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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 471/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
CHIANURA PIETRO VITO, CE
PERNA DANIELE, CE
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3335/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250006236063000 SANZIONI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6346/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno e dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato la Cartella esattoriale n. 10020250006236063000, notificata il 07/04/2025 e relativa all'Irrogazione sanzioni anno 2017 a seguito di atto di contestazione n. TF9CO1801430/2024 per II.DD. + I.V.A., con valore della controversia di
€ 1.679.175,01.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto prodromico e il difetto di motivazione dell'atto impugnato per omessa indicazione degli enti impositori e limitazione del diritto di difesa, conseguente alla mancata allegazione dell'atto prodromico.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno ed ha controdedotto l'avvenuta notifica dell'atto prodromico e la legittimità dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, in via preliminare va dichiarata la regolare notifica dell'atto prodromico, avendo la resistente prodotto la prova della notifica dell'atto di contestazione, avvenuta in data 29/07/2024, con consegna del plico da parte di messo comunale, con successivo deposito casa comunale e invio della raccomandata informativa, ricevuta dal destinatario.
In ordine al difetto di motivazione, la cartella di pagamento è correttamente motivata ai sensi dell'art. 12 e
25 del D.P.R. n. 602/73, in quanto contiene tutti gli elementi essenziali. Tali elementi includono l'ente che ha emesso il ruolo (Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno – Ufficio controlli), gli estremi del ruolo (n. 2025/2024, esecutivo il 16.12.2024), la partita di ruolo (7TF9 2017W TF9CO18014302024/0001), la specificazione delle somme dovute (sanzioni pecuniarie anno 2017) e il riferimento all'atto di contestazione notificato al contribuente in data 29.07.2024.
D'altra parte, in applicazione della costante giurisprudenza in materia, deve ritenersi, comunque, sufficiente la motivazione in considerazione, come prima evidenziato, della notifica dell'atto prodromico, peraltro, definitivo. In tale caso, se la cartella esattoriale segue un atto impositivo (l'atto di contestazione) regolarmente notificato e non impugnato, essa è sufficientemente motivata con la semplice indicazione degli estremi di tale atto, poiché il contribuente è già in grado di conoscere le ragioni della pretesa.
All'integrale rigetto del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che liquida in complessivi € 7.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
CHIANURA PIETRO VITO, CE
PERNA DANIELE, CE
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3335/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250006236063000 SANZIONI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6346/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno e dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato la Cartella esattoriale n. 10020250006236063000, notificata il 07/04/2025 e relativa all'Irrogazione sanzioni anno 2017 a seguito di atto di contestazione n. TF9CO1801430/2024 per II.DD. + I.V.A., con valore della controversia di
€ 1.679.175,01.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto prodromico e il difetto di motivazione dell'atto impugnato per omessa indicazione degli enti impositori e limitazione del diritto di difesa, conseguente alla mancata allegazione dell'atto prodromico.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno ed ha controdedotto l'avvenuta notifica dell'atto prodromico e la legittimità dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, in via preliminare va dichiarata la regolare notifica dell'atto prodromico, avendo la resistente prodotto la prova della notifica dell'atto di contestazione, avvenuta in data 29/07/2024, con consegna del plico da parte di messo comunale, con successivo deposito casa comunale e invio della raccomandata informativa, ricevuta dal destinatario.
In ordine al difetto di motivazione, la cartella di pagamento è correttamente motivata ai sensi dell'art. 12 e
25 del D.P.R. n. 602/73, in quanto contiene tutti gli elementi essenziali. Tali elementi includono l'ente che ha emesso il ruolo (Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno – Ufficio controlli), gli estremi del ruolo (n. 2025/2024, esecutivo il 16.12.2024), la partita di ruolo (7TF9 2017W TF9CO18014302024/0001), la specificazione delle somme dovute (sanzioni pecuniarie anno 2017) e il riferimento all'atto di contestazione notificato al contribuente in data 29.07.2024.
D'altra parte, in applicazione della costante giurisprudenza in materia, deve ritenersi, comunque, sufficiente la motivazione in considerazione, come prima evidenziato, della notifica dell'atto prodromico, peraltro, definitivo. In tale caso, se la cartella esattoriale segue un atto impositivo (l'atto di contestazione) regolarmente notificato e non impugnato, essa è sufficientemente motivata con la semplice indicazione degli estremi di tale atto, poiché il contribuente è già in grado di conoscere le ragioni della pretesa.
All'integrale rigetto del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che liquida in complessivi € 7.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.