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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 670/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1176/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto, 21 65129 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casandrino - Piazza Umberto, 1 80025 Casandrino NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Cellole - Via Raffaello, 20 81030 Cellole CE
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9547/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 9
e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239019665369000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140426570161 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170011939011000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190119164333000 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TETM003897 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TETM002513 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6093/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente. Si da atto che il difensore del contribuente che aveva richiesto il collegamento a distanza, fissato per le ore 10.25 non risulta presente sino alle ore 11.05, momento di trattazione della vertenza
Resistente/Appellato: la DP II e l'Ade centro Operativo Pescara si riportano agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; assente ER;
non costituiti i Comuni di Cellole e Casandrino.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.07120239019665369000 proveniente dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata il 26.10.2023. La contribuente, in particolare, impugnava le sottese cartelle esattoriali nn. 07120140426570161, 07120170011939011,
07120190119164333, e gli avvisi di accertamento nn. 250TETM003897 e 2507ETM002513, ed eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata, l'intervenuta prescrizione quinquennale e l'intervenuta prescrizione delle sanzioni.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli, l'Agenzia delle Entrate
Centro Operativo di Pescara e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza 9547/2024 emessa in data 04/06/2024 e depositata in data 17/06/2024 la Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Napoli ha accolto parzialmente il ricorso, per i seguenti motivi.
In relazione alla cartella di pagamento n. 07120140426570161000, relativa ad IRPEF e addizionali con anno di riferimento 2011, i primi giudici hanno ritenuto ormai prescritto il diritto alla riscossione delle sanzioni e degli interessi, in quanto dal 2015, anno di notifica, al 26-10-2023 sono trascorsi più di cinque anni. In relazione alla cartella di pagamento n. 07120170011939011000, per tributi IMU anno di riferimento 2007,
2008, 2010 e 2011, notificata in data 20-10-2017, trattandosi di imposta che prevede il termine prescrizionale quinquennale, i primi giudici hanno ritenuto la pretesa tributaria prescritta perché dal 2017, anno di notifica, al 26-10-2023 sono trascorsi più di cinque anni.
In relazione all'Avviso di accertamento nr. 250TETM003897, relativo ad Irpef 2012, i primi giudici hanno ritenuto prescritto il diritto alla riscossione delle sanzioni e degli interessi, in quanto dal 2017, anno di notifica, al 26-10-2023 sono trascorsi più di cinque anni.
Nel resto i primi Giudici hanno ritenuto infondate le doglianze della contribuente.
Nel suo atto di appello la contribuente censura la sentenza impugnata, ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici, e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Parte appellante rileva che l'Ufficio non ha fornito la prova della regolare notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata, e insiste per l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
L'appellante rileva che l'Ufficio non ha depositato gli originali delle relate di spedizione e consegna.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate Riscossione, depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello principale.
L'Agenzia Entrate Riscossione ha, altresì, proposto appello incidentale in relazione alla cartella di pagamento n. 07120170011939011000, erroneamente – si assume - dichiarata prescritta, e all'avviso di accertamento nr. 250TETM003897, relativamente alla parte in cui è stato ritenuto prescritto il diritto alla riscossione delle sanzioni e degli interessi.
I primi Giudici, si osserva, non hanno tenuto conto della sospensione connessa alla normativa emergenziale di cui al D.L.18/20 art. 68 commi 1,2 e 2 bis.
La prescrizione è rimasta sospesa dal 8.3.2020 al 31.8.2021, e dunque in relazione alla cartella di pagamento n. 07120170011939011000 notificata in data 20.10.2017, il termine di prescrizione è stato prorogato dal
20.10.2022 al 12.4.2024; in relazione all'avviso di accertamento nr. 250TETM003897 notificato in data
26.7.2017, il termine di prescrizione è stato prorogato dal 26.7.2022 al 18.1.2024.
Ed ancora, si osserva, in relazione all' avviso di accertamento nr. 250TETM003897, vi è in atti l'Intimazione
n. 07120189041911567000, mai impugnata, a dimostrazione della inammissibilità in rito della contestazione di omessa notifica dell'avviso stesso e di ogni contestazione di merito, ex art. 19, co. 3 – D.Ls.546/92.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate Centro Operativo Pescara, depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello principale.
L'Agenzia Entrate Centro Operativo Pescara ha, altresì, proposto appello incidentale in relazione all'avviso di accertamento n. 250TETM003897, per l'anno d'imposta 2012, notificato in data 26/07/2017, con raccomandata n. AG 78381097904-6, e all'avviso di accertamento n. 250TETM002513, per l'anno 2013, notificato in data 05/06/2018 con raccomandata AG 78690555729-1.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate DPII Napoli, depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello principale.
Parte appellante ha depositato memorie All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato.
La cartella di pagamento n. 07120140426570161 per IRPEF 2011 è stata ritualmente notificata in data 5.3.15 con il rito della irreperibilità relativa.
L'Ufficio ha prodotto documentazione comprovante la regolare notifica della cartella di pagamento: accertata l'irreperibilità di fatto della contribuente, a seguito di due tentativi di notifica in data 11.1.15 e 3.2.15, e affissione all'albo comunale, la procedura è stata completata con l'invio della raccomandata informativa, ricevuta dalla contribuente.
In data 8.2.19 è stata notificata la intimazione di pagamento n. 07120189041911567000 a mani della figlia della contribuente, ed invio di successiva raccomandata.
Tali atti non sono stati impugnati.
In data 26.10.23 è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata.
La cartella di pagamento n. 07120170011939011, relativa a IMU 2007, 2008, 2010 e 2011 viene erroneamente richiamata nell'appello principale, in quanto già dichiarata prescritta dal giudice di primo grado.
La cartella di pagamento n. 07120190119164333 relativa a IMU 2012 è stata ritualmente notificata in data
10.3.20 con il rito della irreperibilità relativa.
L'Ufficio ha prodotto documentazione comprovante la regolare notifica della cartella di pagamento: accertata l'irreperibilità di fatto della contribuente, a seguito di due tentativi di notifica, e affissione all'albo comunale, la procedura è stata completata con l'invio della raccomandata informativa, immessa in cassetta in periodo di emergenza Covid.
L'avviso di accertamento n. 250TETM003897 per IRPEF 2012 è stato ritualmente notificato il 26.7.17 a mani proprie della contribuente.
In data 8.2.19 è stata notificata la intimazione di pagamento n. 07120189041911567000 a mani della figlia della contribuente, ed invio di successiva raccomandata.
Tali atti non sono stati impugnati.
In data 26.10.23 è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata.
L'avviso di accertamento n. 2507ETM002513 per IRPEF 2013 è stato ritualmente notificato in data 5.6.18
a mani proprie della contribuente.
Gli appelli incidentali sono, invece, fondati. La cartella di pagamento n. 07120170011939011000, per IMU 2007, 2008, 2010 e 2011 è stata ritualmente notificata in data 20.10.2017.
I primi Giudici non hanno tenuto conto della sospensione connessa alla normativa emergenziale di cui al D.
L.18/20 art. 68 commi 1,2 e 2 bis dal 8.3.2020 al 31.8.2021.
Il termine di prescrizione è stato prorogato dal 20.10.2022 al 12.4.2024.
In data 26.10.23 è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata.
In relazione all'avviso di accertamento nr. 250TETM003897 per IRPEF 2012, l'atto è stato notificato in data
26.7.2017.
Il termine di prescrizione per sanzioni e interessi è stato prorogato dal 26.7.2022 al 18.1.2024.
In data 26.10.23 è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata.
L'avviso di accertamento n. 2507ETM002513 per IRPEF 2013 è stato ritualmente notificato in data 5.6.18
a mani proprie della contribuente.
In data 26.10.23 è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati trattati tutti gli aspetti rilevanti, per la definizione del procedimento.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Le spese seguono la soccombenza, secondo quanto indicato in successivo dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello principale, accoglie gli appelli incidentali il contribuente al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudizio;
liquidate complessivamente in Euro 450,00 in favore di Agenzia delle
Entrate e del Centro Operativo di Pescara, ed in Euro 560,00 oltre accessori per ER
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1176/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto, 21 65129 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casandrino - Piazza Umberto, 1 80025 Casandrino NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Cellole - Via Raffaello, 20 81030 Cellole CE
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9547/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 9
e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239019665369000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140426570161 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170011939011000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190119164333000 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TETM003897 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TETM002513 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6093/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente. Si da atto che il difensore del contribuente che aveva richiesto il collegamento a distanza, fissato per le ore 10.25 non risulta presente sino alle ore 11.05, momento di trattazione della vertenza
Resistente/Appellato: la DP II e l'Ade centro Operativo Pescara si riportano agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; assente ER;
non costituiti i Comuni di Cellole e Casandrino.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.07120239019665369000 proveniente dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata il 26.10.2023. La contribuente, in particolare, impugnava le sottese cartelle esattoriali nn. 07120140426570161, 07120170011939011,
07120190119164333, e gli avvisi di accertamento nn. 250TETM003897 e 2507ETM002513, ed eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata, l'intervenuta prescrizione quinquennale e l'intervenuta prescrizione delle sanzioni.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli, l'Agenzia delle Entrate
Centro Operativo di Pescara e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza 9547/2024 emessa in data 04/06/2024 e depositata in data 17/06/2024 la Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Napoli ha accolto parzialmente il ricorso, per i seguenti motivi.
In relazione alla cartella di pagamento n. 07120140426570161000, relativa ad IRPEF e addizionali con anno di riferimento 2011, i primi giudici hanno ritenuto ormai prescritto il diritto alla riscossione delle sanzioni e degli interessi, in quanto dal 2015, anno di notifica, al 26-10-2023 sono trascorsi più di cinque anni. In relazione alla cartella di pagamento n. 07120170011939011000, per tributi IMU anno di riferimento 2007,
2008, 2010 e 2011, notificata in data 20-10-2017, trattandosi di imposta che prevede il termine prescrizionale quinquennale, i primi giudici hanno ritenuto la pretesa tributaria prescritta perché dal 2017, anno di notifica, al 26-10-2023 sono trascorsi più di cinque anni.
In relazione all'Avviso di accertamento nr. 250TETM003897, relativo ad Irpef 2012, i primi giudici hanno ritenuto prescritto il diritto alla riscossione delle sanzioni e degli interessi, in quanto dal 2017, anno di notifica, al 26-10-2023 sono trascorsi più di cinque anni.
Nel resto i primi Giudici hanno ritenuto infondate le doglianze della contribuente.
Nel suo atto di appello la contribuente censura la sentenza impugnata, ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici, e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Parte appellante rileva che l'Ufficio non ha fornito la prova della regolare notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata, e insiste per l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
L'appellante rileva che l'Ufficio non ha depositato gli originali delle relate di spedizione e consegna.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate Riscossione, depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello principale.
L'Agenzia Entrate Riscossione ha, altresì, proposto appello incidentale in relazione alla cartella di pagamento n. 07120170011939011000, erroneamente – si assume - dichiarata prescritta, e all'avviso di accertamento nr. 250TETM003897, relativamente alla parte in cui è stato ritenuto prescritto il diritto alla riscossione delle sanzioni e degli interessi.
I primi Giudici, si osserva, non hanno tenuto conto della sospensione connessa alla normativa emergenziale di cui al D.L.18/20 art. 68 commi 1,2 e 2 bis.
La prescrizione è rimasta sospesa dal 8.3.2020 al 31.8.2021, e dunque in relazione alla cartella di pagamento n. 07120170011939011000 notificata in data 20.10.2017, il termine di prescrizione è stato prorogato dal
20.10.2022 al 12.4.2024; in relazione all'avviso di accertamento nr. 250TETM003897 notificato in data
26.7.2017, il termine di prescrizione è stato prorogato dal 26.7.2022 al 18.1.2024.
Ed ancora, si osserva, in relazione all' avviso di accertamento nr. 250TETM003897, vi è in atti l'Intimazione
n. 07120189041911567000, mai impugnata, a dimostrazione della inammissibilità in rito della contestazione di omessa notifica dell'avviso stesso e di ogni contestazione di merito, ex art. 19, co. 3 – D.Ls.546/92.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate Centro Operativo Pescara, depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello principale.
L'Agenzia Entrate Centro Operativo Pescara ha, altresì, proposto appello incidentale in relazione all'avviso di accertamento n. 250TETM003897, per l'anno d'imposta 2012, notificato in data 26/07/2017, con raccomandata n. AG 78381097904-6, e all'avviso di accertamento n. 250TETM002513, per l'anno 2013, notificato in data 05/06/2018 con raccomandata AG 78690555729-1.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate DPII Napoli, depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello principale.
Parte appellante ha depositato memorie All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato.
La cartella di pagamento n. 07120140426570161 per IRPEF 2011 è stata ritualmente notificata in data 5.3.15 con il rito della irreperibilità relativa.
L'Ufficio ha prodotto documentazione comprovante la regolare notifica della cartella di pagamento: accertata l'irreperibilità di fatto della contribuente, a seguito di due tentativi di notifica in data 11.1.15 e 3.2.15, e affissione all'albo comunale, la procedura è stata completata con l'invio della raccomandata informativa, ricevuta dalla contribuente.
In data 8.2.19 è stata notificata la intimazione di pagamento n. 07120189041911567000 a mani della figlia della contribuente, ed invio di successiva raccomandata.
Tali atti non sono stati impugnati.
In data 26.10.23 è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata.
La cartella di pagamento n. 07120170011939011, relativa a IMU 2007, 2008, 2010 e 2011 viene erroneamente richiamata nell'appello principale, in quanto già dichiarata prescritta dal giudice di primo grado.
La cartella di pagamento n. 07120190119164333 relativa a IMU 2012 è stata ritualmente notificata in data
10.3.20 con il rito della irreperibilità relativa.
L'Ufficio ha prodotto documentazione comprovante la regolare notifica della cartella di pagamento: accertata l'irreperibilità di fatto della contribuente, a seguito di due tentativi di notifica, e affissione all'albo comunale, la procedura è stata completata con l'invio della raccomandata informativa, immessa in cassetta in periodo di emergenza Covid.
L'avviso di accertamento n. 250TETM003897 per IRPEF 2012 è stato ritualmente notificato il 26.7.17 a mani proprie della contribuente.
In data 8.2.19 è stata notificata la intimazione di pagamento n. 07120189041911567000 a mani della figlia della contribuente, ed invio di successiva raccomandata.
Tali atti non sono stati impugnati.
In data 26.10.23 è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata.
L'avviso di accertamento n. 2507ETM002513 per IRPEF 2013 è stato ritualmente notificato in data 5.6.18
a mani proprie della contribuente.
Gli appelli incidentali sono, invece, fondati. La cartella di pagamento n. 07120170011939011000, per IMU 2007, 2008, 2010 e 2011 è stata ritualmente notificata in data 20.10.2017.
I primi Giudici non hanno tenuto conto della sospensione connessa alla normativa emergenziale di cui al D.
L.18/20 art. 68 commi 1,2 e 2 bis dal 8.3.2020 al 31.8.2021.
Il termine di prescrizione è stato prorogato dal 20.10.2022 al 12.4.2024.
In data 26.10.23 è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata.
In relazione all'avviso di accertamento nr. 250TETM003897 per IRPEF 2012, l'atto è stato notificato in data
26.7.2017.
Il termine di prescrizione per sanzioni e interessi è stato prorogato dal 26.7.2022 al 18.1.2024.
In data 26.10.23 è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata.
L'avviso di accertamento n. 2507ETM002513 per IRPEF 2013 è stato ritualmente notificato in data 5.6.18
a mani proprie della contribuente.
In data 26.10.23 è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati trattati tutti gli aspetti rilevanti, per la definizione del procedimento.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Le spese seguono la soccombenza, secondo quanto indicato in successivo dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello principale, accoglie gli appelli incidentali il contribuente al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudizio;
liquidate complessivamente in Euro 450,00 in favore di Agenzia delle
Entrate e del Centro Operativo di Pescara, ed in Euro 560,00 oltre accessori per ER