TRIB
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/06/2025, n. 6935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6935 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 15/05/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.10829 /2024 Tra
avv.PIGNATARO GIULIO , ) Parte_1
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.RIZZO ALESSANDRO , ) CP_1
FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio , esponendo di aver prestato CP_1 servizio alle dipendenze dell'amministrazione, come insegnante di scuola dell'infanzia in veste di supplente dal 2006 al 2023 ( per un periodo complessivo di 4.398 giorni), in forza di una serie di contratti a termine . Dedotta l'illiceità della condotta dell'ente in quanto in violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 368/2001 e all'art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, che fissano il limite massimo di trentasei mesi per la reiterazione di contratti a tempo determinato tra le stesse parti per lo svolgimento delle medesime mansioni, ha chiesto la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine quantificato in euro 26203,20.
si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso. Dopo aver CP_1 ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia ha affermato : di aver sempre operato nel rispetto della normativa vigente, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dei contratti a termine per la copertura di esigenze temporanee e eccezionali nel settore scolastico;
di aver attuato politiche assunzionali volte a stabilizzare il personale precario, offrendo diverse opportunità di passaggio al rapporto a tempo indeterminato anche alla ricorrente, che ha partecipato a diverse procedure selettive, risultando idonea nella procedura per insegnanti di scuola dell'infanzia e ottenendo l'assunzione a tempo indeterminato nel 2023; che la ricorrente ha svolto per la maggior parte degli anni incarichi di supplenza temporanea, spesso di pochi giorni, presso diverse scuole, rendendo un servizio tipico di supplenza che non può essere considerato un abuso di contratti a termine e che anche gli incarichi di durata annuale svolti riguardavano la copertura di carenze di organico di fatto, non cumulabili ai fini del calcolo dei 36 mesi previsti dalla normativa per la configurazione dell'abuso. Ha infine contestato le modalità di calcolo del danno sostenendo che l''indennità risarcitoria dovrebbe essere quantificata al minimo, in considerazione della natura temporanea e non abusiva degli incarichi svolti e che la base di calcolo per il risarcimento dovrebbe essere la retribuzione effettivamente percepita dalla ricorrente, e non la retribuzione tabellare per un lavoratore a tempo pieno, in quanto le prestazioni della erano a carattere intermittente. Pt_1
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
I principi di diritto da applicare nel caso di specie sono quelli affermati dalla Corte di Cassazione con le sentenze da n. 22552 a n. 22557 e con cui sostanzialmente sono stati affermati i seguenti principi: “A. «La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità».
B. «Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, stipulati a far tempo dal 10.7.2001 e che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa superiore a trentasei mesi».
C. «Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione».
D. «Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015».
E. «Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali». F. «Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza».
G. «Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016».
F. «Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima»”.
Tuttavia, il riconoscimento del diritto al risarcimento è subordinato alla rigorosa prova, in capo al ricorrente, dell'effettiva sussistenza dell'abuso. Non è sufficiente la mera successione temporale di contratti a termine, né il superamento di un limite temporale astratto. È, invece, imprescindibile dimostrare che l'amministrazione datrice di lavoro abbia fatto un uso improprio o distorto dello strumento del contratto a tempo determinato, utilizzando tale forma contrattuale per sopperire a esigenze permanenti e strutturali dell'organico, in violazione delle disposizioni che prevedono l'assunzione a tempo indeterminato e le procedure concorsuali tipiche del pubblico impiego. Nel caso di specie, la ricorrente ha addotto di aver lavorato per un lungo periodo (17 anni) tramite contratti a termine, allegando a supporto una mera tabella riepilogativa dei giorni di servizio per ciascun anno scolastico. Tuttavia, non ha prodotto in giudizio la totalità dei contratti di lavoro a termine stipulati con . Dai contratti allegati, poi, emerge CP_1 che gli incarichi sono stati conferiti per la sostituzione della titolare ( indicata nominativamente) assente con diritto alla conservazione del posto, con clausole espressamente indicanti la cessazione “fino al rientro della titolare”. L'amministrazione, inoltre, ha dedotto, senza circostanziata contestazione da parte della ricorrente, che gli incarichi in questione consistevano prevalentemente in supplenze temporanee di pochi giorni o addirittura giornaliere presso differenti scuole dell' Infanzia, il che conferma ulteriormente la natura episodica e non strutturale degli incarichi, smentendo l'ipotesi di un uso abusivo volto a coprire un'esigenza permanente.Tale insufficiente quadro probatorio non consente al giudicante di accertare la fondatezza delle pretese attoree. In primo luogo, l'assenza dei contratti di lavoro impedisce la ricostruzione analitica e puntuale della storia lavorativa della ricorrente, precludendo la verifica della tipologia di ciascun contratto, della sua durata specifica, delle mansioni svolte e, soprattutto, delle singole causali apposte. Tale lacuna documentale risulta decisiva, gravando l'onere della prova dell'abuso interamente sulla parte ricorrente. In secondo luogo, l' indicazione di contratti con causale di "sostituzione di titolare assente" e la durata di pochi giorni depongono in senso contrario alla configurabilità di un abuso. La sostituzione di personale assente per ragioni lecite (malattia, maternità, aspettativa, ecc.) rappresenta una legittima esigenza temporanea che giustifica l'apposizione del termine al contratto di lavoro. I contratti di breve durata, inoltre, sono tipici delle supplenze brevi e saltuarie, destinate a coprire esigenze occasionali e imprevedibili, e difficilmente possono essere ricondotti a un disegno abusivo volto alla copertura stabile di un posto in organico.La ricorrente non ha fornito alcun elemento, neppure indiziario, idoneo a dimostrare che le suddette causali fossero fittizie o che, pur formalmente valide, mascherassero una reale esigenza permanente di personale. Non è stata offerta alcuna prova che i posti da lei coperti tramite supplenze fossero, in realtà, posti strutturali e vacanti che avrebbe dovuto coprire a tempo indeterminato, o che CP_1
l'amministrazione abbia sistematicamente e surrettiziamente utilizzato lo strumento della supplenza per aggirare le norme in materia di reclutamento del personale. L'eccezione del Comune, relativa alla natura di supplenze giornaliere e temporanee o di supplenze su "organico di fatto", trova riscontro nella peculiare disciplina del settore scolastico, la quale ammette un ampio ricorso a contratti a termine per la copertura di posti non stabilmente vacanti. La giurisprudenza ha costantemente affermato che l'abuso in tali contesti può essere ravvisato solo in presenza di una prova rigorosa di un uso improprio o distorto della flessibilità concessa all'amministrazione, prova che nel caso di specie è del tutto mancata.In conclusione, l'assoluta carenza di prova in ordine alla natura abusiva della reiterazione dei contratti a termine, non essendo stata fornita la documentazione necessaria né specificato il contesto in cui le supplenze si sono inserite, impone il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di , che si CP_1 liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il Giudice