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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 26/07/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1381 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Pesaro il 20/05/2006 da: ata il 31/05/1969 a CAGLI (PU) Parte_1
E
nato il [...] a [...] - COLOMBIA Persona_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c., nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite. I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Pesaro in data 20/05/2006, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, e dalla loro unione è nata a PESARO il 10/01/2006 la figlia , maggiorenne, studentessa universitaria, Per_2
ancora non economicamente indipendente.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto con il ricorso introduttivo.
Il PM non ha mosso rilievi.
Risulta dagli atti, che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. 179 del
02/08/2024 depositata in data 05/08/2024 divenuta irrevocabile dal 03/03/2025 e che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate anche all'interesse della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 26/07/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Pesaro il 20/05/2006 da: ata il 31/05/1969 a CAGLI (PU) Parte_1
E
nato il [...] a [...] - COLOMBIA Persona_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c., nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite. I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Pesaro in data 20/05/2006, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, e dalla loro unione è nata a PESARO il 10/01/2006 la figlia , maggiorenne, studentessa universitaria, Per_2
ancora non economicamente indipendente.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto con il ricorso introduttivo.
Il PM non ha mosso rilievi.
Risulta dagli atti, che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. 179 del
02/08/2024 depositata in data 05/08/2024 divenuta irrevocabile dal 03/03/2025 e che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate anche all'interesse della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 26/07/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni