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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5806 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. GI AN presidente dott.ssa NA CH consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2866/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 29.5.2025 e vertente
TRA
p.i. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Francesca Natale, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
p.i. CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa De Roberto e Vincenzo Arena, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
APPELLATA INCIDENTALE pagina 1 di 20 NONCHÉ
p.i. Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Sciuto e Corrado Barile, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, deducendo Parte_1 CP_1 che:
- a seguito di pubblico incanto del 9.10.2012, ai sensi dell'art. 82, co. 2, d.lgs. n.
163/2006, con disposizione compartimentale del 30.4.2013, le venivano CP_1 aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria meglio indicati in atti, per l'importo netto di € 275.719,50, di cui € 249.219,50 per lavori ed € 26.500,00, per oneri della sicurezza, oltre IVA;
- nelle more della stipula del contratto, la società attrice redigeva e trasmetteva il Piano
Operativo per la Sicurezza (POS), di cui all'art. 131, co. 2, lettera c) del d.lgs.
163/2006;
- con comunicazione del 5.7.2013, il responsabile dei lavori e il capo compartimento di dichiaravano idoneo il POS, prescrivendo però l'indicazione degli operai CP_1 impiegati, l'attestato di formazione, l'idoneità medica, le dichiarazioni di avere ricevuto i
DPI;
- in data 30.9.2013, procedeva alla consegna dei lavori, nelle more della stipula CP_1 del contratto, con inizio il 21.10.2013 e con termine di ultimazione il 26.2.2014, subordinando l'inizio dei lavori stessi ad alcuni adempimenti;
- in mancanza di progetto e individuazione delle opere da eseguire, la società, con l'ausilio di procedeva ad individuare gli interventi da eseguire a tal fine;
CP_1
- con ordine di servizio n. 1 del 5.11.2013, contestava all'impresa di non aver né CP_1 eseguito il rilievo di prima pianta, né verificato l'idoneità dei sicurvia da installare, e ordinava di procedere immediatamente all'avvio dei lavori;
- nonostante ne fosse a conoscenza, con nota del 6.11.2013 l'impresa chiedeva il CP_1 restringimento di un tratto della carreggiata, onde potere procedere alla pulizia da pagina 2 di 20 rifiuti, taglio di erbe e rimozione di rovi delle pertinenze stradali, propedeutica alla realizzazione del rilievo di prima pianta;
- in pari data, l'impresa trasmetteva la documentazione richiesta nell'ordine di servizio, in particolare, elenco attrezzature e mano d'opera da impiegare, attestati dei lavoratori, attestati RSPP, visite mediche degli operai, verbali di consegna DPI, apertura di cantiere;
- non si attivava per il restringimento della carreggiata, impedendo così l'inizio dei CP_1 lavori, e con ordine di servizio n. 2 ordinava alla società attrice di fornire la documentazione richiesta nel verbale di consegna, nonché la documentazione richiesta per l'integrazione dell'incartamento afferente agli aspetti connessi al d.lgs.
81/08, nel termine perentorio di 15 giorni, sottolineando che la disposizione veniva impartita ai sensi dell'art. 136 commi 4 e 5 del d.lgs.163/2006;
- con comunicazione del 28.11.2013, rilevava che la documentazione era CP_1 incompleta in quanto mancante della valutazione dei rischi relativa ad alcune lavorazioni previste nel progetto, nonché dell'indicazione delle lavorazioni eseguite direttamente dall'appaltatore e di quelle che intendeva subappaltare, e che il POS non era conforme al d.lgs. n. 81/08, riservandosi di procedere nell'iter amministrativo di cui all'art.136 del d.lgs. n. 163/2006;
- redigeva il POS e lo trasmetteva in data 3.12.2013, chiedendo, Pt_1 cautelativamente, una sospensione, in attesa dell'esame del nuovo POS;
- con comunicazione del 9.12.2013, convocava l'impresa per il 10.12.2013, per la CP_1 sottoscrizione del contratto di appalto;
- con comunicazione del 18.12.2013, l'impresa chiedeva ad di avere riscontro CP_1 sull'esame del nuovo POS e sul richiesto restringimento della carreggiata, rilevando che, una volta posta in condizione di iniziare i lavori, li avrebbe eseguiti immediatamente e nel termine;
- in data 16.1.2013 [2014], l'allora procuratore di inviava ad al Pt_1 CP_1
Responsabile del procedimento e alla Direzione lavori l'invito a porre l'impresa nelle condizioni di iniziare i lavori, diffidando dal perseguire le illegittime azioni CP_1 paventate, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro;
- a seguito di comunicazione della compagnia che aveva emesso la polizza fideiussoria, apprendeva che con nota del 13.1.2014, aveva chiesto l'escussione Pt_1 CP_1 della stessa, avendo disposto “la risoluzione per grave inadempimento alle pagina 3 di 20 obbligazioni del contratto, in corso di stipula”, senza mai averlo comunicato a
Pt_1
- poiché il contratto non era stato approvato dal committente e la comunicazione di risoluzione non era stata mai inviata all'attrice, l'atto di risoluzione era inefficace, così come inefficaci erano la richiesta di incameramento della cauzione e la comunicazione all'Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici, in quanto in violazione degli artt. 2, comma 2 del D.M.145/2000, 11 comma 3 e 12 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006;
- ai sensi degli artt. 153 e segg. del D.P.R. n. 207/2010, la consegna dei lavori era atto nullo e privo di efficacia, in quanto difforme dal disposto normativo richiamato e in quanto non poteva effettuarsi una consegna dei lavori in via d'urgenza dopo ben cinque mesi dall'aggiudicazione dei lavori;
- la procedura messa in atto da ai sensi degli artt. 136 e 138 del d.lgs. n. 163/2006 CP_1 era illegittima;
- la richiesta di incameramento della cauzione era contraria sia a quanto previsto nel contratto di appalto (alla pag. 7) sia a quanto previsto dall'art. 113 del d.lgs. n.
163/2006 e dal D.M. 12.3.2004 n.123, poiché non aveva specificato quali CP_1 maggiori spese erano state sostenute e quali erano le ragioni di danno maturate in dipendenza dell'inadempimento.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità degli atti e provvedimenti adottati da con
CP_1 cui era stata disposta la risoluzione del contratto di appalto e, per l'effetto, pronunciarne la disapplicazione;
accertare il grave inadempimento di e dichiarare la risoluzione del
CP_1 contratto di appalto ex art. 1453 c.c., condannando al risarcimento dei danni;
accertare
CP_1 che nessun diritto vantava nei confronti di per la polizza
CP_1 Controparte_2 fideiussoria prestata;
in via subordinata, ai sensi dell'art. 1952 c.c., nell'ipotesi in cui la compagnia ritenesse di versare quanto richiesto, accertare che nei confronti di nulla era
CP_1 dovuto da parte dell'istante e perciò dal fideiussore;
ordinare lo svincolo delle cauzioni prestate dall'istante e di rimborso a carico di dei maggiori oneri patiti fino allo svincolo;
CP_1 accertare il diritto dell'attrice al risarcimento del danno all'immagine, condannando al
CP_1 pagamento della somma di € 60.000,00 o di quella ritenuta in corso di causa anche in via equitativa;
accertare il diritto dell'istante al pagamento degli oneri sostenuti per la partecipazione alla gara e alla sottoscrizione del contratto, compresi polizze fideiussorie e
POS, per l'importo di € 10.500,00, o di quello accertato anche a mezzo c.t.u.; accertare il pagina 4 di 20 diritto di l pagamento delle attività lavorative svolte, per l'importo di € 20.000,00, o Pt_1 per l'importo accertato anche a mezzo c.t.u.
***
In data 16.7.2014, è intervenuta volontariamente in giudizio Controparte_2
(di seguito solo , sostenendo che: CP_2
- aveva emesso la polizza fideiussoria n. 895/00A0373383 del 16.5.2013 quale garanzia per la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 30, comma 2, L. n. 109/1994, in conformità allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. 123/2004, nell'interesse di e a favore di Pt_1
sino alla concorrenza dell'importo di € 76.800,00; CP_1
- con nota del 13.1.2014, riferiva di aver risolto il contratto di appalto “in corso di CP_1 stipula” per grave inadempimento dell'appaltatrice e chiedeva l'escussione della polizza e il pagamento della somma di € 75.600,00;
- con nota del 24.1.2014, diffidava la compagnia dall'effettuare il pagamento, Pt_1 rappresentando il carattere abusivo della pretesa di e le proprie intenzioni di CP_1 agire giudizialmente;
- in data 4.2.2014, la compagnia rappresentava ad quanto sopra e le chiedeva CP_1
l'inoltro della documentazione necessaria per istruire il sinistro e per comprovare la sussistenza di eventuale danno da riappalto, invitandola a sospendere la richiesta di escussione in attesa degli accertamenti giudiziali;
- con nota dell'11.2.2014, ribadiva le contestazioni e, con nota del 7.3.2014, Pt_1 reiterava la richiesta di escussione;
CP_1
- in data 25.3.2014, richiedeva nuovamente ad l'invio della suddetta CP_2 CP_1 documentazione e, con nota del 26.3.2014, invitava a rendere direttamente Pt_1 la prestazione a favore dell'ente beneficiario o a comunicare le iniziative giudiziali eventualmente assunte contro CP_1
- il 7.4.2014 seguiva nuova richiesta di la quale rifiutava di trasmettere la CP_1 documentazione sul danno da riappalto e sollecitava il pagamento della somma di €
76.800,00;
- in data 9.4.2014, ibadiva la diffida, allegando copia dell'atto di citazione. Pt_1
Chiedeva, quindi che fosse accertata l'inesigibilità della garanzia fideiussoria, in quanto inefficace per l'inesistenza di inadempimenti a carico della società appaltatrice, per l'illegittimità e/o inefficacia del provvedimento di risoluzione disposto da per CP_1
l'inesistenza del diritto di ad avvalersi della garanzia e per l'assenza di prova di danni;
in CP_1
pagina 5 di 20 ogni caso, che fosse dichiarata infondata, illegittima, abusiva e contraria a buona fede e correttezza la pretesa di di escutere la polizza, dichiarando che nulla doveva
CP_1 CP_2 ad che fosse pronunciata la compensazione legale e/o giudiziale tra ogni pretesa
CP_1 vantata da nei confronti di e tutti i controcrediti vantati da nei
CP_1 CP_2 Pt_1 confronti di dichiarando l'estinzione della garanzia;
conseguentemente, che fosse
CP_1 pronunciata la nullità, l'annullamento, l'inefficacia o l'estinzione della garanzia;
in via riconvenzionale, che fosse condannata a tenere indenne e a rimborsare a Pt_1 tutte le somme che quest'ultima fosse stata costretta a pagare ad con CP_2 CP_1 rivalutazione e interessi, nonché con vittoria di spese.
***
In data 27.2.2015, si costituiva in giudizio riepilogando l'evoluzione del rapporto e CP_1 deducendo che:
- successivamente agli ordini di servizio n. 1 del 31.10.2013 (che l'impresa restituiva firmato, senza eccepire alcunché) e n. 2 del 14.11.2013 (impartito ai sensi dell'art. 136 commi 4 e 5 del d.lgs. n. 163/2006), solo in data 18.11.2013 trasmetteva Pt_1 parte della documentazione richiesta;
- dopo aver analizzato quanto trasmesso, con nota del 28.11.2013, comunicava CP_1 che la documentazione era incompleta;
- tali mancanze rendevano il POS non conforme al d.lgs. 81/08, rendendo di fatto impossibile l'avvio dei lavori per esclusiva responsabilità dell'appaltatore;
- convocava il 9.12.2013 per la sottoscrizione del contratto, che veniva CP_1 Pt_1 sottoscritto in data 30.12.2013 [in realtà, sottoscritto in data 10.12.2013, registrato il
30.12.2013];
- a fronte del grave inadempimento dell'impresa, con nota del 28.2.2014 inviava a CP_1
l dispositivo di risoluzione del contratto;
Pt_1
- le richieste di escussione della polizza, inviate a rimanevano prive di CP_2 riscontro.
Dopo aver eccepito l'incompetenza per territorio, nel merito deduceva che:
- la normativa di riferimento era da ricercarsi nel D.P.R. 207/2010, e non nel D.M.
145/2000;
- erano inapplicabili gli artt. 11 comma 2 e 12 commi 2 e 3 del d.lgs. 163/2006, in quanto nel caso di specie la normativa non prevedeva alcun obbligo di approvazione da parte degli organi competenti e la stipula del contratto, avvenuta in data 10.12.2013, era pagina 6 di 20 assorbente rispetto alle doglianze di controparte, fondate sulla normativa da questa richiamata;
- ra stata informata della risoluzione del contratto da e dall'Autorità per Pt_1 CP_1 la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
- i lavori erano indicati nel verbale di consegna e la società appaltatrice aveva accettato e ricevuto, senza alcuna riserva, la consegna dei lavori;
- aveva rispettato la procedura prevista dall'art. 136 del d.lgs. n. 163/2006; CP_1
- la richiesta di escussione della cauzione era legittima in quanto il mancato avvio delle lavorazioni previste dal contratto implicava il danno subito da posto che la CP_1 polizza prevedeva l'escussione a semplice richiesta senza necessità di altra specificazione;
- l'eccezione di compensazione era irricevibile, posto che i crediti devono essere certi, liquidi ed esigibili e quelli dell'impresa non lo erano.
Chiedeva quindi di rigettare le domande attoree e dichiarare la legittimità della risoluzione in danno, nonché di rigettare le domande di e, per l'effetto, ordinare l'escussione CP_2 della polizza fideiussoria in favore di secondo le disposizioni contrattuali. CP_1
***
Con sentenza n. 18559/2019, R.G. n. 25949/2014, pubblicata in data 1.10.2019, il Tribunale rigettava tutte le domande proposte dall'attrice; riconosceva la legittimità dell'escussione della polizza da parte di dichiarando la sussistenza del correlativo obbligo di pagamento a CP_1 carico di condannava e l'intervenuta in solido, a pagare in CP_2 Pt_1 CP_2 favore di le spese processuali e condannava “a tenere indenne l'intervenuta CP_1 Pt_1
da ogni effetto patrimonialmente pregiudizievole conseguente la presente Controparte_2 decisione”.
Il giudice, disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio, affermava che aveva CP_1 correttamente indicato, quale astratta disciplina di riferimento, il D.P.R. n. 207 del 2010, in luogo del D.M. 145 del 2000 indicato dall'attrice, fornendo ampia prova documentale del grave inadempimento posto in essere dall'impresa; inoltre, era impropriamente invocata da anche l'applicabilità degli artt. 11, comma 2, e 12, commi 2 e 3 del d.lgs. 163 del Pt_1
2006, poiché, nella vicenda in esame, non erano in discussione contratti soggetti ad approvazione dell'Autorità tutoria;
il contratto risultava effettivamente stipulato, a seguito di rituale aggiudicazione, in data 10.12.2013 e ciò superava le questioni in tema di approvazione e di giuridica impossibilità della risoluzione di un contratto pretesamente “non stipulato”; era pagina 7 di 20 pacifico e documentato che in sede di consegna urgente, in data 30.9.2013, l'attrice aveva sottoscritto l'accettazione senza formulare alcuna riserva;
l'inadempienza che aveva indotto a disporre la risoluzione era costituita dall'accertata non conformità del POS alle CP_1 prescrizioni del d.lgs. n. 81/2008, come risultava dall'esame dei fatti (tutti ampiamente documentati) successivi all'aggiudicazione dell'appalto, che escludevano l'inadempimento di essendo confermata la mancata conformità del POS e attestata la mancata esecuzione CP_1 di qualsivoglia lavorazione.
Il giudice, pertanto, riteneva legittima la risoluzione per grave inadempimento disposta da con provvedimento del 15.1.2014, ritualmente comunicata alla parte interessata, e CP_1 riteneva pienamente legittima l'escussione della polizza rilasciata da prestata per CP_2
i danni causati ad dall'eventuale inadempimento posto in essere dall'appaltatore, CP_1 osservando che, da un lato, le ipotesi richiamate nelle lettere a), b), c) dell'art. 1 delle condizioni di polizza, avevano una funzione meramente esemplificativa e non esaurivano l'ambito delle situazioni indennizzabili, e, dall'altro, che aveva subito un danno sotto un CP_1 duplice profilo: in primo luogo, un evidente aggravio di costi per la ripetizione della procedura di appalto e un altrettanto evidente danno di immagine per il disservizio e, in secondo luogo, la risoluzione del contratto di appalto, bloccando o rallentando i lavori, aveva oggettivamente menomato la funzione istituzionale di CP_1
Riteneva, infine, fondata la domanda di regresso/rilievo proposta da nei confronti CP_2 dell'attrice.
***
Ha proposto appello articolando quattro motivi e chiedendo alla Corte (nel corpo Pt_1 dell'atto) di sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata e, nel merito, di accogliere le conclusioni già formulate in primo grado.
***
Si è costituita in giudizio, in data 2.1.2021, chiedendo di dichiarare l'appello CP_1 inammissibile o di rigettarlo nel merito.
***
Si è costituita, in data 5.1.2021, chiedendo in accoglimento dell'appello proposto CP_2 da e dell'appello incidentale proposto dalla compagnia, di accertare l'assenza del Pt_1 diritto di di avvalersi della garanzia di cui alla polizza fideiussoria, nonché il diritto di CP_1
a ripetere da la somma di € 76.974,64, corrisposta in data 3.8.2020 con CP_2 CP_1 riserva di ripetizione;
per l'effetto, condannare a restituire a la suddetta CP_1 CP_2
pagina 8 di 20 somma oltre interessi dalla data del pagamento;
in ogni caso, a conferma della sentenza impugnata, per l'ipotesi in cui fosse dichiarata la sussistenza del diritto di di avvalersi CP_1 della garanzia e ciò anche malgrado le censure proposte dall'appellante principale, condannare rimborsare a la somma di € 76.974,64, nonché le ulteriori Pt_1 CP_2 somme ancora eventualmente dovute da ad anche a titolo di spese, il tutto CP_2 CP_1 oltre interessi di cui al d. lgs. n. 231/2002 dalla data del pagamento al saldo.
***
Con ordinanza del 28.1.2021, la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 283 c.p.c.
e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
All'udienza del 30.1.2025, la Corte, rilevato che mancavano i fascicoli di primo grado di di e che la comparsa di costituzione di in primo grado era Pt_1 CP_2 CP_1 incompleta, ha invitato le parti a integrare la documentazione mancante, rinviando al
20.3.2025.
***
Pur avendo e ottemperato, ha fatto seguito un ulteriore rinvio su richiesta CP_2 CP_1 dell'appellante principale, la quale ha dichiarato che non era stato possibile rinvenire il fascicolo di primo grado, in quanto il precedente procuratore si era cancellato dall'albo ed era privo di PEC attiva.
***
La predetta, in data 16.5.2025, ha depositato alcuni atti di causa, ma non la documentazione allegata all'atto di citazione di primo grado.
***
All'udienza del 29.5.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollevata da CP_1
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve pagina 9 di 20 contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello nel suo complesso non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto l'appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., fatto salvo quanto si dirà in relazione ad alcuni dei motivi di gravame.
***
Venendo al merito, l'appellante principale, con il primo motivo (pag. 22 e segg.), lamenta che il giudice, ritenendo applicabile il D.P.R. n. 207/2010, anziché il D.M. n. 145/2000, avrebbe errato nella valutazione dei fatti posti a fondamento del rigetto della domanda;
ripercorre, quindi, l'iter della vicenda contrattuale, come già illustrato in primo grado, e reitera le stesse argomentazioni già esposte nell'atto di citazione, affermando che, “per la completezza e per l'imparzialità del giudicato”, non si comprende perché il giudice non abbia ammesso le prove richieste e articolate nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., per la cui ammissione insiste;
conclude che il Tribunale avrebbe palesemente violato la legge applicando alla fattispecie una norma diversa da quella posta a fondamento della domanda e, infatti, non avrebbe tenuto conto della illegittimità della risoluzione, in quanto il contratto non si era “formato”, né all'impresa era stata comunicata la risoluzione, da considerarsi dunque inefficace, al pari della richiesta di incameramento della cauzione e della relativa comunicazione all'Autorità di
Vigilanza per i Lavori Pubblici.
***
Il motivo è inammissibile.
L'art. 342 c.p.c., se non richiede che l'atto di appello rivesta particolari forme sacramentali, e se non richiede l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi rispetto alle ragioni addotte nel giudizio di primo grado, richiede però una critica adeguata e specifica della decisione impugnata, sì da consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto pagina 10 di 20 delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. ord. 21.6.2023
n. 17709; Cass. ord. 22.6.2022 n. 20123; Cass. ord. 28.10.2020 n. 23871), affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021; Cass. S.U.
n. 36481 del 13/12/2022).
Come si è visto, il Tribunale ha affermato l'inapplicabilità delle norme invocate dall'attrice, escludendo che fossero in discussione contratti soggetti ad approvazione dell'Autorità tutoria,
e ha statuito che il contratto risultava effettivamente stipulato, a seguito di rituale aggiudicazione, il 10.12.2013, il che superava quanto dedotto dall'impresa in tema di approvazione e di impossibilità di risolvere un contratto “non stipulato”.
A fronte di siffatta motivazione, l'appellante non formula alcuna censura, limitandosi a lamentare, del tutto genericamente, che il primo giudice non aveva ammesso le prove (senza specificare alcunché al riguardo), per poi riproporre, negli stessi termini, la prospettazione dei fatti offerta nel primo grado di giudizio.
È evidente, sulla scorta della mera lettura dell'atto di impugnazione in parte qua, che il motivo, al di là di mere enunciazioni astratte, prescinde del tutto dall'iter logico-giuridico seguito dal giudice, con cui non si confronta in alcun modo, e non spiega perché sarebbe applicabile, invece, la normativa invocata dall'impresa e perché il contratto sarebbe soggetto ad approvazione e, quindi, non poteva considerarsi stipulato (nonostante la avvenuta stipula e nonostante i numerosi richiami, nel capitolato di appalto, al D.P.R. n. 207/2010).
Ne consegue l'inammissibilità della doglianza.
***
Con il secondo motivo (pag. 25 e segg.), lamenta che il giudice avrebbe effettuato, Parte_1
“per sua ammissione”, solo l'esame dei documenti posti a fondamento delle difese di parte convenuta, ritenendoli sufficienti per rigettare le domande attoree, senza approfondire nel corso di causa eventuali mancanze commesse da e senza dare il giusto rilievo alla CP_1 circostanza che, in data 5.7.2013, con comunicazione scritta, esaminato il POS, lo CP_1 aveva ritenuto conforme alle previsioni di legge a condizione che provvedesse a Pt_1 determinati adempimenti integrativi;
inoltre, la consegna urgente dei lavori da parte di CP_1 effettuata in data 30.9.2013, era un atto nullo e privo di efficacia, perché difforme dal disposto normativo di cui all'art. 153 e segg. del DPR n. 207/2010 e in quanto non poteva effettuarsi una consegna dei lavori in via d'urgenza, dopo ben cinque mesi dall'aggiudicazione dei lavori;
tra l'altro, l'art. 131 del d.lgs. n. 163/2006 dispone che il POS, che forma parte integrante del pagina 11 di 20 contratto, deve essere redatto e consegnato prima della consegna dei lavori, cosa che l'appellante aveva fatto, quindi, ove lo stesso non fosse stato ritenuto completo o conforme alla norma, il verbale di consegna non doveva essere redatto e il contratto non andava sottoscritto, pena la nullità dello stesso;
infine, il giudice non avrebbe tenuto conto delle richieste istruttorie avanzate dall'attrice, e, segnatamente, della richiesta di c.t.u. finalizzata a verificare se il rilievo ordinato in sede di verbale di consegna sotto riserva di legge fosse un onere previsto nel contratto a carico dell'appaltatore.
***
Il motivo è infondato.
Ritiene la Corte che il giudice abbia correttamente valutato i documenti di causa e abbia dato il giusto rilievo alla nota del 5.7.2013, con la quale esaminato il POS trasmesso dalla CP_1 società appaltatrice (ritualmente) prima della consegna dei lavori, lo ha ritenuto congruente ai contenuti minimi previsti dall'allegato XV del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e lo ha dichiarato idoneo, impartendo, però, alcune prescrizioni e, in particolare, richiedendo l'integrazione di documentazione, da effettuare prima dell'inizio dei lavori.
Ne consegue che non si è verificata alcuna violazione dell'art. 131 del d.lgs. n. 163/2006.
Invero, non vertendosi nell'ipotesi (contemplata dalla norma in questione) di contratto privo del POS, il verbale di consegna, a fronte di quanto sopra, ben poteva essere redatto (come poi avvenuto), sicché deve escludersi il prospettato profilo di conseguente nullità del contratto.
A tanto si aggiunga che il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'impresa, la quale ha accettato la consegna stessa senza apporre alcuna riserva, come avvenuto anche con riguardo agli ordini di servizio n. 1 del 31.10.2013 e n. 2 del 14.11.2013, con i quali si reiterava l'invito alla trasmissione della documentazione, invito rimasto inevaso, tanto che il secondo ordine di servizio è stato inviato ai sensi dell'art. 136 commi 4 e 5 del d.lgs. n.
136/2006.
Quanto alla violazione dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010, la censura è generica, dal momento che la parte si limita sostanzialmente a lamentare una non meglio individuata difformità della consegna rispetto alla norma citata e a dedurre che non può effettuarsi una consegna dei lavori in via d'urgenza dopo ben cinque mesi dall'aggiudicazione dei lavori.
Si osserva, in ogni caso, che l'art. 153 prevede che il responsabile del procedimento autorizza, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice, il direttore dei lavori alla consegna pagina 12 di 20 dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, senza stabilire un termine perentorio.
L'art. 11 citato, infatti, prevede il termine di sessanta giorni per la stipulazione del contratto di appalto, salvo comunque ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, e la possibilità per quest'ultimo, se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, di sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto, con rimborso delle spese sostenute.
Come si è già detto, tuttavia, l'impresa, sia in sede di consegna dei lavori (dove ha espressamente dichiarato di accettare di ricevere senza eccezione o riserva alcuna la consegna dei lavori, nel cui verbale erano indicati gli ulteriori adempimenti richiesti) sia in sede di sottoscrizione del contratto di appalto, nulla ha eccepito al riguardo e mai ha manifestato la volontà di sciogliersi da ogni vincolo.
Ne deriva che il primo giudice ha correttamente valutato il materiale probatorio in atti e ha escluso, senza incorrere nelle denunciate violazioni di legge, l'inadempimento di CP_1 ritenendo sussistente l'inadempimento dell'appaltatrice.
La richiesta di c.t.u. rimane assorbita in quanto sin qui argomentato.
***
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che non vi era alcun ordine di servizio allegato al bando di gara e che i lavori non potevano eseguirsi, in quanto gli stessi dovevano essere indicati dalla direzione dei lavori;
nella sentenza impugnata, non vi sarebbe alcun accenno alla circostanza che l'appaltatrice aveva più volte chiesto la chiusura del transito veicolare
(restringimento della carreggiata) per poter procedere all'unica parte dei lavori propedeutici al prosieguo degli ulteriori lavori da realizzare e al fatto che non aveva mai provveduto a CP_1 rispondere né ad autorizzare quanto richiesto;
tutta la procedura posta in essere da era CP_1 illegittima e in violazione degli artt. 136 e 138 del d.lgs. n. 163/2006 e il giudice non avrebbe tenuto conto del comportamento più che corretto tenuto dall'appaltatrice, la quale non aveva posto in essere alcun inadempimento contrattuale, che andava invece riconosciuto in capo ad anche in considerazione del fatto che l'impresa non aveva ricevuto alcuna CP_1 comunicazione del provvedimento di risoluzione e il contratto di appalto non era stato approvato dalla committente, con la conseguenza che l'atto recettizio di risoluzione del contratto era inefficace e improduttivo di effetti e, quindi, era inefficace la richiesta di incameramento della cauzione definitiva.
*** pagina 13 di 20 Anche questo motivo è infondato.
La censura, oltre a ripetere che il contratto di appalto non era stato approvato (senza criticare in concreto, come si è detto, il ragionamento del primo giudice), non tiene conto del valore assorbente della ricostruzione fornita in sentenza.
È chiaro, infatti, che non poteva darsi corso a nessun lavoro se prima non veniva fornita la documentazione richiesta da di talché ininfluente è che non avesse risposto alle CP_1 CP_1 richieste dell'impresa sulla chiusura del transito veicolare.
Detto questo, il giudice ha correttamente ricostruito la vicenda sulla base dei documenti, da cui risultava che erano stati richiesti all'appaltatrice degli adempimenti integrativi.
Ciò era avvenuto: 1) in data 5.7.2013; 2) in sede di consegna del 30.9.2013; 3) con l'ordine di servizio n. 1 del 31.10.2013; 4) con l'ordine di servizio n. 2 del 14.11.2013, con il quale si chiedeva “di trasmettere a questo Compartimento tutta la documentazione di cui in premessa e meglio richiamata nel verbale di consegna dei lavori, così da potere procedere all'immediato avvio dei lavori per il quale viene assegnato termine perentorio di 15 giorni…”.
È evidente che siffatto termine era riferito all'avvio dei lavori e non alla presentazione della documentazione, come emerge dall'evoluzione dell'intera vicenda e dal richiamo (contenuto nell'ordine di servizio n. 2 del 14.11.2013) all'art. 136 commi 4 e 5, citato.
Pertanto, atteso che la committente, con la nota del 28.11.2013, per le ragioni ivi analiticamente spiegate, ha ritenuto incompleta la documentazione trasmessa con nota protocollata il 18.11.2013, condivisibilmente il Tribunale ha ritenuto la legittimità della risoluzione per grave inadempimento dell'impresa, la quale non ha rispettato i termini per l'inizio dei lavori così come previsto dall'ordine di servizio n. 2 e non ha adempiuto alle richieste ripetutamente effettuate da con i documenti sopra menzionati, rigettando le CP_1 domande attoree.
Da ultimo si osserva che l'impresa ha avuto comunque avuto contezza della dichiarazione di risoluzione, sia pure per mezzo del garante, come dalla stessa affermato nell'atto di citazione di primo grado, in cui si richiama il doc. 14 (sia pure non depositato in questo grado di giudizio).
***
Saranno di seguito esaminati congiuntamente, in quanto connessi, il quarto motivo, dell'appello principale e l'unico motivo dell'appello incidentale.
***
pagina 14 di 20 Con il quarto motivo, amenta che l'escussione della polizza cauzionale, autorizzata Pt_1 dal giudice, sarebbe illegittima;
nel contratto di appalto, alla pagina 7, è prevista l'ipotesi di incameramento della cauzione nei seguenti termini: “l , ha il diritto di valersi della CP_1 cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore”; nella specie, non ha CP_1 specificato chiaramente quali maggiori spese erano state sostenute;
inoltre, la polizza era stata rilasciata sulla base di una scheda tecnica denominata 1.2, costituente parte integrante dello schema tipo 1.2 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123, che è lo schema della c.d. cauzione definitiva in materia di appalti pubblici, secondo cui l'escussione della polizza deve essere accompagnata dalla dimostrazione, da parte del beneficiario, di quali siano e a quanto ammontino le ragioni di danno maturate a seguito dell'inadempimento; non aveva CP_1 fornito alcuna prova del pregiudizio effettivamente sofferto, in contrasto quindi con la natura della garanzia, la cui escussione sarebbe, quindi, infondata, ma soprattutto contraria al principio di correttezza e buona fede;
invero, non solo non aveva provato i danni patiti a CP_1 seguito del presunto inadempimento, ma non aveva neanche più effettuato i lavori oggetto del pubblico incanto del 9.10.2012.
***
Con l'appello incidentale, lamenta che il primo giudice avrebbe riconosciuto la CP_2 piena legittimità dell'escussione della polizza malgrado non avesse dedotto, né CP_1 minimamente indicato o provato, alcuna voce di danno riconducibile all'oggetto della garanzia e nonostante gli specifici rilievi opposti dall'attrice e dall'intervenuta; la motivazione sarebbe, pertanto, insufficiente, non corretta, e lesiva del principio dell'onere della prova e del dovere del giudice di pronunciare secondo quanto allegato e provato;
il giudice avrebbe dovuto dare rilievo alla violazione da parte di delle previsioni inserite nel contratto di appalto, delle CP_1 disposizioni di polizza (artt. 1 e 4 delle condizioni che regolano il rapporto tra il garante e la stazione appaltante), di legge (artt. 30 l. n. 109/94 oggi art. 113 d.lgs. n. 163/2006; art. 101
D.P.R. n. 554/1994) e dello schema tipo 1.2. di cui al D.M. n. 123/2004 imposto dal legislatore, che pure forma parte integrante della polizza;
inoltre, il Tribunale non avrebbe dato peso al fatto che costituendosi, si era limitata a richiedere il rigetto delle domande CP_1 dell'attrice, e per l'effetto la dichiarazione di legittimità della risoluzione del contratto principale, senza aver domandato il ristoro di pretesi danni da riferirsi alla disposta risoluzione contrattuale, con ciò confermandone l'assenza.
*** pagina 15 di 20 I motivi sono infondati.
Il contratto di appalto (alle pagg. 6 e 7) prevedeva la fideiussione prestata da agli CP_2 effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., nonché all'eccezione di cui all'art. 1957 comma
2 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con l'impresa; la cauzione doveva permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
la stazione appaltante aveva il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore, oltre a valersi di tale cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti ivi indicati.
La polizza fideiussoria è stata emessa ai sensi dell'art. 30 comma 2 Legge n. 109/94, sino alla concorrenza dell'importo massimale di € 76.800,00, quale garanzia per la cauzione definitiva, in conformità allo Schema Tipo 1.2. di cui al D.M. n. 123/2004 e alle condizioni integrative o sostitutive di cui all'art. 113 d. lgs. n. 163/2006.
La polizza prevede che il garante rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., nonché all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c.
Prevede altresì che il garante pagherà l'importo dovuto dal contraente entro quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte (Cass. n. 38193/2021), che ha affermato, in sintesi, quanto segue: la mera richiesta scritta con raccomandata da indirizzarsi dall'ente beneficiato al garante e "contenente gli elementi in possesso del primo per l'escussione della garanzia" (art. 4 Schema tipo 1.2 Allegato 1 d.m. 123 del 2004) integra il requisito di operatività della polizza per il quale il terzo beneficiato, l'amministrazione garantita, deve portare a conoscenza del garante l'intervenuto inadempimento del contraente di polizza al fine di escutere la garanzia;
nell'indicato schema negoziale, il garante resta obbligato al pagamento in modo incondizionato e autonomo rispetto all'obbligazione principale e il garantito, beneficiario/Stazione
Appaltante, può richiedere il pagamento di quanto dovuto nei limiti della garanzia senza vedersi opporre alcun limite contrattuale;
la polizza cauzionale emessa dalla compagnia di assicurazione, che quale garante assume su di sé il pagamento della cauzione definitiva, e quindi degli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell'appaltatrice-concessionaria, va inquadrata nell'ambito dei contratti autonomi di pagina 16 di 20 garanzia;
il garante è tenuto alla prestazione garantita in favore del creditore «a prima richiesta dello stesso» e con rinuncia ad opporre le eccezioni relative al rapporto garantito in essere tra beneficiario e debitore principale, al quale il garante stesso resta estraneo;
l'affrancazione del rapporto di garanzia dalle sorti di quello garantito si realizza con la previsione di un meccanismo agile di escussione definito dalla necessità che il pagamento intervenga a "prima richiesta" del soggetto garantito e nel termine di quindici giorni, arco temporale che, assolutamente contenuto nella sua durata, esclude, per ciò stesso, che il soggetto garantito possa essere chiamato a dare conto del danno risentito in esito all'inadempimento del contraente di polizza e che possa esservi, nell'indicato termine, una interlocuzione tra garante e beneficiato di polizza, in cui il primo possa chiedere la prova del danno;
la previsione pure contenuta nell'art. 4, titolato
"Escussione della garanzia", dello Schema Tipo 1.2 Allegato 1 del dm. n. 123 del 2004 che fa "salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute" non urta con l'indicata esegesi del contratto, nella sua compatibilità con ogni iniziativa del garante diretta a spingersi fino a contestare: a) l'inesistenza dell'obbligazione principale, per adempimento o per causa di estinzione della stessa;
b) la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative o per illiceità;
c) l'esecuzione abusiva o fraudolenta dello stesso (exceptio doli generalis); il garante eccepirà in tali ipotesi la violazione della correttezza e della buona fede nell'esecuzione del contratto, restando in difetto di tale eccezione, nella impossibilità ad agire in rivalsa nei confronti del debitore, per aver soddisfatto le pretese illegittime del garante che gli ha chiesto di "pagare a prima richiesta" (Cass. 3/02/1999, n. 917;
Cass.19/03/1993, n. 3291; Cass. 6/10/1989, n. 4006); come ancora rilevato dalla Corte a sezioni unite
(Cass. SU n. 3947 del 2010), l'obbligazione del garante di una polizza fideiussoria non è rivolta al pagamento del debito principale bensì ad "indennizzare" il creditore rimasto insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore principale;
il garante non si obbliga a garantire l'adempimento quanto, e piuttosto,
a tenere del tutto indenne il beneficiario dal pregiudizio per l'inadempimento del debitore con una prestazione per equivalente, ma non necessariamente corrispondente a quella originariamente dovuta, e quindi al danno risentito, avente ad oggetto una somma di denaro predeterminata dalle parti;
il credito del creditore garantito da polizza fideiussoria avente natura di cauzione assicurativa ha natura indennitaria e non corrisponde nel quantum al danno sofferto dal creditore assicurato;
la cauzione infatti è sganciata tanto dal principio strettamente assicurativo, secondo il quale l'impresa può rimborsare solo un danno subito dall'assicurato che sia stato puntualmente dimostrato, quanto dal principio che sostiene la disciplina della fideiussione e per il quale il fideiussore si obbliga ad adempiere la prestazione del debitore principale;
il credito vantato dal creditore garantito non ha pertanto carattere risarcitorio;
per la richiamata natura e funzione vero è che l'autonomia della garanzia prestata rende non applicabili i diversi principi affermati da questa Corte in altro precedente
(Cass. 08/10/2014, n. 21205, secondo cui, in tema di cauzione dovuta dall'appaltatore in numerario o in titoli, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, giusta l'art. 54 del r.d. 23 maggio 1924, n.
827, la correlazione tra garanzia e contratto principale garantito fa sì che la P.A. possa soddisfare il proprio credito incamerando l'importo ricevuto in numerario o procedendo alla vendita dei titoli o all'escussione pagina 17 di 20 della fideiussione, ma solo nei limiti del pregiudizio effettivamente subìto, del quale è tenuta a fornire la prova); nella discontinuità di causa e prestazione tra contratto principale e contratto di garanzia viene meno infatti anche l'indicata disciplina che individua ancora nel danno da inadempimento garantito, l'oggetto della polizza cauzionale, invece definita dal diverso oggetto della prestazione di indennizzo e dai differenti contenuti di allegazione.
Nello stesso senso si è pronunciata di recente la Suprema Corte (Cass. n. 23036/2025 dell'11.8.2025), la quale spiega che: il meccanismo del contratto autonomo di garanzia non determina l'ingiusta conseguenza di far sopportare ad un soggetto (il garante) un esborso per un debito di cui in un secondo momento si è accertata la insussistenza;
il meccanismo piuttosto svincola il contratto di garanzia dal rapporto garantito e determina quindi le modalità con cui si esercita la rivalsa;
al garante che abbia pagato, la rivalsa non è preclusa;
gli è soltanto precluso esercitarla nei confronti dell'accipiens salvo che questi non abbia agito in modo fraudolento;
il garante, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non può agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo in caso di successivo venir meno della causa del rapporto principale, potendo esperire azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito, il quale a sua volta - ove vittoriosamente escusso dal garante - potrà agire in rivalsa nei confronti del garantito, perché al momento dell'escussione della garanzia il garante non avrebbe potuto eccepire la mancanza della causa originaria del rapporto al di fuori dell'ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia (Cass. n. 865 del 13/01/ 2025; Cass. n. 23434 del 30/08/2024).
Ora, in applicazione dei descritti principi, deve confermarsi (sia pure per ragioni in parte diverse da quelle poste a fondamento dell'impugnata sentenza) la legittimità dell'escussione della polizza da parte di essendo irrilevante l'assenza di prova del danno da CP_1 quest'ultima subìto e dovendosi escludere, sulla base delle argomentazioni sopra esposte
(con particolare riguardo alla validità del contratto e all'inadempimento dell'impresa), che l'escussione sia stata arbitraria o abusiva.
Una volta confermata la sentenza sul punto, non vi è spazio per esaminare la domanda di volta ad ottenere la condanna dell'impresa a rimborsare la somma nelle more CP_2 versata dalla compagnia ad dal momento che on ha impugnato il capo della CP_1 Pt_1 sentenza con cui la stessa è stata condannata “a tenere indenne l'intervenuta Controparte_2
da ogni effetto patrimonialmente pregiudizievole conseguente la presente decisione”.
[...]
Ne deriva che la statuizione che ha accolto la domanda di manleva di è passata in CP_2 giudicato e copre quindi anche la domanda di restituzione delle somme versate dalla compagnia ad in esecuzione della gravata sentenza. CP_1
***
In conclusione, l'appello principale e l'appello incidentale devono essere rigettati.
***
pagina 18 di 20 Secondo il principio della soccombenza, l'appellante principale e l'appellante incidentale devono essere condannate in solido (stante l'identità e sovrapponibilità delle questioni e delle difese, considerato anche che aderiva ai primi motivi dell'impugnazione principale) CP_2
a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano CP_1 secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00.
Deve essere disattesa la richiesta dell'appellata di porre a carico della controparte soccombente la maggiorazione per oneri riflessi dovuti in ragione della difesa ad opera di avvocati dipendenti iscritti all'Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli Uffici Legali di cui all'art. 23, legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Ciò in quanto l'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché si tratta di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza (cfr. Cass. n. 4399/2025;
Cass. n. 7499/2023).
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'appello principale e l'appello incidentale sono stati integralmente rigettati (cfr. Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18559/2019, R.G. n. 25949/2014, pubblicata in data 1.10.2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_2 pagamento, in favore di delle spese del presente grado di giudizio, che CP_1 liquida in € 14.317,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale. pagina 19 di 20 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NA CH GI AN
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. GI AN presidente dott.ssa NA CH consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2866/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 29.5.2025 e vertente
TRA
p.i. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Francesca Natale, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
p.i. CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa De Roberto e Vincenzo Arena, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
APPELLATA INCIDENTALE pagina 1 di 20 NONCHÉ
p.i. Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Sciuto e Corrado Barile, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, deducendo Parte_1 CP_1 che:
- a seguito di pubblico incanto del 9.10.2012, ai sensi dell'art. 82, co. 2, d.lgs. n.
163/2006, con disposizione compartimentale del 30.4.2013, le venivano CP_1 aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria meglio indicati in atti, per l'importo netto di € 275.719,50, di cui € 249.219,50 per lavori ed € 26.500,00, per oneri della sicurezza, oltre IVA;
- nelle more della stipula del contratto, la società attrice redigeva e trasmetteva il Piano
Operativo per la Sicurezza (POS), di cui all'art. 131, co. 2, lettera c) del d.lgs.
163/2006;
- con comunicazione del 5.7.2013, il responsabile dei lavori e il capo compartimento di dichiaravano idoneo il POS, prescrivendo però l'indicazione degli operai CP_1 impiegati, l'attestato di formazione, l'idoneità medica, le dichiarazioni di avere ricevuto i
DPI;
- in data 30.9.2013, procedeva alla consegna dei lavori, nelle more della stipula CP_1 del contratto, con inizio il 21.10.2013 e con termine di ultimazione il 26.2.2014, subordinando l'inizio dei lavori stessi ad alcuni adempimenti;
- in mancanza di progetto e individuazione delle opere da eseguire, la società, con l'ausilio di procedeva ad individuare gli interventi da eseguire a tal fine;
CP_1
- con ordine di servizio n. 1 del 5.11.2013, contestava all'impresa di non aver né CP_1 eseguito il rilievo di prima pianta, né verificato l'idoneità dei sicurvia da installare, e ordinava di procedere immediatamente all'avvio dei lavori;
- nonostante ne fosse a conoscenza, con nota del 6.11.2013 l'impresa chiedeva il CP_1 restringimento di un tratto della carreggiata, onde potere procedere alla pulizia da pagina 2 di 20 rifiuti, taglio di erbe e rimozione di rovi delle pertinenze stradali, propedeutica alla realizzazione del rilievo di prima pianta;
- in pari data, l'impresa trasmetteva la documentazione richiesta nell'ordine di servizio, in particolare, elenco attrezzature e mano d'opera da impiegare, attestati dei lavoratori, attestati RSPP, visite mediche degli operai, verbali di consegna DPI, apertura di cantiere;
- non si attivava per il restringimento della carreggiata, impedendo così l'inizio dei CP_1 lavori, e con ordine di servizio n. 2 ordinava alla società attrice di fornire la documentazione richiesta nel verbale di consegna, nonché la documentazione richiesta per l'integrazione dell'incartamento afferente agli aspetti connessi al d.lgs.
81/08, nel termine perentorio di 15 giorni, sottolineando che la disposizione veniva impartita ai sensi dell'art. 136 commi 4 e 5 del d.lgs.163/2006;
- con comunicazione del 28.11.2013, rilevava che la documentazione era CP_1 incompleta in quanto mancante della valutazione dei rischi relativa ad alcune lavorazioni previste nel progetto, nonché dell'indicazione delle lavorazioni eseguite direttamente dall'appaltatore e di quelle che intendeva subappaltare, e che il POS non era conforme al d.lgs. n. 81/08, riservandosi di procedere nell'iter amministrativo di cui all'art.136 del d.lgs. n. 163/2006;
- redigeva il POS e lo trasmetteva in data 3.12.2013, chiedendo, Pt_1 cautelativamente, una sospensione, in attesa dell'esame del nuovo POS;
- con comunicazione del 9.12.2013, convocava l'impresa per il 10.12.2013, per la CP_1 sottoscrizione del contratto di appalto;
- con comunicazione del 18.12.2013, l'impresa chiedeva ad di avere riscontro CP_1 sull'esame del nuovo POS e sul richiesto restringimento della carreggiata, rilevando che, una volta posta in condizione di iniziare i lavori, li avrebbe eseguiti immediatamente e nel termine;
- in data 16.1.2013 [2014], l'allora procuratore di inviava ad al Pt_1 CP_1
Responsabile del procedimento e alla Direzione lavori l'invito a porre l'impresa nelle condizioni di iniziare i lavori, diffidando dal perseguire le illegittime azioni CP_1 paventate, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro;
- a seguito di comunicazione della compagnia che aveva emesso la polizza fideiussoria, apprendeva che con nota del 13.1.2014, aveva chiesto l'escussione Pt_1 CP_1 della stessa, avendo disposto “la risoluzione per grave inadempimento alle pagina 3 di 20 obbligazioni del contratto, in corso di stipula”, senza mai averlo comunicato a
Pt_1
- poiché il contratto non era stato approvato dal committente e la comunicazione di risoluzione non era stata mai inviata all'attrice, l'atto di risoluzione era inefficace, così come inefficaci erano la richiesta di incameramento della cauzione e la comunicazione all'Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici, in quanto in violazione degli artt. 2, comma 2 del D.M.145/2000, 11 comma 3 e 12 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006;
- ai sensi degli artt. 153 e segg. del D.P.R. n. 207/2010, la consegna dei lavori era atto nullo e privo di efficacia, in quanto difforme dal disposto normativo richiamato e in quanto non poteva effettuarsi una consegna dei lavori in via d'urgenza dopo ben cinque mesi dall'aggiudicazione dei lavori;
- la procedura messa in atto da ai sensi degli artt. 136 e 138 del d.lgs. n. 163/2006 CP_1 era illegittima;
- la richiesta di incameramento della cauzione era contraria sia a quanto previsto nel contratto di appalto (alla pag. 7) sia a quanto previsto dall'art. 113 del d.lgs. n.
163/2006 e dal D.M. 12.3.2004 n.123, poiché non aveva specificato quali CP_1 maggiori spese erano state sostenute e quali erano le ragioni di danno maturate in dipendenza dell'inadempimento.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità degli atti e provvedimenti adottati da con
CP_1 cui era stata disposta la risoluzione del contratto di appalto e, per l'effetto, pronunciarne la disapplicazione;
accertare il grave inadempimento di e dichiarare la risoluzione del
CP_1 contratto di appalto ex art. 1453 c.c., condannando al risarcimento dei danni;
accertare
CP_1 che nessun diritto vantava nei confronti di per la polizza
CP_1 Controparte_2 fideiussoria prestata;
in via subordinata, ai sensi dell'art. 1952 c.c., nell'ipotesi in cui la compagnia ritenesse di versare quanto richiesto, accertare che nei confronti di nulla era
CP_1 dovuto da parte dell'istante e perciò dal fideiussore;
ordinare lo svincolo delle cauzioni prestate dall'istante e di rimborso a carico di dei maggiori oneri patiti fino allo svincolo;
CP_1 accertare il diritto dell'attrice al risarcimento del danno all'immagine, condannando al
CP_1 pagamento della somma di € 60.000,00 o di quella ritenuta in corso di causa anche in via equitativa;
accertare il diritto dell'istante al pagamento degli oneri sostenuti per la partecipazione alla gara e alla sottoscrizione del contratto, compresi polizze fideiussorie e
POS, per l'importo di € 10.500,00, o di quello accertato anche a mezzo c.t.u.; accertare il pagina 4 di 20 diritto di l pagamento delle attività lavorative svolte, per l'importo di € 20.000,00, o Pt_1 per l'importo accertato anche a mezzo c.t.u.
***
In data 16.7.2014, è intervenuta volontariamente in giudizio Controparte_2
(di seguito solo , sostenendo che: CP_2
- aveva emesso la polizza fideiussoria n. 895/00A0373383 del 16.5.2013 quale garanzia per la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 30, comma 2, L. n. 109/1994, in conformità allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. 123/2004, nell'interesse di e a favore di Pt_1
sino alla concorrenza dell'importo di € 76.800,00; CP_1
- con nota del 13.1.2014, riferiva di aver risolto il contratto di appalto “in corso di CP_1 stipula” per grave inadempimento dell'appaltatrice e chiedeva l'escussione della polizza e il pagamento della somma di € 75.600,00;
- con nota del 24.1.2014, diffidava la compagnia dall'effettuare il pagamento, Pt_1 rappresentando il carattere abusivo della pretesa di e le proprie intenzioni di CP_1 agire giudizialmente;
- in data 4.2.2014, la compagnia rappresentava ad quanto sopra e le chiedeva CP_1
l'inoltro della documentazione necessaria per istruire il sinistro e per comprovare la sussistenza di eventuale danno da riappalto, invitandola a sospendere la richiesta di escussione in attesa degli accertamenti giudiziali;
- con nota dell'11.2.2014, ribadiva le contestazioni e, con nota del 7.3.2014, Pt_1 reiterava la richiesta di escussione;
CP_1
- in data 25.3.2014, richiedeva nuovamente ad l'invio della suddetta CP_2 CP_1 documentazione e, con nota del 26.3.2014, invitava a rendere direttamente Pt_1 la prestazione a favore dell'ente beneficiario o a comunicare le iniziative giudiziali eventualmente assunte contro CP_1
- il 7.4.2014 seguiva nuova richiesta di la quale rifiutava di trasmettere la CP_1 documentazione sul danno da riappalto e sollecitava il pagamento della somma di €
76.800,00;
- in data 9.4.2014, ibadiva la diffida, allegando copia dell'atto di citazione. Pt_1
Chiedeva, quindi che fosse accertata l'inesigibilità della garanzia fideiussoria, in quanto inefficace per l'inesistenza di inadempimenti a carico della società appaltatrice, per l'illegittimità e/o inefficacia del provvedimento di risoluzione disposto da per CP_1
l'inesistenza del diritto di ad avvalersi della garanzia e per l'assenza di prova di danni;
in CP_1
pagina 5 di 20 ogni caso, che fosse dichiarata infondata, illegittima, abusiva e contraria a buona fede e correttezza la pretesa di di escutere la polizza, dichiarando che nulla doveva
CP_1 CP_2 ad che fosse pronunciata la compensazione legale e/o giudiziale tra ogni pretesa
CP_1 vantata da nei confronti di e tutti i controcrediti vantati da nei
CP_1 CP_2 Pt_1 confronti di dichiarando l'estinzione della garanzia;
conseguentemente, che fosse
CP_1 pronunciata la nullità, l'annullamento, l'inefficacia o l'estinzione della garanzia;
in via riconvenzionale, che fosse condannata a tenere indenne e a rimborsare a Pt_1 tutte le somme che quest'ultima fosse stata costretta a pagare ad con CP_2 CP_1 rivalutazione e interessi, nonché con vittoria di spese.
***
In data 27.2.2015, si costituiva in giudizio riepilogando l'evoluzione del rapporto e CP_1 deducendo che:
- successivamente agli ordini di servizio n. 1 del 31.10.2013 (che l'impresa restituiva firmato, senza eccepire alcunché) e n. 2 del 14.11.2013 (impartito ai sensi dell'art. 136 commi 4 e 5 del d.lgs. n. 163/2006), solo in data 18.11.2013 trasmetteva Pt_1 parte della documentazione richiesta;
- dopo aver analizzato quanto trasmesso, con nota del 28.11.2013, comunicava CP_1 che la documentazione era incompleta;
- tali mancanze rendevano il POS non conforme al d.lgs. 81/08, rendendo di fatto impossibile l'avvio dei lavori per esclusiva responsabilità dell'appaltatore;
- convocava il 9.12.2013 per la sottoscrizione del contratto, che veniva CP_1 Pt_1 sottoscritto in data 30.12.2013 [in realtà, sottoscritto in data 10.12.2013, registrato il
30.12.2013];
- a fronte del grave inadempimento dell'impresa, con nota del 28.2.2014 inviava a CP_1
l dispositivo di risoluzione del contratto;
Pt_1
- le richieste di escussione della polizza, inviate a rimanevano prive di CP_2 riscontro.
Dopo aver eccepito l'incompetenza per territorio, nel merito deduceva che:
- la normativa di riferimento era da ricercarsi nel D.P.R. 207/2010, e non nel D.M.
145/2000;
- erano inapplicabili gli artt. 11 comma 2 e 12 commi 2 e 3 del d.lgs. 163/2006, in quanto nel caso di specie la normativa non prevedeva alcun obbligo di approvazione da parte degli organi competenti e la stipula del contratto, avvenuta in data 10.12.2013, era pagina 6 di 20 assorbente rispetto alle doglianze di controparte, fondate sulla normativa da questa richiamata;
- ra stata informata della risoluzione del contratto da e dall'Autorità per Pt_1 CP_1 la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
- i lavori erano indicati nel verbale di consegna e la società appaltatrice aveva accettato e ricevuto, senza alcuna riserva, la consegna dei lavori;
- aveva rispettato la procedura prevista dall'art. 136 del d.lgs. n. 163/2006; CP_1
- la richiesta di escussione della cauzione era legittima in quanto il mancato avvio delle lavorazioni previste dal contratto implicava il danno subito da posto che la CP_1 polizza prevedeva l'escussione a semplice richiesta senza necessità di altra specificazione;
- l'eccezione di compensazione era irricevibile, posto che i crediti devono essere certi, liquidi ed esigibili e quelli dell'impresa non lo erano.
Chiedeva quindi di rigettare le domande attoree e dichiarare la legittimità della risoluzione in danno, nonché di rigettare le domande di e, per l'effetto, ordinare l'escussione CP_2 della polizza fideiussoria in favore di secondo le disposizioni contrattuali. CP_1
***
Con sentenza n. 18559/2019, R.G. n. 25949/2014, pubblicata in data 1.10.2019, il Tribunale rigettava tutte le domande proposte dall'attrice; riconosceva la legittimità dell'escussione della polizza da parte di dichiarando la sussistenza del correlativo obbligo di pagamento a CP_1 carico di condannava e l'intervenuta in solido, a pagare in CP_2 Pt_1 CP_2 favore di le spese processuali e condannava “a tenere indenne l'intervenuta CP_1 Pt_1
da ogni effetto patrimonialmente pregiudizievole conseguente la presente Controparte_2 decisione”.
Il giudice, disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio, affermava che aveva CP_1 correttamente indicato, quale astratta disciplina di riferimento, il D.P.R. n. 207 del 2010, in luogo del D.M. 145 del 2000 indicato dall'attrice, fornendo ampia prova documentale del grave inadempimento posto in essere dall'impresa; inoltre, era impropriamente invocata da anche l'applicabilità degli artt. 11, comma 2, e 12, commi 2 e 3 del d.lgs. 163 del Pt_1
2006, poiché, nella vicenda in esame, non erano in discussione contratti soggetti ad approvazione dell'Autorità tutoria;
il contratto risultava effettivamente stipulato, a seguito di rituale aggiudicazione, in data 10.12.2013 e ciò superava le questioni in tema di approvazione e di giuridica impossibilità della risoluzione di un contratto pretesamente “non stipulato”; era pagina 7 di 20 pacifico e documentato che in sede di consegna urgente, in data 30.9.2013, l'attrice aveva sottoscritto l'accettazione senza formulare alcuna riserva;
l'inadempienza che aveva indotto a disporre la risoluzione era costituita dall'accertata non conformità del POS alle CP_1 prescrizioni del d.lgs. n. 81/2008, come risultava dall'esame dei fatti (tutti ampiamente documentati) successivi all'aggiudicazione dell'appalto, che escludevano l'inadempimento di essendo confermata la mancata conformità del POS e attestata la mancata esecuzione CP_1 di qualsivoglia lavorazione.
Il giudice, pertanto, riteneva legittima la risoluzione per grave inadempimento disposta da con provvedimento del 15.1.2014, ritualmente comunicata alla parte interessata, e CP_1 riteneva pienamente legittima l'escussione della polizza rilasciata da prestata per CP_2
i danni causati ad dall'eventuale inadempimento posto in essere dall'appaltatore, CP_1 osservando che, da un lato, le ipotesi richiamate nelle lettere a), b), c) dell'art. 1 delle condizioni di polizza, avevano una funzione meramente esemplificativa e non esaurivano l'ambito delle situazioni indennizzabili, e, dall'altro, che aveva subito un danno sotto un CP_1 duplice profilo: in primo luogo, un evidente aggravio di costi per la ripetizione della procedura di appalto e un altrettanto evidente danno di immagine per il disservizio e, in secondo luogo, la risoluzione del contratto di appalto, bloccando o rallentando i lavori, aveva oggettivamente menomato la funzione istituzionale di CP_1
Riteneva, infine, fondata la domanda di regresso/rilievo proposta da nei confronti CP_2 dell'attrice.
***
Ha proposto appello articolando quattro motivi e chiedendo alla Corte (nel corpo Pt_1 dell'atto) di sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata e, nel merito, di accogliere le conclusioni già formulate in primo grado.
***
Si è costituita in giudizio, in data 2.1.2021, chiedendo di dichiarare l'appello CP_1 inammissibile o di rigettarlo nel merito.
***
Si è costituita, in data 5.1.2021, chiedendo in accoglimento dell'appello proposto CP_2 da e dell'appello incidentale proposto dalla compagnia, di accertare l'assenza del Pt_1 diritto di di avvalersi della garanzia di cui alla polizza fideiussoria, nonché il diritto di CP_1
a ripetere da la somma di € 76.974,64, corrisposta in data 3.8.2020 con CP_2 CP_1 riserva di ripetizione;
per l'effetto, condannare a restituire a la suddetta CP_1 CP_2
pagina 8 di 20 somma oltre interessi dalla data del pagamento;
in ogni caso, a conferma della sentenza impugnata, per l'ipotesi in cui fosse dichiarata la sussistenza del diritto di di avvalersi CP_1 della garanzia e ciò anche malgrado le censure proposte dall'appellante principale, condannare rimborsare a la somma di € 76.974,64, nonché le ulteriori Pt_1 CP_2 somme ancora eventualmente dovute da ad anche a titolo di spese, il tutto CP_2 CP_1 oltre interessi di cui al d. lgs. n. 231/2002 dalla data del pagamento al saldo.
***
Con ordinanza del 28.1.2021, la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 283 c.p.c.
e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
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All'udienza del 30.1.2025, la Corte, rilevato che mancavano i fascicoli di primo grado di di e che la comparsa di costituzione di in primo grado era Pt_1 CP_2 CP_1 incompleta, ha invitato le parti a integrare la documentazione mancante, rinviando al
20.3.2025.
***
Pur avendo e ottemperato, ha fatto seguito un ulteriore rinvio su richiesta CP_2 CP_1 dell'appellante principale, la quale ha dichiarato che non era stato possibile rinvenire il fascicolo di primo grado, in quanto il precedente procuratore si era cancellato dall'albo ed era privo di PEC attiva.
***
La predetta, in data 16.5.2025, ha depositato alcuni atti di causa, ma non la documentazione allegata all'atto di citazione di primo grado.
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All'udienza del 29.5.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
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In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollevata da CP_1
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve pagina 9 di 20 contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello nel suo complesso non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto l'appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., fatto salvo quanto si dirà in relazione ad alcuni dei motivi di gravame.
***
Venendo al merito, l'appellante principale, con il primo motivo (pag. 22 e segg.), lamenta che il giudice, ritenendo applicabile il D.P.R. n. 207/2010, anziché il D.M. n. 145/2000, avrebbe errato nella valutazione dei fatti posti a fondamento del rigetto della domanda;
ripercorre, quindi, l'iter della vicenda contrattuale, come già illustrato in primo grado, e reitera le stesse argomentazioni già esposte nell'atto di citazione, affermando che, “per la completezza e per l'imparzialità del giudicato”, non si comprende perché il giudice non abbia ammesso le prove richieste e articolate nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., per la cui ammissione insiste;
conclude che il Tribunale avrebbe palesemente violato la legge applicando alla fattispecie una norma diversa da quella posta a fondamento della domanda e, infatti, non avrebbe tenuto conto della illegittimità della risoluzione, in quanto il contratto non si era “formato”, né all'impresa era stata comunicata la risoluzione, da considerarsi dunque inefficace, al pari della richiesta di incameramento della cauzione e della relativa comunicazione all'Autorità di
Vigilanza per i Lavori Pubblici.
***
Il motivo è inammissibile.
L'art. 342 c.p.c., se non richiede che l'atto di appello rivesta particolari forme sacramentali, e se non richiede l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi rispetto alle ragioni addotte nel giudizio di primo grado, richiede però una critica adeguata e specifica della decisione impugnata, sì da consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto pagina 10 di 20 delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. ord. 21.6.2023
n. 17709; Cass. ord. 22.6.2022 n. 20123; Cass. ord. 28.10.2020 n. 23871), affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021; Cass. S.U.
n. 36481 del 13/12/2022).
Come si è visto, il Tribunale ha affermato l'inapplicabilità delle norme invocate dall'attrice, escludendo che fossero in discussione contratti soggetti ad approvazione dell'Autorità tutoria,
e ha statuito che il contratto risultava effettivamente stipulato, a seguito di rituale aggiudicazione, il 10.12.2013, il che superava quanto dedotto dall'impresa in tema di approvazione e di impossibilità di risolvere un contratto “non stipulato”.
A fronte di siffatta motivazione, l'appellante non formula alcuna censura, limitandosi a lamentare, del tutto genericamente, che il primo giudice non aveva ammesso le prove (senza specificare alcunché al riguardo), per poi riproporre, negli stessi termini, la prospettazione dei fatti offerta nel primo grado di giudizio.
È evidente, sulla scorta della mera lettura dell'atto di impugnazione in parte qua, che il motivo, al di là di mere enunciazioni astratte, prescinde del tutto dall'iter logico-giuridico seguito dal giudice, con cui non si confronta in alcun modo, e non spiega perché sarebbe applicabile, invece, la normativa invocata dall'impresa e perché il contratto sarebbe soggetto ad approvazione e, quindi, non poteva considerarsi stipulato (nonostante la avvenuta stipula e nonostante i numerosi richiami, nel capitolato di appalto, al D.P.R. n. 207/2010).
Ne consegue l'inammissibilità della doglianza.
***
Con il secondo motivo (pag. 25 e segg.), lamenta che il giudice avrebbe effettuato, Parte_1
“per sua ammissione”, solo l'esame dei documenti posti a fondamento delle difese di parte convenuta, ritenendoli sufficienti per rigettare le domande attoree, senza approfondire nel corso di causa eventuali mancanze commesse da e senza dare il giusto rilievo alla CP_1 circostanza che, in data 5.7.2013, con comunicazione scritta, esaminato il POS, lo CP_1 aveva ritenuto conforme alle previsioni di legge a condizione che provvedesse a Pt_1 determinati adempimenti integrativi;
inoltre, la consegna urgente dei lavori da parte di CP_1 effettuata in data 30.9.2013, era un atto nullo e privo di efficacia, perché difforme dal disposto normativo di cui all'art. 153 e segg. del DPR n. 207/2010 e in quanto non poteva effettuarsi una consegna dei lavori in via d'urgenza, dopo ben cinque mesi dall'aggiudicazione dei lavori;
tra l'altro, l'art. 131 del d.lgs. n. 163/2006 dispone che il POS, che forma parte integrante del pagina 11 di 20 contratto, deve essere redatto e consegnato prima della consegna dei lavori, cosa che l'appellante aveva fatto, quindi, ove lo stesso non fosse stato ritenuto completo o conforme alla norma, il verbale di consegna non doveva essere redatto e il contratto non andava sottoscritto, pena la nullità dello stesso;
infine, il giudice non avrebbe tenuto conto delle richieste istruttorie avanzate dall'attrice, e, segnatamente, della richiesta di c.t.u. finalizzata a verificare se il rilievo ordinato in sede di verbale di consegna sotto riserva di legge fosse un onere previsto nel contratto a carico dell'appaltatore.
***
Il motivo è infondato.
Ritiene la Corte che il giudice abbia correttamente valutato i documenti di causa e abbia dato il giusto rilievo alla nota del 5.7.2013, con la quale esaminato il POS trasmesso dalla CP_1 società appaltatrice (ritualmente) prima della consegna dei lavori, lo ha ritenuto congruente ai contenuti minimi previsti dall'allegato XV del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e lo ha dichiarato idoneo, impartendo, però, alcune prescrizioni e, in particolare, richiedendo l'integrazione di documentazione, da effettuare prima dell'inizio dei lavori.
Ne consegue che non si è verificata alcuna violazione dell'art. 131 del d.lgs. n. 163/2006.
Invero, non vertendosi nell'ipotesi (contemplata dalla norma in questione) di contratto privo del POS, il verbale di consegna, a fronte di quanto sopra, ben poteva essere redatto (come poi avvenuto), sicché deve escludersi il prospettato profilo di conseguente nullità del contratto.
A tanto si aggiunga che il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'impresa, la quale ha accettato la consegna stessa senza apporre alcuna riserva, come avvenuto anche con riguardo agli ordini di servizio n. 1 del 31.10.2013 e n. 2 del 14.11.2013, con i quali si reiterava l'invito alla trasmissione della documentazione, invito rimasto inevaso, tanto che il secondo ordine di servizio è stato inviato ai sensi dell'art. 136 commi 4 e 5 del d.lgs. n.
136/2006.
Quanto alla violazione dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010, la censura è generica, dal momento che la parte si limita sostanzialmente a lamentare una non meglio individuata difformità della consegna rispetto alla norma citata e a dedurre che non può effettuarsi una consegna dei lavori in via d'urgenza dopo ben cinque mesi dall'aggiudicazione dei lavori.
Si osserva, in ogni caso, che l'art. 153 prevede che il responsabile del procedimento autorizza, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice, il direttore dei lavori alla consegna pagina 12 di 20 dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, senza stabilire un termine perentorio.
L'art. 11 citato, infatti, prevede il termine di sessanta giorni per la stipulazione del contratto di appalto, salvo comunque ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, e la possibilità per quest'ultimo, se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, di sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto, con rimborso delle spese sostenute.
Come si è già detto, tuttavia, l'impresa, sia in sede di consegna dei lavori (dove ha espressamente dichiarato di accettare di ricevere senza eccezione o riserva alcuna la consegna dei lavori, nel cui verbale erano indicati gli ulteriori adempimenti richiesti) sia in sede di sottoscrizione del contratto di appalto, nulla ha eccepito al riguardo e mai ha manifestato la volontà di sciogliersi da ogni vincolo.
Ne deriva che il primo giudice ha correttamente valutato il materiale probatorio in atti e ha escluso, senza incorrere nelle denunciate violazioni di legge, l'inadempimento di CP_1 ritenendo sussistente l'inadempimento dell'appaltatrice.
La richiesta di c.t.u. rimane assorbita in quanto sin qui argomentato.
***
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che non vi era alcun ordine di servizio allegato al bando di gara e che i lavori non potevano eseguirsi, in quanto gli stessi dovevano essere indicati dalla direzione dei lavori;
nella sentenza impugnata, non vi sarebbe alcun accenno alla circostanza che l'appaltatrice aveva più volte chiesto la chiusura del transito veicolare
(restringimento della carreggiata) per poter procedere all'unica parte dei lavori propedeutici al prosieguo degli ulteriori lavori da realizzare e al fatto che non aveva mai provveduto a CP_1 rispondere né ad autorizzare quanto richiesto;
tutta la procedura posta in essere da era CP_1 illegittima e in violazione degli artt. 136 e 138 del d.lgs. n. 163/2006 e il giudice non avrebbe tenuto conto del comportamento più che corretto tenuto dall'appaltatrice, la quale non aveva posto in essere alcun inadempimento contrattuale, che andava invece riconosciuto in capo ad anche in considerazione del fatto che l'impresa non aveva ricevuto alcuna CP_1 comunicazione del provvedimento di risoluzione e il contratto di appalto non era stato approvato dalla committente, con la conseguenza che l'atto recettizio di risoluzione del contratto era inefficace e improduttivo di effetti e, quindi, era inefficace la richiesta di incameramento della cauzione definitiva.
*** pagina 13 di 20 Anche questo motivo è infondato.
La censura, oltre a ripetere che il contratto di appalto non era stato approvato (senza criticare in concreto, come si è detto, il ragionamento del primo giudice), non tiene conto del valore assorbente della ricostruzione fornita in sentenza.
È chiaro, infatti, che non poteva darsi corso a nessun lavoro se prima non veniva fornita la documentazione richiesta da di talché ininfluente è che non avesse risposto alle CP_1 CP_1 richieste dell'impresa sulla chiusura del transito veicolare.
Detto questo, il giudice ha correttamente ricostruito la vicenda sulla base dei documenti, da cui risultava che erano stati richiesti all'appaltatrice degli adempimenti integrativi.
Ciò era avvenuto: 1) in data 5.7.2013; 2) in sede di consegna del 30.9.2013; 3) con l'ordine di servizio n. 1 del 31.10.2013; 4) con l'ordine di servizio n. 2 del 14.11.2013, con il quale si chiedeva “di trasmettere a questo Compartimento tutta la documentazione di cui in premessa e meglio richiamata nel verbale di consegna dei lavori, così da potere procedere all'immediato avvio dei lavori per il quale viene assegnato termine perentorio di 15 giorni…”.
È evidente che siffatto termine era riferito all'avvio dei lavori e non alla presentazione della documentazione, come emerge dall'evoluzione dell'intera vicenda e dal richiamo (contenuto nell'ordine di servizio n. 2 del 14.11.2013) all'art. 136 commi 4 e 5, citato.
Pertanto, atteso che la committente, con la nota del 28.11.2013, per le ragioni ivi analiticamente spiegate, ha ritenuto incompleta la documentazione trasmessa con nota protocollata il 18.11.2013, condivisibilmente il Tribunale ha ritenuto la legittimità della risoluzione per grave inadempimento dell'impresa, la quale non ha rispettato i termini per l'inizio dei lavori così come previsto dall'ordine di servizio n. 2 e non ha adempiuto alle richieste ripetutamente effettuate da con i documenti sopra menzionati, rigettando le CP_1 domande attoree.
Da ultimo si osserva che l'impresa ha avuto comunque avuto contezza della dichiarazione di risoluzione, sia pure per mezzo del garante, come dalla stessa affermato nell'atto di citazione di primo grado, in cui si richiama il doc. 14 (sia pure non depositato in questo grado di giudizio).
***
Saranno di seguito esaminati congiuntamente, in quanto connessi, il quarto motivo, dell'appello principale e l'unico motivo dell'appello incidentale.
***
pagina 14 di 20 Con il quarto motivo, amenta che l'escussione della polizza cauzionale, autorizzata Pt_1 dal giudice, sarebbe illegittima;
nel contratto di appalto, alla pagina 7, è prevista l'ipotesi di incameramento della cauzione nei seguenti termini: “l , ha il diritto di valersi della CP_1 cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore”; nella specie, non ha CP_1 specificato chiaramente quali maggiori spese erano state sostenute;
inoltre, la polizza era stata rilasciata sulla base di una scheda tecnica denominata 1.2, costituente parte integrante dello schema tipo 1.2 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123, che è lo schema della c.d. cauzione definitiva in materia di appalti pubblici, secondo cui l'escussione della polizza deve essere accompagnata dalla dimostrazione, da parte del beneficiario, di quali siano e a quanto ammontino le ragioni di danno maturate a seguito dell'inadempimento; non aveva CP_1 fornito alcuna prova del pregiudizio effettivamente sofferto, in contrasto quindi con la natura della garanzia, la cui escussione sarebbe, quindi, infondata, ma soprattutto contraria al principio di correttezza e buona fede;
invero, non solo non aveva provato i danni patiti a CP_1 seguito del presunto inadempimento, ma non aveva neanche più effettuato i lavori oggetto del pubblico incanto del 9.10.2012.
***
Con l'appello incidentale, lamenta che il primo giudice avrebbe riconosciuto la CP_2 piena legittimità dell'escussione della polizza malgrado non avesse dedotto, né CP_1 minimamente indicato o provato, alcuna voce di danno riconducibile all'oggetto della garanzia e nonostante gli specifici rilievi opposti dall'attrice e dall'intervenuta; la motivazione sarebbe, pertanto, insufficiente, non corretta, e lesiva del principio dell'onere della prova e del dovere del giudice di pronunciare secondo quanto allegato e provato;
il giudice avrebbe dovuto dare rilievo alla violazione da parte di delle previsioni inserite nel contratto di appalto, delle CP_1 disposizioni di polizza (artt. 1 e 4 delle condizioni che regolano il rapporto tra il garante e la stazione appaltante), di legge (artt. 30 l. n. 109/94 oggi art. 113 d.lgs. n. 163/2006; art. 101
D.P.R. n. 554/1994) e dello schema tipo 1.2. di cui al D.M. n. 123/2004 imposto dal legislatore, che pure forma parte integrante della polizza;
inoltre, il Tribunale non avrebbe dato peso al fatto che costituendosi, si era limitata a richiedere il rigetto delle domande CP_1 dell'attrice, e per l'effetto la dichiarazione di legittimità della risoluzione del contratto principale, senza aver domandato il ristoro di pretesi danni da riferirsi alla disposta risoluzione contrattuale, con ciò confermandone l'assenza.
*** pagina 15 di 20 I motivi sono infondati.
Il contratto di appalto (alle pagg. 6 e 7) prevedeva la fideiussione prestata da agli CP_2 effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., nonché all'eccezione di cui all'art. 1957 comma
2 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con l'impresa; la cauzione doveva permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
la stazione appaltante aveva il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore, oltre a valersi di tale cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti ivi indicati.
La polizza fideiussoria è stata emessa ai sensi dell'art. 30 comma 2 Legge n. 109/94, sino alla concorrenza dell'importo massimale di € 76.800,00, quale garanzia per la cauzione definitiva, in conformità allo Schema Tipo 1.2. di cui al D.M. n. 123/2004 e alle condizioni integrative o sostitutive di cui all'art. 113 d. lgs. n. 163/2006.
La polizza prevede che il garante rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., nonché all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c.
Prevede altresì che il garante pagherà l'importo dovuto dal contraente entro quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte (Cass. n. 38193/2021), che ha affermato, in sintesi, quanto segue: la mera richiesta scritta con raccomandata da indirizzarsi dall'ente beneficiato al garante e "contenente gli elementi in possesso del primo per l'escussione della garanzia" (art. 4 Schema tipo 1.2 Allegato 1 d.m. 123 del 2004) integra il requisito di operatività della polizza per il quale il terzo beneficiato, l'amministrazione garantita, deve portare a conoscenza del garante l'intervenuto inadempimento del contraente di polizza al fine di escutere la garanzia;
nell'indicato schema negoziale, il garante resta obbligato al pagamento in modo incondizionato e autonomo rispetto all'obbligazione principale e il garantito, beneficiario/Stazione
Appaltante, può richiedere il pagamento di quanto dovuto nei limiti della garanzia senza vedersi opporre alcun limite contrattuale;
la polizza cauzionale emessa dalla compagnia di assicurazione, che quale garante assume su di sé il pagamento della cauzione definitiva, e quindi degli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell'appaltatrice-concessionaria, va inquadrata nell'ambito dei contratti autonomi di pagina 16 di 20 garanzia;
il garante è tenuto alla prestazione garantita in favore del creditore «a prima richiesta dello stesso» e con rinuncia ad opporre le eccezioni relative al rapporto garantito in essere tra beneficiario e debitore principale, al quale il garante stesso resta estraneo;
l'affrancazione del rapporto di garanzia dalle sorti di quello garantito si realizza con la previsione di un meccanismo agile di escussione definito dalla necessità che il pagamento intervenga a "prima richiesta" del soggetto garantito e nel termine di quindici giorni, arco temporale che, assolutamente contenuto nella sua durata, esclude, per ciò stesso, che il soggetto garantito possa essere chiamato a dare conto del danno risentito in esito all'inadempimento del contraente di polizza e che possa esservi, nell'indicato termine, una interlocuzione tra garante e beneficiato di polizza, in cui il primo possa chiedere la prova del danno;
la previsione pure contenuta nell'art. 4, titolato
"Escussione della garanzia", dello Schema Tipo 1.2 Allegato 1 del dm. n. 123 del 2004 che fa "salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute" non urta con l'indicata esegesi del contratto, nella sua compatibilità con ogni iniziativa del garante diretta a spingersi fino a contestare: a) l'inesistenza dell'obbligazione principale, per adempimento o per causa di estinzione della stessa;
b) la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative o per illiceità;
c) l'esecuzione abusiva o fraudolenta dello stesso (exceptio doli generalis); il garante eccepirà in tali ipotesi la violazione della correttezza e della buona fede nell'esecuzione del contratto, restando in difetto di tale eccezione, nella impossibilità ad agire in rivalsa nei confronti del debitore, per aver soddisfatto le pretese illegittime del garante che gli ha chiesto di "pagare a prima richiesta" (Cass. 3/02/1999, n. 917;
Cass.19/03/1993, n. 3291; Cass. 6/10/1989, n. 4006); come ancora rilevato dalla Corte a sezioni unite
(Cass. SU n. 3947 del 2010), l'obbligazione del garante di una polizza fideiussoria non è rivolta al pagamento del debito principale bensì ad "indennizzare" il creditore rimasto insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore principale;
il garante non si obbliga a garantire l'adempimento quanto, e piuttosto,
a tenere del tutto indenne il beneficiario dal pregiudizio per l'inadempimento del debitore con una prestazione per equivalente, ma non necessariamente corrispondente a quella originariamente dovuta, e quindi al danno risentito, avente ad oggetto una somma di denaro predeterminata dalle parti;
il credito del creditore garantito da polizza fideiussoria avente natura di cauzione assicurativa ha natura indennitaria e non corrisponde nel quantum al danno sofferto dal creditore assicurato;
la cauzione infatti è sganciata tanto dal principio strettamente assicurativo, secondo il quale l'impresa può rimborsare solo un danno subito dall'assicurato che sia stato puntualmente dimostrato, quanto dal principio che sostiene la disciplina della fideiussione e per il quale il fideiussore si obbliga ad adempiere la prestazione del debitore principale;
il credito vantato dal creditore garantito non ha pertanto carattere risarcitorio;
per la richiamata natura e funzione vero è che l'autonomia della garanzia prestata rende non applicabili i diversi principi affermati da questa Corte in altro precedente
(Cass. 08/10/2014, n. 21205, secondo cui, in tema di cauzione dovuta dall'appaltatore in numerario o in titoli, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, giusta l'art. 54 del r.d. 23 maggio 1924, n.
827, la correlazione tra garanzia e contratto principale garantito fa sì che la P.A. possa soddisfare il proprio credito incamerando l'importo ricevuto in numerario o procedendo alla vendita dei titoli o all'escussione pagina 17 di 20 della fideiussione, ma solo nei limiti del pregiudizio effettivamente subìto, del quale è tenuta a fornire la prova); nella discontinuità di causa e prestazione tra contratto principale e contratto di garanzia viene meno infatti anche l'indicata disciplina che individua ancora nel danno da inadempimento garantito, l'oggetto della polizza cauzionale, invece definita dal diverso oggetto della prestazione di indennizzo e dai differenti contenuti di allegazione.
Nello stesso senso si è pronunciata di recente la Suprema Corte (Cass. n. 23036/2025 dell'11.8.2025), la quale spiega che: il meccanismo del contratto autonomo di garanzia non determina l'ingiusta conseguenza di far sopportare ad un soggetto (il garante) un esborso per un debito di cui in un secondo momento si è accertata la insussistenza;
il meccanismo piuttosto svincola il contratto di garanzia dal rapporto garantito e determina quindi le modalità con cui si esercita la rivalsa;
al garante che abbia pagato, la rivalsa non è preclusa;
gli è soltanto precluso esercitarla nei confronti dell'accipiens salvo che questi non abbia agito in modo fraudolento;
il garante, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non può agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo in caso di successivo venir meno della causa del rapporto principale, potendo esperire azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito, il quale a sua volta - ove vittoriosamente escusso dal garante - potrà agire in rivalsa nei confronti del garantito, perché al momento dell'escussione della garanzia il garante non avrebbe potuto eccepire la mancanza della causa originaria del rapporto al di fuori dell'ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia (Cass. n. 865 del 13/01/ 2025; Cass. n. 23434 del 30/08/2024).
Ora, in applicazione dei descritti principi, deve confermarsi (sia pure per ragioni in parte diverse da quelle poste a fondamento dell'impugnata sentenza) la legittimità dell'escussione della polizza da parte di essendo irrilevante l'assenza di prova del danno da CP_1 quest'ultima subìto e dovendosi escludere, sulla base delle argomentazioni sopra esposte
(con particolare riguardo alla validità del contratto e all'inadempimento dell'impresa), che l'escussione sia stata arbitraria o abusiva.
Una volta confermata la sentenza sul punto, non vi è spazio per esaminare la domanda di volta ad ottenere la condanna dell'impresa a rimborsare la somma nelle more CP_2 versata dalla compagnia ad dal momento che on ha impugnato il capo della CP_1 Pt_1 sentenza con cui la stessa è stata condannata “a tenere indenne l'intervenuta Controparte_2
da ogni effetto patrimonialmente pregiudizievole conseguente la presente decisione”.
[...]
Ne deriva che la statuizione che ha accolto la domanda di manleva di è passata in CP_2 giudicato e copre quindi anche la domanda di restituzione delle somme versate dalla compagnia ad in esecuzione della gravata sentenza. CP_1
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In conclusione, l'appello principale e l'appello incidentale devono essere rigettati.
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pagina 18 di 20 Secondo il principio della soccombenza, l'appellante principale e l'appellante incidentale devono essere condannate in solido (stante l'identità e sovrapponibilità delle questioni e delle difese, considerato anche che aderiva ai primi motivi dell'impugnazione principale) CP_2
a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano CP_1 secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00.
Deve essere disattesa la richiesta dell'appellata di porre a carico della controparte soccombente la maggiorazione per oneri riflessi dovuti in ragione della difesa ad opera di avvocati dipendenti iscritti all'Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli Uffici Legali di cui all'art. 23, legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Ciò in quanto l'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché si tratta di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza (cfr. Cass. n. 4399/2025;
Cass. n. 7499/2023).
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'appello principale e l'appello incidentale sono stati integralmente rigettati (cfr. Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18559/2019, R.G. n. 25949/2014, pubblicata in data 1.10.2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_2 pagamento, in favore di delle spese del presente grado di giudizio, che CP_1 liquida in € 14.317,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale. pagina 19 di 20 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NA CH GI AN
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