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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente
NI IN, Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 577/2018 depositato il 18/04/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Salvo D'Acquisto 81 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 229/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 2 e pubblicata il 19/09/2017
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08220160005372262000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione n. 229/2017 del 19/9/2017 la C.T.P. di Ascoli Piceno respingeva, compensando le spese, il ricorso presentato dal contribuente Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n.08220160005372262000 emessa dall'Agenzia delle Entrate di Fermo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico 2013 del Contribuente, il cui esito era il recupero di crediti d'imposta per il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali spettanti per “altri familiari a carico”.
Con atto di appello datato 19/3/2018 ricorreva il Contribuente, riproponendo come vizi motivazionali gli stessi motivi del ricorso di primo grado, chiedendo la sospensiva della sentenza e l'integrale riforma della stessa, con vittoria delle spese.
Con atto datato 17/5/2018 si costituiva l'Ufficio, rappresentando che la sentenza appariva meritevole di conferma, chiedendo pertanto il rigetto dell'appello, con condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Con nota in data 1 dicembre 2023 l'Ufficio rappresentava, in vista dell'udienza di discussione fissata per il
11 dicembre 2023 che il Contribuente aveva aderito ( pagando le prime due rate) alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1/1/2000 al 30/6/2022 c.d. “ROTTAMAZIONE QUATER” di cui all'art. 1 co. da 231 a 252 l. 197/2022 e chiedeva la sospensione del processo ex art. 1 co. 236 l.cit.
Con decisione in P.U. Ord. N. 38/2024 questa Corte decideva la sospensione del processo, successivamente di nuovo fissato per la decisione in C.C. del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Contribuente deve essere dichiarato inammissibile.
Rileva la Corte che con L. n. 108 del 30/7/2025 art. 12 ter “norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata” veniva stabilito che “ Il secondo periodo del co. 236 dell'articolo 1 della l. n. 197/2022 si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al co. 235 del medesimo art. 1 della l. n. 197/2022 e di cui al co. 1 dell'art. 3 bis del D.L. 27/12/2024 n. 202 conv. con modificazioni dalla l. 21/2/2025 n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o dell'unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal Giudice d'ufficio dietro presentazione … della dichiarazione prevista dallo stesso art. 1 co. 235 l. n. 197/2022 o dall'art. 3 bis , co.
2 lett. c) del citato decreto legge”.
L'appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile per intervenuta estinzione del giudizio . Spese del grado compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione dell'Appello con compensazione delle spese
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente
NI IN, Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 577/2018 depositato il 18/04/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Salvo D'Acquisto 81 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 229/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 2 e pubblicata il 19/09/2017
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08220160005372262000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione n. 229/2017 del 19/9/2017 la C.T.P. di Ascoli Piceno respingeva, compensando le spese, il ricorso presentato dal contribuente Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n.08220160005372262000 emessa dall'Agenzia delle Entrate di Fermo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico 2013 del Contribuente, il cui esito era il recupero di crediti d'imposta per il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali spettanti per “altri familiari a carico”.
Con atto di appello datato 19/3/2018 ricorreva il Contribuente, riproponendo come vizi motivazionali gli stessi motivi del ricorso di primo grado, chiedendo la sospensiva della sentenza e l'integrale riforma della stessa, con vittoria delle spese.
Con atto datato 17/5/2018 si costituiva l'Ufficio, rappresentando che la sentenza appariva meritevole di conferma, chiedendo pertanto il rigetto dell'appello, con condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Con nota in data 1 dicembre 2023 l'Ufficio rappresentava, in vista dell'udienza di discussione fissata per il
11 dicembre 2023 che il Contribuente aveva aderito ( pagando le prime due rate) alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1/1/2000 al 30/6/2022 c.d. “ROTTAMAZIONE QUATER” di cui all'art. 1 co. da 231 a 252 l. 197/2022 e chiedeva la sospensione del processo ex art. 1 co. 236 l.cit.
Con decisione in P.U. Ord. N. 38/2024 questa Corte decideva la sospensione del processo, successivamente di nuovo fissato per la decisione in C.C. del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Contribuente deve essere dichiarato inammissibile.
Rileva la Corte che con L. n. 108 del 30/7/2025 art. 12 ter “norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata” veniva stabilito che “ Il secondo periodo del co. 236 dell'articolo 1 della l. n. 197/2022 si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al co. 235 del medesimo art. 1 della l. n. 197/2022 e di cui al co. 1 dell'art. 3 bis del D.L. 27/12/2024 n. 202 conv. con modificazioni dalla l. 21/2/2025 n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o dell'unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal Giudice d'ufficio dietro presentazione … della dichiarazione prevista dallo stesso art. 1 co. 235 l. n. 197/2022 o dall'art. 3 bis , co.
2 lett. c) del citato decreto legge”.
L'appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile per intervenuta estinzione del giudizio . Spese del grado compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione dell'Appello con compensazione delle spese