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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/11/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 168/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Brancaleone, alla Via Carlo Alberto, n. 36, presso lo studio dell'Avv.
LA LI che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. SANGUINETI PATRIZIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale
Distrettuale dell' , in Reggio Calabria al Viale Calabria n.82; CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente ha convenuto dinanzi a questo giudice l contestando le risultanze delle conclusioni rese dal CP_1
CTU all'esito del procedimento per TP (proc. n. 1033/22 R.G.), deducendo che gli stati patologici denunciati le davano diritto alla provvidenza richiesta sin dalla data della domanda amministrativa.
Deduceva in particolare che il CTU, pur riconoscendo una percentuale pari al 70% aveva omesso di rispondere positivamente in merito al quesito sottoposto con riferimento all'esenzione ticket e che erroneamente fissava la data di decorrenza del beneficio all'esenzione parziale del ticket sanitario alla data della visita peritale in luogo della data della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità del ricorso in CP_1
quanto generico e chiedendone, nel merito, il rigetto in quanto infondato in fatto e diritto.
Istruita con l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e chiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di TPO, la causa all'udienza odierna è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce e contestuale motivazione di cui è stata data lettura.
***
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Pag. 2 di 7 Nel caso di specie al deposito della CTU, comunicato in data 3.1.2024 è seguita dichiarazione depositata il 12.1.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 19.1.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Nel merito il ricorso appare fondato nei limiti di seguito esposti.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento o il mancato riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero
Pag. 3 di 7 state tali da determinare o non determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che il consulente, pur riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario invocato, ha erroneamente ritenuto che lo stesso decorresse dalla data della visita peritale, a fronte di patologie tutte risalenti a data antecedente alla presentazione della domanda amministrativa.
Il ctu, chiamato a fornire chiarimenti in merito al riconoscimento del requisito sanitario a decorrere dalla data della visita peritale, sostanzialmente riproducendo le risposte già fornite alle osservazioni avanzate dal ricorrente in fase di TPO, ha ribadito che “La perizianda
è stata riconosciuta, dopo attenta e scrupolosa visita Parte_1
medica da me effettuata, invalida civile con una percentuale del 70% e
NON nella misura del 74% e pertanto non ha diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità dalla data della visita medica da me effettuata
(20.11.2023)” concludendo che la ricorrente è meritevole del riconoscimento dell'esenzione parziale dal ticket, con decorrenza dalla visita peritale, atteso che “le patologie da cui è affetta (artrosi e sindrome ansiosa) sono ben controllate con la terapia medica”.
La citata consulenza, integralmente richiamata, appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, tuttavia non si ritiene altrettanto condivisibile l'individuazione della
Pag. 4 di 7 decorrenza del requisito sanitario, in mancanza di qualsivoglia specifica motivazione al riguardo.
Sul punto, si ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione, secondo cui “in materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincide con quello degli accertamenti tecnici, dato che è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale. Tale momento va quindi acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore. Peraltro, in via d'eccezione, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al momento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso” (cfr. Cass. n. 2955/2001).
Come sopra evidenziato, lo scrivente ha chiesto chiarimenti al CTU in merito alle ragioni che lo avessero indotto a individuare la data di decorrenza in quella della visita peritale ma il consulente non ha dedotto nulla sul punto.
È evidente, dunque, che il consulente non ha in alcun modo spiegato perché non ha ritenuto che la documentazione in atti, di formazione antecedente alla presentazione della domanda amministrativa, fosse sufficiente a ritenere sussistente il requisito sanitario già in quell'epoca.
Pag. 5 di 7 In effetti, osserva lo scrivente che dalla documentazione allegata al ricorso per TP già emergeva la sussistenza di un processo evolutivo di aggravamento delle patologie nel tempo diagnosticate al ricorrente. Non avendo dunque il CTU in alcun modo spiegato perché abbia ritenuto insussistenti, nella documentazione medica in atti, elementi tali da ricondurre la decorrenza del requisito sanitario ad un momento antecedente a quello dell'accertamento peritale (costituendo peraltro, come evidenziato,
l'identificazione del momento di decorrenza del requisito sanitario con la data dell'accertamento peritale ipotesi eccezionale) si ritiene che sul punto non siano condivisibili le conclusioni dallo stesso raggiunte.
In assenza di contestazioni di parte ricorrente relative al mancato riconoscimento del diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità civile all'odierna udienza, in accoglimento parziale del ricorso, deve essere accertato il diritto dell'istante ad essere dichiarata invalida al 70% con decorrenza dal 30.3.2021, data della domanda amministrativa ed il conseguente diritto all'esenzione parziale del pagamento del ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale.
Le spese di lite, considerate entrambe le fasi del giudizio, stante l'accoglimento parziale della domanda con riferimento alla sola prestazione richiesta in via subordinata vengono compensate per la metà.
Per la restante parte seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come CP_1
da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara la ricorrente invalida al 70% dal 30.3.2021 (data della domanda amministrativa) e per l'effetto riconosce sussistente il requisito sanitario relativo all'esenzione parziale dal pagamento ticket;
b) compensa per la metà le spese di lite e, per la restante parte, condanna l' al pagamento di € 1.900,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA CP_1
come per legge, da distrarsi;
c) pone a carico dell le spese di consulenza tecnica liquidate come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
Locri, 12/11/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 168/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Brancaleone, alla Via Carlo Alberto, n. 36, presso lo studio dell'Avv.
LA LI che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. SANGUINETI PATRIZIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale
Distrettuale dell' , in Reggio Calabria al Viale Calabria n.82; CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente ha convenuto dinanzi a questo giudice l contestando le risultanze delle conclusioni rese dal CP_1
CTU all'esito del procedimento per TP (proc. n. 1033/22 R.G.), deducendo che gli stati patologici denunciati le davano diritto alla provvidenza richiesta sin dalla data della domanda amministrativa.
Deduceva in particolare che il CTU, pur riconoscendo una percentuale pari al 70% aveva omesso di rispondere positivamente in merito al quesito sottoposto con riferimento all'esenzione ticket e che erroneamente fissava la data di decorrenza del beneficio all'esenzione parziale del ticket sanitario alla data della visita peritale in luogo della data della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità del ricorso in CP_1
quanto generico e chiedendone, nel merito, il rigetto in quanto infondato in fatto e diritto.
Istruita con l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e chiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di TPO, la causa all'udienza odierna è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce e contestuale motivazione di cui è stata data lettura.
***
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Pag. 2 di 7 Nel caso di specie al deposito della CTU, comunicato in data 3.1.2024 è seguita dichiarazione depositata il 12.1.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 19.1.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Nel merito il ricorso appare fondato nei limiti di seguito esposti.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento o il mancato riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero
Pag. 3 di 7 state tali da determinare o non determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che il consulente, pur riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario invocato, ha erroneamente ritenuto che lo stesso decorresse dalla data della visita peritale, a fronte di patologie tutte risalenti a data antecedente alla presentazione della domanda amministrativa.
Il ctu, chiamato a fornire chiarimenti in merito al riconoscimento del requisito sanitario a decorrere dalla data della visita peritale, sostanzialmente riproducendo le risposte già fornite alle osservazioni avanzate dal ricorrente in fase di TPO, ha ribadito che “La perizianda
è stata riconosciuta, dopo attenta e scrupolosa visita Parte_1
medica da me effettuata, invalida civile con una percentuale del 70% e
NON nella misura del 74% e pertanto non ha diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità dalla data della visita medica da me effettuata
(20.11.2023)” concludendo che la ricorrente è meritevole del riconoscimento dell'esenzione parziale dal ticket, con decorrenza dalla visita peritale, atteso che “le patologie da cui è affetta (artrosi e sindrome ansiosa) sono ben controllate con la terapia medica”.
La citata consulenza, integralmente richiamata, appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, tuttavia non si ritiene altrettanto condivisibile l'individuazione della
Pag. 4 di 7 decorrenza del requisito sanitario, in mancanza di qualsivoglia specifica motivazione al riguardo.
Sul punto, si ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione, secondo cui “in materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincide con quello degli accertamenti tecnici, dato che è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale. Tale momento va quindi acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore. Peraltro, in via d'eccezione, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al momento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso” (cfr. Cass. n. 2955/2001).
Come sopra evidenziato, lo scrivente ha chiesto chiarimenti al CTU in merito alle ragioni che lo avessero indotto a individuare la data di decorrenza in quella della visita peritale ma il consulente non ha dedotto nulla sul punto.
È evidente, dunque, che il consulente non ha in alcun modo spiegato perché non ha ritenuto che la documentazione in atti, di formazione antecedente alla presentazione della domanda amministrativa, fosse sufficiente a ritenere sussistente il requisito sanitario già in quell'epoca.
Pag. 5 di 7 In effetti, osserva lo scrivente che dalla documentazione allegata al ricorso per TP già emergeva la sussistenza di un processo evolutivo di aggravamento delle patologie nel tempo diagnosticate al ricorrente. Non avendo dunque il CTU in alcun modo spiegato perché abbia ritenuto insussistenti, nella documentazione medica in atti, elementi tali da ricondurre la decorrenza del requisito sanitario ad un momento antecedente a quello dell'accertamento peritale (costituendo peraltro, come evidenziato,
l'identificazione del momento di decorrenza del requisito sanitario con la data dell'accertamento peritale ipotesi eccezionale) si ritiene che sul punto non siano condivisibili le conclusioni dallo stesso raggiunte.
In assenza di contestazioni di parte ricorrente relative al mancato riconoscimento del diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità civile all'odierna udienza, in accoglimento parziale del ricorso, deve essere accertato il diritto dell'istante ad essere dichiarata invalida al 70% con decorrenza dal 30.3.2021, data della domanda amministrativa ed il conseguente diritto all'esenzione parziale del pagamento del ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale.
Le spese di lite, considerate entrambe le fasi del giudizio, stante l'accoglimento parziale della domanda con riferimento alla sola prestazione richiesta in via subordinata vengono compensate per la metà.
Per la restante parte seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come CP_1
da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara la ricorrente invalida al 70% dal 30.3.2021 (data della domanda amministrativa) e per l'effetto riconosce sussistente il requisito sanitario relativo all'esenzione parziale dal pagamento ticket;
b) compensa per la metà le spese di lite e, per la restante parte, condanna l' al pagamento di € 1.900,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA CP_1
come per legge, da distrarsi;
c) pone a carico dell le spese di consulenza tecnica liquidate come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
Locri, 12/11/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
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