Versione
17 aprile 1975
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30 gennaio 2016
30 gennaio 2016
Art. 4.
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo articolo 6 sulle richieste di accesso;
disciplina direttamente le rubriche di "Tribuna politica", "Tribuna elettorale", "Tribuna sindacale" e "Tribuna stampa".
((...))
La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione della societa' concessionaria.
Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione puo' invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della societa' concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; puo', altresi', chiedere alla concessionaria la effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo articolo 6 sulle richieste di accesso;
disciplina direttamente le rubriche di "Tribuna politica", "Tribuna elettorale", "Tribuna sindacale" e "Tribuna stampa".
((...))
La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione della societa' concessionaria.
Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione puo' invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della societa' concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; puo', altresi', chiedere alla concessionaria la effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.
Commentari • 4
- 1. Par condicio: funzioni della Commissione Bicamerale di VigilanzaGianluigi Delle Cave · https://www.filodiritto.com/ · 8 maggio 2014 · 6.448724
[…] in modo autonomo, programmi del suddetto tipo, è obbligata, in quanto servizio pubblico e a norma degli articolo 1 e 4 della Legge n. 103/1975, le “Tribune”[13] gestite dalla Commissione parlamentare di vigilanza. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 17
- 1. TAR Roma, sez. III, sentenza 04/01/2020, n. 54Provvedimento: […]Leggi di più...
- sindacato di legittimità·
- difetto di giurisdizione·
- principio di trasparenza e buon andamento·
- nomina del Presidente della RAI·
- sviamento di potere·
- maggioranza qualificata·
- autotutela amministrativa·
- regolamento della Commissione parlamentare·
- Commissione parlamentare di vigilanza·
- legittimazione attiva·
- interesse ad ricorrere·
- sindacato giurisdizionale sugli atti di alta amministrazione·
- art. 49 d.lgs. 177/2005·
- procedimento amministrativo·
- principio di continuità dell'azione amministrativa