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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 18/11/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 181/2023 R.G., vertente
TRA
in Parte_1 persona dell'amministratore, C.F. , rapp.to e P.IVA_1 difeso dall'avv. BARBERA ANTONIO appellante
CONTRO
, nata a MESSINA (ME), il 22/06/1979, CP_1
, rapp.to e difeso dall'avv. LA TORRE C.F._1
MONICA appellato
Ogg: appello a sentenza n. 67/2023 del 12/01/2023, emessa dal Tribunale di Corte D'Appello di Messina
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 quale condomina assente, impugnava la CP_1 deliberazione adottata il 16.03.2016 dall'assemblea del
, lamentando una Parte_1 Parte_2 pluralità di vizi;
si doleva tra l'altro, per quel che qui ancora interessa, della deliberazione di cui al punto n. 5) dell'o.d.g., avente ad oggetto l'approvazione di un'indennità da corrispondere al per l'occupazione della stradella Parte_1 condominiale adiacente il lato sud del fabbricato in ragione di €
60,00 mensili.
In particolare, sosteneva che tale specifica deliberazione -la quale traeva origine dal fatto che l'attrice aveva recintato detta stradella- era nulla, non solo perché la questione non era stata posta all'ordine del giorno, ma anche perché la stradella contesa era un bene di sua esclusiva proprietà.
Adduceva, a supporto delle proprie ragioni, la circostanza di avere l'uso esclusivo della stradella medesima, conducendo essa unicamente al proprio immobile;
da tale area, infatti, non era possibile accedere né alle altre unità immobiliari, né raggiungere spazi comuni. Il tratto di strada collegava, infatti, il cortile di proprietà della alla via P. Umberto e, nonostante fosse CP_1 stata catastata come parte condominiale (part. 411 foglio 112 sub
14), tuttavia, il giudizio possessorio ad essa relativo vedeva il soccombente a fronte di un “indiscusso e Parte_1 incontestabile diritto di proprietà della su detta area, CP_1 come per altro chiarito dall'ing. ”. Pt_3
2 Il Tribunale annullava la delibera assembleare impositiva del canone di occupazione in ragione del fatto che non era stata provata la natura condominiale del bene oggetto di lite.
Con il proposto gravame il senza impugnare gli Parte_1 altri capi di decisione su cui è rimasto soccombente, ha unicamente censurato l'annullamento della delibera sul punto sopra specificato, sostenendo fosse onere della CP_1 dimostrare la sua proprietà del bene e che il Tribunale aveva valutato erroneamente gli elementi di prova acquisiti, quali la
CTU e gli atti di proprietà, stante la sussistenza di una presunzione di comproprietà, ai sensi dall'articolo 1117 del c.c.- la cui elencazione non è tassativa, ma meramente esemplificativa
- per tutti quei beni per i quali non vi sia un titolo attestante la proprietà esclusiva.
Considerazioni della Corte.
Il gravame è infondato e va rigettato, sebbene per ragioni diverse da quelle esposte dal Tribunale.
In proposito deve essere precisato che il giudizio possessorio, instaurato dal nei confronti della per Parte_1 CP_1
l'avvenuto spoglio ad opera di quest'ultima del possesso della stradella contesa -prospiciente due garage siti all'interno dell'area condominiale e indicata in catasto sub 14 part. 411 foglio 112 Comune di Messina- si è concluso con ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Messina in data 28.01.2012, per mancata dimostrazione da parte del ricorrente del Parte_1 concreto ed effettivo esercizio del possesso sull'area, della quale,
3 invece, veniva provata l'effettiva fruizione unicamente in capo alla famiglia . CP_1
Nel corso della riunione assembleare esitata, poi, con la delibera oggetto di impugnazione, l'amministratore, tenuto conto del fatto che il Tribunale non si era pronunciato sulla proprietà dell'area in contestazione, proponeva all'assemblea -ricevendone l'assenso unanime- l'applicazione di un canone per l'occupazione operata dalla , quantificato nella misura di euro 60,00 mensili e CP_1 con decorrenza dal momento in cui la condomina aveva recintato l'area, risalente all'anno 2010.
Orbene, basta questo per affermare la nullità della delibera, avente ad oggetto la determinazione di un risarcimento a favore del per il godimento del bene asseritamente Parte_1 condominiale, risarcimento che - a parte l'ipotesi non praticabile
(stante le opposte posizioni) di un accordo in merito- può essere conseguito solo con lo strumento del ricorso all'Autorità
Giudiziaria, mediante un'azione di rivendica e correlata richiesta di risarcimento del danno.
Trova conferma, dunque, seppur con la esposta motivazione, la sentenza resa dal Tribunale nella parte in cui ha annullato, in parte qua, la delibera impugnata perché resa su oggetto che esorbita dai poteri dell'assemblea di condominio.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza del e si liquidano come Controparte_2 da dispositivo, applicando i minimi dello scaglione di valore della controversia (da € 5.201,00 ad € 26.000).
P.Q.M.
4 La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello - proposto con atto di citazione dal , Controparte_2 notificato il 20.3.2023, avverso la sentenza n. 67/2023, emessa dal Tribunale di Messina, pubblicata il 12.01.2023, nel giudizio promosso nei confronti dell'odierno appellante, CP_1 così provvede:
-rigetta l'appello perché infondato;
-condanna l'appellante Controparte_2
, al pagamento delle spese del grado nei confronti di
[...] CP_1
che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre iva, cassa e
[...] rimborso spese generali in ragione del 15%.
Dichiara che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.11.25
Il Consigliere relatore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 181/2023 R.G., vertente
TRA
in Parte_1 persona dell'amministratore, C.F. , rapp.to e P.IVA_1 difeso dall'avv. BARBERA ANTONIO appellante
CONTRO
, nata a MESSINA (ME), il 22/06/1979, CP_1
, rapp.to e difeso dall'avv. LA TORRE C.F._1
MONICA appellato
Ogg: appello a sentenza n. 67/2023 del 12/01/2023, emessa dal Tribunale di Corte D'Appello di Messina
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 quale condomina assente, impugnava la CP_1 deliberazione adottata il 16.03.2016 dall'assemblea del
, lamentando una Parte_1 Parte_2 pluralità di vizi;
si doleva tra l'altro, per quel che qui ancora interessa, della deliberazione di cui al punto n. 5) dell'o.d.g., avente ad oggetto l'approvazione di un'indennità da corrispondere al per l'occupazione della stradella Parte_1 condominiale adiacente il lato sud del fabbricato in ragione di €
60,00 mensili.
In particolare, sosteneva che tale specifica deliberazione -la quale traeva origine dal fatto che l'attrice aveva recintato detta stradella- era nulla, non solo perché la questione non era stata posta all'ordine del giorno, ma anche perché la stradella contesa era un bene di sua esclusiva proprietà.
Adduceva, a supporto delle proprie ragioni, la circostanza di avere l'uso esclusivo della stradella medesima, conducendo essa unicamente al proprio immobile;
da tale area, infatti, non era possibile accedere né alle altre unità immobiliari, né raggiungere spazi comuni. Il tratto di strada collegava, infatti, il cortile di proprietà della alla via P. Umberto e, nonostante fosse CP_1 stata catastata come parte condominiale (part. 411 foglio 112 sub
14), tuttavia, il giudizio possessorio ad essa relativo vedeva il soccombente a fronte di un “indiscusso e Parte_1 incontestabile diritto di proprietà della su detta area, CP_1 come per altro chiarito dall'ing. ”. Pt_3
2 Il Tribunale annullava la delibera assembleare impositiva del canone di occupazione in ragione del fatto che non era stata provata la natura condominiale del bene oggetto di lite.
Con il proposto gravame il senza impugnare gli Parte_1 altri capi di decisione su cui è rimasto soccombente, ha unicamente censurato l'annullamento della delibera sul punto sopra specificato, sostenendo fosse onere della CP_1 dimostrare la sua proprietà del bene e che il Tribunale aveva valutato erroneamente gli elementi di prova acquisiti, quali la
CTU e gli atti di proprietà, stante la sussistenza di una presunzione di comproprietà, ai sensi dall'articolo 1117 del c.c.- la cui elencazione non è tassativa, ma meramente esemplificativa
- per tutti quei beni per i quali non vi sia un titolo attestante la proprietà esclusiva.
Considerazioni della Corte.
Il gravame è infondato e va rigettato, sebbene per ragioni diverse da quelle esposte dal Tribunale.
In proposito deve essere precisato che il giudizio possessorio, instaurato dal nei confronti della per Parte_1 CP_1
l'avvenuto spoglio ad opera di quest'ultima del possesso della stradella contesa -prospiciente due garage siti all'interno dell'area condominiale e indicata in catasto sub 14 part. 411 foglio 112 Comune di Messina- si è concluso con ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Messina in data 28.01.2012, per mancata dimostrazione da parte del ricorrente del Parte_1 concreto ed effettivo esercizio del possesso sull'area, della quale,
3 invece, veniva provata l'effettiva fruizione unicamente in capo alla famiglia . CP_1
Nel corso della riunione assembleare esitata, poi, con la delibera oggetto di impugnazione, l'amministratore, tenuto conto del fatto che il Tribunale non si era pronunciato sulla proprietà dell'area in contestazione, proponeva all'assemblea -ricevendone l'assenso unanime- l'applicazione di un canone per l'occupazione operata dalla , quantificato nella misura di euro 60,00 mensili e CP_1 con decorrenza dal momento in cui la condomina aveva recintato l'area, risalente all'anno 2010.
Orbene, basta questo per affermare la nullità della delibera, avente ad oggetto la determinazione di un risarcimento a favore del per il godimento del bene asseritamente Parte_1 condominiale, risarcimento che - a parte l'ipotesi non praticabile
(stante le opposte posizioni) di un accordo in merito- può essere conseguito solo con lo strumento del ricorso all'Autorità
Giudiziaria, mediante un'azione di rivendica e correlata richiesta di risarcimento del danno.
Trova conferma, dunque, seppur con la esposta motivazione, la sentenza resa dal Tribunale nella parte in cui ha annullato, in parte qua, la delibera impugnata perché resa su oggetto che esorbita dai poteri dell'assemblea di condominio.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza del e si liquidano come Controparte_2 da dispositivo, applicando i minimi dello scaglione di valore della controversia (da € 5.201,00 ad € 26.000).
P.Q.M.
4 La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello - proposto con atto di citazione dal , Controparte_2 notificato il 20.3.2023, avverso la sentenza n. 67/2023, emessa dal Tribunale di Messina, pubblicata il 12.01.2023, nel giudizio promosso nei confronti dell'odierno appellante, CP_1 così provvede:
-rigetta l'appello perché infondato;
-condanna l'appellante Controparte_2
, al pagamento delle spese del grado nei confronti di
[...] CP_1
che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre iva, cassa e
[...] rimborso spese generali in ragione del 15%.
Dichiara che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.11.25
Il Consigliere relatore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
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