Articolo 4 della Legge 14 aprile 1975, n. 103
Articolo 3Articolo 5
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17 aprile 1975
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30 gennaio 2016
Art. 4.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo articolo 6 sulle richieste di accesso;
disciplina direttamente le rubriche di "Tribuna politica", "Tribuna elettorale", "Tribuna sindacale" e "Tribuna stampa".
((...))
La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione della societa' concessionaria.
Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione puo' invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della societa' concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; puo', altresi', chiedere alla concessionaria la effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.
Entrata in vigore il 30 gennaio 2016
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