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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 15/12/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1041/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa NI IN Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1041/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DI GO e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
DI CC PO e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nascevano i figli minori di anni 6 e di anni 13, rilevata Per_1 Per_2
l'interruzione della relazione, pur nella persistente convivenza per mancanza di adeguate risorse economiche al fine di diversa sistemazione abitativa, dato atto degli atteggiamenti aggressivi dell'ex compagno che avevano anche impedito l'omologa di pregressi accordi e ritenuta la necessità di regolare i rapporti nell'interesse dei bambini, con ricorso depositato in data 24.4.2024 la signora evocava in causa rassegnando le Parte_1 Controparte_1 conclusioni che si riportano: in via preliminare adottare ex art. 473 bis c.p.c. i provvedimenti provvisori indifferibili aventi ad oggetto l'affidamento e il mantenimento dei figli minori e e/o fissare apposita udienza urgente ex Per_2 Per_1
1 art. 473 bis c.p.c. stante il pregiudizio imminente per i figli minori;
disporre
l'affidamento condiviso dei minori di anni 6 e di anni 13 con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre, SI.ra , presso l'abitazione Parte_1 familiare sita in Livorno Via Gramsci n. 42;
- per quanto riguarda il regime di visita il SI. terrà con sé i figli, secondo il CP_1 seguente calendario: nella prima e terza settimana del mese, il padre terrà con sé i figli nei giorni di mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola sino al giorno seguente in cui li accompagnerà a scuola mentre nella seconda e quarta settimana del mese, il padre terrà con sé i figli il martedì dall'uscita di scuola sino al giorno seguente quando li accompagnerà a scuola nonchè il week end dalle ore 9,00 del mattino del sabato sino alla domenica sera quando li accompagnerà a casa. Fintanto che il SI. non si CP_1 sarà sottoposto ad un percorso psicologico nonchè ad un percorso di valutazione presso il Serd di Livorno, nei giorni in cui dovrà tenere con sé i figli dovrà essere presente la nonna paterna la quale l'aiuterà nella gestione dei bambini;
Persona_3
- durante le festività natalizie i minori trascorreranno con la madre ed il padre ad anni alterni, il giorno 24 (vigilia) o il giorno 25 (giorno di Natale), il giorno 26 (Santo
Stefano) o il giorno dell'Epifania e il giorno 31 dicembre e/o 1 gennaio. Durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno con la madre o con il padre ad anni alterni il giorno di Pasqua e o di Pasquetta. Infine, nel periodo estivo i genitori trascorreranno con i minori due settimane anche non consecutive. Detto periodo dovrà essere concordato tra le parti entro il 30 giugno di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, nonché le date di partenza e di ritorno porre a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1 corrispondere in favore della sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, la Parte_1 somma mensile di € 400,00 quale contributo al mantenimento dei figli minori (250,00 euro per ciascun figlio), o la minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia, tramite accredito su conto corrente, oltre rivalutazione annuale ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo CNF;
- il rimborso delle spese al genitore anticipatario: in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro
(a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Le spese straordinarie saranno rimborsate al genitore che le avrà sostenute entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della documentazione di spesa da parte del medesimo genitore che le avrà anticipate;
- entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura e a concedersi reciproco assenso all'inscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio, impegnandosi a ribadire detto consenso, ove occorresse, avanti le competenti autorità;
- l'assegno unico continuerà ad essere percepito al 50% da entrambi i genitori;
2 - In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
Si costituiva il signor il quale, contestando in fatto e in diritto le CP_1 richieste della ricorrente, concludeva nei termini seguenti: “Voglia disporre
l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_4 con collocazione prevalente presso la madre presso l'abitazione sita in Livorno in Via
Gramsci n. 42; 2. Voglia disporre per come risulterà di giustizia in punto di regime di visita dei figli minori;
3. Voglia disporre per come risulterà di giustizia in merito al mantenimento dei figli minori da parte del signor Chiede che sia Controparte_1 disposta una CTU per accertare le capacità genitoriali di entrambe le parti. Spese compensate.”
Previamente trattato il procedimento cautelare, all'udienza di comparizione venivano resi provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. anche sull'accordo delle parti e venivano disposti percorsi di sostegno alla genitorialità nell'interesse dei bambini;
effettuati alcuni rinvii nell'attesa del completamento dei percorsi suddetti, la causa veniva infine rinviata per la rimessione in decisione all'udienza dell'11.12.2025, assegnandosi alle parti i termini per il deposito dei rispettivi scritti conclusionali ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Medio tempore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la regolamentazione di tutte le questioni accessorie relative ai figli minori e i procuratori concludevano concordemente per sentir pronunciare come da accordo raggiunto dalle parti. La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere accolte senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse del figlio minore degli accordi tra le parti, alla luce delle allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
Ritenuta in ogni caso, così come peraltro richiesto, la necessità di disporre monitoraggio della situazione familiare, va in questa sede disposta la prosecuzione di un monitoraggio familiare da parte del Servizio Sociale competente, che darà conto anche del prosieguo dei sostegni articolati nell'interesse della famiglia e del loro svolgersi, con onere di riferire al Giudice
Tutelare con relazione socio familiare relativa ai minori e da Per_1 Per_2 depositarsi nel termine di nove mesi, avendo il Servizio cura di descrivere il contesto socio-familiare ed ambientale dei minori e di approfondire l'ambito
3 delle relazioni familiari tra genitori e figli e tra genitori e famiglia di origine, il tutto, in ogni caso, secondo lo schema concordato nella linee guida del giugno
2018.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Le parti si impegnano a continuare a collaborare con i Servizi Sociali
Professionali del Comune di Livorno nell'esclusivo interesse dei figli;
- Le parti concordano che i figli siano assegnati congiuntamente ad entrambi i genitori con prevalenza di dimora presso la madre;
- Il SI. si impegna a tenere con sé i figli minori almeno due pomeriggi CP_1 la settimana dall'uscita della scuola (nei periodi di non frequentazione scolastica dalle 15 quando saranno prelevati dalla dimora della madre) sino alle 21,30 quando saranno accompagnati presso la dimora della madre e un fine settimana alternato dal sabato mattina alle 11,00 quando saranno prelevati dalla dimora della madre sino alle 21,30 della domenica quando saranno accompagnati alla dimora della madre;
qualora i suoi impegni lavorativi dovessero rendessero difficile il rispetto di tali orari il SI. sarà CP_1 coadiuvato nell'adempimento dei suoi impegni dalla madre (nonna dei bambini) SInora;
le parti potranno tenere con sé i figli anche Persona_3 una settimana consecutiva l'estate e una l'inverno previo congruo preavviso da fornire all'altro genitore;
i genitori avranno con loro i figli durante le festività nazionali religiose ad anni alterni;
- I genitori si impegnano a non coinvolgere, con qualsiasi modalità, i bambini nel loro rapporto evitando di domandare loro di fare da tramite e da intermediari;
- Nel maggiore interesse della gestione dei figli, il SI si impegna a non CP_1 limitare le possibilità di contatto alla SI.ra evitando di bloccarla sui Pt_1 principali mezzi di comunicazione in uso (es. telefono, whatsapp, messanger facebook ect);
- La casa coniugale, che il ha lasciato di comune accordo con la al CP_1 Pt_1 termine della convivenza, resterà assegnata alla ove vivrà con i figli;
il Pt_2
SI, continuerà a farsi carico dell'intero mutuo ivi presente;
CP_1
- Le parti si impegnano a recarsi entro il 10/06/25 presso l'istituto bancario concedente il mutuo che ha permesso l'acquisto della prima casa familiare al fine di domandare la rinegoziazione delle condizioni di mutuo;
- Le parti si impegnano a rispettarsi e a vivere in modo autonomo, collaborando con impegno nell'esclusivo interesse dei figli;
- Il SI. corrisponderà alla SI.ra mediante addebito diretto sulla CP_1 Pt_1 sua busta paga, euro 300,00 mensili complessivi (150,00 euro per ciascun figlio)
4 per il mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF: le spese straordinarie superiori a 50,00 euro dovranno essere preventivamente concertate tra le parti;
l'assegno unico universale spetterà integralmente alla SI.ra Pt_1
- Le parti ottempereranno, con spirito collaborativo e propositivo, ad ogni indicazione, invito o prescrizione che dovesse giungere dal Giudice civile adito;
- dispone la prosecuzione di un monitoraggio familiare da parte del Servizio
Sociale competente, che darà conto anche del prosieguo dei sostegni articolati nell'interesse della famiglia e del loro svolgersi, con onere di riferire al Giudice
Tutelare con relazione socio familiare relativa ai minori e da Per_1 Per_2 depositarsi nel termine di nove mesi, avendo il Servizio cura di descrivere il contesto socio-familiare ed ambientale dei minori e di approfondire l'ambito delle relazioni familiari tra genitori e figli e tra genitori e famiglia di origine, il tutto, in ogni caso, secondo lo schema concordato nella linee guida del giugno
2018.
Spese legali compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 12.12.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa NI IN)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa NI IN Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1041/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DI GO e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
DI CC PO e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nascevano i figli minori di anni 6 e di anni 13, rilevata Per_1 Per_2
l'interruzione della relazione, pur nella persistente convivenza per mancanza di adeguate risorse economiche al fine di diversa sistemazione abitativa, dato atto degli atteggiamenti aggressivi dell'ex compagno che avevano anche impedito l'omologa di pregressi accordi e ritenuta la necessità di regolare i rapporti nell'interesse dei bambini, con ricorso depositato in data 24.4.2024 la signora evocava in causa rassegnando le Parte_1 Controparte_1 conclusioni che si riportano: in via preliminare adottare ex art. 473 bis c.p.c. i provvedimenti provvisori indifferibili aventi ad oggetto l'affidamento e il mantenimento dei figli minori e e/o fissare apposita udienza urgente ex Per_2 Per_1
1 art. 473 bis c.p.c. stante il pregiudizio imminente per i figli minori;
disporre
l'affidamento condiviso dei minori di anni 6 e di anni 13 con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre, SI.ra , presso l'abitazione Parte_1 familiare sita in Livorno Via Gramsci n. 42;
- per quanto riguarda il regime di visita il SI. terrà con sé i figli, secondo il CP_1 seguente calendario: nella prima e terza settimana del mese, il padre terrà con sé i figli nei giorni di mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola sino al giorno seguente in cui li accompagnerà a scuola mentre nella seconda e quarta settimana del mese, il padre terrà con sé i figli il martedì dall'uscita di scuola sino al giorno seguente quando li accompagnerà a scuola nonchè il week end dalle ore 9,00 del mattino del sabato sino alla domenica sera quando li accompagnerà a casa. Fintanto che il SI. non si CP_1 sarà sottoposto ad un percorso psicologico nonchè ad un percorso di valutazione presso il Serd di Livorno, nei giorni in cui dovrà tenere con sé i figli dovrà essere presente la nonna paterna la quale l'aiuterà nella gestione dei bambini;
Persona_3
- durante le festività natalizie i minori trascorreranno con la madre ed il padre ad anni alterni, il giorno 24 (vigilia) o il giorno 25 (giorno di Natale), il giorno 26 (Santo
Stefano) o il giorno dell'Epifania e il giorno 31 dicembre e/o 1 gennaio. Durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno con la madre o con il padre ad anni alterni il giorno di Pasqua e o di Pasquetta. Infine, nel periodo estivo i genitori trascorreranno con i minori due settimane anche non consecutive. Detto periodo dovrà essere concordato tra le parti entro il 30 giugno di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, nonché le date di partenza e di ritorno porre a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1 corrispondere in favore della sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, la Parte_1 somma mensile di € 400,00 quale contributo al mantenimento dei figli minori (250,00 euro per ciascun figlio), o la minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia, tramite accredito su conto corrente, oltre rivalutazione annuale ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo CNF;
- il rimborso delle spese al genitore anticipatario: in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro
(a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Le spese straordinarie saranno rimborsate al genitore che le avrà sostenute entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della documentazione di spesa da parte del medesimo genitore che le avrà anticipate;
- entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura e a concedersi reciproco assenso all'inscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio, impegnandosi a ribadire detto consenso, ove occorresse, avanti le competenti autorità;
- l'assegno unico continuerà ad essere percepito al 50% da entrambi i genitori;
2 - In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
Si costituiva il signor il quale, contestando in fatto e in diritto le CP_1 richieste della ricorrente, concludeva nei termini seguenti: “Voglia disporre
l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_4 con collocazione prevalente presso la madre presso l'abitazione sita in Livorno in Via
Gramsci n. 42; 2. Voglia disporre per come risulterà di giustizia in punto di regime di visita dei figli minori;
3. Voglia disporre per come risulterà di giustizia in merito al mantenimento dei figli minori da parte del signor Chiede che sia Controparte_1 disposta una CTU per accertare le capacità genitoriali di entrambe le parti. Spese compensate.”
Previamente trattato il procedimento cautelare, all'udienza di comparizione venivano resi provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. anche sull'accordo delle parti e venivano disposti percorsi di sostegno alla genitorialità nell'interesse dei bambini;
effettuati alcuni rinvii nell'attesa del completamento dei percorsi suddetti, la causa veniva infine rinviata per la rimessione in decisione all'udienza dell'11.12.2025, assegnandosi alle parti i termini per il deposito dei rispettivi scritti conclusionali ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Medio tempore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la regolamentazione di tutte le questioni accessorie relative ai figli minori e i procuratori concludevano concordemente per sentir pronunciare come da accordo raggiunto dalle parti. La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere accolte senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse del figlio minore degli accordi tra le parti, alla luce delle allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
Ritenuta in ogni caso, così come peraltro richiesto, la necessità di disporre monitoraggio della situazione familiare, va in questa sede disposta la prosecuzione di un monitoraggio familiare da parte del Servizio Sociale competente, che darà conto anche del prosieguo dei sostegni articolati nell'interesse della famiglia e del loro svolgersi, con onere di riferire al Giudice
Tutelare con relazione socio familiare relativa ai minori e da Per_1 Per_2 depositarsi nel termine di nove mesi, avendo il Servizio cura di descrivere il contesto socio-familiare ed ambientale dei minori e di approfondire l'ambito
3 delle relazioni familiari tra genitori e figli e tra genitori e famiglia di origine, il tutto, in ogni caso, secondo lo schema concordato nella linee guida del giugno
2018.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Le parti si impegnano a continuare a collaborare con i Servizi Sociali
Professionali del Comune di Livorno nell'esclusivo interesse dei figli;
- Le parti concordano che i figli siano assegnati congiuntamente ad entrambi i genitori con prevalenza di dimora presso la madre;
- Il SI. si impegna a tenere con sé i figli minori almeno due pomeriggi CP_1 la settimana dall'uscita della scuola (nei periodi di non frequentazione scolastica dalle 15 quando saranno prelevati dalla dimora della madre) sino alle 21,30 quando saranno accompagnati presso la dimora della madre e un fine settimana alternato dal sabato mattina alle 11,00 quando saranno prelevati dalla dimora della madre sino alle 21,30 della domenica quando saranno accompagnati alla dimora della madre;
qualora i suoi impegni lavorativi dovessero rendessero difficile il rispetto di tali orari il SI. sarà CP_1 coadiuvato nell'adempimento dei suoi impegni dalla madre (nonna dei bambini) SInora;
le parti potranno tenere con sé i figli anche Persona_3 una settimana consecutiva l'estate e una l'inverno previo congruo preavviso da fornire all'altro genitore;
i genitori avranno con loro i figli durante le festività nazionali religiose ad anni alterni;
- I genitori si impegnano a non coinvolgere, con qualsiasi modalità, i bambini nel loro rapporto evitando di domandare loro di fare da tramite e da intermediari;
- Nel maggiore interesse della gestione dei figli, il SI si impegna a non CP_1 limitare le possibilità di contatto alla SI.ra evitando di bloccarla sui Pt_1 principali mezzi di comunicazione in uso (es. telefono, whatsapp, messanger facebook ect);
- La casa coniugale, che il ha lasciato di comune accordo con la al CP_1 Pt_1 termine della convivenza, resterà assegnata alla ove vivrà con i figli;
il Pt_2
SI, continuerà a farsi carico dell'intero mutuo ivi presente;
CP_1
- Le parti si impegnano a recarsi entro il 10/06/25 presso l'istituto bancario concedente il mutuo che ha permesso l'acquisto della prima casa familiare al fine di domandare la rinegoziazione delle condizioni di mutuo;
- Le parti si impegnano a rispettarsi e a vivere in modo autonomo, collaborando con impegno nell'esclusivo interesse dei figli;
- Il SI. corrisponderà alla SI.ra mediante addebito diretto sulla CP_1 Pt_1 sua busta paga, euro 300,00 mensili complessivi (150,00 euro per ciascun figlio)
4 per il mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF: le spese straordinarie superiori a 50,00 euro dovranno essere preventivamente concertate tra le parti;
l'assegno unico universale spetterà integralmente alla SI.ra Pt_1
- Le parti ottempereranno, con spirito collaborativo e propositivo, ad ogni indicazione, invito o prescrizione che dovesse giungere dal Giudice civile adito;
- dispone la prosecuzione di un monitoraggio familiare da parte del Servizio
Sociale competente, che darà conto anche del prosieguo dei sostegni articolati nell'interesse della famiglia e del loro svolgersi, con onere di riferire al Giudice
Tutelare con relazione socio familiare relativa ai minori e da Per_1 Per_2 depositarsi nel termine di nove mesi, avendo il Servizio cura di descrivere il contesto socio-familiare ed ambientale dei minori e di approfondire l'ambito delle relazioni familiari tra genitori e figli e tra genitori e famiglia di origine, il tutto, in ogni caso, secondo lo schema concordato nella linee guida del giugno
2018.
Spese legali compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 12.12.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa NI IN)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
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