla conduzione di mezzi d'opera”, ossia il dipendente che guida il mezzo. Ed è appena il caso di rimarcare l'uso della parola specifica, “conduzione”, che evidentemente individua un modo peculiare di utilizzo del mezzo.
Ciò smentisce del tutto l'assunto della società secondo cui per ottenere l'inquadramento nel secondo livello sarebbe stato necessario che gli odierni appellati – pacificamente addetti a mansioni nell'ambito delle quali utilizzano mezzi per la cui conduzione è necessaria la patente B – guidassero tali veicoli.
Le argomentazioni innanzi svolte non sono inficiate dalle deduzioni della società appellante, la quale evidenzia come tra i profili esemplificativi del 1° livello sia compreso l'addetto alla raccolta
“al servizio di auto compattatori”, mezzi la cui conduzione – secondo - richiede la Parte_1 patente B. E invero, si tratta di addetti la cui attività di raccolta non si accompagna all'utilizzo (nei termini anzidetti) dell'autocompattatore, mezzo rispetto al quale detta attività risulta solo funzionale.
Ciò trova conferma, oltre che nelle argomentazioni innanzi svolte, nel confronto con le espressioni usate, in particolare, in relazione al terzo livello, ove si parla di “attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori” e non di attività al mero servizio dei predetti mezzi. Ne segue che l'espressione “al servizio di” e la locuzione “con l'utilizzo di” indicano situazioni diverse, non sovrapponibili.
11 Egualmente irrilevante ai fini in esame è la circostanza che in data 5 gennaio 2018 i rappresentanti di e quelli delle organizzazioni sindacali avviarono una “procedura di Parte_1 sviluppo” che avrebbe comportato per il personale inquadrato nel I livello in possesso di determinati requisiti (tra cui il possesso della patente B) l'inquadramento nel II livello.
La società appellante sostiene che “quell'accordo condiziona la promozione nel 2° livello anche al possesso della patente di tipo B, proprio perché “la guida del veicolo” è la condizione che differenzia i due livelli” (così a pagina 12 dell'atto di gravame).
L'assunto è infondato. La lettura del verbale del 5.1.2018 rivela come lo stesso, finalizzato “a dar seguito agli impegni di pertinenza aziendale assunti … con , è espressione di un Parte_5 accordo ad hoc, legato a un determinato momento storico, che prescinde dalle declaratorie contrattuali e certamente non può condizionarne l'interpretazione, dovendosi peraltro evidenziare come, secondo il CCNL, alcune attività che richiedono il possesso della patente B rientrano nel 3° livello dell'Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio;
donde l'evidente irrilevanza del requisito richiesto dal predetto accordo ai fini che in questa sede rilevano.
Per completezza, giova evidenziare che l'ulteriore elemento distintivo tra le declaratorie generali del 1° e del 2° livello è dato dal fatto che la prima parla di “operazioni semplici le quali non richiedono conoscenze professionali ma un periodo minimo di pratica”, mentre la seconda fa riferimento ad “attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo”.
Tralasciata la differenza, invero di non facile apprezzamento, tra le “attività semplici” e le “attività elementari”, che comunque rende evidente come le mansioni ascrivibili al 2° livello attengano ad un livello di professionalità ben poco qualificata, il dato normativo obiettivamente intelligibile è quello che distingue tra attività che “non richiedono conoscenze professionali” (alcuna conoscenza professionale specifica), ed attività che richiedono “conoscenze generiche del processo lavorativo”.
Ebbene, non pare revocabile in dubbio che mentre spazzare, raccogliere rifiuti a caricarli su un furgone è un'attività che non richiede alcuna conoscenza professionale, di contro, l'azionamento di pulsantiere di accensione, sollevamento, scarico, discesa, sicurezza richiede pur generiche conoscenze di elementi attinenti ad un particolare processo lavorativo.
2.2. Sotto il profilo logico, occorre ora esaminare il terzo motivo di gravame, denominato “Sulle conseguenze”, ove ha sostenuto: “Se il lavoratore avesse partecipato alla selezione Parte_1 interna del 2018, avrebbe conseguito la promozione nel 2.do livello e beneficiato dei relativi incrementi economici da quella data. Ma la mancata partecipazione alla selezione interna interviene con causalità assorbente ed esclude la risarcibilità del danno, almeno per il periodo successivo”.
L'assunto – che evoca, pur non richiamandolo espressamente, l'art. 1227 c.c. - è infondato. E invero, posto che non è dato sapere se la partecipazione ad una procedura che la stessa società
12 qualifica “selezione” avrebbe necessariamente comportato il passaggio degli odierni appellati nel superiore inquadramento, deve rilevarsi che, nella specie, non si discute di “risarcibilità del danno”, ma di retribuzione spettante ex art. 36 Cost. e art. 2103 c.c. Ciò comporta l'inoperatività del meccanismo di “riduzione” delle conseguenze patrimoniali del danno di cui all'art. 1227 c.c. (arg. ex
Sez. L, Sentenza n. 2004 del 12/03/1996).
In ogni caso, anche a fronte del verbale di accordo diretto ad avviare una “procedura di Parte_ sviluppo” dal 1° al 2° livello, permaneva l'obbligo della società datrice di lavoro, di assicurare ai dipendenti la retribuzione spettante in ragione delle mansioni effettivamente prestate, dovendo trovare applicazione la tutela dell'art. 2103 cod. civ. e il principio della giusta retribuzione ex art. 36
Cost., che assicurano il diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni di fatto svolte e al relativo trattamento economico.
Solo per completezza va aggiunto che, nell'ambito del predetto motivo di appello, la società ha richiamato un precedente giurisprudenziale (Trib. di Roma, Sez. lavoro, 28/06/2016, n. 6392), asserendo che lo stesso avrebbe escluso il diritto al superiore inquadramento ex art. 2103 c.c. Il richiamo, tuttavia, non è conferente: in quel caso la lavoratrice aveva fondato la sua pretesa relativa al riconoscimento del secondo livello sull'assunto di aver guidato con continuità mezzi richiedenti il possesso della patente B: il giudice, senza approfondire la fondatezza della pretesa alla luce delle declaratorie contrattuali, l'ha respinta in quanto, all'esito dell'istruttoria, ha escluso, in fatto, lo svolgimento delle mansioni asseritamente espletate.
2.3. Alla luce delle argomentazioni che precedono rimangono assorbiti il secondo “motivo” denominato “Sulla pretesa spettanza del secondo livello in relazione agli obblighi di cui all'art. 15, parte 9, CCNL Federambiente” (che, in realtà, non è una censura alla sentenza impugnata, ma una confutazione di ulteriori argomenti svolti dai lavoratori a fondamento delle proprie ragioni, ritenuti assorbiti dal Tribunale), nonché il quarto “motivo” (denominato “Sulle spese di soccombenza e sulla ripetizione delle somme corrisposte al solo fine di evitare l'esecuzione”), con cui si chiede, all'esito della riforma della decisione del Tribunale, la rivalutazione della condanna alle spese di lite.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della società appellante e vengono determinate nella misura riportata in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni trattate e delle attività in concreto svolte, secondo i parametri vigenti. Le spese stesse devono essere distratte in favore dei procuratori di ciascuno degli appellati.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il
13 versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna rifondere a e a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 grado di giudizio, liquidate, in favore di ciascuno degli appellati, in euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari degli appellati stessi;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto nel caso di impugnazione totalmente respinta.
Il Presidente est.
IE DO
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