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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/06/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 873 del registro generale affari civili dell'anno 2019
TRA
(cf: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.10.1952, ed ivi elettivamente domiciliata in via Mandricelli n. 1, presso lo studio dell'avv.
Gaetana Rita Barrale, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPONENTE
E
(p. iva: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, a mezzo della mandataria (già , Controparte_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Roma, via
Adolfo Ravà n. 75, presso lo studio degli avv.ti Luca Polverino e Luigi Coluccino che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 55/2019, con il quale il Tribunale di Termini Imerese l'aveva condannata al pagamento della somma di € 91.658,60 (oltre interessi e spese), in favore di
, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica Controparte_1
pagina 1 di 8 di cui alla fattura n. 82317221000031A del 9.4.2017, in relazione al punto di prelievo, a lei intestato, contraddistinto con n. POD IT001E911703653 – ubicato a Belmonte Mezzagno in via
J. Kennedy n. 118, piano terra – rispetto al quale, nel periodo intercorrente tra il 20.10.2011 ed il 18.10.2016, erano stati riscontrati dei prelievi irregolari.
L'opponente contestava la sussistenza del credito azionato, deducendo innanzitutto l'erroneità della ricostruzione dei consumi sottesi alla fatturazione, effettuati da
[...]
sulla base della potenza massima tecnicamente prelevabile, erroneamente CP_4 quantificata in 48 kW.
A tale proposito rilevava che, tenuto conto delle caratteristiche del punto di prelievo – di tipo trifase (3 fasi + 1 neutro), i cui cavi erano del tipo “4x10 mm² in rame” e la potenza massima di ciascun cavo di 1x10mm² in rame è al massimo pari a 12 KW, essendo uno di essi neutro – la potenza massima prelevabile era al più pari a 36 kW e che, in ogni caso, il contatore installato da contratto erogava 4,5kW e, dunque, non avrebbe mai potuto sopportare le superiori potenze in quanto, se effettivamente fosse stato sottoposto ad un utilizzo prolungato di una potenza da 9 a 10 volte maggiore, avrebbe attivato i sistemi di protezione o si sarebbe irrimediabilmente danneggiato.
Lamentava altresì che il distributore nell'effettuare il calcolo non aveva tenuto conto della tipologia delle utenze servite dal punto prelievo, evidenziando che l'abnorme prelievo di energia, complessivamente ricostruito in 294.453,00 kWh, avrebbe potuto trovare fondamento solo ove si fosse trattato di immobili destinati ad attività produttive, trattandosi invece di un appartamento di 123 m² circa, al piano terra dell'immobile sito in via Kennedy n. 118, adibito a civile abitazione, di altro appartamento al secondo piano dell'edificio sito in via Kennedy n.
120, di 124 m² circa, adibito ad ufficio per circa 90 m², nonché di altro immobile, sito in via
Narzisi n. 23 di circa 90 m² adibito a garage e a locale di sgombero.
Affermava, d'altra parte, che per determinare il reale fabbisogno di energia sarebbe bastato analizzare i prelievi registrati dal contatore nel medesimo punto di prelievo nei mesi successivi alla verifica, essendo rimaste invariate le condizioni d'uso degli immobili.
Deduceva, infine, che gli accertatori nel corso della verifica avevano omesso di annotare la tipologia ed il numero degli apparecchi utilizzatori presenti negli immobili e che tale attività avrebbe consentito di verificare l'effettivo assorbimento di energia;
evidenziava infatti che, per la ricostruzione dei consumi è possibile fare ricorso ai metodi alternativi (fra cui quello della potenza massima tecnicamente prelevabile), solo ove vi sia un'oggettiva impossibilità di provvedere all'accertamento attraverso l'analisi e la classificazione dei singoli punti di assorbimento dell'energia.
Pertanto, richiamando i dati contenuti nella consulenza tecnica di parte prodotta, affermava che – nel periodo intercorrente tra il 20.10.2011 ed il 18.10.2016 – il prelievo di energia elettrica pagina 2 di 8 effettuato dagli immobili alimentati dal POD IT001E911703653 ammontasse a 52.393,20 kWh, quantificando dunque l'importo dovuto in € 10.860,60 (iva inclusa).
Domandava, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, sul presupposto dell'illegittimità del credito azionato, dichiarandosi disponibile a provvedere al pagamento dell'importo di €
10.860,60 (iva inclusa) o a quella somma maggiore o minore ritenuta congrua dal Tribunale.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.6.2019, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contestava le deduzioni avversarie,
[...] affermando innanzitutto che la fattura azionata – riferita ai consumi comunicati dal distributore locale, alla cui competenza veniva attribuita la gestione dell'attività di misura dell'erogazione di energia elettrica al punto di consegna fisico dell'impianto di fornitura –, corredata dall'estratto autentico notarile forniva prova adeguata del credito, non essendo stato, peraltro, contestata dalla controparte la sussistenza del vincolo contrattuale ad essa sotteso.
Affermava che la fattura n. 82317221000031A del 9.4.2017 era stata emessa sulla scorta dei dati di consumo ricostruiti dal distributore di rete a seguito della verifica n. 474331851 del
19.10.2016, nel corso della quale era stata riscontrata l'apposizione di un magnete sulla parte superiore sinistra del contatore con una conseguente diminuzione della misurazione dei consumi.
In particolare, deduceva che durante l'accertamento, al quale era presente l'opponente, gli incaricati di avevano rilevato che il contatore serviva non solo Controparte_4
l'appartamento posto al piano terra, ma anche un garage e un ulteriore locale e, ravvisata la sussistenza del prelievo irregolare – per la quale l'odierna opposta aveva sporto apposita denuncia –, avevano poi proceduto alla ricostruzione dei consumi sulla base della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione di cavo.
Rilevava, in ogni caso, che le contestazioni relative alla rilevazione dei consumi dovessero essere rivolte nei confronti del distributore a cui è rimessa la misurazione, limitandosi il fornitore a fatturare in conformità ai dati trasmessi dal distributore.
In forza di tali argomentazioni domandava il rigetto dell'opposizione, previa declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 55/2019 ex art. 648 cpc.
Con ordinanza dell'11.9.2019, il Giudice già assegnatario del fascicolo ha dichiarato la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 10.860,60, oggetto di riconoscimento del debito da parte dell'opponente.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali;
con ordinanza dell'11.11.2020 è stata disposta consulenza tecnica al fine di ricostruire i consumi riferibili all'utenza oggetto di causa, e con successiva ordinanza del 14.2.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle pagina 3 di 8 parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
************
Così prospettate le posizioni delle parti, deve innanzitutto ricordarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa – l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte “raggiunta” dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass., n. 77/1969; Cass., n. 18453/2007).
Nel caso di specie, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi
€ 91.658,60 (oltre interessi e spese), si fonda sulla fattura insoluta n. 82317221000031A del
9.4.2017 emessa da in relazione alla fornitura di energia Controparte_1 elettrica presso il punto di prelievo intestato all'odierna opponente – ubicato a Belmonte
Mezzagno, nella via J. Kennedy n. 118, piano terra, contraddistinto con n. POD
IT001E911703653 –, rispetto al quale, nel periodo intercorrente tra il 20.10.2011 ed il
18.10.2016, erano stati riscontrati dei prelievi irregolari.
Ebbene, l'opposta ha suffragato la pretesa mediante il deposito dell'estratto conto delle fatture contabili, corredato dall'autenticazione notarile, nel quale viene specificamente indicata le fattura n. n. 82317221000031A del 9.4.2017, relativa alla fornitura di energia elettrica presso l'immobile di proprietà dell'opponente.
È opportuno dare conto che, sebbene secondo il costante orientamento della Corte di
Cassazione le fatture commerciali, pur corredate dall'estratto autentico notarile, attesa la loro formazione unilaterale, non sono sufficienti nella fase di accertamento della pretesa creditoria a dimostrarne il fondamento (cfr. Cass., n. 8126/2004), le stesse costituiscono un indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata, allorquando, portate a conoscenza della controparte, la stessa con comportamento concludente le accetti (Cass., n.
26801/2019).
D'altra parte, è principio consolidato quello secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore, nella specie l'opposta, attore in senso sostanziale che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, al fine di dare dimostrazione di aver correttamente adempiuto l'obbligazione o dell'impossibilità
pagina 4 di 8 assoluta della prestazione per cause a lui non imputabili, secondo i dettami dell'art. 1218 c.c.
(Cass., S.U., n. 13533/2001; Cass., n. 5853/2023).
Con specifico riguardo al caso in cui il titolo negoziale posto a fondamento della domanda sia un contratto di somministrazione, non essendo quest'ultimo sottoposto ad alcun regime di forma, né altro tipo di formalità, né per la sua valida conclusione né per la prova dello stesso in giudizio, “la prova del contratto in questione può quindi essere raggiunta, sulla base del costante orientamento della giurisprudenza di merito, anche mediante presunzioni, ove sia ragionevole ritenere che, sulla base degli elementi agli atti, pur non essendovi un documento di formalizzazione del contratto, lo stesso fu comunque stipulato” (cfr. Trib. Pavia, n. 290/2021; Trib. Milano, n.
1323/2020; Trib. Terni, n. 43/2020; Trib., Pisa, n. 1088/2018).
Analogo principio è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem: la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici” (Cass., n. 20267/2023; in senso conforme già Cass., S.U. n. 4715/1996).
Facendo applicazione di tali criteri al caso sub iudice, deve rilevarsi acclarato la circostanza che tra le parti sia intercorso un contratto di somministrazione in forza del quale Controparte_1 ha fornito energia elettrica all'opponente, che, da parte sua, non ha negato la
[...] sussistenza del rapporto contrattuale, né ha contestato il fatto che, nel periodo intercorrente tra il 20.10.2011 ed il 18.10.2016, vi sia stato un prelievo irregolare, come accertato dal distributore, riconoscendo di essere effettivamente debitrice nei confronti dell'odierna opponente sebbene nella misura ridotta di € 10.860,60.
Ora, anche a non voler considerare l'inadeguatezza della documentazione offerta a fondare una statuizione condannatoria differente dal decreto monitorio, trattandosi essenzialmente di documentazione contabile unilateralmente predisposta dalla quale non può ricavarsi né
l'esecuzione della prestazione in misura corrispondente al quantum domandato e dunque l'effettiva esistenza del credito né la correttezza della fatturazione – pur tenendo conto del peculiare ambito nel quale si controverte, ossia la fornitura di energia elettrica –, deve tenersi conto delle difese svolte dall'opponente e della documentazione dalla medesima offerta a supporto delle contestazioni dalla stessa svolte, che attengono essenzialmente alla ricostruzione dei consumi sottesi alla fatturazione, effettuati da E-Distribuzione sulla base della potenza massima tecnicamente prelevabile.
Del resto, “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni
pagina 5 di 8 al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass., n. 19154/2018,
n. 30290/2017; n. 23699/2016).
Né simile principio può essere superato dalla presenza del magnete sul misuratore, su cui le parti non hanno dedotto alcunché, non potendo le puntuali contestazioni dell'opponente arretrare solo in ragione dell'alterazione dei prelievi riconducibile allo stesso.
Invero, al fine di accertare la fondatezza dei rilievi formulati da sul Parte_1 metodo adottato dal distributore per la quantificazione dei consumi e sulla concreta rispondenza dello stesso alle specifiche caratteristiche dell'utenza, è necessario richiamare le risultanze della relazione tecnica a firma del ctu nominato, ing. , frutto di Persona_1 un percorso argomentativo lineare, immune da vizi logici e sorretto dai necessari rilievi di competenza specifica.
Orbene, l'ausiliario, ha affermato che il prezzo calcolato nelle fatture ingiunte non è coerente dal punto di vista contrattuale con la quantità di kWh somministrati, ricalcolando l'importo effettivamente dovuto dall'odierna opposta.
Più precisamente, egli ha concluso affermando che “In esito alla disamina della documentazione versata agli atti del processo, all'esame della normativa vigente in materia di recupero dei consumi di energia ed alle analisi eseguite sull'andamento dei consumi storici associati all'utenza di parte opponente e sulla ricostruzione operata dalla società di distribuzione, è stato possibile pervenire alle conclusioni che vengono di seguito riepilogate.
L'analisi dell'andamento storico dei prelievi energetici associati all'utenza di parte attrice ha evidenziato che, fino alla verifica di dell'ottobre 2016, presso la fornitura era in corso Controparte_4 un prelievo abusivo di energia elettrica, realizzato - secondo quanto riportato nel verbale di verifica - mediante l'impiego di un magnete che provocava l'alterazione della contabilizzazione dell'energia, a carico del misuratore elettronico.
Si è, altresì, accertato che l'estensione quinquennale dell'intervallo temporale, cui è stato riferito il recupero dei consumi da parte della società concessionaria della distribuzione, è risultata coerente con le risultanze dell'evoluzione dei consumi storici associati all'utenza.
La ricostruzione del quantitativo di energia elettrica sottratta alla fatturazione, operata dalla stessa società di distribuzione, è stata invece eseguita secondo un metodo di calcolo estraneo rispetto ai criteri contemplati, in materia, dalle deliberazioni dell'Autorità per l'energia. Tale metodo, peraltro, è stato applicato adottando valori di portata di corrente difformi rispetto alle indicazioni della normativa tecnica di settore. Per effetto di ciò, il distributore è pervenuto a sovradimensionare significativamente i volumi di energia, prelevati abusivamente, attribuiti all'utenza di parte attrice
pagina 6 di 8 In esito all'applicazione del criterio di ricostruzione il più possibile affine a quelli previsti dalla normativa emanata dall'Autorità di regolazione, è stato possibile ricavare che, nel corso dell'arco temporale intercorso tra l'ottobre 2011 e l'ottobre 2016, il quantitativo di energia sottratto alla misurazione è risultato stimabile in kWh 67.956.
In considerazione del prezzo medio unitario dell'energia elettrica, ricavato dalla fattura prodotta in atti dalla società venditrice, l'importo economico complessivamente riconoscibile, quale corrispettivo per Cont l'energia fornita da e sottratta alla contabilizzazione, è stato determinato in € 21.661,70, di cui €
1.930,19 per Iva”.
Ad avviso di chi giudica le conclusioni rassegnate dall'ausiliario – fondate su un attento esame della documentazione offerta – sono pienamente condivisibili, anche avuto riguardo alle risposte fornite alle osservazioni di , da intendersi qui Controparte_1 richiamate, atteso che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr., ex multis, Cass., n. 282/2009; Cass., nn. 8355/2007 e 12080/2000).
In forza delle argomentazioni svolte, l'opposizione proposta da è Parte_1 parzialmente fondata;
dunque, il decreto ingiuntivo va revocato, condannando l'opponente al pagamento dell'importo quantificato dall'ausiliario, pari ad € 21.661,70, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo (vedi Cass., n. 6012/2020: “il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quando ritenga quest'ultima ammissibile, è investito del potere- dovere di pronunciarsi su tutto il tema devoluto alla sua cognizione con l'opposizione medesima;
il che comporta che quando, come nel caso di specie, l'ingiunto contesti la stessa debenza, il giudice di merito
è tenuto a verificare non soltanto l'effettivo importo spettante al creditore ingiungente, ma anche il momento dal quale siano dovuti gli interessi. Nel caso specifico, poi, poichè il Tribunale ha ridotto la pretesa creditoria del G., revocando il decreto ingiuntivo originariamente emesso in favore di quest'ultimo, il riconoscimento degli interessi a decorrere dalla pronuncia è da ritenere corretto, essendo quello il momento in cui il credito è stato accertato nell'an e nel quantum”).
L'esito della lite depone nel senso della compensazione delle spese processuali in misura di un terzo, con condanna dell'opponente per la restante parte.
Le spese per l'occorsa ctu, liquidate in separato decreto, vanno poste a carico dell'opponente in misura di due terzi e dell'opposta in misura di un terzo.
PQM
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da
: Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 55/2019; condanna l'opponente a corrispondere a la somma di € Controparte_1
21.661,70, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
dispone la compensazione delle spese di lite in misura di un terzo e condanna, per la restante parte, l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite e le liquida in € 1.700,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
pone le spese per l'occorsa ctu per due terzi a carico dell'opponente e per un terzo a carico dell'opposta.
Termini Imerese, 4 giugno 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 873 del registro generale affari civili dell'anno 2019
TRA
(cf: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.10.1952, ed ivi elettivamente domiciliata in via Mandricelli n. 1, presso lo studio dell'avv.
Gaetana Rita Barrale, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPONENTE
E
(p. iva: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, a mezzo della mandataria (già , Controparte_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Roma, via
Adolfo Ravà n. 75, presso lo studio degli avv.ti Luca Polverino e Luigi Coluccino che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 55/2019, con il quale il Tribunale di Termini Imerese l'aveva condannata al pagamento della somma di € 91.658,60 (oltre interessi e spese), in favore di
, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica Controparte_1
pagina 1 di 8 di cui alla fattura n. 82317221000031A del 9.4.2017, in relazione al punto di prelievo, a lei intestato, contraddistinto con n. POD IT001E911703653 – ubicato a Belmonte Mezzagno in via
J. Kennedy n. 118, piano terra – rispetto al quale, nel periodo intercorrente tra il 20.10.2011 ed il 18.10.2016, erano stati riscontrati dei prelievi irregolari.
L'opponente contestava la sussistenza del credito azionato, deducendo innanzitutto l'erroneità della ricostruzione dei consumi sottesi alla fatturazione, effettuati da
[...]
sulla base della potenza massima tecnicamente prelevabile, erroneamente CP_4 quantificata in 48 kW.
A tale proposito rilevava che, tenuto conto delle caratteristiche del punto di prelievo – di tipo trifase (3 fasi + 1 neutro), i cui cavi erano del tipo “4x10 mm² in rame” e la potenza massima di ciascun cavo di 1x10mm² in rame è al massimo pari a 12 KW, essendo uno di essi neutro – la potenza massima prelevabile era al più pari a 36 kW e che, in ogni caso, il contatore installato da contratto erogava 4,5kW e, dunque, non avrebbe mai potuto sopportare le superiori potenze in quanto, se effettivamente fosse stato sottoposto ad un utilizzo prolungato di una potenza da 9 a 10 volte maggiore, avrebbe attivato i sistemi di protezione o si sarebbe irrimediabilmente danneggiato.
Lamentava altresì che il distributore nell'effettuare il calcolo non aveva tenuto conto della tipologia delle utenze servite dal punto prelievo, evidenziando che l'abnorme prelievo di energia, complessivamente ricostruito in 294.453,00 kWh, avrebbe potuto trovare fondamento solo ove si fosse trattato di immobili destinati ad attività produttive, trattandosi invece di un appartamento di 123 m² circa, al piano terra dell'immobile sito in via Kennedy n. 118, adibito a civile abitazione, di altro appartamento al secondo piano dell'edificio sito in via Kennedy n.
120, di 124 m² circa, adibito ad ufficio per circa 90 m², nonché di altro immobile, sito in via
Narzisi n. 23 di circa 90 m² adibito a garage e a locale di sgombero.
Affermava, d'altra parte, che per determinare il reale fabbisogno di energia sarebbe bastato analizzare i prelievi registrati dal contatore nel medesimo punto di prelievo nei mesi successivi alla verifica, essendo rimaste invariate le condizioni d'uso degli immobili.
Deduceva, infine, che gli accertatori nel corso della verifica avevano omesso di annotare la tipologia ed il numero degli apparecchi utilizzatori presenti negli immobili e che tale attività avrebbe consentito di verificare l'effettivo assorbimento di energia;
evidenziava infatti che, per la ricostruzione dei consumi è possibile fare ricorso ai metodi alternativi (fra cui quello della potenza massima tecnicamente prelevabile), solo ove vi sia un'oggettiva impossibilità di provvedere all'accertamento attraverso l'analisi e la classificazione dei singoli punti di assorbimento dell'energia.
Pertanto, richiamando i dati contenuti nella consulenza tecnica di parte prodotta, affermava che – nel periodo intercorrente tra il 20.10.2011 ed il 18.10.2016 – il prelievo di energia elettrica pagina 2 di 8 effettuato dagli immobili alimentati dal POD IT001E911703653 ammontasse a 52.393,20 kWh, quantificando dunque l'importo dovuto in € 10.860,60 (iva inclusa).
Domandava, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, sul presupposto dell'illegittimità del credito azionato, dichiarandosi disponibile a provvedere al pagamento dell'importo di €
10.860,60 (iva inclusa) o a quella somma maggiore o minore ritenuta congrua dal Tribunale.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.6.2019, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contestava le deduzioni avversarie,
[...] affermando innanzitutto che la fattura azionata – riferita ai consumi comunicati dal distributore locale, alla cui competenza veniva attribuita la gestione dell'attività di misura dell'erogazione di energia elettrica al punto di consegna fisico dell'impianto di fornitura –, corredata dall'estratto autentico notarile forniva prova adeguata del credito, non essendo stato, peraltro, contestata dalla controparte la sussistenza del vincolo contrattuale ad essa sotteso.
Affermava che la fattura n. 82317221000031A del 9.4.2017 era stata emessa sulla scorta dei dati di consumo ricostruiti dal distributore di rete a seguito della verifica n. 474331851 del
19.10.2016, nel corso della quale era stata riscontrata l'apposizione di un magnete sulla parte superiore sinistra del contatore con una conseguente diminuzione della misurazione dei consumi.
In particolare, deduceva che durante l'accertamento, al quale era presente l'opponente, gli incaricati di avevano rilevato che il contatore serviva non solo Controparte_4
l'appartamento posto al piano terra, ma anche un garage e un ulteriore locale e, ravvisata la sussistenza del prelievo irregolare – per la quale l'odierna opposta aveva sporto apposita denuncia –, avevano poi proceduto alla ricostruzione dei consumi sulla base della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione di cavo.
Rilevava, in ogni caso, che le contestazioni relative alla rilevazione dei consumi dovessero essere rivolte nei confronti del distributore a cui è rimessa la misurazione, limitandosi il fornitore a fatturare in conformità ai dati trasmessi dal distributore.
In forza di tali argomentazioni domandava il rigetto dell'opposizione, previa declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 55/2019 ex art. 648 cpc.
Con ordinanza dell'11.9.2019, il Giudice già assegnatario del fascicolo ha dichiarato la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 10.860,60, oggetto di riconoscimento del debito da parte dell'opponente.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali;
con ordinanza dell'11.11.2020 è stata disposta consulenza tecnica al fine di ricostruire i consumi riferibili all'utenza oggetto di causa, e con successiva ordinanza del 14.2.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle pagina 3 di 8 parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
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Così prospettate le posizioni delle parti, deve innanzitutto ricordarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa – l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte “raggiunta” dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass., n. 77/1969; Cass., n. 18453/2007).
Nel caso di specie, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi
€ 91.658,60 (oltre interessi e spese), si fonda sulla fattura insoluta n. 82317221000031A del
9.4.2017 emessa da in relazione alla fornitura di energia Controparte_1 elettrica presso il punto di prelievo intestato all'odierna opponente – ubicato a Belmonte
Mezzagno, nella via J. Kennedy n. 118, piano terra, contraddistinto con n. POD
IT001E911703653 –, rispetto al quale, nel periodo intercorrente tra il 20.10.2011 ed il
18.10.2016, erano stati riscontrati dei prelievi irregolari.
Ebbene, l'opposta ha suffragato la pretesa mediante il deposito dell'estratto conto delle fatture contabili, corredato dall'autenticazione notarile, nel quale viene specificamente indicata le fattura n. n. 82317221000031A del 9.4.2017, relativa alla fornitura di energia elettrica presso l'immobile di proprietà dell'opponente.
È opportuno dare conto che, sebbene secondo il costante orientamento della Corte di
Cassazione le fatture commerciali, pur corredate dall'estratto autentico notarile, attesa la loro formazione unilaterale, non sono sufficienti nella fase di accertamento della pretesa creditoria a dimostrarne il fondamento (cfr. Cass., n. 8126/2004), le stesse costituiscono un indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata, allorquando, portate a conoscenza della controparte, la stessa con comportamento concludente le accetti (Cass., n.
26801/2019).
D'altra parte, è principio consolidato quello secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore, nella specie l'opposta, attore in senso sostanziale che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, al fine di dare dimostrazione di aver correttamente adempiuto l'obbligazione o dell'impossibilità
pagina 4 di 8 assoluta della prestazione per cause a lui non imputabili, secondo i dettami dell'art. 1218 c.c.
(Cass., S.U., n. 13533/2001; Cass., n. 5853/2023).
Con specifico riguardo al caso in cui il titolo negoziale posto a fondamento della domanda sia un contratto di somministrazione, non essendo quest'ultimo sottoposto ad alcun regime di forma, né altro tipo di formalità, né per la sua valida conclusione né per la prova dello stesso in giudizio, “la prova del contratto in questione può quindi essere raggiunta, sulla base del costante orientamento della giurisprudenza di merito, anche mediante presunzioni, ove sia ragionevole ritenere che, sulla base degli elementi agli atti, pur non essendovi un documento di formalizzazione del contratto, lo stesso fu comunque stipulato” (cfr. Trib. Pavia, n. 290/2021; Trib. Milano, n.
1323/2020; Trib. Terni, n. 43/2020; Trib., Pisa, n. 1088/2018).
Analogo principio è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem: la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici” (Cass., n. 20267/2023; in senso conforme già Cass., S.U. n. 4715/1996).
Facendo applicazione di tali criteri al caso sub iudice, deve rilevarsi acclarato la circostanza che tra le parti sia intercorso un contratto di somministrazione in forza del quale Controparte_1 ha fornito energia elettrica all'opponente, che, da parte sua, non ha negato la
[...] sussistenza del rapporto contrattuale, né ha contestato il fatto che, nel periodo intercorrente tra il 20.10.2011 ed il 18.10.2016, vi sia stato un prelievo irregolare, come accertato dal distributore, riconoscendo di essere effettivamente debitrice nei confronti dell'odierna opponente sebbene nella misura ridotta di € 10.860,60.
Ora, anche a non voler considerare l'inadeguatezza della documentazione offerta a fondare una statuizione condannatoria differente dal decreto monitorio, trattandosi essenzialmente di documentazione contabile unilateralmente predisposta dalla quale non può ricavarsi né
l'esecuzione della prestazione in misura corrispondente al quantum domandato e dunque l'effettiva esistenza del credito né la correttezza della fatturazione – pur tenendo conto del peculiare ambito nel quale si controverte, ossia la fornitura di energia elettrica –, deve tenersi conto delle difese svolte dall'opponente e della documentazione dalla medesima offerta a supporto delle contestazioni dalla stessa svolte, che attengono essenzialmente alla ricostruzione dei consumi sottesi alla fatturazione, effettuati da E-Distribuzione sulla base della potenza massima tecnicamente prelevabile.
Del resto, “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni
pagina 5 di 8 al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass., n. 19154/2018,
n. 30290/2017; n. 23699/2016).
Né simile principio può essere superato dalla presenza del magnete sul misuratore, su cui le parti non hanno dedotto alcunché, non potendo le puntuali contestazioni dell'opponente arretrare solo in ragione dell'alterazione dei prelievi riconducibile allo stesso.
Invero, al fine di accertare la fondatezza dei rilievi formulati da sul Parte_1 metodo adottato dal distributore per la quantificazione dei consumi e sulla concreta rispondenza dello stesso alle specifiche caratteristiche dell'utenza, è necessario richiamare le risultanze della relazione tecnica a firma del ctu nominato, ing. , frutto di Persona_1 un percorso argomentativo lineare, immune da vizi logici e sorretto dai necessari rilievi di competenza specifica.
Orbene, l'ausiliario, ha affermato che il prezzo calcolato nelle fatture ingiunte non è coerente dal punto di vista contrattuale con la quantità di kWh somministrati, ricalcolando l'importo effettivamente dovuto dall'odierna opposta.
Più precisamente, egli ha concluso affermando che “In esito alla disamina della documentazione versata agli atti del processo, all'esame della normativa vigente in materia di recupero dei consumi di energia ed alle analisi eseguite sull'andamento dei consumi storici associati all'utenza di parte opponente e sulla ricostruzione operata dalla società di distribuzione, è stato possibile pervenire alle conclusioni che vengono di seguito riepilogate.
L'analisi dell'andamento storico dei prelievi energetici associati all'utenza di parte attrice ha evidenziato che, fino alla verifica di dell'ottobre 2016, presso la fornitura era in corso Controparte_4 un prelievo abusivo di energia elettrica, realizzato - secondo quanto riportato nel verbale di verifica - mediante l'impiego di un magnete che provocava l'alterazione della contabilizzazione dell'energia, a carico del misuratore elettronico.
Si è, altresì, accertato che l'estensione quinquennale dell'intervallo temporale, cui è stato riferito il recupero dei consumi da parte della società concessionaria della distribuzione, è risultata coerente con le risultanze dell'evoluzione dei consumi storici associati all'utenza.
La ricostruzione del quantitativo di energia elettrica sottratta alla fatturazione, operata dalla stessa società di distribuzione, è stata invece eseguita secondo un metodo di calcolo estraneo rispetto ai criteri contemplati, in materia, dalle deliberazioni dell'Autorità per l'energia. Tale metodo, peraltro, è stato applicato adottando valori di portata di corrente difformi rispetto alle indicazioni della normativa tecnica di settore. Per effetto di ciò, il distributore è pervenuto a sovradimensionare significativamente i volumi di energia, prelevati abusivamente, attribuiti all'utenza di parte attrice
pagina 6 di 8 In esito all'applicazione del criterio di ricostruzione il più possibile affine a quelli previsti dalla normativa emanata dall'Autorità di regolazione, è stato possibile ricavare che, nel corso dell'arco temporale intercorso tra l'ottobre 2011 e l'ottobre 2016, il quantitativo di energia sottratto alla misurazione è risultato stimabile in kWh 67.956.
In considerazione del prezzo medio unitario dell'energia elettrica, ricavato dalla fattura prodotta in atti dalla società venditrice, l'importo economico complessivamente riconoscibile, quale corrispettivo per Cont l'energia fornita da e sottratta alla contabilizzazione, è stato determinato in € 21.661,70, di cui €
1.930,19 per Iva”.
Ad avviso di chi giudica le conclusioni rassegnate dall'ausiliario – fondate su un attento esame della documentazione offerta – sono pienamente condivisibili, anche avuto riguardo alle risposte fornite alle osservazioni di , da intendersi qui Controparte_1 richiamate, atteso che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr., ex multis, Cass., n. 282/2009; Cass., nn. 8355/2007 e 12080/2000).
In forza delle argomentazioni svolte, l'opposizione proposta da è Parte_1 parzialmente fondata;
dunque, il decreto ingiuntivo va revocato, condannando l'opponente al pagamento dell'importo quantificato dall'ausiliario, pari ad € 21.661,70, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo (vedi Cass., n. 6012/2020: “il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quando ritenga quest'ultima ammissibile, è investito del potere- dovere di pronunciarsi su tutto il tema devoluto alla sua cognizione con l'opposizione medesima;
il che comporta che quando, come nel caso di specie, l'ingiunto contesti la stessa debenza, il giudice di merito
è tenuto a verificare non soltanto l'effettivo importo spettante al creditore ingiungente, ma anche il momento dal quale siano dovuti gli interessi. Nel caso specifico, poi, poichè il Tribunale ha ridotto la pretesa creditoria del G., revocando il decreto ingiuntivo originariamente emesso in favore di quest'ultimo, il riconoscimento degli interessi a decorrere dalla pronuncia è da ritenere corretto, essendo quello il momento in cui il credito è stato accertato nell'an e nel quantum”).
L'esito della lite depone nel senso della compensazione delle spese processuali in misura di un terzo, con condanna dell'opponente per la restante parte.
Le spese per l'occorsa ctu, liquidate in separato decreto, vanno poste a carico dell'opponente in misura di due terzi e dell'opposta in misura di un terzo.
PQM
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da
: Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 55/2019; condanna l'opponente a corrispondere a la somma di € Controparte_1
21.661,70, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
dispone la compensazione delle spese di lite in misura di un terzo e condanna, per la restante parte, l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite e le liquida in € 1.700,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
pone le spese per l'occorsa ctu per due terzi a carico dell'opponente e per un terzo a carico dell'opposta.
Termini Imerese, 4 giugno 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
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