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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5203/2024 R.G.
T R A
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Raffaele Parte_1
Tedone;
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dagli Avv.ti Massimo Controparte_1
Mastronardi e Giuseppe Ciaccia;
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO –
OGGETTO: regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.05.2024 premesso che: Parte_1
1. aveva avuto una relazione more uxorio con dalla quale era nata la figlia Controparte_1 in data 08.06.2017, riconosciuta da entrambi;
Per_1
2. il rapporto sentimentale era entrato in crisi a causa del comportamento della che CP_1 lo aveva allontanato dalla casa familiare e gli aveva impedito di vedere con regolarità la figlia poiché contraria alla circostanza che i figli di primo letto del ricorrente frequentassero la loro casa familiare;
3. si era trasferito a Cassano delle Murge mentre la era rimasta a vivere unitamente CP_1 alla figlia a Santeramo in Colle, nell'ex casa familiare di proprietà esclusiva della resistente;
4. avevano verbalmente concordato che la figlia minore fosse collocata presso la madre, Per_1 che il padre avrebbe esercitato il diritto di visita vedendo la figlia per alcuni pomeriggi a settimana senza pernottamenti fino al terzo anno di età della minore e che il padre avrebbe versato € 175,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia (da lui costantemente versati per 6 anni, senza ritardo) ed € 50,00/100,00 mensili per le spese straordinarie relative alla figlia;
5. versava un assegno mensile di complessivi € 450,00 per il mantenimento di altri due figli;
chiedeva al Tribunale di Bari di affidare la minore ad entrambi i genitori con suo collocamento presso la madre, di regolamentare il suo diritto di visita e di porre a suo carico il contributo al mantenimento della prole di € 175,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (entro un limite di € 50,00 mensili) ed al 50% dell'AUU.
Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in giudizio in data Controparte_1
15.07.2024, deducendo che il ricorrente dopo la nascita della figlia aveva iniziato a manifestare disinteresse affettivo ed educativo nei confronti della stessa, delegandole qualsiasi adempimento.
Riferiva che il nel dicembre 2018 aveva abbandonato la casa familiare Parte_1 interrompendo qualsiasi dialogo con la figlia, omettendo di versare il contributo ordinario e straordinario al suo mantenimento ed esercitando il suo diritto di visita a proprio piacimento.
Allegava però che a decorrere da luglio 2019 il ricorrente aveva regolarmente versato € 175,00 mensili a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia ed aveva incamerato il 50% dell'AUU.
Precisava di essere proprietaria in via esclusiva della casa familiare e che era gravata sia dalla relativa rata del mutuo sia da rata afferente ad un finanziamento personale.
Chiedeva:
- disporsi l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre nella casa familiare;
- la regolamentazione del diritto di visita paterno, prevedendo la possibilità per il padre di tenere con sé la figlia, salvo volontà contraria della stessa, due giorni a settimana per due ore mediante incontri protetti alla presenza della madre o, se ritenuto, con l'intervento dei Servizi
Sociali, senza pernottamenti fino al raggiungimento di un recupero del rapporto padre-figlia;
- disporsi che il fosse tenuto al versamento del contributo paterno al Parte_1 mantenimento della prole di € 400,00 mensili, oltre ISTAT (purché con indice positivo) ed al
50% delle spese straordinarie;
- condannare il ricorrente alla corresponsione in favore della controparte del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia anticipate dalla madre e non rimborsate a decorrere da gennaio
2019.
All'udienza del 19.03.2025 la causa veniva riservata per la decisione, previa audizione delle parti (a) il ricorrente deduceva di percepire una retribuzione di € 900,00, al netto del 50% dell'AUU elargito per i suoi tre figli, precisando di versare € 175,00 mensili per ciascun figlio;
puntualizzava che non vedeva sua figlia dall'ultima udienza per volere della controparte, la quale gli aveva imposto Per_1 la sua presenza durante l'esercizio del suo diritto di visita sin dalla nascita della minore, motivo per cui chiedeva che gli incontri con la figlia avvenissero in forma protetta presso i Servizi Sociali Per_1 ed alla presenza di un professionista;
si dichiarava disposto a rinunciare al 50% dell'AUU; b) la resistente chiariva di percepire il 50% dell'AUU pari ad € 100,00 mensili e confermava che il ricorrente le aveva sempre versato € 175,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia).
Il P.M. interveniva in giudizio con nota del 29.05.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Preliminarmente, deve darsi atto che la causa è matura per la decisione, senza necessità di ammettere i mezzi istruttori richiesti dalle parti, stante la superfluità degli stessi ai fini decisori in ragione dell'esaustività della documentazione allegata e delle rispettive allegazioni difensive.
2.- È incontroverso tra le parti che la loro relazione more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali rispetto alla prole.
3.- Quanto all'affidamento, evidenzia il Collegio che non sono emersi elementi probatori che inducano a ritenere che il nuovo regime legale dell'affido condiviso sia controindicato per il corretto sviluppo psicofisico della minore. Peraltro, hanno fatto richiesta concorde di affido condiviso ambedue le parti.
Pertanto, la figlia minore della coppia va affidata ad entrambi i genitori in condiviso, riconoscendo anche al padre la possibilità di concordare con la madre gli indirizzi fondamentali della vita della figlia, che dovrà risiedere in via prevalente con la madre in ragione sia della sua maggiore capacità accuditiva (stante l'età della bambina) ed essendo incontestato che la stessa abbia convissuto ininterrottamente con la madre sin dalla nascita;
in ogni caso, il collocamento materno è stato richiesto anche dal ricorrente.
4.- Quanto al regime delle visite, occorre sottolineare che nell'interesse superiore della minore deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita della figlia, idonea a garantirle una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole.
Tuttavia, considerato che la minore non incontra il padre sin dal mese di febbraio 2024 (il quale ha promosso il presente giudizio proprio per regolamentare detti incontri e garantirne la più celere ripresa), che risulta incontestato tra le parti che la minore ad oggi opponga un rifiuto agli incontri col padre, che la minore ha sempre incontrato il padre in passato alla presenza imposta della madre (una volta alla settimana sino al 2023) e soprattutto che il all'ultima udienza del Parte_1
19.03.2025 ha richiesto che gli incontri con la figlia almeno inizialmente, al fine di assicurarne la ripresa e la giusta gradualità, si svolgano in forma protetta alla presenza di un professionista ed a cura dei Servizi Sociali di Santeramo in Colle (luogo di residenza della minore), deve disporsi che a decorrere dal corrente messe di maggio 2025 gli incontri padre-figlia si svolgano in forma protetta alla presenza di un professionista secondo un calendario predisposto dai Servizi Sociali di Santeramo in Colle, che assicureranno la ripresa immediata di detti incontri con cadenza almeno bisettimanale, rimettendo a detti S.S. – allorchè si avvederanno dell'avvenuto recupero del rapporto padre/figlia - la predisposizione di un successivo calendario degli incontri in forma libera tra padre e figlia, che si dovranno svolgere con cadenza bisettimanale (oltre ai weekend alterni ed alle vacanze natalizie, pasquali ed estive), senza la presenza materna e con previsione dei pernottamenti presso l'abitazione paterna (perché la minore ha già da lungo tempo compiuto i tre anni di età, età di prassi ritenuta sufficiente per autorizzare i pernottamenti col genitore non collocatario), quantomai necessari a garantire il diritto alla bigenitorialità della minore ed il consolidamento del rapporto paterno.
Devesi, in ogni caso, sin d'ora rimarcare che non saranno tollerati ulteriori dinieghi materni nel consentire al padre di vedere la figlia, con la precisazione che la dovrà osservare CP_1 scrupolosamente il calendario degli incontri predisposto dai S.S. incaricati al fine di garantire la ripresa immediata degli incontri padre-figlia (dapprima in forma protetta e poi in forma libera), evidenziando che ulteriore condotte di ostruzionismo materno verranno in futuro sanzionate dal
Tribunale anche con provvedimenti restrittivi della genitorialità.
5.- Premesso che la madre vi provvederà in via diretta (costei ha prodotto il 730/2022 con reddito complessivo lordo di € 25.019,00, il 730/2023 di € 28.697,00, il 730/2024 di € 28.502,00), a carico del ricorrente va posto l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre €
200,00 mensili a decorrere dal mese di giugno 2024 (mese successivo al deposito del ricorso); il pagamento, soggetto ad adeguamento annuale ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati (qualora ancora dovuti) ed entro il giorno 15 di ogni mese per quelle future. Detto importo è stato così determinato sia a fronte dei redditi lordi dichiarati dal Parte_1
(730/2022 di € 22.751,00, 730/2023 di € 24.785,00 e 730/2024 di € 24.350,00) sia tenuto conto del fatto che costui ha solo 47 anni, è in buona salute, ed ha un reddito cui consegue la congruità del contributo al mantenimento della prole in tale sede stabilito.
Non è possibile accordare in questa sede il contributo nella misura di € 400,00 mensili, come richiesto dalla resistente, tenuto conto della redditualità superiore della (che deve parimenti CP_1 contribuire al mantenimento della piccola, pur considerato il mutuo ed il prestito di cui è gravata) rispetto a quella di controparte (il gravato anche da un canone locativo di € 400,00 Parte_1 mensili), della tenera età del minore, della circostanza che il padre per esercitare il suo diritto di visita deve sostenere degli esborsi per raggiungere il luogo di residenza della figlia (da Cassano delle Murge
a Santeramo in Colle), della circostanza che il ersa già € 450,00 mensili per i suoi Parte_1 due figli di primo letto (come risultante per tabulas anche dall'accordo di negoziazione assistita in atti, avente ad oggetto la separazione consensuale con la prima moglie, vistato dal PM il 23.09.2020)
e considerato che alla spetterà anche il rimborso del 50% delle spese straordinarie relative CP_1 alla figlia nonchè l'incameramento dell'intero importo dell'Assegno Unico Universale (pari ad €
200,00 mensili complessivi).
Di contro, non è altresì possibile in questa sede limitare il contributo paterno al mantenimento della figlia ad € 175,00, importo richiesto dal padre (nonché importo da lui volontariamente e regolarmente versato alla da 6 anni addietro), tenuto conto della redditualità del ricorrente, delle CP_1 esigenze della minore e del fatto che l'importo minimo stabilito da questo Tribunale in caso Per_1 di disoccupazione è pari ad € 170,00 mensili.
Il infatti, dovrà inoltre corrispondere a parte resistente a decorrere dal mese di Parte_1 giugno 2024 (ovvero con pari decorrenza innanzi indicata) le spese straordinarie che la CP_1 dovesse affrontare nell'interesse della figlia nella misura del 50%, da individuarsi in forza del
Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019.
Sul punto non può accogliersi la domanda di parte ricorrente finalizzata a contenere tale esborso nell'importo di € 50,00 mensili, non potendosi determinare previamente l'ammontare delle spese straordinarie che la sosterrà nell'interesse della figlia (previo accordo con la controparte). CP_1
6.- Va rilevata l'inammissibilità nella presente sede della domanda riconvenzionale di parte resistente volta al rimborso del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia sostenute dalla a CP_1 decorrere da gennaio 2019, non essendo in detta sede proponibile, ferma restando ad abundantiam la sua infondatezza poiché la resistente non ha fornito alcuna prova degli esborsi sostenuti e del rifiuto da parte del ricorrente di versarle il 50% dei relativi importi.
7.- Va, altresì, disposto che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la , la quale potrà pretenderne il versamento CP_1 diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti. Sul punto, va precisato che all'udienza del 19.03.2025 il i è Parte_1 dichiarato disposto a rinunciare alla percezione della metà dell'AUU, finora da lui incamerato.
8.- In ordine alle spese di lite, alla soccombenza del sull'ammontare delle spese Parte_1 straordinarie e della sulla domanda riconvenzionale nonché la soccombenza reciproca CP_1 sull'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole ed al sostanziale accordo sulle restanti questioni (affido condiviso, collocamento materno, diritto di visita in forma protetta nella fase iniziale e AUU) consegue la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 21.05.2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) affida la figlia della coppia ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso l'abitazione della madre;
2) dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior importanza relative alla sua educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
3) dispone che a decorrere dal corrente messe di maggio 2025 gli incontri padre-figlia si svolgano in forma protetta alla presenza di un professionista secondo un calendario predisposto dai Servizi Sociali di Santeramo in Colle, che assicureranno la ripresa immediata di detti incontri con cadenza almeno bisettimanale, rimettendo a detti S.S. – allorchè si avvederanno dell'avvenuto recupero del rapporto padre/figlia - la predisposizione di un successivo calendario degli incontri in forma libera tra padre e figlia, che si dovranno svolgere con cadenza bisettimanale (oltre ai weekend alterni ed alle vacanze natalizie, pasquali ed estive), senza la presenza materna e con previsione dei pernottamenti presso l'abitazione paterna;
4) pone a carico del 'obbligo di versare all'altro genitore, a partire dal mese Parte_1 di giugno 2024, l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
il pagamento, soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli eventuali arretrati ed entro il 15 di ogni mese per quelle future;
5) pone altresì, a decorrere dal mese di giugno 2024, a carico del padre, nella misura del 50%, le spese straordinarie che la madre dovesse sostenere nell'interesse della minore, da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019;
6) dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di parte resistente relativa al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia a decorrere da gennaio
2019;
7) dispone che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la , la quale potrà pretenderne il versamento diretto CP_1 da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti;
8) compensa tra le parti le spese processuali;
9) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso il 6 maggio 2025 nella camera di consiglio della Sez. I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5203/2024 R.G.
T R A
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Raffaele Parte_1
Tedone;
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dagli Avv.ti Massimo Controparte_1
Mastronardi e Giuseppe Ciaccia;
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO –
OGGETTO: regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.05.2024 premesso che: Parte_1
1. aveva avuto una relazione more uxorio con dalla quale era nata la figlia Controparte_1 in data 08.06.2017, riconosciuta da entrambi;
Per_1
2. il rapporto sentimentale era entrato in crisi a causa del comportamento della che CP_1 lo aveva allontanato dalla casa familiare e gli aveva impedito di vedere con regolarità la figlia poiché contraria alla circostanza che i figli di primo letto del ricorrente frequentassero la loro casa familiare;
3. si era trasferito a Cassano delle Murge mentre la era rimasta a vivere unitamente CP_1 alla figlia a Santeramo in Colle, nell'ex casa familiare di proprietà esclusiva della resistente;
4. avevano verbalmente concordato che la figlia minore fosse collocata presso la madre, Per_1 che il padre avrebbe esercitato il diritto di visita vedendo la figlia per alcuni pomeriggi a settimana senza pernottamenti fino al terzo anno di età della minore e che il padre avrebbe versato € 175,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia (da lui costantemente versati per 6 anni, senza ritardo) ed € 50,00/100,00 mensili per le spese straordinarie relative alla figlia;
5. versava un assegno mensile di complessivi € 450,00 per il mantenimento di altri due figli;
chiedeva al Tribunale di Bari di affidare la minore ad entrambi i genitori con suo collocamento presso la madre, di regolamentare il suo diritto di visita e di porre a suo carico il contributo al mantenimento della prole di € 175,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (entro un limite di € 50,00 mensili) ed al 50% dell'AUU.
Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in giudizio in data Controparte_1
15.07.2024, deducendo che il ricorrente dopo la nascita della figlia aveva iniziato a manifestare disinteresse affettivo ed educativo nei confronti della stessa, delegandole qualsiasi adempimento.
Riferiva che il nel dicembre 2018 aveva abbandonato la casa familiare Parte_1 interrompendo qualsiasi dialogo con la figlia, omettendo di versare il contributo ordinario e straordinario al suo mantenimento ed esercitando il suo diritto di visita a proprio piacimento.
Allegava però che a decorrere da luglio 2019 il ricorrente aveva regolarmente versato € 175,00 mensili a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia ed aveva incamerato il 50% dell'AUU.
Precisava di essere proprietaria in via esclusiva della casa familiare e che era gravata sia dalla relativa rata del mutuo sia da rata afferente ad un finanziamento personale.
Chiedeva:
- disporsi l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre nella casa familiare;
- la regolamentazione del diritto di visita paterno, prevedendo la possibilità per il padre di tenere con sé la figlia, salvo volontà contraria della stessa, due giorni a settimana per due ore mediante incontri protetti alla presenza della madre o, se ritenuto, con l'intervento dei Servizi
Sociali, senza pernottamenti fino al raggiungimento di un recupero del rapporto padre-figlia;
- disporsi che il fosse tenuto al versamento del contributo paterno al Parte_1 mantenimento della prole di € 400,00 mensili, oltre ISTAT (purché con indice positivo) ed al
50% delle spese straordinarie;
- condannare il ricorrente alla corresponsione in favore della controparte del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia anticipate dalla madre e non rimborsate a decorrere da gennaio
2019.
All'udienza del 19.03.2025 la causa veniva riservata per la decisione, previa audizione delle parti (a) il ricorrente deduceva di percepire una retribuzione di € 900,00, al netto del 50% dell'AUU elargito per i suoi tre figli, precisando di versare € 175,00 mensili per ciascun figlio;
puntualizzava che non vedeva sua figlia dall'ultima udienza per volere della controparte, la quale gli aveva imposto Per_1 la sua presenza durante l'esercizio del suo diritto di visita sin dalla nascita della minore, motivo per cui chiedeva che gli incontri con la figlia avvenissero in forma protetta presso i Servizi Sociali Per_1 ed alla presenza di un professionista;
si dichiarava disposto a rinunciare al 50% dell'AUU; b) la resistente chiariva di percepire il 50% dell'AUU pari ad € 100,00 mensili e confermava che il ricorrente le aveva sempre versato € 175,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia).
Il P.M. interveniva in giudizio con nota del 29.05.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Preliminarmente, deve darsi atto che la causa è matura per la decisione, senza necessità di ammettere i mezzi istruttori richiesti dalle parti, stante la superfluità degli stessi ai fini decisori in ragione dell'esaustività della documentazione allegata e delle rispettive allegazioni difensive.
2.- È incontroverso tra le parti che la loro relazione more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali rispetto alla prole.
3.- Quanto all'affidamento, evidenzia il Collegio che non sono emersi elementi probatori che inducano a ritenere che il nuovo regime legale dell'affido condiviso sia controindicato per il corretto sviluppo psicofisico della minore. Peraltro, hanno fatto richiesta concorde di affido condiviso ambedue le parti.
Pertanto, la figlia minore della coppia va affidata ad entrambi i genitori in condiviso, riconoscendo anche al padre la possibilità di concordare con la madre gli indirizzi fondamentali della vita della figlia, che dovrà risiedere in via prevalente con la madre in ragione sia della sua maggiore capacità accuditiva (stante l'età della bambina) ed essendo incontestato che la stessa abbia convissuto ininterrottamente con la madre sin dalla nascita;
in ogni caso, il collocamento materno è stato richiesto anche dal ricorrente.
4.- Quanto al regime delle visite, occorre sottolineare che nell'interesse superiore della minore deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita della figlia, idonea a garantirle una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole.
Tuttavia, considerato che la minore non incontra il padre sin dal mese di febbraio 2024 (il quale ha promosso il presente giudizio proprio per regolamentare detti incontri e garantirne la più celere ripresa), che risulta incontestato tra le parti che la minore ad oggi opponga un rifiuto agli incontri col padre, che la minore ha sempre incontrato il padre in passato alla presenza imposta della madre (una volta alla settimana sino al 2023) e soprattutto che il all'ultima udienza del Parte_1
19.03.2025 ha richiesto che gli incontri con la figlia almeno inizialmente, al fine di assicurarne la ripresa e la giusta gradualità, si svolgano in forma protetta alla presenza di un professionista ed a cura dei Servizi Sociali di Santeramo in Colle (luogo di residenza della minore), deve disporsi che a decorrere dal corrente messe di maggio 2025 gli incontri padre-figlia si svolgano in forma protetta alla presenza di un professionista secondo un calendario predisposto dai Servizi Sociali di Santeramo in Colle, che assicureranno la ripresa immediata di detti incontri con cadenza almeno bisettimanale, rimettendo a detti S.S. – allorchè si avvederanno dell'avvenuto recupero del rapporto padre/figlia - la predisposizione di un successivo calendario degli incontri in forma libera tra padre e figlia, che si dovranno svolgere con cadenza bisettimanale (oltre ai weekend alterni ed alle vacanze natalizie, pasquali ed estive), senza la presenza materna e con previsione dei pernottamenti presso l'abitazione paterna (perché la minore ha già da lungo tempo compiuto i tre anni di età, età di prassi ritenuta sufficiente per autorizzare i pernottamenti col genitore non collocatario), quantomai necessari a garantire il diritto alla bigenitorialità della minore ed il consolidamento del rapporto paterno.
Devesi, in ogni caso, sin d'ora rimarcare che non saranno tollerati ulteriori dinieghi materni nel consentire al padre di vedere la figlia, con la precisazione che la dovrà osservare CP_1 scrupolosamente il calendario degli incontri predisposto dai S.S. incaricati al fine di garantire la ripresa immediata degli incontri padre-figlia (dapprima in forma protetta e poi in forma libera), evidenziando che ulteriore condotte di ostruzionismo materno verranno in futuro sanzionate dal
Tribunale anche con provvedimenti restrittivi della genitorialità.
5.- Premesso che la madre vi provvederà in via diretta (costei ha prodotto il 730/2022 con reddito complessivo lordo di € 25.019,00, il 730/2023 di € 28.697,00, il 730/2024 di € 28.502,00), a carico del ricorrente va posto l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre €
200,00 mensili a decorrere dal mese di giugno 2024 (mese successivo al deposito del ricorso); il pagamento, soggetto ad adeguamento annuale ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati (qualora ancora dovuti) ed entro il giorno 15 di ogni mese per quelle future. Detto importo è stato così determinato sia a fronte dei redditi lordi dichiarati dal Parte_1
(730/2022 di € 22.751,00, 730/2023 di € 24.785,00 e 730/2024 di € 24.350,00) sia tenuto conto del fatto che costui ha solo 47 anni, è in buona salute, ed ha un reddito cui consegue la congruità del contributo al mantenimento della prole in tale sede stabilito.
Non è possibile accordare in questa sede il contributo nella misura di € 400,00 mensili, come richiesto dalla resistente, tenuto conto della redditualità superiore della (che deve parimenti CP_1 contribuire al mantenimento della piccola, pur considerato il mutuo ed il prestito di cui è gravata) rispetto a quella di controparte (il gravato anche da un canone locativo di € 400,00 Parte_1 mensili), della tenera età del minore, della circostanza che il padre per esercitare il suo diritto di visita deve sostenere degli esborsi per raggiungere il luogo di residenza della figlia (da Cassano delle Murge
a Santeramo in Colle), della circostanza che il ersa già € 450,00 mensili per i suoi Parte_1 due figli di primo letto (come risultante per tabulas anche dall'accordo di negoziazione assistita in atti, avente ad oggetto la separazione consensuale con la prima moglie, vistato dal PM il 23.09.2020)
e considerato che alla spetterà anche il rimborso del 50% delle spese straordinarie relative CP_1 alla figlia nonchè l'incameramento dell'intero importo dell'Assegno Unico Universale (pari ad €
200,00 mensili complessivi).
Di contro, non è altresì possibile in questa sede limitare il contributo paterno al mantenimento della figlia ad € 175,00, importo richiesto dal padre (nonché importo da lui volontariamente e regolarmente versato alla da 6 anni addietro), tenuto conto della redditualità del ricorrente, delle CP_1 esigenze della minore e del fatto che l'importo minimo stabilito da questo Tribunale in caso Per_1 di disoccupazione è pari ad € 170,00 mensili.
Il infatti, dovrà inoltre corrispondere a parte resistente a decorrere dal mese di Parte_1 giugno 2024 (ovvero con pari decorrenza innanzi indicata) le spese straordinarie che la CP_1 dovesse affrontare nell'interesse della figlia nella misura del 50%, da individuarsi in forza del
Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019.
Sul punto non può accogliersi la domanda di parte ricorrente finalizzata a contenere tale esborso nell'importo di € 50,00 mensili, non potendosi determinare previamente l'ammontare delle spese straordinarie che la sosterrà nell'interesse della figlia (previo accordo con la controparte). CP_1
6.- Va rilevata l'inammissibilità nella presente sede della domanda riconvenzionale di parte resistente volta al rimborso del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia sostenute dalla a CP_1 decorrere da gennaio 2019, non essendo in detta sede proponibile, ferma restando ad abundantiam la sua infondatezza poiché la resistente non ha fornito alcuna prova degli esborsi sostenuti e del rifiuto da parte del ricorrente di versarle il 50% dei relativi importi.
7.- Va, altresì, disposto che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la , la quale potrà pretenderne il versamento CP_1 diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti. Sul punto, va precisato che all'udienza del 19.03.2025 il i è Parte_1 dichiarato disposto a rinunciare alla percezione della metà dell'AUU, finora da lui incamerato.
8.- In ordine alle spese di lite, alla soccombenza del sull'ammontare delle spese Parte_1 straordinarie e della sulla domanda riconvenzionale nonché la soccombenza reciproca CP_1 sull'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole ed al sostanziale accordo sulle restanti questioni (affido condiviso, collocamento materno, diritto di visita in forma protetta nella fase iniziale e AUU) consegue la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 21.05.2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) affida la figlia della coppia ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso l'abitazione della madre;
2) dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior importanza relative alla sua educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
3) dispone che a decorrere dal corrente messe di maggio 2025 gli incontri padre-figlia si svolgano in forma protetta alla presenza di un professionista secondo un calendario predisposto dai Servizi Sociali di Santeramo in Colle, che assicureranno la ripresa immediata di detti incontri con cadenza almeno bisettimanale, rimettendo a detti S.S. – allorchè si avvederanno dell'avvenuto recupero del rapporto padre/figlia - la predisposizione di un successivo calendario degli incontri in forma libera tra padre e figlia, che si dovranno svolgere con cadenza bisettimanale (oltre ai weekend alterni ed alle vacanze natalizie, pasquali ed estive), senza la presenza materna e con previsione dei pernottamenti presso l'abitazione paterna;
4) pone a carico del 'obbligo di versare all'altro genitore, a partire dal mese Parte_1 di giugno 2024, l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
il pagamento, soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli eventuali arretrati ed entro il 15 di ogni mese per quelle future;
5) pone altresì, a decorrere dal mese di giugno 2024, a carico del padre, nella misura del 50%, le spese straordinarie che la madre dovesse sostenere nell'interesse della minore, da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019;
6) dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di parte resistente relativa al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia a decorrere da gennaio
2019;
7) dispone che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la , la quale potrà pretenderne il versamento diretto CP_1 da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti;
8) compensa tra le parti le spese processuali;
9) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso il 6 maggio 2025 nella camera di consiglio della Sez. I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato