Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 12959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino
- Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti
- Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12959 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale con domanda riconvenzionale di divorzio, promossa con ricorso
DA
Parte 1 (nata a [...] il [...] - Codice Fiscale 1 ) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti SPADARO ROSA e SIFO SABRINA presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via Diocleziano n.255
RICORRENTE
CONTRO
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
'Parte 1 premesso di aver contratto matrimonio con Con ricorso depositato in data 12.06.2024
CP 1 in Napoli il 26.06.2006; che dalla loro relazione erano nate due figlie: Persona 1
(6.08.2007) e Persona 2 ( 21.06.2012); che successivamente alla nascita della secondogenita il resistente aveva iniziato a mostrare disinteresse nei suoi confronti e a concentrarsi unicamente su se stesso, sulla sua carriera e sulla sua prestanza fisica;
che entrambi erano dipendenti Telecom, ma mentre il marito aveva fatto una brillante carriera all'interno dell'azienda, ella aveva rinunciato alle sue aspirazioni lavorative per dedicarsi alla famiglia, tutto ciò premesso, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: AFFIDARE congiuntamente le figlie Persona_1 e
Persona 2 alla madre e al padre, ma DISPORRE il loro collocamento prevalente presso la madre,
NELLA CASA CONIUGALE, sita nel Comune di Napoli - quartiere Bagnoli - alla Via Ascanio n. 34, piano 2, interno 6.
DISPORRE che il padre potrà tenere con sé le figlie due pomeriggi a settimana compatibilmente con i loro impegni scolastici, nonché a settimane alternate dal venerdì dalle ore 20,00 fino la domenica alle ore 19,00.
Che, per quanto concerne le festività natalizie (24, 25, 26, 30, 31 dicembre 1 gennaio) e pasquali (tre giorni) i minori le trascorreranno ripartendole con i genitori equamente ad anni alterni, a cominciare dal padre trascorrerà dal 24 dicembre al 30 dicembre e con la madre trascorrerà dal 31 dicembre al 6 gennaio;
cominceranno a trascorrere con il padre la Pasqua e con la madre la Pasquetta. Infine per e vacanze estive il padre trascorrerà con i figli dal giorno 8 agosto al 22 agosto iniziando dall'anno in corso. DISPORRE a carico del sig. CP_1 un assegno mensile pari ad € 1.500,00 (€ 750,00 per ciascuna figlia)
,a titolo di mantenimento per le minori Persona_1 e Persona 2 da versarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%,
DISPORRE a carico del sig. CP 1 un assegno mensile non inferiore ad € 600,00 a titolo di mantenimento per la coniuge sig.ra Pt 1, per aver quest'ultima rinunciato alle sue aspettative di crescita lavorativa, passando da responsabile supervisor a semplice addetta e per essersi dedicata da oltre 18 al marito, alla casa e alla gestione ed istruzione delle figlie, apportando in maniera rilevante il suo contributo alla formazione e conservazione del patrimonio familiare.
CONDANNARE il sig. CP_1 al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio."
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva CP_1 il quale contestava tutto quanto dedotto dalla ricorrente, rappresentava che la moglie aveva intessuto una relazione extraconiugale con un altro uomo e da allora aveva iniziato ad assumere un atteggiamento distaccato e scostante nei suoi confronti. Spiegava pertanto domanda riconvenzionale chiedendo l'addebito della separazione alla ricorrente e, decorsi i termini di legge, pronunziare il divorzio.
Tutto quanto premesso, il resistente chiedeva: “1) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla signora Parte 1 e, al passaggio in giudicato del provvedimento, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
Persona 1 e Persona 22) disporre l'affidamento congiunto delle minori ad entrambi i genitori con pernottamento presso il padre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del medesimo;
3) attribuire il godimento della casa coniugale di via Ascanio 34 al signor CP 1 per abitarvi con le figlie;
4) si chiede che le figlie siano affidate alla madre un giorno alla settimana dalle ore 15,00 alle ore
21,00, più un ulteriore giornata settimanale che verrà decisa di concerto dai coniugi, compatibilmente con gli impegni scolastici delle figlie. A settimane alterne, inoltre, si chiede che la madre possa tenere con sé, senza soluzione di continuità, le figlie dalle ore 15,00 del sabato e sino alle ore 22,00 della domenica successiva, sempre compatibilmente con gli impegni dal 23 dicembre al 26 dicembre e dal 30 dicembre al 2 gennaio e, sempre in modo alternato, il giorno 6 gennaio. Il primo periodo a partire dal
Natale 2018 spetterà alla madre. Durante invece le festività pasquali, così come per quelle natalizie, i coniugi terranno, alternandosi, le figlie dal giorno prima di Pasqua e sino al lunedì in Albis;
in relazione a tali festività, il primo periodo, che cadrà nel 2024, spetterà al padre. Per le ferie estive le figlie trascorreranno 15 gg. con la madre, previo accordo da comunicarsi con lettera raccomandata almeno 15 gg. prima, compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative, presenti e future, dei coniugi. Al fine, inoltre, di favorire il più completo sviluppo psichico e nell'intento di salvaguardare i rapporti interpersonali tra le figlie e la madre, questa potrà vedere Persona_1 e Persona 2 anche fuori dagli orari e dai giorni previsti, compatibilmente con le esigenze di salute, scolastiche e con gli impegni precedentemente assunti, previo consenso del padre e con preavviso di almeno 24 ore;
5) tenuto conto delle esigenze delle figlie, delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro, disporre che la signora Parte 1 contribuisca al mantenimento delle figlie minori attraverso la corresponsione di un assegno mensile di euro 600,00 (300,00 per ciascuna figlia) da versare a mezzo vaglia postale e/o bonifico entro il giorno cinque di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6)porre a carico di entrambi i coniugi il pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie da sostenere per le figlie."
All'udienza del 10.12.2024 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori e confermavano la loro volontà di separarsi rappresentando di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione delle condizioni accessorie che chiedevano recepirsi in sentenza.
Il Giudice, rilevata la esiguità dell'importo concordato a carico del padre a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie, invitava le parti a rimodulare tale importo. Le parti dopo aver precisato che l'assegno unico dell'importo di circa euro 100,00 era percepito per intero dalla ricorrente, che le minori erano libere di trascorrere le giornate tra la casa del padre e quella della madre essendo le due abitazioni collocate sullo stesso pianerottolo, che il resistente doveva affrontare le spese di ristrutturazione della nuova abitazione, concordavano l'importo dell'assegno a carico del CP_1 in Euro 500,00.
Il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e riservava la decisione della causa al Collegio previa acquisizione del parere del PM. La domanda è fondata e merita accoglimento. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali sono emersi elementi dai quali è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1.le minori Persona_1 e Persona 2 restano affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e si impegneranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per figlie;
le 2. le minori Persona_1 e Persona 2 avranno residenza e dimora presso la casa coniugale sita in
Napoli alla Via Ascanio n.34 interno 6, P.2 censito al Catasto urbano al foglio 39, numero 156, sub 15, categoria A/2, classe 2, consistenza 5,0 vani, superficie catastale 116 mq, RC Euro 374,43 che viene assegnata alla signora Parte 1 in qualità di genitore collocataria fino a quando le minori raggiungeranno l'indipendenza economica;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé le minori, compatibilmente con le esigenze di salute, scolastiche e con gli impegni precedentemente assunti, ogni qualvolta lo vorrà, esclusivamente nella propria abitazione dove si trasferirà ed è ubicata sullo stesso pianerottolo della casa coniugale. Sarà comunque fissato il seguente calendario di visite: 2 pomeriggi a settimana dalle 16,00 alle 21,00 e 2 weekend al mese alternati;
4. nel periodo delle festività natalizie, i coniugi terranno le figlie in modo alternato dal 23 dicembre al
26 dicembre e dal 30 dicembre al 2 gennaio e sempre in modo alternato, il giorno 6 gennaio. Il primo periodo a partire dal Natale 2024 spetterà alla madre. Durante invece le festività pasquali, così come pe quelle natalizie, i coniugi terranno, alternandosi, le figlie dal giorno prima di Pasqua e sino al
Lunedì in Albis, in relazione a tali festività, il primo periodo, che cadrà nel 2025, spetterà al padre. Per le ferie estive le figlie potranno trascorrere 3 settimane con il padre, previo accordo tra i coniugi da formalizzare via pec o in alternativa via Whatsapp, entro il 30 maggio di ciascun anno compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative, presenti e future, dei coniugi, in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente;
tenuto conto della vicinanza tra le abitazioni delle parti, le figlie, nella quotidianità, saranno libere di stare nell'una o nell'altra casa, e lavorando il padre per lo più da casa, sarà disponibile a provvedere ai pasti.
5. la casa coniugale sita in Napoli alla Via Ascanio 34 interno 6, di proprietà esclusiva del signor CP 1 sarà assegnata alla signora Parte_1 esclusivamente per abitarci con le due figlie. La signora Parte_1 non potrà, nell'abitazione coniugale, convivere con terzi estranei alla famiglia, né con membri della sua famiglia di origine. La violazione di siffatto obbligo comporterà la revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
6. tenuto conto delle esigenze delle figlie, della necessità del signor CP 1 di affrontare le spese per collocarsi in altro appartamento che è completamente da ristrutturare, quest'ultimo verserà per il mantenimento di entrambe le minori un assegno di mantenimento di Euro 500,00 che sarà versato a mezzo vaglia postale e/o bonifico entro il giorno cinque di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7.le spese straordinarie quali ad esempio quelle mediche non coperte da SSN, scolastiche etc. delle minori sono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%. L'assegno unico che ammonta ad Euro
100,00 sarà percepito da Parte_1
8. al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro coniuge documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
9. il resistente rinuncia alla domanda di addebito della separazione;
10. spese compensate;
In ordine agli accordi sopraggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Attesa la domanda di divorzio formulata da parte resistente, la causa va rimessa sul ruolo per provvedere in ordine alla stessa decorsi i termini di legge ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovata manifestazione di volontà delle parti
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da Parte 1
contro
CP 1 così
provvede:
-pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e CP 1 ( atto n.55 p.II S.A sez.BA reg. anno 2006);
-disciplina le condizioni accessorie in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e riportati in parte motiva;
-prende atto delle pattuizioni aventi carattere meramente obbligatorio;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile,
- spese alla pronuncia definitiva
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Sdino Dott.ssa Gabriella Ferrara