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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/08/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
n. 1731/2024 R.G. A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1731 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
6.6.1979, elettivamente domiciliato in Isola di Capo Rizzuto (c.a.p. 88841), alla via Vienna, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Bernardo Procopio (C.F.: - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e Email_1 difende giusta mandato in calce all'atto di cita zione
Attore opponente E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Milano (c.a.p. 20122), al Corso Europa, n.
13, nello studio dell'Avv. Giuseppe Mangia (C.F.: C.F._3
– pec: ecavvocati.it), che la rappresenta e Email_2 Email_3 difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 15/05/2025.
-Oggetto: opposizione ad atto di precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1
La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuz ione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio esponendo: di aver Controparte_1 ricevuto la notifica, in data 25.11.2024, di un atto di precetto del 23.10.2024, ad istanza di con il quale gli era Controparte_1 stato intimato il pagamento della somma di € 7.740,62 oltre interessi e spese;
che l'intimazione di pagamento si fondava su un decreto ingiuntivo (n. 606/2020) emesso dal Tribunale di Crotone il 31.8 .2020, a seguito del quale era stato raggiunto un accordo transattivo che prevedeva a suo carico il pagamento di € 15.000,00; che parte convenuta opposta non aveva fornito la prova dell'esistenza del contratto di cessione del credito;
che non corrispondeva al vero che egli era venuto meno agli accordi presi con l'atto transattivo in quanto aveva compiuto alcuni pagamenti. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di difetto di legittimazione ad agire e di capacità processuale di controparte, di ritenere la nullità della procura e quindi del precetto per mancata iscrizione di e nell'elenco ex art. 106 Parte_2 Controparte_2
Tub, previa sospensione.
2. Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'istanza di sospensione, e nel merito dedu cendo: che già in sede monitoria era stato allegato il contratto di cessione stipulato tra Intesa San Paolo Personal Finance s.p.a. (che aveva incorporato le attività di credito di Neos Finance s.p.a.) e oltre che Controparte_1 scrittura privata tra quest'ultima e l'odierno opponente, con la quale il TE aveva riconosciuto di essere debitore;
che l'accordo transattivo era decaduto in quanto il TE non aveva effettuato i pagamenti come programmati;
che i riferimenti alle società e Parte_2 CP_3 nelle conclusioni dell'atto introduttivo erano evidentemente
[...] frutto di un refuso. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
3. Dopo il rigetto dell'istanza di sospensione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 15.5.2025 i difensori precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione.
2 4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. E' infatti infondato il primo motivo di opposizione, con il quale l'opponente sostiene che la cessionaria non avrebbe fornito la prova della cessione del credito e della legittimazione attiva e processuale. Deve infatti rilevarsi che la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17944/2023 ha ritenuto che in linea generale, ai fini della cessione di un credito, benché non sia necessaria la prova scritta, non può ritenersi sufficiente la mera notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., soprattutto quando il debitore abbia compiuto una specifica contestazione, come nella fattispecie in esame. La S.C., aggiungendo un elemento di novità rispetto al passato, ha precisato che si può confermare che, in caso di cessione di crediti in blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma soltanto l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicata in G.U. ben può costituire adeguata prova della cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento. Ciò in quanto in caso di mancata contestazione sul contratto di cessione, quest'ultim o non dev'essere dimostrato, mentre il fatto da provare è soltanto quello dell'esatta individuazione dell'oggetto della cessione;
solo quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto o dei contratti di cessione, allora il contratto dev'essere oggetto di prova. Quanto sinora precisato non esclude, comunque, che l'avviso di cessione, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione. In applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, compiendo una valutazione sugli elementi portati dalla società convenuta opposta alla cognizione di questo Tribunale, deve ritenersi che la società convenuta opposta abbia fornito elementi tranquillizzanti sull'avvenuta cessione del credito e sulla sua titolarità attiva nel rapporto controverso, avendo esibito il contratto di cessione del credito (del 4.12.2014, con i l quale
Intesa San Paolo s.p.a. cedeva, pro soluto, a un Controparte_1 novero di crediti tra cui figura quello del ), la raccomandata del Pt_1
27.6.2015 di notifica della cessione al TE e quella successiva contenente anche intimazione di pagamento del 27.10.2017.
3 Parte opposta produce inoltre l'atto di riconoscimento del debito del 18.12.2023 sottoscritto tra e Parte_1 Controparte_1 ove è richiamato proprio il contratto di cessione esibito da
[...]
tanto da non potersi ragionevolmente ritenere che il CP_1 non fosse a conoscenza della cessione del credito. Pt_1
Deve essere inoltre rigettata la domanda di accertamento di nullità della procura e del contratto di cessione in quanto la convenuta opposta non sarebbe abilitata a svolgere attività di riscossione per mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 t.u.b.
In primo luogo, tale domanda è inserita unicamente nelle conclusioni, senza alcun apparato motivazionale nel testo dell'atto introduttivo, ed indica soggetti estranei al presente giudizio ( e Parte_2 CP_4
), e pertanto deve essere considerata quantomeno generica.
[...]
La stessa è, comunque, infondata, tenuto conto dell'orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 7243 del 18.03.2024) secondo il quale l'eventuale mancata iscrizione all'Albo 106
t.u.b. del mandatario, procuratore del creditore procedente e/o comunque rappresentante della società veicolo cessionaria di credito bancario cartolarizzato, non ha rilevanza “civilistica ”, bensì meramente interna all'ordinamento bancario, poiché: dal combinato disposto degli artt. 2, co. 6, della L. 30.4.1999, n. 130, e 106 t.u.b. – secondo cui il servizio di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione può essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari – non deriva la nullità del conferimento dell'incarico di recupero (anche forzoso) dei crediti ad un soggetto diverso dai predetti;
tale invalidità, che affligge il mandato, si ripercuote sugli atti compiuti nell'esercizio dell'attività; considerato, pertanto, che secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali e che
“conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte diffor mi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti,
4 pignoramenti, interventi, ecc.), a sseritamente viziati da un'invalidità 'derivata'”; rilevato che, in altri termini, dall'omessa iscrizione nell'Albo ex art. 106 t.u.b. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del t.u.b. E' altresì infondato, oltre che generico, il motivo di opposizione con il quale si eccepisce l'esistenza di un accordo transattivo in ragione del quale sarebbero stati compiuti alcuni pagamenti. Parte convenuta opposta ha dimostrato che, in effetti, l'accordo transattivo del 18.12.2023 non è stato rispettato da parte opponente, che non ha adempiuto ai pagamenti nelle scadenze previste dall'accordo, tanto da potersi ritenere che in effetti vi sia stata una risoluzione consensuale tacita dello stesso, o quantomeno un grave inadempimento dell'accordo da parte del tale da legittimare a Pt_1 CP_1 notificare atto di precetto. Dalle considerazioni svolte consegue, come preannunziato, il rigetto dell'opposizione.
5. Le spese seguono la soccombenza e l'opponente deve essere condannato al pagamento delle spese sostenute dalla società convenuta opposta, secondo i criteri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati ex D.M.
n. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie, secondo il valore della causa, con opportuna riduzione, data la semplicità e seriali tà delle questioni giuridiche controverse, ed esclusa la fase istruttoria, non svolta. Devono essere liquidati, allo stesso modo e con i medesimi criteri, le spese della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico do tt. Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1731/2024 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: 1) rigetta integralmente l'opposizione;
2) condanna l'opponente , al pagamento delle spese Parte_1 di lite sostenute da che liquida in € 2.850,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre oneri e accessori come per legge. Così deciso in Crotone, li 25 luglio 2025. Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1731 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
6.6.1979, elettivamente domiciliato in Isola di Capo Rizzuto (c.a.p. 88841), alla via Vienna, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Bernardo Procopio (C.F.: - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e Email_1 difende giusta mandato in calce all'atto di cita zione
Attore opponente E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Milano (c.a.p. 20122), al Corso Europa, n.
13, nello studio dell'Avv. Giuseppe Mangia (C.F.: C.F._3
– pec: ecavvocati.it), che la rappresenta e Email_2 Email_3 difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 15/05/2025.
-Oggetto: opposizione ad atto di precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1
La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuz ione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio esponendo: di aver Controparte_1 ricevuto la notifica, in data 25.11.2024, di un atto di precetto del 23.10.2024, ad istanza di con il quale gli era Controparte_1 stato intimato il pagamento della somma di € 7.740,62 oltre interessi e spese;
che l'intimazione di pagamento si fondava su un decreto ingiuntivo (n. 606/2020) emesso dal Tribunale di Crotone il 31.8 .2020, a seguito del quale era stato raggiunto un accordo transattivo che prevedeva a suo carico il pagamento di € 15.000,00; che parte convenuta opposta non aveva fornito la prova dell'esistenza del contratto di cessione del credito;
che non corrispondeva al vero che egli era venuto meno agli accordi presi con l'atto transattivo in quanto aveva compiuto alcuni pagamenti. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di difetto di legittimazione ad agire e di capacità processuale di controparte, di ritenere la nullità della procura e quindi del precetto per mancata iscrizione di e nell'elenco ex art. 106 Parte_2 Controparte_2
Tub, previa sospensione.
2. Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'istanza di sospensione, e nel merito dedu cendo: che già in sede monitoria era stato allegato il contratto di cessione stipulato tra Intesa San Paolo Personal Finance s.p.a. (che aveva incorporato le attività di credito di Neos Finance s.p.a.) e oltre che Controparte_1 scrittura privata tra quest'ultima e l'odierno opponente, con la quale il TE aveva riconosciuto di essere debitore;
che l'accordo transattivo era decaduto in quanto il TE non aveva effettuato i pagamenti come programmati;
che i riferimenti alle società e Parte_2 CP_3 nelle conclusioni dell'atto introduttivo erano evidentemente
[...] frutto di un refuso. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
3. Dopo il rigetto dell'istanza di sospensione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 15.5.2025 i difensori precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione.
2 4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. E' infatti infondato il primo motivo di opposizione, con il quale l'opponente sostiene che la cessionaria non avrebbe fornito la prova della cessione del credito e della legittimazione attiva e processuale. Deve infatti rilevarsi che la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17944/2023 ha ritenuto che in linea generale, ai fini della cessione di un credito, benché non sia necessaria la prova scritta, non può ritenersi sufficiente la mera notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., soprattutto quando il debitore abbia compiuto una specifica contestazione, come nella fattispecie in esame. La S.C., aggiungendo un elemento di novità rispetto al passato, ha precisato che si può confermare che, in caso di cessione di crediti in blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma soltanto l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicata in G.U. ben può costituire adeguata prova della cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento. Ciò in quanto in caso di mancata contestazione sul contratto di cessione, quest'ultim o non dev'essere dimostrato, mentre il fatto da provare è soltanto quello dell'esatta individuazione dell'oggetto della cessione;
solo quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto o dei contratti di cessione, allora il contratto dev'essere oggetto di prova. Quanto sinora precisato non esclude, comunque, che l'avviso di cessione, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione. In applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, compiendo una valutazione sugli elementi portati dalla società convenuta opposta alla cognizione di questo Tribunale, deve ritenersi che la società convenuta opposta abbia fornito elementi tranquillizzanti sull'avvenuta cessione del credito e sulla sua titolarità attiva nel rapporto controverso, avendo esibito il contratto di cessione del credito (del 4.12.2014, con i l quale
Intesa San Paolo s.p.a. cedeva, pro soluto, a un Controparte_1 novero di crediti tra cui figura quello del ), la raccomandata del Pt_1
27.6.2015 di notifica della cessione al TE e quella successiva contenente anche intimazione di pagamento del 27.10.2017.
3 Parte opposta produce inoltre l'atto di riconoscimento del debito del 18.12.2023 sottoscritto tra e Parte_1 Controparte_1 ove è richiamato proprio il contratto di cessione esibito da
[...]
tanto da non potersi ragionevolmente ritenere che il CP_1 non fosse a conoscenza della cessione del credito. Pt_1
Deve essere inoltre rigettata la domanda di accertamento di nullità della procura e del contratto di cessione in quanto la convenuta opposta non sarebbe abilitata a svolgere attività di riscossione per mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 t.u.b.
In primo luogo, tale domanda è inserita unicamente nelle conclusioni, senza alcun apparato motivazionale nel testo dell'atto introduttivo, ed indica soggetti estranei al presente giudizio ( e Parte_2 CP_4
), e pertanto deve essere considerata quantomeno generica.
[...]
La stessa è, comunque, infondata, tenuto conto dell'orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 7243 del 18.03.2024) secondo il quale l'eventuale mancata iscrizione all'Albo 106
t.u.b. del mandatario, procuratore del creditore procedente e/o comunque rappresentante della società veicolo cessionaria di credito bancario cartolarizzato, non ha rilevanza “civilistica ”, bensì meramente interna all'ordinamento bancario, poiché: dal combinato disposto degli artt. 2, co. 6, della L. 30.4.1999, n. 130, e 106 t.u.b. – secondo cui il servizio di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione può essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari – non deriva la nullità del conferimento dell'incarico di recupero (anche forzoso) dei crediti ad un soggetto diverso dai predetti;
tale invalidità, che affligge il mandato, si ripercuote sugli atti compiuti nell'esercizio dell'attività; considerato, pertanto, che secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali e che
“conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte diffor mi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti,
4 pignoramenti, interventi, ecc.), a sseritamente viziati da un'invalidità 'derivata'”; rilevato che, in altri termini, dall'omessa iscrizione nell'Albo ex art. 106 t.u.b. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del t.u.b. E' altresì infondato, oltre che generico, il motivo di opposizione con il quale si eccepisce l'esistenza di un accordo transattivo in ragione del quale sarebbero stati compiuti alcuni pagamenti. Parte convenuta opposta ha dimostrato che, in effetti, l'accordo transattivo del 18.12.2023 non è stato rispettato da parte opponente, che non ha adempiuto ai pagamenti nelle scadenze previste dall'accordo, tanto da potersi ritenere che in effetti vi sia stata una risoluzione consensuale tacita dello stesso, o quantomeno un grave inadempimento dell'accordo da parte del tale da legittimare a Pt_1 CP_1 notificare atto di precetto. Dalle considerazioni svolte consegue, come preannunziato, il rigetto dell'opposizione.
5. Le spese seguono la soccombenza e l'opponente deve essere condannato al pagamento delle spese sostenute dalla società convenuta opposta, secondo i criteri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati ex D.M.
n. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie, secondo il valore della causa, con opportuna riduzione, data la semplicità e seriali tà delle questioni giuridiche controverse, ed esclusa la fase istruttoria, non svolta. Devono essere liquidati, allo stesso modo e con i medesimi criteri, le spese della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico do tt. Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1731/2024 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: 1) rigetta integralmente l'opposizione;
2) condanna l'opponente , al pagamento delle spese Parte_1 di lite sostenute da che liquida in € 2.850,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre oneri e accessori come per legge. Così deciso in Crotone, li 25 luglio 2025. Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
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