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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/10/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1246/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
FA LL Presidente relatore
NA CC CE
Emanuele Venzo CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1246/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 24.06.2025, congiuntamente da:
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Quarrata (PT), via di Mezzo n. 155/E3, codice fiscale
[...]
, difesa e rappresentata dall'Avv. FA Ciambotti C.F._1 del Foro di Firenze (C.F.: - PEC: CodiceFiscale_2
ed elettivamente Email_1 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Empoli (FI), via Giulio
Masini n. 57, giusta procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], residente Controparte_1
a Quarrata (PT), via di Mezzo n. 155/E3, codice fiscale
[...]
difeso e rappresentato dall'Avv. Eleonora Troiano del C.F._3
Foro di Prato (C.F.: - PEC: CodiceFiscale_4 vvocati.prato.it) ed elettivamente Email_2 Email_3
1 domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Carmignano (PO), via
LO RT n. 43/8, giusta procura in atti;
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 24.06.2025,
[...]
e , esponendo di aver Pt_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Montemurlo (PO) il giorno 02.09.2006, precisavano che dall'unione erano nati i figli (il 08.04.2009) e Per_1
(il 04.04.2013). Per_2
Le parti evidenziavano che fra i coniugi sorgevano contrasti tali da rendere impossibile la convivenza matrimoniale, motivo per cui decidevano di separarsi e il sig. lasciava l'abitazione CP_1 coniugale, trasferendosi nell'abitazione della madre, con il consenso della sig.ra . Pt_1
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I figli e resteranno affidati congiuntamente a Per_1 Per_2 entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale adottando insieme le decisioni di maggiore interesse, riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte autonomamente da ciascun genitore durante il periodo di permanenza dei figli con sé.
2) La casa familiare, situata a Quarrata (PT), in via di Mezzo
155/E3, rimarrà in godimento esclusivo, con ciò che l'arreda e correda, alla signora , che vi continuerà ad abitare insieme Pt_1 ai figli e . Per_1 Per_2
2 3) Il padre starà con i figli sempre nei fine settimana con alternanza ciclica e precisamente:
- settimana tipo A: dal venerdì sera prelevandoli all'uscita dal lavoro sino al sabato sera dopo cena, con riconsegna presso l'abitazione materna;
- settimana tipo B: dal venerdì sera prelevandoli all'uscita dal lavoro fino alla domenica sera dopo cena, con riconsegna presso l'abitazione materna.
L'alternanza proseguirà ciclicamente, in modo che alla settimana tipo B segua nuovamente la settimana tipo A e così via.
Durante ogni settimana, il padre starà con i figli il martedì, dall'uscita dal lavoro fino a dopo cena, con riconsegna presso l'abitazione materna.
Orari di riconsegna: entro le ore 21:30 nei giorni precedenti gli impegni scolastici ed entro le ore 23:00 nei giorni non seguiti da impegni scolastici, salvo deroga concordata tra i genitori.
Qualora, per esigenze legate alla scuola, alla salute o per altri motivi rilevanti (come un impegno sportivo o un incontro familiare con il ramo materno), i figli non fossero nella condizione di pernottare dal padre, tale situazione sarà rispettata e gestita con attenzione, concordando le modalità con l'altro genitore.
Resta inteso che i genitori possono derogare a quanto sopra, in caso di comune accordo, dando particolare riguardo alle esigenze dei figli.
Le festività, le vacanze pasquali e i ponti scolastici (25 Aprile, 1°
Maggio, 2 Giugno, Ognissanti, ecc.) Persona_3 saranno alternati tra i genitori di anno in anno, salvo diverso accordo. Le date specifiche saranno concordate in anticipo, tenendo conto degli eventuali impegni lavorativi di ciascun genitore e delle esigenze dei figli.
Le vacanze natalizie saranno suddivise come segue: i figli trascorreranno con un genitore il periodo dalla sospensione delle attività scolastiche fino al 29 dicembre, e con l'altro genitore dal 30 dicembre fino alla ripresa delle attività scolastiche. I periodi saranno alternati di anno in anno.
3 Ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane durante le vacanze estive, che potranno essere consecutive o suddivise in due periodi non consecutivi, ciascuno di una settimana, secondo quanto concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
Entrambi i genitori comunicheranno per tempo la meta delle vacanze e garantiranno la continuità dei rapporti telefonici con l'altro genitore.
Per i compleanni dei figli, i genitori si organizzeranno in modo che ciascuno possa trascorrere del tempo con i figli nel giorno del compleanno. È possibile che il compleanno venga festeggiato separatamente con ciascun genitore, oppure che venga trascorso insieme, con entrambi i genitori, se concordato tra loro.
L'importante sarà rispettare i desideri dei figli e garantire un ambiente sereno e armonioso.
In occasione del compleanno di uno dei genitori, i figli potranno trascorrere la giornata con il genitore interessato, se lo richiede, anche in deroga al calendario ordinario, fermo restando il rispetto degli orari scolastici e degli altri impegni.
In caso di malattia di un figlio, se la malattia dovesse verificarsi mentre il figlio è con il padre, quest'ultimo dovrà riportarlo presso l'abitazione della madre, sempre che il trasporto non metta a rischio la sua salute. In ogni caso, il genitore che non abbia il figlio con sé durante il periodo di malattia potrà fargli visita anche più volte al giorno e, se necessario, potrà trattenersi con lui durante la notte.
Ogni volta che il padre avrà i figli con sé per quanto sopra concordato, sarà sua responsabilità provvedere al loro prelievo dal luogo in cui si trovano e al riaccompagnamento a scuola, all'abitazione della madre o a un altro luogo di custodia concordato;
inoltre, dovrà rispettare e garantire i loro impegni scolastici, sportivi, sociali e ludici, accompagnandoli ovunque sia necessario
4) Il signor verserà alla signora , a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 600,00 mensili
(€ 300,00 per ciascuno di essi) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla medesima intestato, avente IBAN
4 [...] (Banca Intesa San Paolo), somma che sarà versata in anticipo mensilmente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla sentenza di omologa, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al predetto mese, con prima rivalutazione nel mese corrispondente dell'anno successivo, e così via. Nel determinare tale misura, le parti hanno tenuto conto, tra l'altro, delle spese correnti di crescita-vita per ciascun figlio, nonché delle spese di gestione della casa che rimarranno a carico della signora , tra cui il canone di Pt_1 locazione, le utenze domestiche, la TARI e il costo del condominio;
è stato altresì tenuto conto del fatto che l'assegno unico e universale sarà percepito dalla signora . Pt_1
Le parti concordano che, decorsi due anni dalla data di omologazione della presente separazione, si incontreranno per rivalutare l'importo dell'assegno di mantenimento alla luce delle rispettive condizioni economiche e delle esigenze dei figli a quella data, tenendo conto:
- delle spese effettivamente sostenute per i figli nel periodo trascorso;
- delle eventuali nuove esigenze dei figli;
- della situazione economica e abitativa di entrambi i genitori;
- degli eventuali nuovi oneri gravanti su ciascun genitore.
Resta ferma, nelle more di tale revisione concordata, l'applicazione della rivalutazione annuale ISTAT sull'importo dell'assegno.
È altresì fatto salvo il diritto di ciascuna parte di richiedere, anche prima della scadenza del biennio, la modifica delle condizioni economiche qualora sopravvengano giustificati motivi ai sensi di legge.
Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati per spese scolastiche, sanitarie, ecc., relative ai figli, saranno ripartiti in base alla natura della spesa. Se il rimborso riguarda una spesa inclusa nel mantenimento ordinario, esso spetterà per intero alla signora . Se invece riguarda una Pt_1 spesa extra, il rimborso sarà suddiviso tra i genitori in base
5 alla stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra.
5) I genitori si suddivideranno le spese straordinarie (spese extra) nella misura del 50% a carico del signor e del 50% a CP_1 carico della signora , concordando gli stessi che per “spese Pt_1 straordinarie” dovranno intendersi gli esborsi, necessari o utili per i figli, caratterizzati dall'imprevedibilità dell'evento che li determina, nonché gli esborsi che, sebbene scaturiscano da eventi prevedibili, non siano quantificabili ex ante o siano diretti a soddisfare esigenze episodiche e saltuarie.
Al fine di prevenire o ridurre i possibili contrasti, i genitori ritengono opportuno dettagliare la disciplina delle spese straordinarie, specificando, altresì, le spese ordinarie già comprese nell'assegno mensile di mantenimento, il tutto con riferimento a ciascun figlio:
- spese comprese nell'assegno di mantenimento:
• vitto;
• abbigliamento (eccetto le spese di rinnovo del guardaroba o per eventi specifici, come precisato nel successivo alinea);
• contributo per spese dell'abitazione;
• spese per tasse scolastiche relative a istituti pubblici e materiale scolastico di cancelleria;
• medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali);
• spese di trasporto urbano (tessera autobus e abbonamento treno);
• ricarica cellulare;
• uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
• trattamenti estetici di routine (parrucchiere, estetista, ecc.);
• attività ricreative e di socializzazione di modesta entità che ricorrono nella quotidianità dei figli, limitatamente a: piccole spese per uscite occasionali con gli amici, cinema o altre attività di modesto importo, fermo restando che il padre provvederà direttamente a tali spese nel periodo in cui i figli sono presso di sé
(le attività ricreative strutturate e continuative, gli eventi di particolare rilevanza economica e le attività di socializzazione che comportino spese significative rientrano invece tra le spese
6 straordinarie, da concordare preventivamente tra i genitori secondo quanto infra stabilito);
- spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a) spese parascolastiche e di assistenza: eventuali spese alloggiative presso la sede universitaria, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
pre-scuola e doposcuola;
il rinnovo del guardaroba al cambio di stagione e il vestiario per eventi specifici;
spese per corsi extrascolastici e pertinenti attrezzature;
b) spese di natura ludica o extrascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, disegno, pittura, ecc.,), corsi di informatica, compreso l'acquisto o il nolo eventuale della pertinente attrezzatura;
acquisto di PC o tablet;
centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze studio;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
master e corsi di specializzazione;
spese di acquisto e manutenzione (incluso carburante) di mezzi di trasporto
(mini-car, automobile, motorino, moto); spese per il conseguimento della patente di guida;
spese per la RC e bollo auto;
regali per feste di compleanno;
ricorrenze e cerimonie religiose dei figli;
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per il suo svolgimento;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici e strumentali, analisi cliniche, visite specialistiche e cure di qualsiasi tipologia e branca della medicina, inclusi trattamenti farmacologici;
cicli di fisioterapia, di psicoterapia e logopedia;
cure termali;
- spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione:
7 iscrizione scuola e università pubbliche, mensa scolastica (sia pubblica che privata), libri scolastici e universitari;
spese per corsi extrascolastici di qualsiasi genere (sportivi, musicali, ecc.) già frequentati dai figli e pertinenti attrezzature o analoghi;
spese sanitarie necessarie e/o urgenti e/o indifferibili;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici, visite, terapie e cure necessarie e/o urgenti e/o indifferibili presso strutture pubbliche o private (inclusi professionisti singoli); spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie anche con specialista privato;
spese di custodia (es. baby-sitter) quando necessarie per le esigenze lavorative del genitore collocatario e l'altro genitore non ha offerto un'alternativa
(diversamente, dovranno essere concordate); spese di qualsiasi genere la cui necessità nonché urgenza e/o indifferibilità sia tale da non consentire la preventiva concertazione, anche per l'irreperibilità temporanea dell'altro genitore.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, pec, messaggio WhatsApp, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, salvo che un termine più breve si renda necessario in rapporto alle circostanze;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, così come il mero rifiuto.
Entrambi i genitori provvederanno ad anticipare le spese extra per i figli in base alla propria quota di competenza. Qualora una delle parti anticipi l'intero importo che spetterebbe all'altro genitore, quest'ultimo sarà obbligato a rimborsare la quota dovuta entro otto giorni dalla presentazione e consegna, da parte del genitore che ha anticipato, della documentazione idonea a giustificare la spesa. I documenti fiscali di ogni spesa extra sostenuta vanno, ove possibile, intestati ai figli e consegnati periodicamente in copia all'altro genitore ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale
8 della spesa sostenta. Salvo diverso accordo, le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate al 50% tra genitori.
6) L'assegno unico e universale ai sensi del d.lgs. n. 230/2021 sarà richiesto e percepito per l'intero dalla signora . Pt_1
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di provvedere ciascuno al proprio sostentamento.
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni a) Il signor dichiara di aver già rimosso dall'abitazione CP_1 familiare i propri effetti personali, ad eccezione di alcuni beni situati nella rimessa dell'abitazione (bicicletta e pertinenti attrezzatture), che potrà ritirare quando vorrà.
I beni mobili acquistati in comune con la signora , così Pt_1 come quelli acquistati singolarmente dal signor in CP_1 funzione del godimento dell'abitazione coniugale, rimarranno in godimento della signora in conformità con Pt_1
l'assegnazione della casa familiare, con rinuncia a qualsiasi futura pretesa da parte del signor , compresa la richiesta di CP_1 divisione o di restituzione dei beni propri, ad eccezione di quelli sopra indicati nella rimessa.
b) I coniugi danno atto che, pur avendo il signor già CP_1 rilasciato l'abitazione coniugale, hanno mantenuto ancora formalmente la medesima residenza anagrafica. Il signor CP_1 si obbliga a provvedere al trasferimento della propria residenza anagrafica presso altro indirizzo immediatamente e senza indugio dopo la pubblicazione della sentenza di separazione.
c) Le parti concordano quanto segue in relazione al contratto di locazione dell'immobile sito in Quarrata (PT), via di Mezzo n.
155/E3, già abitazione coniugale:
- il contratto di locazione verrà modificato con l'eliminazione del Sig.
quale parte conduttrice, per effetto della successione ex CP_1 lege prevista dall'art. 6 della legge n. 392/1978; a tal fine, le parti si impegnano a comunicare congiuntamente al locatore, mediante lettera raccomandata A/R, l'avvenuta successione della Sig.ra nel contratto di locazione entro 30 giorni dalla Pt_1 pubblicazione del decreto di omologazione della separazione;
9 - il Sig. rinuncia espressamente alla propria quota del CP_1 deposito cauzionale, pari a € 1.400,00, versato dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
tale deposito, alla scadenza contrattuale, verrà pertanto restituito e trattenuto integralmente dalla Sig.ra
; Pt_1
- per quanto riguarda le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, i coniugi rimangono solidalmente responsabili per qualsiasi obbligazione, onere o responsabilità derivante dal medesimo e inerente al periodo antecedente alla pubblicazione del decreto di omologazione della separazione;
per il periodo successivo, invece, la Sig.ra si obbliga a tenere Pt_1 integralmente manlevato e indenne il Sig. da qualsiasi CP_1 obbligazione, onere o responsabilità derivante dal contratto di locazione.
d) La rata mensile di € 240,00 per il rimborso del prestito di €
10.000,00, contratto con Banca Intesa Sanpaolo, rimarrà a carico esclusivo del signor . CP_1
Pt_ e) In relazione ai debiti contratti dai coniugi nei confronti di , gli stessi si impegnano a provvedere al saldo nella misura del 50% ciascuno. Qualora uno dei coniugi provveda al pagamento dell'intero importo, avrà diritto di richiedere all'altro il rimborso della quota di sua spettanza entro 8 (otto) giorni dalla richiesta documentata.
f) Con l'esatto adempimento delle pattuizioni di cui sopra, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale pregresso tra loro esistente fino alla data odierna e, limitatamente ai diritti disponibili, di non avere null'altro reciprocamente a pretendere, fatto salvo quanto previsto nel presente accordo di separazione.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 15.09.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
10 Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...] e Pt_1 [...]
, nato a [...] lo [...], che hanno contratto CP_1 matrimonio in Montemurlo (PO) il giorno 02.09.2006, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montemurlo (PO) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
11 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
32, P. II, Serie A, anno 2006);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 03.10.2025.
Il Presidente relatore
FA LL
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
FA LL Presidente relatore
NA CC CE
Emanuele Venzo CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1246/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 24.06.2025, congiuntamente da:
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Quarrata (PT), via di Mezzo n. 155/E3, codice fiscale
[...]
, difesa e rappresentata dall'Avv. FA Ciambotti C.F._1 del Foro di Firenze (C.F.: - PEC: CodiceFiscale_2
ed elettivamente Email_1 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Empoli (FI), via Giulio
Masini n. 57, giusta procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], residente Controparte_1
a Quarrata (PT), via di Mezzo n. 155/E3, codice fiscale
[...]
difeso e rappresentato dall'Avv. Eleonora Troiano del C.F._3
Foro di Prato (C.F.: - PEC: CodiceFiscale_4 vvocati.prato.it) ed elettivamente Email_2 Email_3
1 domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Carmignano (PO), via
LO RT n. 43/8, giusta procura in atti;
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 24.06.2025,
[...]
e , esponendo di aver Pt_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Montemurlo (PO) il giorno 02.09.2006, precisavano che dall'unione erano nati i figli (il 08.04.2009) e Per_1
(il 04.04.2013). Per_2
Le parti evidenziavano che fra i coniugi sorgevano contrasti tali da rendere impossibile la convivenza matrimoniale, motivo per cui decidevano di separarsi e il sig. lasciava l'abitazione CP_1 coniugale, trasferendosi nell'abitazione della madre, con il consenso della sig.ra . Pt_1
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I figli e resteranno affidati congiuntamente a Per_1 Per_2 entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale adottando insieme le decisioni di maggiore interesse, riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte autonomamente da ciascun genitore durante il periodo di permanenza dei figli con sé.
2) La casa familiare, situata a Quarrata (PT), in via di Mezzo
155/E3, rimarrà in godimento esclusivo, con ciò che l'arreda e correda, alla signora , che vi continuerà ad abitare insieme Pt_1 ai figli e . Per_1 Per_2
2 3) Il padre starà con i figli sempre nei fine settimana con alternanza ciclica e precisamente:
- settimana tipo A: dal venerdì sera prelevandoli all'uscita dal lavoro sino al sabato sera dopo cena, con riconsegna presso l'abitazione materna;
- settimana tipo B: dal venerdì sera prelevandoli all'uscita dal lavoro fino alla domenica sera dopo cena, con riconsegna presso l'abitazione materna.
L'alternanza proseguirà ciclicamente, in modo che alla settimana tipo B segua nuovamente la settimana tipo A e così via.
Durante ogni settimana, il padre starà con i figli il martedì, dall'uscita dal lavoro fino a dopo cena, con riconsegna presso l'abitazione materna.
Orari di riconsegna: entro le ore 21:30 nei giorni precedenti gli impegni scolastici ed entro le ore 23:00 nei giorni non seguiti da impegni scolastici, salvo deroga concordata tra i genitori.
Qualora, per esigenze legate alla scuola, alla salute o per altri motivi rilevanti (come un impegno sportivo o un incontro familiare con il ramo materno), i figli non fossero nella condizione di pernottare dal padre, tale situazione sarà rispettata e gestita con attenzione, concordando le modalità con l'altro genitore.
Resta inteso che i genitori possono derogare a quanto sopra, in caso di comune accordo, dando particolare riguardo alle esigenze dei figli.
Le festività, le vacanze pasquali e i ponti scolastici (25 Aprile, 1°
Maggio, 2 Giugno, Ognissanti, ecc.) Persona_3 saranno alternati tra i genitori di anno in anno, salvo diverso accordo. Le date specifiche saranno concordate in anticipo, tenendo conto degli eventuali impegni lavorativi di ciascun genitore e delle esigenze dei figli.
Le vacanze natalizie saranno suddivise come segue: i figli trascorreranno con un genitore il periodo dalla sospensione delle attività scolastiche fino al 29 dicembre, e con l'altro genitore dal 30 dicembre fino alla ripresa delle attività scolastiche. I periodi saranno alternati di anno in anno.
3 Ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane durante le vacanze estive, che potranno essere consecutive o suddivise in due periodi non consecutivi, ciascuno di una settimana, secondo quanto concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
Entrambi i genitori comunicheranno per tempo la meta delle vacanze e garantiranno la continuità dei rapporti telefonici con l'altro genitore.
Per i compleanni dei figli, i genitori si organizzeranno in modo che ciascuno possa trascorrere del tempo con i figli nel giorno del compleanno. È possibile che il compleanno venga festeggiato separatamente con ciascun genitore, oppure che venga trascorso insieme, con entrambi i genitori, se concordato tra loro.
L'importante sarà rispettare i desideri dei figli e garantire un ambiente sereno e armonioso.
In occasione del compleanno di uno dei genitori, i figli potranno trascorrere la giornata con il genitore interessato, se lo richiede, anche in deroga al calendario ordinario, fermo restando il rispetto degli orari scolastici e degli altri impegni.
In caso di malattia di un figlio, se la malattia dovesse verificarsi mentre il figlio è con il padre, quest'ultimo dovrà riportarlo presso l'abitazione della madre, sempre che il trasporto non metta a rischio la sua salute. In ogni caso, il genitore che non abbia il figlio con sé durante il periodo di malattia potrà fargli visita anche più volte al giorno e, se necessario, potrà trattenersi con lui durante la notte.
Ogni volta che il padre avrà i figli con sé per quanto sopra concordato, sarà sua responsabilità provvedere al loro prelievo dal luogo in cui si trovano e al riaccompagnamento a scuola, all'abitazione della madre o a un altro luogo di custodia concordato;
inoltre, dovrà rispettare e garantire i loro impegni scolastici, sportivi, sociali e ludici, accompagnandoli ovunque sia necessario
4) Il signor verserà alla signora , a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 600,00 mensili
(€ 300,00 per ciascuno di essi) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla medesima intestato, avente IBAN
4 [...] (Banca Intesa San Paolo), somma che sarà versata in anticipo mensilmente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla sentenza di omologa, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al predetto mese, con prima rivalutazione nel mese corrispondente dell'anno successivo, e così via. Nel determinare tale misura, le parti hanno tenuto conto, tra l'altro, delle spese correnti di crescita-vita per ciascun figlio, nonché delle spese di gestione della casa che rimarranno a carico della signora , tra cui il canone di Pt_1 locazione, le utenze domestiche, la TARI e il costo del condominio;
è stato altresì tenuto conto del fatto che l'assegno unico e universale sarà percepito dalla signora . Pt_1
Le parti concordano che, decorsi due anni dalla data di omologazione della presente separazione, si incontreranno per rivalutare l'importo dell'assegno di mantenimento alla luce delle rispettive condizioni economiche e delle esigenze dei figli a quella data, tenendo conto:
- delle spese effettivamente sostenute per i figli nel periodo trascorso;
- delle eventuali nuove esigenze dei figli;
- della situazione economica e abitativa di entrambi i genitori;
- degli eventuali nuovi oneri gravanti su ciascun genitore.
Resta ferma, nelle more di tale revisione concordata, l'applicazione della rivalutazione annuale ISTAT sull'importo dell'assegno.
È altresì fatto salvo il diritto di ciascuna parte di richiedere, anche prima della scadenza del biennio, la modifica delle condizioni economiche qualora sopravvengano giustificati motivi ai sensi di legge.
Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati per spese scolastiche, sanitarie, ecc., relative ai figli, saranno ripartiti in base alla natura della spesa. Se il rimborso riguarda una spesa inclusa nel mantenimento ordinario, esso spetterà per intero alla signora . Se invece riguarda una Pt_1 spesa extra, il rimborso sarà suddiviso tra i genitori in base
5 alla stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra.
5) I genitori si suddivideranno le spese straordinarie (spese extra) nella misura del 50% a carico del signor e del 50% a CP_1 carico della signora , concordando gli stessi che per “spese Pt_1 straordinarie” dovranno intendersi gli esborsi, necessari o utili per i figli, caratterizzati dall'imprevedibilità dell'evento che li determina, nonché gli esborsi che, sebbene scaturiscano da eventi prevedibili, non siano quantificabili ex ante o siano diretti a soddisfare esigenze episodiche e saltuarie.
Al fine di prevenire o ridurre i possibili contrasti, i genitori ritengono opportuno dettagliare la disciplina delle spese straordinarie, specificando, altresì, le spese ordinarie già comprese nell'assegno mensile di mantenimento, il tutto con riferimento a ciascun figlio:
- spese comprese nell'assegno di mantenimento:
• vitto;
• abbigliamento (eccetto le spese di rinnovo del guardaroba o per eventi specifici, come precisato nel successivo alinea);
• contributo per spese dell'abitazione;
• spese per tasse scolastiche relative a istituti pubblici e materiale scolastico di cancelleria;
• medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali);
• spese di trasporto urbano (tessera autobus e abbonamento treno);
• ricarica cellulare;
• uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
• trattamenti estetici di routine (parrucchiere, estetista, ecc.);
• attività ricreative e di socializzazione di modesta entità che ricorrono nella quotidianità dei figli, limitatamente a: piccole spese per uscite occasionali con gli amici, cinema o altre attività di modesto importo, fermo restando che il padre provvederà direttamente a tali spese nel periodo in cui i figli sono presso di sé
(le attività ricreative strutturate e continuative, gli eventi di particolare rilevanza economica e le attività di socializzazione che comportino spese significative rientrano invece tra le spese
6 straordinarie, da concordare preventivamente tra i genitori secondo quanto infra stabilito);
- spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a) spese parascolastiche e di assistenza: eventuali spese alloggiative presso la sede universitaria, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
pre-scuola e doposcuola;
il rinnovo del guardaroba al cambio di stagione e il vestiario per eventi specifici;
spese per corsi extrascolastici e pertinenti attrezzature;
b) spese di natura ludica o extrascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, disegno, pittura, ecc.,), corsi di informatica, compreso l'acquisto o il nolo eventuale della pertinente attrezzatura;
acquisto di PC o tablet;
centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze studio;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
master e corsi di specializzazione;
spese di acquisto e manutenzione (incluso carburante) di mezzi di trasporto
(mini-car, automobile, motorino, moto); spese per il conseguimento della patente di guida;
spese per la RC e bollo auto;
regali per feste di compleanno;
ricorrenze e cerimonie religiose dei figli;
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per il suo svolgimento;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici e strumentali, analisi cliniche, visite specialistiche e cure di qualsiasi tipologia e branca della medicina, inclusi trattamenti farmacologici;
cicli di fisioterapia, di psicoterapia e logopedia;
cure termali;
- spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione:
7 iscrizione scuola e università pubbliche, mensa scolastica (sia pubblica che privata), libri scolastici e universitari;
spese per corsi extrascolastici di qualsiasi genere (sportivi, musicali, ecc.) già frequentati dai figli e pertinenti attrezzature o analoghi;
spese sanitarie necessarie e/o urgenti e/o indifferibili;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici, visite, terapie e cure necessarie e/o urgenti e/o indifferibili presso strutture pubbliche o private (inclusi professionisti singoli); spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie anche con specialista privato;
spese di custodia (es. baby-sitter) quando necessarie per le esigenze lavorative del genitore collocatario e l'altro genitore non ha offerto un'alternativa
(diversamente, dovranno essere concordate); spese di qualsiasi genere la cui necessità nonché urgenza e/o indifferibilità sia tale da non consentire la preventiva concertazione, anche per l'irreperibilità temporanea dell'altro genitore.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, pec, messaggio WhatsApp, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, salvo che un termine più breve si renda necessario in rapporto alle circostanze;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, così come il mero rifiuto.
Entrambi i genitori provvederanno ad anticipare le spese extra per i figli in base alla propria quota di competenza. Qualora una delle parti anticipi l'intero importo che spetterebbe all'altro genitore, quest'ultimo sarà obbligato a rimborsare la quota dovuta entro otto giorni dalla presentazione e consegna, da parte del genitore che ha anticipato, della documentazione idonea a giustificare la spesa. I documenti fiscali di ogni spesa extra sostenuta vanno, ove possibile, intestati ai figli e consegnati periodicamente in copia all'altro genitore ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale
8 della spesa sostenta. Salvo diverso accordo, le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate al 50% tra genitori.
6) L'assegno unico e universale ai sensi del d.lgs. n. 230/2021 sarà richiesto e percepito per l'intero dalla signora . Pt_1
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di provvedere ciascuno al proprio sostentamento.
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni a) Il signor dichiara di aver già rimosso dall'abitazione CP_1 familiare i propri effetti personali, ad eccezione di alcuni beni situati nella rimessa dell'abitazione (bicicletta e pertinenti attrezzatture), che potrà ritirare quando vorrà.
I beni mobili acquistati in comune con la signora , così Pt_1 come quelli acquistati singolarmente dal signor in CP_1 funzione del godimento dell'abitazione coniugale, rimarranno in godimento della signora in conformità con Pt_1
l'assegnazione della casa familiare, con rinuncia a qualsiasi futura pretesa da parte del signor , compresa la richiesta di CP_1 divisione o di restituzione dei beni propri, ad eccezione di quelli sopra indicati nella rimessa.
b) I coniugi danno atto che, pur avendo il signor già CP_1 rilasciato l'abitazione coniugale, hanno mantenuto ancora formalmente la medesima residenza anagrafica. Il signor CP_1 si obbliga a provvedere al trasferimento della propria residenza anagrafica presso altro indirizzo immediatamente e senza indugio dopo la pubblicazione della sentenza di separazione.
c) Le parti concordano quanto segue in relazione al contratto di locazione dell'immobile sito in Quarrata (PT), via di Mezzo n.
155/E3, già abitazione coniugale:
- il contratto di locazione verrà modificato con l'eliminazione del Sig.
quale parte conduttrice, per effetto della successione ex CP_1 lege prevista dall'art. 6 della legge n. 392/1978; a tal fine, le parti si impegnano a comunicare congiuntamente al locatore, mediante lettera raccomandata A/R, l'avvenuta successione della Sig.ra nel contratto di locazione entro 30 giorni dalla Pt_1 pubblicazione del decreto di omologazione della separazione;
9 - il Sig. rinuncia espressamente alla propria quota del CP_1 deposito cauzionale, pari a € 1.400,00, versato dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
tale deposito, alla scadenza contrattuale, verrà pertanto restituito e trattenuto integralmente dalla Sig.ra
; Pt_1
- per quanto riguarda le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, i coniugi rimangono solidalmente responsabili per qualsiasi obbligazione, onere o responsabilità derivante dal medesimo e inerente al periodo antecedente alla pubblicazione del decreto di omologazione della separazione;
per il periodo successivo, invece, la Sig.ra si obbliga a tenere Pt_1 integralmente manlevato e indenne il Sig. da qualsiasi CP_1 obbligazione, onere o responsabilità derivante dal contratto di locazione.
d) La rata mensile di € 240,00 per il rimborso del prestito di €
10.000,00, contratto con Banca Intesa Sanpaolo, rimarrà a carico esclusivo del signor . CP_1
Pt_ e) In relazione ai debiti contratti dai coniugi nei confronti di , gli stessi si impegnano a provvedere al saldo nella misura del 50% ciascuno. Qualora uno dei coniugi provveda al pagamento dell'intero importo, avrà diritto di richiedere all'altro il rimborso della quota di sua spettanza entro 8 (otto) giorni dalla richiesta documentata.
f) Con l'esatto adempimento delle pattuizioni di cui sopra, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale pregresso tra loro esistente fino alla data odierna e, limitatamente ai diritti disponibili, di non avere null'altro reciprocamente a pretendere, fatto salvo quanto previsto nel presente accordo di separazione.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 15.09.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
10 Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...] e Pt_1 [...]
, nato a [...] lo [...], che hanno contratto CP_1 matrimonio in Montemurlo (PO) il giorno 02.09.2006, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montemurlo (PO) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
11 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
32, P. II, Serie A, anno 2006);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 03.10.2025.
Il Presidente relatore
FA LL
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