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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 11999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11999 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV SEZIONE in persona della dott.ssa RA NO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13334 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione nell'udienza del 9.12.2025 e vertente
TRA
(C.F. , con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Suo
Procuratore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
SQ EB (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata C.F._1 in Portici (Na) al corso Garibaldi n.85;
- APPELLANTE -
E
(C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. RA RO (C.F. ed elettivamente C.F._3 domiciliata in Napoli alla via San Giacomo n. 40;
- APPELLATA-
(C.F. ), in persona del Sindaco, legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
-APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n.
15218/23 del 23.03.2023/opposizione ex art 615 cpc
CONCLUSIONI All'udienza del 9.12.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 15218/2023
[...] resa dal Giudice di Pace di Napoli in data 23.03.2023, chiedendone la riforma.
Più precisamente, il giudice di pace di Napoli ha accolto l'opposizione spiegata dal contribuente avverso la cartella di pagamento n.
07120200036353573000 dell'importo di euro 1.528,33, notificata in data 01.10.2021 e riguardante verbali di contravvenzione al Codice della Strada (asseritamente mai notificati), così statuendo: “l'art. 28 della legge 689/81, cui rimanda l'art. 209 c.d.s., stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui la violazione è stata commessa. Tale termine applica anche nel caso in cui sia stata notificata la cartella di pagamento, atteso che il termine decennale trova applicazione solo qualora sia intervenuta una sentenza di condanna irrevocabile, giusta il disposto dell'art. 2953 c.c. Nel caso di specie, risulta dalla cartella che i verbali ad essa sottesi sono stati notificati nei mesi di febbraio e marzo del 2016, sicchè è evidente che alla data del
01.10.2021 il termine quinquennale era già decorso”.
Il giudice di prime cure ha, pertanto, accolto l'opposizione, dichiarando non dovuta la somma contenuta nell'impugnata cartella ed ha condannato al pagamento delle spese le parti convenute.
A sostegno della propria prospettazione difensiva, l'appellante ha dedotto la tardività dell'opposizione, non essendo stato rispettato il termine previsto dall'art. 7 del d.lgs. del 2011, affermando anche che essa è, di fatto, diventata un'opposizione avverso estratto di ruolo, poiché proposta con citazione invece che con ricorso. Tanto premesso,
pag. 2/8 ha eccepito la carenza dell'interesse ad agire dell'opponente, anche alla luce della non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e l'infondatezza delle sollevate eccezioni di decadenza e prescrizione.
Pertanto, ha chiesto l'accoglimento dell'appello e la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita , che ha eccepito la correttezza dello Controparte_1 strumento utilizzato (ovvero, l'atto di citazione), stante il generale principio secondo cui l'opposizione recuperatoria è validamente e correttamente instaurata se la citazione viene notificata tempestivamente. Inoltre, ha dedotto la violazione dell'art. 345 c.p.c. e, comunque, l'infondatezza delle eccezioni di decadenza dalla impugnazione della cartella esattoriale e di mancanza di interesse ad agire da parte dell'attore.
Dunque, ha domandato il rigetto dell'appello e la vittoria di spese del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Il sebbene regolarmente citato in giudizio, non si è Controparte_2 costituito.
All'udienza del 09.12.2025 la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Controparte_2 che, sebbene regolarmente citato, non si è costituito.
Sempre in via preliminare, bisogna dare conto delle censure sollevate da parte appellante in merito alla carenza di interesse ad agire dell'opponente in primo grado, fondate sul principio della non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Al riguardo, è sufficiente rilevare che nella specie sussiste l'interesse ad agire di , la quale non ha proposto opposizione Controparte_1 avverso estratto di ruolo, bensì avverso la cartella esattoriale ritualmente notificatale dell' . Parte_1
pag. 3/8 Ciò premesso, risulta del tutto errata la qualificazione, offerta dal giudice di prime cure, della domanda come opposizione ex art. 615 co 1 cpc, dovendo, invece, essere diversamente qualificata nei termini di un'opposizione c.d. recuperatoria a verbale di contravvenzione al codice della strada, da proporsi nei termini e nelle forme previste dall'art. 7 del d. lgs. n. 150/2011.
In questo senso, infatti, appare del tutto pertinente il richiamo al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 22080 del 22 settembre 2017, laddove i giudici di legittimità hanno definitivamente chiarito come la doglianza concernente l'omessa notificazione del verbale di contestazione della contravvenzione formulata in seno ad un'opposizione a cartella di pagamento configuri sempre un'opposizione ex art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011 e non già un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Ciò detto, l'opposizione proposta in primo grado, come riqualificata, è da rigettare per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto la stessa è tempestiva.
Ed infatti, l' ha notificato via pec la Parte_1 cartella impugnata in data 01.10.2022; ha proposto Controparte_1 opposizione con un primo di citazione notificato alla
[...]
in data 15.10.2022 ma successivamente perento Parte_1 perché non iscritto a ruolo nel successivo termine di 10 giorni.
Successivamente, a causa della mancata iscrizione a ruolo, la causa è stata riassunta con notifica perfezionata in data 11.02.2022 entro il termine di tre mesi decorrente, ex art. 307 cpc, dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, da individuarsi nel giorno
18.01.2022 (dieci giorni prima della data indicata in citazione).
Al riguardo si rileva che la mancata iscrizione a ruolo della causa, come le altre ipotesi di inattività delle parti ex art. 307, danno luogo ad ipotesi di quiescenza, che fa salvi gli effetti sostanziali e processuali dell'atto pag. 4/8 introduttivo, ove il giudizio venga riassunto nel termine di tre mesi dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto o dal provvedimento del giudice (cfr. Cass., Ord. n. 33345/2023 e Cass.,
Sent. n. 2415/2015).
Nella specie, il giudizio è stato riassunto tempestivamente con citazione notificata in data 10.02.2022 nel termine suddetto facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della prima citazione.
Dunque, ciò chiarito, l'opposizione originariamente proposta da CP_1
è tempestiva, in quanto proposta nel termine di trenta giorni
[...] dalla notifica della cartella di pagamento, come stabilito dall'art. 7 del d.lgs. 150/11 (notifica della citazione del 15.10.2022 effettuata nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella avvenuta in data
1.10.2022).
Quanto alla dedotta eccezione in merito alla proposizione dell'opposizione con atto di citazione invece che con ricorso, si rileva che la Suprema Corte ha chiarito che “nei procedimenti disciplinati dal d.lgs.
n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive
pag. 5/8 l'atto di citazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva
l'opposizione cd. recuperatoria avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni stradali, proposta con citazione - anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n.
150 del 2011 - tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della cartella medesima).” (Cass. Sez. Unite, sentenza n. 758 del 12.1.2022).
Venendo alla disamina del merito, l'opposizione così riqualificata è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Infatti, chiarita la natura di opposizione ex art. 7 del d.lgs. 150/11, occorre di conseguenza verificare se è stata data prova della rituale notifica dei verbali di contravvenzione: n. 15517744/16 del 08/12/15;
n. ZT15598774/16; n. ZT15599630/16; n. ZT15612445/16 del
25/12/15, sottesi alla cartella esattoriale impugnata.
È evidente, dalla documentazione in atti che non è stata fornita prova della notificazione dei prodromici verbali di contestazione delle contravvenzioni, né dall'ente impositore (rimasto Controparte_2 contumace) né tantomeno dall'agente della riscossione.
L'omessa prova della notificazione dei verbali comporta, quindi,
l'estinzione della pretesa vantata dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 201 del codice della strada e la caducazione consequenziale dell'iscrizione a ruolo esattoriale operata sulla scorta di quei verbali e dei successivi atti posti in essere dall'agente della riscossione.
L'accertamento della illegittimità dei verbali di contravvenzione (per omessa notifica) presupposti alla cartella impugnata, esime dall'analisi delle ulteriori questioni sollevate.
L'appello proposta dall' va, pertanto, Parte_1 rigettato, con conferma della sentenza di primo grado, sebbene mutandone la motivazione.
pag. 6/8 Le spese del giudizio di appello liquidate come da dispositivo in conformità delle tabelle vigenti (D.M. n. 247/2022), tenuto conto del valore della causa e della semplicità delle questioni trattate, vanno poste a carico di entrambi gli appellati in solido, con attribuzione all'Avv. RA RO, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
In proposito si rileva che la condanna alle spese investe sia l'ente impositore che il concessionario secondo il principio della solidarietà passiva, e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nell'ipotesi di annullamento della cartella esattoriale, a seguito della accolta opposizione spiegata dal destinatario della cartella, va disposta la condanna in solido dell'ente impositore e del concessionario alla refusione delle spese di causa in favore dell'opponente vittorioso, in considerazione del fatto che i predetti, entrambi convenuti in giudizio dall'opponente, sono soccombenti rispetto a quest'ultimo in base al principio di causalità, essendo l'opponente estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Cass. Civ. n. 1070/2017).
Il rigetto dell'impugnazione proposta dall' Parte_1
comporta che sussistono i presupposti per l'applicabilità a
[...] suo carico dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa
RA NO definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n.
pag. 7/8 R.G. 1334/2023, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia del Controparte_2
• Rigetta l'appello e conferma la sentenza 15218/2023, sostituendone la motivazione;
• condanna l' e il Parte_1 CP_2
in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di
[...] appello, che liquida in euro 850,00 per compensi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'Avv.
RA RO dichiaratosi antistatario;
• dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002
Napoli, 18-12-2025
Il Giudice dott.ssa RA NO
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV SEZIONE in persona della dott.ssa RA NO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13334 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione nell'udienza del 9.12.2025 e vertente
TRA
(C.F. , con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Suo
Procuratore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
SQ EB (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata C.F._1 in Portici (Na) al corso Garibaldi n.85;
- APPELLANTE -
E
(C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. RA RO (C.F. ed elettivamente C.F._3 domiciliata in Napoli alla via San Giacomo n. 40;
- APPELLATA-
(C.F. ), in persona del Sindaco, legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
-APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n.
15218/23 del 23.03.2023/opposizione ex art 615 cpc
CONCLUSIONI All'udienza del 9.12.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 15218/2023
[...] resa dal Giudice di Pace di Napoli in data 23.03.2023, chiedendone la riforma.
Più precisamente, il giudice di pace di Napoli ha accolto l'opposizione spiegata dal contribuente avverso la cartella di pagamento n.
07120200036353573000 dell'importo di euro 1.528,33, notificata in data 01.10.2021 e riguardante verbali di contravvenzione al Codice della Strada (asseritamente mai notificati), così statuendo: “l'art. 28 della legge 689/81, cui rimanda l'art. 209 c.d.s., stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui la violazione è stata commessa. Tale termine applica anche nel caso in cui sia stata notificata la cartella di pagamento, atteso che il termine decennale trova applicazione solo qualora sia intervenuta una sentenza di condanna irrevocabile, giusta il disposto dell'art. 2953 c.c. Nel caso di specie, risulta dalla cartella che i verbali ad essa sottesi sono stati notificati nei mesi di febbraio e marzo del 2016, sicchè è evidente che alla data del
01.10.2021 il termine quinquennale era già decorso”.
Il giudice di prime cure ha, pertanto, accolto l'opposizione, dichiarando non dovuta la somma contenuta nell'impugnata cartella ed ha condannato al pagamento delle spese le parti convenute.
A sostegno della propria prospettazione difensiva, l'appellante ha dedotto la tardività dell'opposizione, non essendo stato rispettato il termine previsto dall'art. 7 del d.lgs. del 2011, affermando anche che essa è, di fatto, diventata un'opposizione avverso estratto di ruolo, poiché proposta con citazione invece che con ricorso. Tanto premesso,
pag. 2/8 ha eccepito la carenza dell'interesse ad agire dell'opponente, anche alla luce della non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e l'infondatezza delle sollevate eccezioni di decadenza e prescrizione.
Pertanto, ha chiesto l'accoglimento dell'appello e la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita , che ha eccepito la correttezza dello Controparte_1 strumento utilizzato (ovvero, l'atto di citazione), stante il generale principio secondo cui l'opposizione recuperatoria è validamente e correttamente instaurata se la citazione viene notificata tempestivamente. Inoltre, ha dedotto la violazione dell'art. 345 c.p.c. e, comunque, l'infondatezza delle eccezioni di decadenza dalla impugnazione della cartella esattoriale e di mancanza di interesse ad agire da parte dell'attore.
Dunque, ha domandato il rigetto dell'appello e la vittoria di spese del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Il sebbene regolarmente citato in giudizio, non si è Controparte_2 costituito.
All'udienza del 09.12.2025 la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Controparte_2 che, sebbene regolarmente citato, non si è costituito.
Sempre in via preliminare, bisogna dare conto delle censure sollevate da parte appellante in merito alla carenza di interesse ad agire dell'opponente in primo grado, fondate sul principio della non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Al riguardo, è sufficiente rilevare che nella specie sussiste l'interesse ad agire di , la quale non ha proposto opposizione Controparte_1 avverso estratto di ruolo, bensì avverso la cartella esattoriale ritualmente notificatale dell' . Parte_1
pag. 3/8 Ciò premesso, risulta del tutto errata la qualificazione, offerta dal giudice di prime cure, della domanda come opposizione ex art. 615 co 1 cpc, dovendo, invece, essere diversamente qualificata nei termini di un'opposizione c.d. recuperatoria a verbale di contravvenzione al codice della strada, da proporsi nei termini e nelle forme previste dall'art. 7 del d. lgs. n. 150/2011.
In questo senso, infatti, appare del tutto pertinente il richiamo al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 22080 del 22 settembre 2017, laddove i giudici di legittimità hanno definitivamente chiarito come la doglianza concernente l'omessa notificazione del verbale di contestazione della contravvenzione formulata in seno ad un'opposizione a cartella di pagamento configuri sempre un'opposizione ex art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011 e non già un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Ciò detto, l'opposizione proposta in primo grado, come riqualificata, è da rigettare per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto la stessa è tempestiva.
Ed infatti, l' ha notificato via pec la Parte_1 cartella impugnata in data 01.10.2022; ha proposto Controparte_1 opposizione con un primo di citazione notificato alla
[...]
in data 15.10.2022 ma successivamente perento Parte_1 perché non iscritto a ruolo nel successivo termine di 10 giorni.
Successivamente, a causa della mancata iscrizione a ruolo, la causa è stata riassunta con notifica perfezionata in data 11.02.2022 entro il termine di tre mesi decorrente, ex art. 307 cpc, dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, da individuarsi nel giorno
18.01.2022 (dieci giorni prima della data indicata in citazione).
Al riguardo si rileva che la mancata iscrizione a ruolo della causa, come le altre ipotesi di inattività delle parti ex art. 307, danno luogo ad ipotesi di quiescenza, che fa salvi gli effetti sostanziali e processuali dell'atto pag. 4/8 introduttivo, ove il giudizio venga riassunto nel termine di tre mesi dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto o dal provvedimento del giudice (cfr. Cass., Ord. n. 33345/2023 e Cass.,
Sent. n. 2415/2015).
Nella specie, il giudizio è stato riassunto tempestivamente con citazione notificata in data 10.02.2022 nel termine suddetto facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della prima citazione.
Dunque, ciò chiarito, l'opposizione originariamente proposta da CP_1
è tempestiva, in quanto proposta nel termine di trenta giorni
[...] dalla notifica della cartella di pagamento, come stabilito dall'art. 7 del d.lgs. 150/11 (notifica della citazione del 15.10.2022 effettuata nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella avvenuta in data
1.10.2022).
Quanto alla dedotta eccezione in merito alla proposizione dell'opposizione con atto di citazione invece che con ricorso, si rileva che la Suprema Corte ha chiarito che “nei procedimenti disciplinati dal d.lgs.
n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive
pag. 5/8 l'atto di citazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva
l'opposizione cd. recuperatoria avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni stradali, proposta con citazione - anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n.
150 del 2011 - tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della cartella medesima).” (Cass. Sez. Unite, sentenza n. 758 del 12.1.2022).
Venendo alla disamina del merito, l'opposizione così riqualificata è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Infatti, chiarita la natura di opposizione ex art. 7 del d.lgs. 150/11, occorre di conseguenza verificare se è stata data prova della rituale notifica dei verbali di contravvenzione: n. 15517744/16 del 08/12/15;
n. ZT15598774/16; n. ZT15599630/16; n. ZT15612445/16 del
25/12/15, sottesi alla cartella esattoriale impugnata.
È evidente, dalla documentazione in atti che non è stata fornita prova della notificazione dei prodromici verbali di contestazione delle contravvenzioni, né dall'ente impositore (rimasto Controparte_2 contumace) né tantomeno dall'agente della riscossione.
L'omessa prova della notificazione dei verbali comporta, quindi,
l'estinzione della pretesa vantata dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 201 del codice della strada e la caducazione consequenziale dell'iscrizione a ruolo esattoriale operata sulla scorta di quei verbali e dei successivi atti posti in essere dall'agente della riscossione.
L'accertamento della illegittimità dei verbali di contravvenzione (per omessa notifica) presupposti alla cartella impugnata, esime dall'analisi delle ulteriori questioni sollevate.
L'appello proposta dall' va, pertanto, Parte_1 rigettato, con conferma della sentenza di primo grado, sebbene mutandone la motivazione.
pag. 6/8 Le spese del giudizio di appello liquidate come da dispositivo in conformità delle tabelle vigenti (D.M. n. 247/2022), tenuto conto del valore della causa e della semplicità delle questioni trattate, vanno poste a carico di entrambi gli appellati in solido, con attribuzione all'Avv. RA RO, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
In proposito si rileva che la condanna alle spese investe sia l'ente impositore che il concessionario secondo il principio della solidarietà passiva, e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nell'ipotesi di annullamento della cartella esattoriale, a seguito della accolta opposizione spiegata dal destinatario della cartella, va disposta la condanna in solido dell'ente impositore e del concessionario alla refusione delle spese di causa in favore dell'opponente vittorioso, in considerazione del fatto che i predetti, entrambi convenuti in giudizio dall'opponente, sono soccombenti rispetto a quest'ultimo in base al principio di causalità, essendo l'opponente estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Cass. Civ. n. 1070/2017).
Il rigetto dell'impugnazione proposta dall' Parte_1
comporta che sussistono i presupposti per l'applicabilità a
[...] suo carico dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa
RA NO definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n.
pag. 7/8 R.G. 1334/2023, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia del Controparte_2
• Rigetta l'appello e conferma la sentenza 15218/2023, sostituendone la motivazione;
• condanna l' e il Parte_1 CP_2
in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di
[...] appello, che liquida in euro 850,00 per compensi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'Avv.
RA RO dichiaratosi antistatario;
• dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002
Napoli, 18-12-2025
Il Giudice dott.ssa RA NO
pag. 8/8