Art. 37.
Ai fini dell'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322 , gli assegni vitalizi di diritto corrisposti dall'Ente nazionale previdenza assistenza dipendenti statali, dall'Opera di previdenza a, favore del personale delle ferrovie dello Stato, dall'Istituto postelegrafonici e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali sono equiparati alle pensioni.
Ai fini dell'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322 , gli assegni vitalizi di diritto corrisposti dall'Ente nazionale previdenza assistenza dipendenti statali, dall'Opera di previdenza a, favore del personale delle ferrovie dello Stato, dall'Istituto postelegrafonici e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali sono equiparati alle pensioni.