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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/12/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
R.G. 61/2023
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, Sezione civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa IZ RA Presidente
Dott.ssa Viviana Cusolito Consigliera
Dott.ssa Ivana Acacia Consigliera relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello
TRA
nata a [...] il [...] c. f. Parte_1
residente in [...] Melito di Porto Salvo (RC) rappresentato e C.F. 1
"giusta procura in atti, ed elettivamente difeso dall'avv. Fortunato Romeo ( C.F. 2
domiciliata presso il suo studio sito in Melito Porto Salvo RC via del Fortino n. 43, il quale dichiara gli avvisi di cancelleria di voler ricevere al seguente indirizzo PE :
Email_1
CONTRO
, nata a [...] il [...] c. f. C.F. 3 Controparte_1
rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Palumbo presso il cui studio in
Reggio Calabria alla Via Sbarre Centrali V Trav n. 33 è elettivamente domiciliata
Email_2
Controparte_2 nato il [...] a [...], (c.f.: C.F. 4
[...] ), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Grazia Iaria presso il cui studio in Reggio
Calabria alla Via Marsala n. 2/E è elettivamente domiciliato E
Controparte_2 nato il [...] a [...], (c.f.: C.F._5
[...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Emilia Pino presso il cui studio in Melito Porto Salvo alla
Via Caredia n. 141 è elettivamente domiciliato pec Email_3
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione civile n.
1431/2022, pubblicata il 27/12/2022.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato il 25.01.23 la sig.ra Pt_1 proponeva appello avverso la sentenza in oggetto indicata con cui il giudice di prime cure così provvedeva: 1) rigetta le domande proposte da Parte_1 ; 2) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, cassa previdenziale ed I.V.A., se dovute, nelle misure di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto espressa richiesta;
3) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_2 (classe
1988) che si liquidano in complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, cassa previdenziale ed I.V.A., se dovute, nelle misure di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto espressa richiesta;
4) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_2 (classe 1994) che si liquidano in complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al
15% dei compensi, cassa previdenziale ed I.V.A., se dovute, nelle misure di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto espressa richiesta.
Chiedeva in particolare di:accogliere in fatto e diritto il presente appello e, previa riforma della sentenza appellata n. 1431/2022 del Tribunale di Reggio Calabria 1) accogliere l'incidentale istanza e sospendere l'efficacia della sentenza appellata con ogni conseguente statuizione 2) accertare e dichiarare che la sig.ra Controparte_1 nonché i sigg.ri CP_2 detengono illegittimamente e senza titolo l'immobile distinto catastalmente al foglio n. 44 particella 544 sub 11 categoria Cls della consistenza di mq 63 e sito in Melito Porto Salvo e di proprietà della sig.ra Parte_1
attrice; 3) per l'effetto condannare la sig.ra Controparte_1 edi terzi chiamati
[...]
sigg.ri CP_2 al rilascio di detto immobile in favore della Pt_1 attrice, libero e sgombero da
,
persone e cose;
4) voglia condannare la sig.ra Controparte_1 ed i terzi chiamati sigg.ri CP_2
al risarcimento del danno per la illegittima occupazione dell'immobile oggetto di causa nella misura e mediante pagamento della somma corrispondente al canone medio di locazione per metro quadro così come risultante dall'Agenzia del Territorio ex UTE e pari ad Euro 441,00 mensili (valore medio tenuto conto di posizione e consistenza dell'immobile) dalla data della illegittima occupazione o, in subordine, dalla domanda, e fino alla restituzione dell'immobile, oltre le successive maturande fino all'effettivo soddisfo o, in subordine, alla diversa maggiore o minore somma che sarà determinata anche all'esito di consulenza tecnica di ufficio, il tutto maggiorato di interessi rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa dell'11.09.23 si costituiva in giudizio Controparte_2 nato il
21.09.1994, chiedendo di: rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
2) in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame sulla qualificazione giuridica della domanda, rigettare comunque la domanda attorea di condanna alla restituzione/rilascio dell'immobile per regolare rilascio da parte dello CP_2 in favore del possessore dal marzo 2014;
3) ritenuto valido e opponibile alla attrice il contratto di locazione sottoscritto tra il convenuto e l'usufruttuario (possessore), rigettare la domanda dell'appellante relativa al versamento della indennità di occupazione;
4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del punto n.3), ritenere comunque estinta l'obbligazione di corrispettivo per la detenzione qualificata/occupazione, in quanto trattasi di somme già versate al possessore/usufruttuario dell'immobile; 5) in via vicaria, previo accertamento che l'attività commerciale in testa al convenuto
è cessata dal 24.03.2014, rigettare la domanda dell'appellante per il periodo successivo a tale data;
6) in via ulteriormente vicaria dichiarare la prescrizione per i periodi antecedenti alla notifica della citazione che dovessero essere ritenuti come dovuti;
7) condannare la controparte alle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del costituito procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde, per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 31.07.23 Controparte_2 (C.F.:
nato il [...] che chiedeva: Preliminarmente: dichiarare C.F._6 و
inammissibile, infondata in fatto e in diritto la richiesta inibitoria dell'esecutività e degli effetti della
Sentenza 1431/2022; 2. Dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. e/o comunque rigettare perché
destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dall'odierna appellante avverso la sentenza nr. 1431/2022, pubblicata il 27/12/2022, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del giudizio iscritto al ruolo con il n. 2182/2017 R.G.A.C. con conferma dell'impugnata sentenza;
3. Condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde. Analogamente si costituiva in data 04.10.23 che chiedeva: il rigetto dell'appello, Controparte_1
e di ogni domanda formulata dall'attrice con contestuale conferma Parte_1
,
integrale della Sentenza del primo grado di giudizio. - il rigetto dell'istanza di sospensione del tutto sfornita dei requisiti necessari per sostenerne la chiesta sospensione;
- la condanna per lite temeraria ex art 96 cpc per aver proposto un appello in contraddizione con quanto dichiarato - la condanna alle spese e competenze di giudizio della fase cautelare da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne fa esplicita richiesta;
- la condanna alle spese e competenze di giudizio della fase di merito da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne fa esplicita richiesta;
Con decreto depositato il 16.02.2023, la prima udienza effettiva veniva differita d'ufficio all'udienza del 12.09.2024, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con decreto depositato il 06.09.2024, la causa subiva un ulteriore differimento d'ufficio all'udienza del 09.10.25 per la quale veniva disposta la sostituzione con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c.
Questa Corte, con ordinanza depositata il 17.10.2025 rilevava che l'appellante, benché anteriormente costituito, non aveva depositato note di trattazione e che tale contegno andava equiparato alla mancata comparizione all'udienza. Pertanto rinviava ai sensi dell'art. 348 comma 2 c.p.c., all'udienza collegiale dell'11.12.25, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, disponendone la comunicazione alle parti, con l'avvertimento che in caso di ulteriore mancata comparizione, l'appello sarebbe stato dichiarato improcedibile.
Poiché neppure a questa ultima udienza le parti istanti hanno depositato note di trattazione, benché ritualmente notiziate dell'ordinanza che fissava la nuova udienza, con ordinanza del 16.12.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato improcedibile.
La condotta processuale dell'appellante integra, infatti, la fattispecie di cui all'art. 348 comma срс, che testualmente prevede “se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio". Alla luce della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione e in considerazione della costituzione delle parti appellate occorre provvedere sulle spese processuali del presente grado di giudizio che vanno poste a carico dell'appellante, ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022.
Applicando lo scaglione fino ad euro 52000,00 (valore causa euro 50715,00), il D.M. 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, i compensi vanno liquidati in € 4996,00 (di cui € 1029,00 per valore minimo della fase di studio della controversia;
valore minimo: € 709,00 per fase introduttiva del giudizio;
valore minimo € 1523,00 per fase di trattazione;
valore minimo: € 1735,00 per fase decisionale), oltre le spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Tale importo va decurtato del 30% in assenza di particolari questioni di fatto e diritto ex art. 4 comma quarto del D.m. citato.
Vista la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve attestarsi la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma
17 L. 228/12, previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nato il [...]
[...]
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
,
nato il [...] nel proc. n. 61.23 avverso la sentenza del Tribunale e Controparte_2
di Reggio Calabria Sezione civile n. 1431/2022, pubblicata il 27/12/2022 così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3497,20, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
Attesta, ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 16.12.2025.
La Consigliera relatrice
Dott.ssa Ivana Acacia
La Presidente
Dott.ssa IZ RA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
R.G. 61/2023
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, Sezione civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa IZ RA Presidente
Dott.ssa Viviana Cusolito Consigliera
Dott.ssa Ivana Acacia Consigliera relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello
TRA
nata a [...] il [...] c. f. Parte_1
residente in [...] Melito di Porto Salvo (RC) rappresentato e C.F. 1
"giusta procura in atti, ed elettivamente difeso dall'avv. Fortunato Romeo ( C.F. 2
domiciliata presso il suo studio sito in Melito Porto Salvo RC via del Fortino n. 43, il quale dichiara gli avvisi di cancelleria di voler ricevere al seguente indirizzo PE :
Email_1
CONTRO
, nata a [...] il [...] c. f. C.F. 3 Controparte_1
rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Palumbo presso il cui studio in
Reggio Calabria alla Via Sbarre Centrali V Trav n. 33 è elettivamente domiciliata
Email_2
Controparte_2 nato il [...] a [...], (c.f.: C.F. 4
[...] ), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Grazia Iaria presso il cui studio in Reggio
Calabria alla Via Marsala n. 2/E è elettivamente domiciliato E
Controparte_2 nato il [...] a [...], (c.f.: C.F._5
[...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Emilia Pino presso il cui studio in Melito Porto Salvo alla
Via Caredia n. 141 è elettivamente domiciliato pec Email_3
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione civile n.
1431/2022, pubblicata il 27/12/2022.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato il 25.01.23 la sig.ra Pt_1 proponeva appello avverso la sentenza in oggetto indicata con cui il giudice di prime cure così provvedeva: 1) rigetta le domande proposte da Parte_1 ; 2) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, cassa previdenziale ed I.V.A., se dovute, nelle misure di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto espressa richiesta;
3) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_2 (classe
1988) che si liquidano in complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, cassa previdenziale ed I.V.A., se dovute, nelle misure di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto espressa richiesta;
4) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_2 (classe 1994) che si liquidano in complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al
15% dei compensi, cassa previdenziale ed I.V.A., se dovute, nelle misure di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto espressa richiesta.
Chiedeva in particolare di:accogliere in fatto e diritto il presente appello e, previa riforma della sentenza appellata n. 1431/2022 del Tribunale di Reggio Calabria 1) accogliere l'incidentale istanza e sospendere l'efficacia della sentenza appellata con ogni conseguente statuizione 2) accertare e dichiarare che la sig.ra Controparte_1 nonché i sigg.ri CP_2 detengono illegittimamente e senza titolo l'immobile distinto catastalmente al foglio n. 44 particella 544 sub 11 categoria Cls della consistenza di mq 63 e sito in Melito Porto Salvo e di proprietà della sig.ra Parte_1
attrice; 3) per l'effetto condannare la sig.ra Controparte_1 edi terzi chiamati
[...]
sigg.ri CP_2 al rilascio di detto immobile in favore della Pt_1 attrice, libero e sgombero da
,
persone e cose;
4) voglia condannare la sig.ra Controparte_1 ed i terzi chiamati sigg.ri CP_2
al risarcimento del danno per la illegittima occupazione dell'immobile oggetto di causa nella misura e mediante pagamento della somma corrispondente al canone medio di locazione per metro quadro così come risultante dall'Agenzia del Territorio ex UTE e pari ad Euro 441,00 mensili (valore medio tenuto conto di posizione e consistenza dell'immobile) dalla data della illegittima occupazione o, in subordine, dalla domanda, e fino alla restituzione dell'immobile, oltre le successive maturande fino all'effettivo soddisfo o, in subordine, alla diversa maggiore o minore somma che sarà determinata anche all'esito di consulenza tecnica di ufficio, il tutto maggiorato di interessi rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa dell'11.09.23 si costituiva in giudizio Controparte_2 nato il
21.09.1994, chiedendo di: rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
2) in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame sulla qualificazione giuridica della domanda, rigettare comunque la domanda attorea di condanna alla restituzione/rilascio dell'immobile per regolare rilascio da parte dello CP_2 in favore del possessore dal marzo 2014;
3) ritenuto valido e opponibile alla attrice il contratto di locazione sottoscritto tra il convenuto e l'usufruttuario (possessore), rigettare la domanda dell'appellante relativa al versamento della indennità di occupazione;
4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del punto n.3), ritenere comunque estinta l'obbligazione di corrispettivo per la detenzione qualificata/occupazione, in quanto trattasi di somme già versate al possessore/usufruttuario dell'immobile; 5) in via vicaria, previo accertamento che l'attività commerciale in testa al convenuto
è cessata dal 24.03.2014, rigettare la domanda dell'appellante per il periodo successivo a tale data;
6) in via ulteriormente vicaria dichiarare la prescrizione per i periodi antecedenti alla notifica della citazione che dovessero essere ritenuti come dovuti;
7) condannare la controparte alle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del costituito procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde, per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 31.07.23 Controparte_2 (C.F.:
nato il [...] che chiedeva: Preliminarmente: dichiarare C.F._6 و
inammissibile, infondata in fatto e in diritto la richiesta inibitoria dell'esecutività e degli effetti della
Sentenza 1431/2022; 2. Dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. e/o comunque rigettare perché
destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dall'odierna appellante avverso la sentenza nr. 1431/2022, pubblicata il 27/12/2022, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del giudizio iscritto al ruolo con il n. 2182/2017 R.G.A.C. con conferma dell'impugnata sentenza;
3. Condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde. Analogamente si costituiva in data 04.10.23 che chiedeva: il rigetto dell'appello, Controparte_1
e di ogni domanda formulata dall'attrice con contestuale conferma Parte_1
,
integrale della Sentenza del primo grado di giudizio. - il rigetto dell'istanza di sospensione del tutto sfornita dei requisiti necessari per sostenerne la chiesta sospensione;
- la condanna per lite temeraria ex art 96 cpc per aver proposto un appello in contraddizione con quanto dichiarato - la condanna alle spese e competenze di giudizio della fase cautelare da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne fa esplicita richiesta;
- la condanna alle spese e competenze di giudizio della fase di merito da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne fa esplicita richiesta;
Con decreto depositato il 16.02.2023, la prima udienza effettiva veniva differita d'ufficio all'udienza del 12.09.2024, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con decreto depositato il 06.09.2024, la causa subiva un ulteriore differimento d'ufficio all'udienza del 09.10.25 per la quale veniva disposta la sostituzione con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c.
Questa Corte, con ordinanza depositata il 17.10.2025 rilevava che l'appellante, benché anteriormente costituito, non aveva depositato note di trattazione e che tale contegno andava equiparato alla mancata comparizione all'udienza. Pertanto rinviava ai sensi dell'art. 348 comma 2 c.p.c., all'udienza collegiale dell'11.12.25, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, disponendone la comunicazione alle parti, con l'avvertimento che in caso di ulteriore mancata comparizione, l'appello sarebbe stato dichiarato improcedibile.
Poiché neppure a questa ultima udienza le parti istanti hanno depositato note di trattazione, benché ritualmente notiziate dell'ordinanza che fissava la nuova udienza, con ordinanza del 16.12.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato improcedibile.
La condotta processuale dell'appellante integra, infatti, la fattispecie di cui all'art. 348 comma срс, che testualmente prevede “se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio". Alla luce della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione e in considerazione della costituzione delle parti appellate occorre provvedere sulle spese processuali del presente grado di giudizio che vanno poste a carico dell'appellante, ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022.
Applicando lo scaglione fino ad euro 52000,00 (valore causa euro 50715,00), il D.M. 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, i compensi vanno liquidati in € 4996,00 (di cui € 1029,00 per valore minimo della fase di studio della controversia;
valore minimo: € 709,00 per fase introduttiva del giudizio;
valore minimo € 1523,00 per fase di trattazione;
valore minimo: € 1735,00 per fase decisionale), oltre le spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Tale importo va decurtato del 30% in assenza di particolari questioni di fatto e diritto ex art. 4 comma quarto del D.m. citato.
Vista la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve attestarsi la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma
17 L. 228/12, previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nato il [...]
[...]
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
,
nato il [...] nel proc. n. 61.23 avverso la sentenza del Tribunale e Controparte_2
di Reggio Calabria Sezione civile n. 1431/2022, pubblicata il 27/12/2022 così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3497,20, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
Attesta, ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 16.12.2025.
La Consigliera relatrice
Dott.ssa Ivana Acacia
La Presidente
Dott.ssa IZ RA