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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente
MINNITI MASSIMO, AT
PETROLO PAOLO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1196/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - VI Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 CANONE ACQUA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n.
13920259001211401000, notificata il 29.5.2025 e relativa alle seguenti imposte:
1) IRAP, IRPEF e relative addizionali per l'anno 2004;
2) IRAP, IRPEF e relative addizionali, maggiorazioni 3% adeguamento studi di settore, per l'anno 2007;
3) IRAP per l'anno d'imposta 2010;
4) Diritto Camerale per 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;
5) Ritenute IRPEF e relative addizionali, Rit. fonte per ind. cess. rapp. lavoro, 2011;
6) TARI 2010, 2011, 2014, 2015 e 2016;
7) Imposta di registro locazione fabbricati 2013, 2014 e 2015;
8) Canone acqua 2012,
9) IRPEF 2015.
Ha dedotto l'omessa notifica degli atti prodromici con conseguente illegittimità dell'opposta intimazione (richiamando quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10012/2021); ha inoltre eccepito l'intervenuta decadenza e/o prescrizione delle imposte.
Ha dunque formulato le seguenti richieste conclusive:
<
13920259001211401000 notificata il 29.5.2025, stante l'insussistenza delle notificazioni di atti presupposti ed ancora prima, in via preliminare, che la stessa è pervenuta dopo l'intervenuta prescrizione e decadenza come innanzi detto;
Dichiarare, per l'effetto, non dovute tutte le somme in esse portate, stante anche l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto azionato, che si è anche prescritto per le ragioni innanzi dette.
Condannare l'Agenzia delle Entrate – IS e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di VI
Valentia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi al procuratore che se ne dichiara antistatario>>.
Il concessionario si è costituito in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto sulla scorta delle seguenti controdeduzioni:
< Non vi è alcun dubbio che il Sig. Nominativo_1, si sia adoperato con colpevole ritardo al fine di esperire l'opposizione alla pretesa creditoria;
infatti come si dimostrerà tramite allegati alla stessa, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, sono state regolarmente notificate le cartelle di pagamento sottese all'impugnata intimazione.-
E' di tutta evidenza, quindi, la inammissibilità oltre che la tardività della presente opposizione stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento e, di conseguenza, del tutto legittima è la pretesa creditoria.-
Circa la prescrizione
Alcuna prescrizione, inoltre, è mai maturata in quanto oltre alle cartelle di pagamento, risultano agli atti diverse intimazioni di pagamento oltre a quella impugnata ed altri atti interruttivi, di conseguenza si ribadisce la legittimità della pretesa creditoria … >>.
Analogamente ha fatto l'AF, evidenziando la rituale notifica anche di successivi atti interruttivi del decorso della prescrizione con conseguente infondatezza della relativa eccezione di controparte.
Con successiva memoria di replica il ricorrente ha contestato che mancherebbe la prova della notifica dei seguenti atti:
Intimazione di pagamento n. 13920229001481455000;
Intimazione di pagamento n. 13920239000448330000;
Intimazione di pagamento n. 13920239000961446000;
Intimazione di pagamento n. 13920249004141322000;
Comunicazione somme rottamazione n. 13996201700015598000;
Presa in carico n. 13977202200000100000;
Cartella di pagamento n. 13920160007048029000;
Cartella di pagamento n. 13920160007490179000;
Comunicazione preventiva n. 13976202400000244000;
Avviso di accertamento n. 250TDPM000681.
Con riferimento ad altro gruppo di atti ha eccepito la nullità della notifica in quanto:
< fatte.
Intimazione n. 13920199003802163000: il messo riferisce "indirizzo insufficiente", senza indicare le ricerche fatte.
Intimazione n. 13920229000867251000: il messo riferisce "il destinatario risulta trasferito non sappiamo dove", senza indicare le ricerche fatte.
Cartella n. 13920190002942226000: il messo riferisce "presunto trasferito", senza indicare le ricerche fatte.
Cartella n. 13920190004676874000: il messo riferisce "indirizzo insufficiente", senza indicare le ricerche fatte.
Cartella n. 13920140001363238000: il messo riferisce "presunto sconosciuto", senza indicare le ricerche fatte.
Cartella n. 13920140001363339000: il messo riferisce "presunto sconosciuto", senza indicare le ricerche fatte. Cartelle nn. 13920150000664509000, 13920150003925367000, 13920150008037078000, 13920160002627188000,
13920180006837125000: il messo riferisce genericamente "irreperibile", senza indicare le ricerche fatte.
Cartella n. 13920180007672307000: il messo riferisce addirittura "indirizzo inesistente", senza indicare le ricerche fatte, affermazione palesemente falsa>>. Ancora, ha eccepito l'inesistenza della notifica in quanto tentata in Indirizzo_1, luogo ove il ricorrente non ha mai avuto residenza o domicilio, come da certificato storico già in atti, per le seguenti cartelle:
Cartella n. 13920170004603324000 (notifica del 7.12.2017).
Cartella n. 13920170004603425000 (notifica del 7.12.2017).
Cartella n. 13920170005617630000 (notifica del 30.1.2018).
Infine, quanto alla cartella n. 13920110003216219000 ha dedotto che la notifica ex art. 140 c.p.c. in Roma, Indirizzo_2, non si è perfezionata, mancando la prova dell'accesso in loco e del corretto invio/ricezione della raccomandata informativa;
per la cartella n. 13920080000713762000 notificata il 26.2.2008, da quella data risultano nuovamente decorsi sino alla data dell'intimazione opposta ben 17 anni con prescrizione dell'imposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva, preliminarmente, che, ai fini della motivazione della sentenza, è sufficiente che il giudice indichi le ragioni poste a sostegno della decisione con percorso logico ed argomentativo che dia conto della scelta operata;
quindi, devono intendersi respinti (anche implicitamente) i residui motivi di ricorso assorbiti e/o inconciliabili con quelli posti a sostegno dell'assunta decisione. Secondo il risalente e per vero insuperato insegnamento della Corte di cassazione, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo.
In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 5583 del 2011; v. anche, in motivazione, Cass. n. 7662 del 2020).
Tanto detto, il ricorso non è meritevole di parziale accoglimento nei termini oltre indicati.
Infatti, il concessionario ha allegato prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento nonché di successivi atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione.
Quanto a questi ultimi si tratta dei seguenti atti esattoriali: intimazione di pagamento n.
13920199003802163000 notificata il 12.3.2020; intimazione di pagamento n. 13920189001248728000, notificata 11.10.2018.
Si tratta di intimazioni relative a tutte le cartelle di interesse in questa sede eccetto quella relativa ad PE
2007, nonchè quella relativa al diritto camerale 2016 (e diritto camerale 2018). Le altre intimazioni evocate dal concessionario con i suoi scritti concernono altre cartelle e quanto alla CPI non è stato rinvenuto l'atto tra gli allegati del fascicolo di parte per poter verificare a quali crediti la stessa facesse riferimento. Ad ogni modo quanto alle cartelle per PE 2007 e diritto camerale 2016 -2018, la Corte rileva che la prima è stata notificata il 28.4.2012, tuttavia, in assenza di atti interruttivi, alla data dell'opposta intimazione era decorso il previsto termine di prescrizione (decennale), anche computando la sospensione ID pari a gg 542 e quella di cui alla legge 147/2013 (dall'1.1.2014 al 15.6.2014). Non sono invece prescritti i diritti camerali
2016 -2018 atteso che il previsto termine quinquennale non è decorso dalla notifica della cartella eseguita il 14.2.2019 (anno 2016); per il 2018 non è stata provata la notifica della cartella, ma la prescrizione non è comunque maturata, trattandosi di imposta richiesta per il 2018 e dovendosi computare la sospensione ID (542 gg dal 31.12.2023, data in cui sarebbe spirato l'ordinario termine quinquennale).
A fronte della omessa contestazione delle previe intimazioni di pagamento (sopra già richiamate), non risultando dagli atti che siano state impugnate, deve rammentarsi che - per costante orientamento del S.C.
(tra più, Cass. n. 22108/2024) - in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n.
13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'atto esattoriale non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. anche Cass.,
Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736 nonché Cass. n. 20476/2025).
Non è dunque possibile per la ricorrente dolersi dell'atto successivo se non per vizi propri di quest'ultimo, stanti quelli precedenti già ricevuti e non contestati.
Deriva da quanto precede che il ricorso, come detto, è fondato in parte e cioè limitatamente all'PE 2007
(caduta in prescrizione per le ragioni sopra illustrate).
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente
MINNITI MASSIMO, AT
PETROLO PAOLO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1196/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - VI Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 CANONE ACQUA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001211401000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n.
13920259001211401000, notificata il 29.5.2025 e relativa alle seguenti imposte:
1) IRAP, IRPEF e relative addizionali per l'anno 2004;
2) IRAP, IRPEF e relative addizionali, maggiorazioni 3% adeguamento studi di settore, per l'anno 2007;
3) IRAP per l'anno d'imposta 2010;
4) Diritto Camerale per 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;
5) Ritenute IRPEF e relative addizionali, Rit. fonte per ind. cess. rapp. lavoro, 2011;
6) TARI 2010, 2011, 2014, 2015 e 2016;
7) Imposta di registro locazione fabbricati 2013, 2014 e 2015;
8) Canone acqua 2012,
9) IRPEF 2015.
Ha dedotto l'omessa notifica degli atti prodromici con conseguente illegittimità dell'opposta intimazione (richiamando quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10012/2021); ha inoltre eccepito l'intervenuta decadenza e/o prescrizione delle imposte.
Ha dunque formulato le seguenti richieste conclusive:
<
13920259001211401000 notificata il 29.5.2025, stante l'insussistenza delle notificazioni di atti presupposti ed ancora prima, in via preliminare, che la stessa è pervenuta dopo l'intervenuta prescrizione e decadenza come innanzi detto;
Dichiarare, per l'effetto, non dovute tutte le somme in esse portate, stante anche l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto azionato, che si è anche prescritto per le ragioni innanzi dette.
Condannare l'Agenzia delle Entrate – IS e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di VI
Valentia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi al procuratore che se ne dichiara antistatario>>.
Il concessionario si è costituito in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto sulla scorta delle seguenti controdeduzioni:
< Non vi è alcun dubbio che il Sig. Nominativo_1, si sia adoperato con colpevole ritardo al fine di esperire l'opposizione alla pretesa creditoria;
infatti come si dimostrerà tramite allegati alla stessa, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, sono state regolarmente notificate le cartelle di pagamento sottese all'impugnata intimazione.-
E' di tutta evidenza, quindi, la inammissibilità oltre che la tardività della presente opposizione stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento e, di conseguenza, del tutto legittima è la pretesa creditoria.-
Circa la prescrizione
Alcuna prescrizione, inoltre, è mai maturata in quanto oltre alle cartelle di pagamento, risultano agli atti diverse intimazioni di pagamento oltre a quella impugnata ed altri atti interruttivi, di conseguenza si ribadisce la legittimità della pretesa creditoria … >>.
Analogamente ha fatto l'AF, evidenziando la rituale notifica anche di successivi atti interruttivi del decorso della prescrizione con conseguente infondatezza della relativa eccezione di controparte.
Con successiva memoria di replica il ricorrente ha contestato che mancherebbe la prova della notifica dei seguenti atti:
Intimazione di pagamento n. 13920229001481455000;
Intimazione di pagamento n. 13920239000448330000;
Intimazione di pagamento n. 13920239000961446000;
Intimazione di pagamento n. 13920249004141322000;
Comunicazione somme rottamazione n. 13996201700015598000;
Presa in carico n. 13977202200000100000;
Cartella di pagamento n. 13920160007048029000;
Cartella di pagamento n. 13920160007490179000;
Comunicazione preventiva n. 13976202400000244000;
Avviso di accertamento n. 250TDPM000681.
Con riferimento ad altro gruppo di atti ha eccepito la nullità della notifica in quanto:
< fatte.
Intimazione n. 13920199003802163000: il messo riferisce "indirizzo insufficiente", senza indicare le ricerche fatte.
Intimazione n. 13920229000867251000: il messo riferisce "il destinatario risulta trasferito non sappiamo dove", senza indicare le ricerche fatte.
Cartella n. 13920190002942226000: il messo riferisce "presunto trasferito", senza indicare le ricerche fatte.
Cartella n. 13920190004676874000: il messo riferisce "indirizzo insufficiente", senza indicare le ricerche fatte.
Cartella n. 13920140001363238000: il messo riferisce "presunto sconosciuto", senza indicare le ricerche fatte.
Cartella n. 13920140001363339000: il messo riferisce "presunto sconosciuto", senza indicare le ricerche fatte. Cartelle nn. 13920150000664509000, 13920150003925367000, 13920150008037078000, 13920160002627188000,
13920180006837125000: il messo riferisce genericamente "irreperibile", senza indicare le ricerche fatte.
Cartella n. 13920180007672307000: il messo riferisce addirittura "indirizzo inesistente", senza indicare le ricerche fatte, affermazione palesemente falsa>>. Ancora, ha eccepito l'inesistenza della notifica in quanto tentata in Indirizzo_1, luogo ove il ricorrente non ha mai avuto residenza o domicilio, come da certificato storico già in atti, per le seguenti cartelle:
Cartella n. 13920170004603324000 (notifica del 7.12.2017).
Cartella n. 13920170004603425000 (notifica del 7.12.2017).
Cartella n. 13920170005617630000 (notifica del 30.1.2018).
Infine, quanto alla cartella n. 13920110003216219000 ha dedotto che la notifica ex art. 140 c.p.c. in Roma, Indirizzo_2, non si è perfezionata, mancando la prova dell'accesso in loco e del corretto invio/ricezione della raccomandata informativa;
per la cartella n. 13920080000713762000 notificata il 26.2.2008, da quella data risultano nuovamente decorsi sino alla data dell'intimazione opposta ben 17 anni con prescrizione dell'imposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva, preliminarmente, che, ai fini della motivazione della sentenza, è sufficiente che il giudice indichi le ragioni poste a sostegno della decisione con percorso logico ed argomentativo che dia conto della scelta operata;
quindi, devono intendersi respinti (anche implicitamente) i residui motivi di ricorso assorbiti e/o inconciliabili con quelli posti a sostegno dell'assunta decisione. Secondo il risalente e per vero insuperato insegnamento della Corte di cassazione, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo.
In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 5583 del 2011; v. anche, in motivazione, Cass. n. 7662 del 2020).
Tanto detto, il ricorso non è meritevole di parziale accoglimento nei termini oltre indicati.
Infatti, il concessionario ha allegato prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento nonché di successivi atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione.
Quanto a questi ultimi si tratta dei seguenti atti esattoriali: intimazione di pagamento n.
13920199003802163000 notificata il 12.3.2020; intimazione di pagamento n. 13920189001248728000, notificata 11.10.2018.
Si tratta di intimazioni relative a tutte le cartelle di interesse in questa sede eccetto quella relativa ad PE
2007, nonchè quella relativa al diritto camerale 2016 (e diritto camerale 2018). Le altre intimazioni evocate dal concessionario con i suoi scritti concernono altre cartelle e quanto alla CPI non è stato rinvenuto l'atto tra gli allegati del fascicolo di parte per poter verificare a quali crediti la stessa facesse riferimento. Ad ogni modo quanto alle cartelle per PE 2007 e diritto camerale 2016 -2018, la Corte rileva che la prima è stata notificata il 28.4.2012, tuttavia, in assenza di atti interruttivi, alla data dell'opposta intimazione era decorso il previsto termine di prescrizione (decennale), anche computando la sospensione ID pari a gg 542 e quella di cui alla legge 147/2013 (dall'1.1.2014 al 15.6.2014). Non sono invece prescritti i diritti camerali
2016 -2018 atteso che il previsto termine quinquennale non è decorso dalla notifica della cartella eseguita il 14.2.2019 (anno 2016); per il 2018 non è stata provata la notifica della cartella, ma la prescrizione non è comunque maturata, trattandosi di imposta richiesta per il 2018 e dovendosi computare la sospensione ID (542 gg dal 31.12.2023, data in cui sarebbe spirato l'ordinario termine quinquennale).
A fronte della omessa contestazione delle previe intimazioni di pagamento (sopra già richiamate), non risultando dagli atti che siano state impugnate, deve rammentarsi che - per costante orientamento del S.C.
(tra più, Cass. n. 22108/2024) - in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n.
13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'atto esattoriale non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. anche Cass.,
Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736 nonché Cass. n. 20476/2025).
Non è dunque possibile per la ricorrente dolersi dell'atto successivo se non per vizi propri di quest'ultimo, stanti quelli precedenti già ricevuti e non contestati.
Deriva da quanto precede che il ricorso, come detto, è fondato in parte e cioè limitatamente all'PE 2007
(caduta in prescrizione per le ragioni sopra illustrate).
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate.