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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MADARO DONATO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 422/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
DIFENSORE 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
IA EN - [...]
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250008049987000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1201/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente con ricorso notificato il 27 marzo 2025 ed iscritto a ruolo il 2 aprile 2025 ha impugnato la cartella di pagamento n. 01220250008049987000 notificata il 21 marzo 2025 dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Avellino- Ente impositore: Regione Campania- Tassa automobilistica anno 2019. Valore della controversia: € 263,42.
2. A motivi a dedotto: la nullità della cartella per omessa notifica dell'avviso di accertamento;
l'infondatezza nel merito;
la prescrizione e la decadenza, vinte le spese con attribuzione.
3. Si è costituito in data 30 maggio 2025, l'Agente della riscossione ed ha eccepito l'incompetenza per territorio dell'adita Corte, la carenza di legittimazione passiva;
ha dedotto la corretta notifica della cartella impugnata da indirizzo pec regolarmente iscritto nel registro “IPA” e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e decadenza;
vittoria di spese e compensi.
4. Si è costituita in data 11 novembre 2025 la Regione Campania deducendo l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso;
la rituale notifica dell'atto presupposto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
5. Rigettata l'istanza di sospensione, la causa è stata decisa come da dispositivo all'udienza del 15 dicembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente si osserva che a norma dell'art.4 del D. Lgs. 546/1992 (Art. 48 Testo Unico della Giustizia
Tributaria) le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione;
nel caso in esame
è stato impugnato un atto dell'Agente della riscossione sede di Avellino. La cartella impugnata è stata emessa sulla base di atto di accertamento regolarmente notificato e non opposto.Va disattesa, pertanto, l'eccezione di prescrizione: dagli atti emerge la rituale notifica in data 22 settembre 2022 dell'avviso di accertamento n.
964271584770/2019 entro il termine triennale di prescrizione ai sensi del D.L. n. 593 del 1982, art. 5, conv. con modif. in L. n. 53 del 1983 (nel testo introdotto dal D.L. n. 2 del 1986, art. 3, conv. con modif. in in L. n.
60 del 1986). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Tenuto conto delle circostanze subiettive ed obiettive della vicenda in esame, le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica,
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MADARO DONATO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 422/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
DIFENSORE 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
IA EN - [...]
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250008049987000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1201/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente con ricorso notificato il 27 marzo 2025 ed iscritto a ruolo il 2 aprile 2025 ha impugnato la cartella di pagamento n. 01220250008049987000 notificata il 21 marzo 2025 dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Avellino- Ente impositore: Regione Campania- Tassa automobilistica anno 2019. Valore della controversia: € 263,42.
2. A motivi a dedotto: la nullità della cartella per omessa notifica dell'avviso di accertamento;
l'infondatezza nel merito;
la prescrizione e la decadenza, vinte le spese con attribuzione.
3. Si è costituito in data 30 maggio 2025, l'Agente della riscossione ed ha eccepito l'incompetenza per territorio dell'adita Corte, la carenza di legittimazione passiva;
ha dedotto la corretta notifica della cartella impugnata da indirizzo pec regolarmente iscritto nel registro “IPA” e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e decadenza;
vittoria di spese e compensi.
4. Si è costituita in data 11 novembre 2025 la Regione Campania deducendo l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso;
la rituale notifica dell'atto presupposto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
5. Rigettata l'istanza di sospensione, la causa è stata decisa come da dispositivo all'udienza del 15 dicembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente si osserva che a norma dell'art.4 del D. Lgs. 546/1992 (Art. 48 Testo Unico della Giustizia
Tributaria) le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione;
nel caso in esame
è stato impugnato un atto dell'Agente della riscossione sede di Avellino. La cartella impugnata è stata emessa sulla base di atto di accertamento regolarmente notificato e non opposto.Va disattesa, pertanto, l'eccezione di prescrizione: dagli atti emerge la rituale notifica in data 22 settembre 2022 dell'avviso di accertamento n.
964271584770/2019 entro il termine triennale di prescrizione ai sensi del D.L. n. 593 del 1982, art. 5, conv. con modif. in L. n. 53 del 1983 (nel testo introdotto dal D.L. n. 2 del 1986, art. 3, conv. con modif. in in L. n.
60 del 1986). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Tenuto conto delle circostanze subiettive ed obiettive della vicenda in esame, le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica,
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.