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Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2023, n. 20009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20009 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UZ PI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le note conclusive a firma dell'avv. Pierpaolo Scevola Ruscellotti, il quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale ZA TR era stato condannato per il reato di bancarotta per distrazione commesso in qualità di amministratore unico della T.C. srl, dichiarata fallita in data 15 marzo 2011. 2. Il fatto per cui è stata ritenuta la penale responsabilità del ZA attiene alla distrazione di euro 19.935,00, imputandoli al conto "cassa contante". 3. Il ricorso del ZA è articolato in due motivi. 3.1. Con il primo si denunzia violazione di legge in punto di valutazione del dolo in capo all'imputato. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 20009 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Data Udienza: 19/01/2023 3.2. Con il secondo motivo si denunziano vizi motivazionali in relazione all'art. 192 commi 1 e 2 cod. proc. pen. in merito alla giustificazione fornita per i prelievi effettuati. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è versato in fatto e risulta generico, perché non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata (pagg. 3 e 4). La Corte territoriale ha rilevato che l'imputato, a fronte di già acquisiti emolumenti per la somma di euro 95.345,00, regolarmente contabilizzati e dunque ritenuti giustificati dal giudice di primo grado, si è poi ulteriormente appropriato, in assenza di valido titolo, dell'ulteriore somma di euro 19.935,00, senza alcuna formalizzazione di detto prelievo, da considerarsi pertanto indebito (pag. 5 della sentenza impugnata). Del tutto inconferenti sono le deduzioni difensive, ribadite anche nelle note conclusive, per cui sarebbe contraddittoria la circostanza che "un prelievo, consistente, è stato considerato legittimo, pur in assenza di delibera assembleare, l'altro, molto meno consistente, no". La Corte territoriale ha spiegato che, in effetti, il Tribunale aveva "benevolmente" omesso di approfondire le "modalità con cui tali esborsi fossero stati deliberati" e le deduzioni difensive sollecitano a questa Corte una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle risultanze processuali, peraltro non denunziando vizi di travisamento tali da poter ritenere che i giudici di merito abbiano fondato il proprio convincimento su elementi insussistenti o, per come esposti nel provvedimento impugnato, incontestabilmente diversi da quelli reali, ovvero abbiano trascurato un elemento esistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento della Cassazione nel senso non di una reinterpretazione degli elementi probatori, ma della verifica sulla sussistenza e sul contenuto di detti elementi. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come retribuzione, se tali compensi sono solo genericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, perché, in tal caso, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'"an", non è determinato anche nel "quantum" (Sez. 5, Sentenza n. 30105 del 05/06/2018, Rv. 273767; si vedano anche Sez. 5, Sentenza n. 17792 del 23/02/2017, Rv. 269639; Sez. 5, Sentenza n. 50836 del 03/11/2016, Rv. 268433; Sez. 5, Sentenza n. 46959 del 27/10/2009, Rv. 245399). E' peraltro evidente che alla mancanza di delibera assembleare possa accomunarsi il caso in cui tale delibera sia stata adottata ma solo in maniera formale ovvero solo per giustificare l'indebito prelievo di somme dalle casse sociali (Sez. 5, Sentenza n. 3191 del 16/11/2020 -dep. 26/01/2021- Rv. 280415). Va poi ribadito che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. 2 3. Con il secondo motivo solo apparentemente si denunziano vizi motivazionali, mentre è dedotta effettivamente la violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice;
tale deduzione non è consentita in sede di legittimità, giacché l'inosservanza delle suddette disposizioni non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né varrebbe in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis, Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le note conclusive a firma dell'avv. Pierpaolo Scevola Ruscellotti, il quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale ZA TR era stato condannato per il reato di bancarotta per distrazione commesso in qualità di amministratore unico della T.C. srl, dichiarata fallita in data 15 marzo 2011. 2. Il fatto per cui è stata ritenuta la penale responsabilità del ZA attiene alla distrazione di euro 19.935,00, imputandoli al conto "cassa contante". 3. Il ricorso del ZA è articolato in due motivi. 3.1. Con il primo si denunzia violazione di legge in punto di valutazione del dolo in capo all'imputato. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 20009 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Data Udienza: 19/01/2023 3.2. Con il secondo motivo si denunziano vizi motivazionali in relazione all'art. 192 commi 1 e 2 cod. proc. pen. in merito alla giustificazione fornita per i prelievi effettuati. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è versato in fatto e risulta generico, perché non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata (pagg. 3 e 4). La Corte territoriale ha rilevato che l'imputato, a fronte di già acquisiti emolumenti per la somma di euro 95.345,00, regolarmente contabilizzati e dunque ritenuti giustificati dal giudice di primo grado, si è poi ulteriormente appropriato, in assenza di valido titolo, dell'ulteriore somma di euro 19.935,00, senza alcuna formalizzazione di detto prelievo, da considerarsi pertanto indebito (pag. 5 della sentenza impugnata). Del tutto inconferenti sono le deduzioni difensive, ribadite anche nelle note conclusive, per cui sarebbe contraddittoria la circostanza che "un prelievo, consistente, è stato considerato legittimo, pur in assenza di delibera assembleare, l'altro, molto meno consistente, no". La Corte territoriale ha spiegato che, in effetti, il Tribunale aveva "benevolmente" omesso di approfondire le "modalità con cui tali esborsi fossero stati deliberati" e le deduzioni difensive sollecitano a questa Corte una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle risultanze processuali, peraltro non denunziando vizi di travisamento tali da poter ritenere che i giudici di merito abbiano fondato il proprio convincimento su elementi insussistenti o, per come esposti nel provvedimento impugnato, incontestabilmente diversi da quelli reali, ovvero abbiano trascurato un elemento esistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento della Cassazione nel senso non di una reinterpretazione degli elementi probatori, ma della verifica sulla sussistenza e sul contenuto di detti elementi. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come retribuzione, se tali compensi sono solo genericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, perché, in tal caso, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'"an", non è determinato anche nel "quantum" (Sez. 5, Sentenza n. 30105 del 05/06/2018, Rv. 273767; si vedano anche Sez. 5, Sentenza n. 17792 del 23/02/2017, Rv. 269639; Sez. 5, Sentenza n. 50836 del 03/11/2016, Rv. 268433; Sez. 5, Sentenza n. 46959 del 27/10/2009, Rv. 245399). E' peraltro evidente che alla mancanza di delibera assembleare possa accomunarsi il caso in cui tale delibera sia stata adottata ma solo in maniera formale ovvero solo per giustificare l'indebito prelievo di somme dalle casse sociali (Sez. 5, Sentenza n. 3191 del 16/11/2020 -dep. 26/01/2021- Rv. 280415). Va poi ribadito che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. 2 3. Con il secondo motivo solo apparentemente si denunziano vizi motivazionali, mentre è dedotta effettivamente la violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice;
tale deduzione non è consentita in sede di legittimità, giacché l'inosservanza delle suddette disposizioni non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né varrebbe in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis, Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente