CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 271/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARRI GUGLIELMO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16090/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240108506047000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240108506047000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240108506047000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il
02/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il ricorrente Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240108506047000 notificata il 20.06.2024 relativamente al mancato pagamento dell'IRPEF per l'anno 2019.
A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha eccepito l'annullamento dell'atto impugnato per asserita avvenuta estinzione del debito per il decorso del termine prescrizionale triennale dell'imposta relativa all'anno 2019 e delle relative sanzioni ed accessori.
Si è costituito l'Ufficio ADER richiedendo il rigetto integrale del ricorso e, in particolare, eccependone l'inammissibilità per la tardiva iscrizione al ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte il ricorso inammissibile per il seguente motivo di natura assorbente.
Come è noto, ai sensi dell'art. 22 co. 1 D.Lgs. 546/1992: “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.”
Orbene, il contribuente ha notificato il ricorso agli uffici in data 27.06.2024 e ha iscritto al ruolo il ricorso in data 28.10.2024, ovvero oltre il termine previsto ex art. 22 co. 1 D.Lgs. 546/1992. A fronte di quanto precede, il ricorso non è stato iscritto al ruolo secondo i termini di legge e pertanto va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 300,00 oltre accessori di legge se dovuti. Roma 19/12/2025
Il Giudice
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARRI GUGLIELMO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16090/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240108506047000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240108506047000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240108506047000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il
02/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il ricorrente Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240108506047000 notificata il 20.06.2024 relativamente al mancato pagamento dell'IRPEF per l'anno 2019.
A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha eccepito l'annullamento dell'atto impugnato per asserita avvenuta estinzione del debito per il decorso del termine prescrizionale triennale dell'imposta relativa all'anno 2019 e delle relative sanzioni ed accessori.
Si è costituito l'Ufficio ADER richiedendo il rigetto integrale del ricorso e, in particolare, eccependone l'inammissibilità per la tardiva iscrizione al ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte il ricorso inammissibile per il seguente motivo di natura assorbente.
Come è noto, ai sensi dell'art. 22 co. 1 D.Lgs. 546/1992: “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.”
Orbene, il contribuente ha notificato il ricorso agli uffici in data 27.06.2024 e ha iscritto al ruolo il ricorso in data 28.10.2024, ovvero oltre il termine previsto ex art. 22 co. 1 D.Lgs. 546/1992. A fronte di quanto precede, il ricorso non è stato iscritto al ruolo secondo i termini di legge e pertanto va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 300,00 oltre accessori di legge se dovuti. Roma 19/12/2025
Il Giudice