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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/11/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
n. 541/2021 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa LI IA OS RA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 541/21, introitata per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti come da provvedimento del 15.05.2025, precisate le conclusioni come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 16 aprile 2025. promossa da
(cod. fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 13/11/1993, residente a [...], rappresentato e difeso, dall'Avv.
ER AT ed elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato procuratore, sito in
RE (Rc) alla via Colarrò n. 9 , giusta procura in atti attore contro società Controparte_1 rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della Controparte_2
[...
, con sede in Roma, via della Bufalotta, n° 374, P.I. in persona del Procuratore P.IVA_1 speciale e rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Mortoro, ed elettivamente Controparte_3 domiciliata presso lo studio del nominato difensore , sito in Catanzaro, via Madonna dei Cieli 6, giusta procura in atti
Convenuta
( ), residente a [...] C.F._2
Palmiro Togliatti n.20/A;
( ), residente a [...] C.F._3
Palmiro Togliatti n.20/A.
Convenuti contumaci
Oggetto: lesione personale- risarcimento danni
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
16 aprile 2025, da intendersi qui ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva innanzi al Tribunale di Parte_1
Locri, la compagnia di assicurazione oggi CP_1 Controparte_1
n p.l.r.p.t. ed i sigg.ri nella qualità di conducente, e
[...] Controparte_4 [...] quale proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro per cui è causa ed assicurato presso CP_5 la compagnia indicata . L'attore chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art 2043 c.c, che la responsabilità del sinistro avvenuto in data
08.07.2019 sia da ascrivere interamente ai Sig.ri e nella qualità di conducente Controparte_4 Controparte_5
e proprietario dell'autovettura mod. Fiat Panda targata EW187NH; 2) condannare, pertanto, in solido i convenuti al risarcimento di tutti i danni occorsi alla persona del Sig. nella triplice dimensione morale- Parte_1 patrimoniale e biologico, conseguenti alle lesioni subite nell'importo complessivo che verrà determinato ex art. 14 T.U.
Spese di Giustizia, o negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata”, con vittoria di spese da distrarsi.
L'attore poneva a fondamento dell'azione le seguenti circostanze di fatto: in data 08.07.2019, intorno alle ore 08:15 circa, si trovava in sella alla propria bicicletta e percorreva la Parte_1
SS Prov. ER Sup. del comune di ER (RC) con direzione monti-mare. Secondo la ricostruzione di parte attrice, all'altezza di una curva discesa, veniva tamponato e scaraventato a terra da un'autovettura mod. Fiat Panda targata EW187NH, assicurata presso la con CP_6 polizza n. con0000003152493, di proprietà di e condotta da A Controparte_5 Controparte_4 seguito dell'impatto il riportava danni materiali alla bicicletta nonché lesioni personali a causa Pt_1 delle quali veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Melito P.S.. A seguito di attività stragiudiziale con la compagnia avente esito negativo , l'attore si rivolgere all'Autorità giudiziaria chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ut supra riportate.
Con comparsa depositata il 27.07.21, si costituiva la compagnia di assicurazione che eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo in quanto generico ed in violazione del disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c. , nel merito impugnava e contestava il dedotto di parte attrice e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni : “In via preliminare:- ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, nulla la domanda attorea e, per l'effetto, statuire come per legge;
Nel merito- rigettare l a domanda attorea siccome infondata in fatto ed in di ritto;
- in subordine, qualora l'an venisse dimostrato, ridurla a quanto di ragione tenendo conto del prevalente concorso di colpa ascrivibile all'attore nella causazione del sinistro;
- dichiarare, in ogni caso, la nullità della richiesta di interessi e rivalutazione”.
Con provvedimento dell'08.09.2021 del Giudice titolare del ruolo dr.ssa Marra, in accoglimento dell'eccezione di parte convenuta, veniva dichiarata la nullità della citazione e disposta l'integrazione della domanda , con termine per la rinnovazione della notifica . In ottemperanza di quanto disposto, l'attore integrava l'atto introduttivo specificandone il petitum e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“a) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art 2043 c.c, che la responsabilità del sinistro avvenuto in data 08.07.2019 sia da ascrivere interamente ai
Sig.ri e nella qualità di conducente e proprietario dell'autovettura mod. Fiat Controparte_4 Controparte_5
Panda targata EW187NH; b) condannare, pertanto, in solido i convenuti al risarcimento di tutti i danni occorsi alla persona del Sig. quantificati per un importo complessivo di € 37.637,00, comprensivo del Parte_1 danno di natura odontoiatrica di euro 4.300,00, o negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia
e/o risultanti dalla fase istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata”, con vittoria di spese da distrarsi.
Alla successiva udienza in modalità cartolare del 15.12.2021 , veniva disposta la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo per come integrato , nei confronti dei convenuti CP_4
e . Questi ultimi rimanevano contumaci.
[...] Controparte_5
Concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc, con provvedimento del 18.5.2023 veniva ammessa la prova orale articolata da parte attrice.
Sentiti i testi all'udienza del 13-12.2023, il giudice dr.ssa Marra ammetteva la consulenza tecnica di titpo medico . Depositata la CTU in data 7.5.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delel conclusioni.
A seguito di cambio dell'istruttore, la causa veniva rinvita per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 16 aprile 2025 ed introitata per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 15.05.2025.
In diritto
2.- I principi
Per quel che riguarda il merito della vicenda occorre valutare i principi generali che presiedono la materia. Sulla base di quanto riportato nell'atto introduttivo e della successiva integrazione , la causa petendi è costituita da un impatto tra la bicicletta condotta da
[...]
e l'autovettura intestata a ma condotta da Pt_1 Controparte_5 Controparte_4
Occorre preliminarmente chiarire che per il codice strada, la bicicletta è un veicolo e l'art. 50, 1° comma del codice della strada stabilisce infatti : “I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. Sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i
25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h”. Da ciò discende che i ciclisti, nel collocarsi sulla strada , devono tenere una condotta adeguata e prudente , in particolare l'art. 182 CDS stabilisce che devono circolare mantenendosi sul margine destro;
segnalare con debito anticipo ogni cambio di direzione;
accertarsi, prima di porre in essere una determinata manovra, di poter eseguire la stessa in sicurezza per se stessi e gli altri utenti della strada.
Secondo la ricostruzione di parte attrice (atteso che nessuno dei convenuti salvo la compagnia , si è costituito ) il riferimento all'”impatto” tra l'autovettura ed il velocipede comporta il richiamo all'art. 2054 c.c. che prevede che ove il conducente danneggiato non riesca a provare la responsabilità dell'altro conducente, è previsto il criterio sussidiario della distribuzione della responsabilità in egual misura, in considerazione del nesso eziologico condotta-evento.
In sostanza il secondo comma della norma, prevede in via sussidiaria una presunzione di colpa di entrambi i conducenti nel caso in cui non venga dimostrata la colpa di un soggetto in particolare. Anche in tale ultimo caso, il conducente che dimostri la esclusiva responsabilità dell'altro, non è esonerato dal dimostrare che egli ha tenuto una condotta conforme al codice della strada e di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass. 1987 n. 8386; Cass. 1987 n.
6792). Identico principio è stato di recente ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
13672 del 21.05.2019, che ha chiarito: “ Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 c.c., comma 2, nonchè dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (tra le tante, Cass. n. 4648/1999)”. Ed ancora Cassazione civile sez. III,
20/03/2020, n.7479 ha stabilito : “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (nella specie, due diverse consulenze tecniche non avevano permesso di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente)”
In relazione alla rilevanza e incidenza dell'onere probatorio, nel caso di specie occorre richiamare anche l'art. 149 del CDS atteso che, sempre in forza della ricostruzione di parte attrice, lo “scontro” è qualificato come “tamponamento” in quanto entrambi i veicoli procedevano nel medesimo senso di marcia. Occorre vagliare la posizione dei conducenti alla luce del disposto dell'art. 149 CDS che pone l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza tra i veicoli: “1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.”
Va altresì precisato che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. n. 5226/2006, Cass. n. 9550/2009).
3.- Nel merito – l'an debeatur
Tanto richiamato in linea di principio, dalla disamina degli atti e delle risultanze istruttorie e documentali, deve ritenersi che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per incidente stradale proposta da è fondata e va accolta. Parte_1
3.1.- In particolare sulla dinamica del sinistro rilevano diversi elementi convergenti e concordanti:
§.- è in atti il modello CAI che risulta sottoscritto da entrambi i conducenti e nel quale dichiara di avere tamponato la bicicletta del facendolo cadere a terra Controparte_4 Pt_1 indicando circostanze di tempo e di luogo. La Corte di Cassazione Civ., sez. III civ., con ordinanza 3 giugno 2024, n. 15431 , in motivazione ha stabilito in ordine al valore probatorio del modello CAI : “l'art. 143, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. Non si tratta, in proposito, di una novità legislativa, dal momento che la disposizione ora richiamata costituisce la riproposizione dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n.
39. La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, come invece l'impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in esame (v. in argomento, tra le altre, l'ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29146). “.
Sulla base degli atti e delle istanze istruttorie , deve ritenersi che nessuna prova contraria risulta fornita dalla compagnia di assicurazione, in ordine alla dinamica del sinistro pertanto quanto riportato nel modello in atti è valutabile dal Giudicante .
§.- Quanto sostenuto da parte attrice risulta altresì corroborato ai fini dell'an debeatur, anche dalle risultanze della prova orale: l'unica testimone oculare ha riferito: Testimone_1
“posso rispondere sui fatti di causa in quanto io ho assistito al sinistro di cui si controverte. Era il 2019, credo i primi giorni di luglio. Era mattina. Io stavo andando su in paese (perché abito in zona mare e salivo verso monte).
Io percorrevo la Strada Provinciale che collega ER mare a ER Superiore con direzione mare- monti.
Invece il ragazzo che è stato investito che era in sella ad una bici elettrica nera percorreva la strada nel senso opposto.
Una macchina bianca, una Panda credo, era dietro la bicicletta e l'ha investita subito dopo una curva che era sulla destra per chi scende, in un punto in cui comunque c'era visibilità. La bicicletta teneva la destra ed è stata tamponata: l'urto è avvenuto tra la parte anteriore destra dell'auto e la ruota posteriore della bici. Non so se l'auto volesse effettuare un sorpasso. Dopo l'urto il ciclista è caduto a terra sulla destra, vicino ad un muretto. Mi sono fermata a prestare soccorso. La signora che guidava l'auto si è fermata pure, non la conoscevo. Non conoscevo neppure l'attore.
e' un ragazzo alto, bruno. Non c'erano altri testimoni, c'eravamo solo noi.” – omissis- “ Poi è arrivata un'altra signora che scendeva. - omissis-. Con il cellulare ha chiamato la moglie. Non ho aspettato che arrivasse la moglie.
Non so se è stato poi accompagnato in ospedale. Gli ho solo lasciato il mio recapito se avesse avuto bisogno”.
Quanto riferito dalla teste, in ottemperanza all'onere probatorio incombente sull'attore, risulta coerente con la ricostruzione in atti collocando i due mezzi sulla medesima corsia ed il sul margine destro della carreggiata , nessuna prova del contrario emerge in atti. Pt_1
3.2- In ordine alle conseguenze dell'impatto descritto, ovvero sulle lesioni ed il nesso eziologico , rileva sempre quanto emerso dalla prova orale in quanto la teste Controparte_7
ha riferito: “Il ragazzo ha sbattuto la faccia a terra, aveva sangue sul viso, ha battuto la testa, aveva Tes_1 sangue alla gamba, mi pare sinistra. La bicicletta aveva danni nella parte posteriore, ma non ci ho prestato molto caso. L'auto aveva danni, mi pare al fanalino anteriore destro. Con la signora che guidava l'auto investitrice abbiamo aiutato il ragazzo ad alzarsi e lo abbiamo fatto appoggiare al muretto, gli ho dato un po' d'acqua” ; l'altra teste di parte attrice non presente al momento dell'incidente ma giunta subito Testimone_2 dopo, ha riferito elementi rilevanti ai fini delle lesioni e del luogo del sinistro : “io non ho assistito al sinistro di cui si controverte, sono arrivata dopo quando il ragazzo era seduto sul ciglio della strada, su un piccolo muretto. Era la strada che va da casa mia a ER marina. C'era la conducente della macchina, una macchina Per_ bianca, non so come si chiami, nel paese la chiamiamo C'era anche una bicicletta scura per terra. La bicicletta era nella corsia destinata a scendere. Non ho guardato se la bicicletta o la macchina avessero dei danni. Posso dire che il ragazzo era sanguinante nel viso, si alzava i pantaloni, quindi credo avesse dolore ad una gamba, non ricordo
a quale gamba. C'era anche una ragazza con i capelli lunghi che si era fermata per prestare soccorso. Mi hanno detto che l'attore aveva chiamato la moglie che poi è arrivata. Non so se poi l'attore è stato condotto in ospedale”. Anche sotto tale profilo non risulta prova contraria della compagnia di assicurazione.
§.-Rileva sul punto, il referto del Pronto soccorso del PO di Melito Porto Salvo in data ed ora compatibili con il sinistro, nel quale viene riportato, quale causa delle lesioni: “trauma di incidente in strada. Incidente stradale”. Pur essendo una dichiarazione dell'attore recepita dal medico, rileva nel quadro probatorio in quanto non sempre vi è coincidenza, nell'immediatezza dei fatti, tra quanto sostenuto in atti e la dichiarazione resa presso il presidio medico.
§.- In ordine alle lesioni ed al nesso causale col sinistro, rileva quanto ritenuto dal CTU che ha accertato la compatibilità causale tra la dinamica del sinistro descritta in atti e le lesioni refertate ed accertate in sede di visita nell'immediatezza dei fatti. Sotto il profilo della riconducibilità delle lesioni al fatto è rilevante altresì anche quanto dall'ausiliario ritenuto in sede di risposta alle osservazioni del CTP della compagnia. Il CTU in ordine alla riconducibilità delle lesioni al sinistro, che il Giudicante condivide, ha affermato: “Nello specifico, è bene tenere separati i casi dove manca del tutto ogni evidenza di lesività, parlando di un traumatismo che, quando realmente accaduto, appaia talmente lieve da non correlarsi inizialmente a nessun reperto clinico. Diversamente ben chiaro, è il caso di una collisione a seguito della quale il soggetto ricorre subito ad un pronto soccorso, e dove il sanitario, pur a fronte di esami negativi, attesta la presenza di lesioni correlabili con l'evenienza traumatica. In questo contesto entra in gioco
l'esperienza e la capacità professionale del medico legale che, basandosi sui dati complessivi (evidenze del sinistro, modalità della collisione, violenza e direzione dell'urto…. ecc.), verifica se e fino a che punto, sia possibile sostenere che manca l'evidenza di una lesione accertata a fronte di dati che, oggettivamente, consentono di ammetterla. Nel caso in esame, non vedo come si possa non riconoscere, che le lesioni descritte nel referto di pronto soccorso ed i relativi postumi, siano occorsi a causa ed in conseguenza del già descritto incidente stradale.
3.3- Come rilevato nessuna prova contraria è stata fornita dalla Compagnia la quale si è limitata a sostenere che parte attrice aveva avuto altri sinistri , in quanto è stata prodotta una “lista sinistri” del 2019 priva di sottoscrizione ed attestazione di conformità chiaramente atto interno, priva di valore probatorio , nonché documentazione relativa al sinistro in oggetto ma limitatamente al velocipede non anche alle lesioni personali, oggetto del giudizio de quo. Nessuna prova contraria è stata articolata o richiesta anche in relazione alla tipologia di lesioni.
Non risulta supportato da alcun elemento la circostanza che il tenesse una condotta non Pt_1 conforme al codice della strada e costituisse intralcio alla circolazione, per come sostenuto in atti.
3.4- In conclusione, valutato il materiale probatorio disponibile e rilevato che nessuna prova contraria è stata fornita da parte convenuta , deve ritenersi provato il sinistro quindi l'evento lesivo per come descritto in atti . Pertanto la responsabilità per le lesioni subite dall'attore, deve essere ricondotta in via esclusiva alla condotta della conducente Controparte_4 dell'autoveicolo, in quanto la stessa non ha rispettato la distanza di sicurezza tra i veicoli, andando ad impattare con il mezzo che la precedeva sul quale si trovava il Non sono emersi elementi Pt_1 da fare ritenere una condotta imprudente ed arbitraria da parte dell'attore alla guida della bicicletta elettrica, tale da giustificare un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. dell'attore .
4.- Sul quantum
Tanto accertato in ordine all'an debeatur , per quel che riguarda la quantificazione del danno dipendente dai fatti del luglio 2019 occorre premettere gli elementi di principio vigenti in materia di risarcimento del danno non patrimoniale ed i criteri di calcolo ai fini della liquidazione.
Per quel che riguarda il primo aspetto, sono oramai pilastro determinante in materia le cosiddette sentenze di San Martino ed in particolare la sentenza della Suprema Corte a Sezioni
Unite n. 26972 del 11.11.2008 che ha stabilito che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unica ed omnicomprensiva (Cass. 14 gennaio 2014 n. 531; Cass. 9 dicembre 2010 n.
24864) per la quale non possono più trovare autonomo spazio ulteriori figure di danno alla persona quale il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico etc. non liquidabili separatamente ma oggetto della cosiddetta “personalizzazione” che consente di evitare anche delle duplicazioni (v. di recente Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15373; Cass. civ., sez.
III, 28 giugno 2011, n. 14263).
Va detto altresì che sulla scia delle predette decisioni, la Suprema Corte, sez. III con
Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018 (anche se riferita alla responsabilità medica) ha evidenziato che in tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit", entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Sul punto nel caso di specie, al fine di verificare il nesso causale e l'entità dei danni , è stata disposta CTU con nomina della Dr. il quale ha effettuato l'esame del Persona_2 periziando in relazione ai diversi distretti interessati dal sinistro per come risultanti dal referto del
Pronto Soccorso dell'ospedale di Melito P.S:: “Esame obiettivo specifico (spalla destra) All'esame della spalla destra, limitazione antalgica di tutti i movimenti dell'articolazione con maggiore espressione alle massime escursioni in abduzione ed extrarotazione.”; “Esame obiettivo specifico (apparato cutaneo) Cicatrice discromica in regione parietale dx della misura di cm 5 circa , a decorso verticale, riferita dolente al tatto. Esito cicatriziale ipertrofico ben visibile che si estende per circa 12 cm dalla regione palmare alla superficie volare del braccio seguendo il margine ulnare, di aspetto cheloideo, discromico, ipertrofico, riferito dolente al tatto che tende a retrarsi spostando il quinto dito in posizione esterna. Residua cicatrice ipertrofica al fianco sinistro della lunghezza di 5 cm. e discromie cutanee visibili al ginocchio dx e sx, alla regione mentoniera, alla piramide nasale.”; “Esame obiettivo specifico
(rachide cervicale) : Si rileva rigidità muscolare in sede locale, estesa alla spalla destra. Algia ai movimenti di rotazione e flessione del collo.”. Come detto , il CTU ha eseguito i predetti accertamenti in sede di esame diretto del periziando in considerazione del referto del Pronto soccorso dell' Ospedale di Melito P.S. nell'immediatezza dei fatti, da cui è emerso: “pronto soccorso dell'ospedale di Melito di P.S. dove si riscontrava: “ferita lacero-contusa tallone sx parte interna;
contusione escoriata ginocchio dx e sx, gluteo sx e fianco sx;
cervicalgia post-traumatica; contusione spalla dx con lussazione e riduzione;
trauma cranico;
ferita lacero-contusa regione parietale dx;
ferita lacero contusa polso dx e mano dx;
contusione viso: contusione regione zigomatica sx e parte sx del viso;
contusione con ematoma labbro superiore ed inferiore con contusione arcata dentaria inferiore ed arcata dentaria superiore e frattura parziale dell'incisivo di sinistra (21); contusione regione mentoniera".
Quindi l'ausiliario, alla luce della documentazione medica in atti depositata da parte attrice e la visita, in ordine alle lesioni permanenti , ha basato la propria valutazione sul presupposto che la condizione fisica del prima dell'incidente fosse di assoluta normalità, non Parte_1 emergendo dati di segno contrario ed ha ritenuto : “esiti permanenti a carico della spalla destra, i deficit funzionali (diminuzione della forza e limitazione delle escursioni articolari) riscontrati subito dopo l'incidente, sono rimasti invariati a tutt'oggi a dispetto di terapia farmacologica e fisica e, data la complessità dei rapporti anatomici dell'articolazione in questione, è difficile prevedere l'evoluzione futura del quadro generale nel senso di una stabilizzazione o di un peggioramento. In osservanza delle tabelle ministeriali (D.M. 03.07.03) è da attribuire il
2% come menomazione conseguente agli esiti del trauma: (esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate in assenza di deficit della escursione articolare) arto dominante. Quanto detto riguardo la complessità dell'articolazione di spalla destra, vale anche per il tratto cervicale della colonna.
La valutazione obiettiva, ha messo in evidenza limitazione antalgica funzionale che, peraltro, raggiunge con difficoltà, la piena articolarità. In osservanza delle tabelle ministeriali (D.M. 03.07.03) è da attribuire il 2% come menomazione conseguente agli esiti del trauma: (esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del capo). Per quanto riguarda il danno da cicatrici, quest'ultimo rientra nel capitolo del danno estetico, e quindi, del danno biologico permanente.- omissis- Nella valutazione del danno da cicatrice si deve tener conto dello stato anteriore dell'organo considerato, della causa che ha prodotto il danno e del modo in cui essa ha agito, della clinica, dell'evoluzione e del tipo di menomazione prodotta. Nel caso in esame, la causa è traumatica, ed ha agito con meccanismo di trauma diretto. – omissis-Dal punto di vista clinico, le cicatrici esaminate sul periziato, risultano essere parzialmente aderenti ai tessuti sottostanti, provocando un'alterazione della normale mobilità dei piani superficiali rispetto a quelli profondi, il colore è sicuramente distinguibile e la disposizione segue parzialmente le linee di tensione. In relazione alla sede, nel loro complesso, sono da considerarsi come parzialmente esposte, e la menomazione prodotta, infine, è da descrivere come danno anatomo-estetico con lievi ripercussioni funzionali.”
Questo giudice condivide la conclusione espressa dal CTU, in quanto sufficientemente motivata su basi tecniche, ove ha ritenuto di quantificare il danno biologico permanente nella misura dell'8 % . Documentale è la quantificazione della ITP, quantificata in complessivi 197 giorni, di cui 20 (venti), sono valutabili come invalidità temporanea assoluta, comprendenti i giorni di prognosi del pronto soccorso ospedaliero;
90 (novanta) come invalidità temporanea al 50%, comprendenti il periodo di carico parziale delle articolazioni interessate. 87 (ottantasette) come invalidità temporanea al 25% certificati dal medico di famiglia.
Per la uniformità dei criteri posti a base del calcolo, trattandosi di percentuale per danno inferiore al 9 % per sinistro stradale , occorre applicare la tabella del danno biologico di lieve entità in base all' art. 139 del Codice delle Assicurazioni, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto . Occorre sul punto richiamare che in passato sono state sollevate diverse questioni di legittimità costituzionale relativamente al predetto articolo in ordine alla possibile disparità di trattamento in ipotesi di danno alla persona non connesso alla circolazione stradale e ciò anche perché il menzionato art. 139 non prevede espressamente la liquidazione del danno morale . La
Corte Costituzionale con sentenza 16/10/2014 n° 235 ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale confermando il meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico
(permanente o temporaneo) da lesioni di lieve entità derivanti da sinistro stradale, introdotto dal censurato art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, il quale offre un sistema indennitario su base normativa, con l'eventuale aumento percentuale dell'importo nella misura massima del quinto, con
«equo e motivato apprezzamento», appunto, «delle condizioni soggettive del danneggiato».
Per quel che attiene al “danno morale” , cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale in via autonoma rispetto al danno biologico («rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica
o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente») si ritiene che non sia risarcibile ove non superi il «livello di tollerabilità» trattandosi di lesioni micro permanenti, inferiori al 9 %.
Difatti l'art. 139 cod.ass. al comma 3 prevede il riconoscimento del danno morale solo in ipotesi di particolare incidenza della menomazione: “ Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.”
Tornando al caso di specie , sulla base della quantificazione del CTU danno non patrimoniale risarcibile, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca dei fatti (26 anni) e della percentuale nella misura del 8 % , sulla base del codice delle assicurazioni , il danno biologico permanente è pari (valori previsti da Aprile 2025 - DM 18.07.2025 Punto base danno non patrimoniale € 963,40) ad € 14.890,31; il risarcimento danno per invalidità temporanea per 20 giorni di invalidità assoluta € 1.123,60; per 90 giorni di invalidità parziale al 50% € 2.528,10; per 87 giorni di invalidità parziale al 25% € 1.221,92, in totale per invalidità temporanea €
4.873,62; totale complessivo € 19.763,93. A tale somma devono aggiungersi le spese mediche ritenute congrue dal CTU pari ad € 290,00, per come documentate.
In forza dei principi richiamati non sussistono elementi utili per ulteriori maggiorazioni, in termini di personalizzazione , né emergono o sono state provate circostanze di particolare gravità che giustifichino la liquidazione del danno morale, attesa la durata dell'inabilità assoluta di 20 giorni. Con 4.1- Per lo effetto la compagnia di assicurazione del veicolo oggi CP_1
n p.l.r.p.t. ed i convenuti e Controparte_1 Controparte_4 , non costituiti, devono essere condannati in solido fra loro alla refusione del Controparte_5 danno non patrimoniale cagionato al per fatto e colpa della conducente, nella Parte_1 misura complessiva di € 19.763,93 come sopra determinata, oltre rivalutazione e interessi sulla somma devalutata all'08.07.2019 e via via rivalutata fino al soddisfo, oltre la somma di € 290,00 per spese sanitarie documentate .
5.- Assorbite le altre questioni fra cui la sollevata eccezione di nullità dell'atto introduttivo in quanto generico, atteso il provvedimento dell'08.09.2021 con il quale è stata dichiarata la nullità della citazione e disposta l'integrazione della domanda nell'interesse del
Parte_1
6.-Le spese di giudizio
Sulla base degli atti, le spese di lite seguono la soccombenza (parziale) e pertanto la Con compagnia di assicurazione del veicolo oggi CP_1
[...] in p.l.r.p.t. in solido con i convenuti non costituiti Controparte_1
e , devono essere condannati al pagamento delle spese e Controparte_4 Controparte_5 competenze di giudizio determinate sulla base della normativa vigente e del valore della causa come segue: fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: €
1.680,00; fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 in totale € 5.077,00 oltre € 545,00 per spese vive.
A tale somma deve essere applicata una compensazione nella misura del 20 % atteso che il giudicante ha riconosciuto come fondata l'eccezione preliminare ed ha dichiarato la nullità della citazione e disposta l'integrazione della domanda nell'interesse del Parte_1
Gli onorari e spese devono essere distratte in favore dell'Avv. ER AT , oltre spese gen, iva e cpa come per legge. . Le spese di CTU vengono liquidate con separato provvedimento e definitivamente poste a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa LI IA OS RA, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1.- visti gli artt. 2043, 2054 c.c. 149 CdS, e previo accertamento della responsabilità esclusiva del sinistro per cui è causa a carico della conducente , accoglie la Controparte_4 domanda di risarcimento del danno per lesioni non patrimoniali cagionati a nei Parte_1
Con confronti di oggi Controparte_1 Controparte_1
n p.l.r.p.t e dei convenuti non costituiti e
[...] Controparte_4 Controparte_5 nelle rispettive posizioni sostanziali e processuali, per le ragioni di cui alla parte motiva;
2.- per lo effetto condanna la compagnia di assicurazione del veicolo Controparte_1
Con
oggi n p.l.r.p.t, in solido con i
[...] Controparte_1 convenuti non costituiti e , al risarcimento del danno non Controparte_4 Controparte_5 patrimoniale cagionato al per fatto e colpa della conducente , nella misura Parte_1 complessiva di € 19.763,93 determinata come in parte motiva, oltre rivalutazione e interessi sulla somma devalutata all'08.07.2019 e via via rivalutata fino al soddisfo , oltre la somma di €290,00 per spese vive;
Con 3.- condanna altresì , la compagnia di assicurazione del veicolo oggi CP_1 in p.l.r.p.t in solido con i convenuti non Controparte_1 costituiti e , al pagamento delle spese e competenze di giudizio Controparte_4 Controparte_5 determinate sulla base della normativa vigente e del valore della causa come segue: fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
777,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00; fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 in totale € 5.077,00 oltre € 545,00 per spese vive . Gli onorari e spese devono essere distratte in favore dell'Avv. ER AT , oltre spese gen, iva e cpa come per legge compensazione nella misura del 20 % per le ragioni di cui alla parte motiva. .
Le spese di CTU vengono liquidate con separato provvedimento e definitivamente poste a carico delle parti convenute in solido.
Così deciso in Locrì, lì 26.11.2025
Il Cancelliere
Il Giudice on.
LI IA OS RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa LI IA OS RA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 541/21, introitata per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti come da provvedimento del 15.05.2025, precisate le conclusioni come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 16 aprile 2025. promossa da
(cod. fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 13/11/1993, residente a [...], rappresentato e difeso, dall'Avv.
ER AT ed elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato procuratore, sito in
RE (Rc) alla via Colarrò n. 9 , giusta procura in atti attore contro società Controparte_1 rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della Controparte_2
[...
, con sede in Roma, via della Bufalotta, n° 374, P.I. in persona del Procuratore P.IVA_1 speciale e rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Mortoro, ed elettivamente Controparte_3 domiciliata presso lo studio del nominato difensore , sito in Catanzaro, via Madonna dei Cieli 6, giusta procura in atti
Convenuta
( ), residente a [...] C.F._2
Palmiro Togliatti n.20/A;
( ), residente a [...] C.F._3
Palmiro Togliatti n.20/A.
Convenuti contumaci
Oggetto: lesione personale- risarcimento danni
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
16 aprile 2025, da intendersi qui ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva innanzi al Tribunale di Parte_1
Locri, la compagnia di assicurazione oggi CP_1 Controparte_1
n p.l.r.p.t. ed i sigg.ri nella qualità di conducente, e
[...] Controparte_4 [...] quale proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro per cui è causa ed assicurato presso CP_5 la compagnia indicata . L'attore chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art 2043 c.c, che la responsabilità del sinistro avvenuto in data
08.07.2019 sia da ascrivere interamente ai Sig.ri e nella qualità di conducente Controparte_4 Controparte_5
e proprietario dell'autovettura mod. Fiat Panda targata EW187NH; 2) condannare, pertanto, in solido i convenuti al risarcimento di tutti i danni occorsi alla persona del Sig. nella triplice dimensione morale- Parte_1 patrimoniale e biologico, conseguenti alle lesioni subite nell'importo complessivo che verrà determinato ex art. 14 T.U.
Spese di Giustizia, o negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata”, con vittoria di spese da distrarsi.
L'attore poneva a fondamento dell'azione le seguenti circostanze di fatto: in data 08.07.2019, intorno alle ore 08:15 circa, si trovava in sella alla propria bicicletta e percorreva la Parte_1
SS Prov. ER Sup. del comune di ER (RC) con direzione monti-mare. Secondo la ricostruzione di parte attrice, all'altezza di una curva discesa, veniva tamponato e scaraventato a terra da un'autovettura mod. Fiat Panda targata EW187NH, assicurata presso la con CP_6 polizza n. con0000003152493, di proprietà di e condotta da A Controparte_5 Controparte_4 seguito dell'impatto il riportava danni materiali alla bicicletta nonché lesioni personali a causa Pt_1 delle quali veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Melito P.S.. A seguito di attività stragiudiziale con la compagnia avente esito negativo , l'attore si rivolgere all'Autorità giudiziaria chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ut supra riportate.
Con comparsa depositata il 27.07.21, si costituiva la compagnia di assicurazione che eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo in quanto generico ed in violazione del disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c. , nel merito impugnava e contestava il dedotto di parte attrice e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni : “In via preliminare:- ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, nulla la domanda attorea e, per l'effetto, statuire come per legge;
Nel merito- rigettare l a domanda attorea siccome infondata in fatto ed in di ritto;
- in subordine, qualora l'an venisse dimostrato, ridurla a quanto di ragione tenendo conto del prevalente concorso di colpa ascrivibile all'attore nella causazione del sinistro;
- dichiarare, in ogni caso, la nullità della richiesta di interessi e rivalutazione”.
Con provvedimento dell'08.09.2021 del Giudice titolare del ruolo dr.ssa Marra, in accoglimento dell'eccezione di parte convenuta, veniva dichiarata la nullità della citazione e disposta l'integrazione della domanda , con termine per la rinnovazione della notifica . In ottemperanza di quanto disposto, l'attore integrava l'atto introduttivo specificandone il petitum e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“a) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art 2043 c.c, che la responsabilità del sinistro avvenuto in data 08.07.2019 sia da ascrivere interamente ai
Sig.ri e nella qualità di conducente e proprietario dell'autovettura mod. Fiat Controparte_4 Controparte_5
Panda targata EW187NH; b) condannare, pertanto, in solido i convenuti al risarcimento di tutti i danni occorsi alla persona del Sig. quantificati per un importo complessivo di € 37.637,00, comprensivo del Parte_1 danno di natura odontoiatrica di euro 4.300,00, o negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia
e/o risultanti dalla fase istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata”, con vittoria di spese da distrarsi.
Alla successiva udienza in modalità cartolare del 15.12.2021 , veniva disposta la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo per come integrato , nei confronti dei convenuti CP_4
e . Questi ultimi rimanevano contumaci.
[...] Controparte_5
Concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc, con provvedimento del 18.5.2023 veniva ammessa la prova orale articolata da parte attrice.
Sentiti i testi all'udienza del 13-12.2023, il giudice dr.ssa Marra ammetteva la consulenza tecnica di titpo medico . Depositata la CTU in data 7.5.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delel conclusioni.
A seguito di cambio dell'istruttore, la causa veniva rinvita per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 16 aprile 2025 ed introitata per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 15.05.2025.
In diritto
2.- I principi
Per quel che riguarda il merito della vicenda occorre valutare i principi generali che presiedono la materia. Sulla base di quanto riportato nell'atto introduttivo e della successiva integrazione , la causa petendi è costituita da un impatto tra la bicicletta condotta da
[...]
e l'autovettura intestata a ma condotta da Pt_1 Controparte_5 Controparte_4
Occorre preliminarmente chiarire che per il codice strada, la bicicletta è un veicolo e l'art. 50, 1° comma del codice della strada stabilisce infatti : “I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. Sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i
25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h”. Da ciò discende che i ciclisti, nel collocarsi sulla strada , devono tenere una condotta adeguata e prudente , in particolare l'art. 182 CDS stabilisce che devono circolare mantenendosi sul margine destro;
segnalare con debito anticipo ogni cambio di direzione;
accertarsi, prima di porre in essere una determinata manovra, di poter eseguire la stessa in sicurezza per se stessi e gli altri utenti della strada.
Secondo la ricostruzione di parte attrice (atteso che nessuno dei convenuti salvo la compagnia , si è costituito ) il riferimento all'”impatto” tra l'autovettura ed il velocipede comporta il richiamo all'art. 2054 c.c. che prevede che ove il conducente danneggiato non riesca a provare la responsabilità dell'altro conducente, è previsto il criterio sussidiario della distribuzione della responsabilità in egual misura, in considerazione del nesso eziologico condotta-evento.
In sostanza il secondo comma della norma, prevede in via sussidiaria una presunzione di colpa di entrambi i conducenti nel caso in cui non venga dimostrata la colpa di un soggetto in particolare. Anche in tale ultimo caso, il conducente che dimostri la esclusiva responsabilità dell'altro, non è esonerato dal dimostrare che egli ha tenuto una condotta conforme al codice della strada e di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass. 1987 n. 8386; Cass. 1987 n.
6792). Identico principio è stato di recente ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
13672 del 21.05.2019, che ha chiarito: “ Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 c.c., comma 2, nonchè dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (tra le tante, Cass. n. 4648/1999)”. Ed ancora Cassazione civile sez. III,
20/03/2020, n.7479 ha stabilito : “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (nella specie, due diverse consulenze tecniche non avevano permesso di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente)”
In relazione alla rilevanza e incidenza dell'onere probatorio, nel caso di specie occorre richiamare anche l'art. 149 del CDS atteso che, sempre in forza della ricostruzione di parte attrice, lo “scontro” è qualificato come “tamponamento” in quanto entrambi i veicoli procedevano nel medesimo senso di marcia. Occorre vagliare la posizione dei conducenti alla luce del disposto dell'art. 149 CDS che pone l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza tra i veicoli: “1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.”
Va altresì precisato che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. n. 5226/2006, Cass. n. 9550/2009).
3.- Nel merito – l'an debeatur
Tanto richiamato in linea di principio, dalla disamina degli atti e delle risultanze istruttorie e documentali, deve ritenersi che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per incidente stradale proposta da è fondata e va accolta. Parte_1
3.1.- In particolare sulla dinamica del sinistro rilevano diversi elementi convergenti e concordanti:
§.- è in atti il modello CAI che risulta sottoscritto da entrambi i conducenti e nel quale dichiara di avere tamponato la bicicletta del facendolo cadere a terra Controparte_4 Pt_1 indicando circostanze di tempo e di luogo. La Corte di Cassazione Civ., sez. III civ., con ordinanza 3 giugno 2024, n. 15431 , in motivazione ha stabilito in ordine al valore probatorio del modello CAI : “l'art. 143, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. Non si tratta, in proposito, di una novità legislativa, dal momento che la disposizione ora richiamata costituisce la riproposizione dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n.
39. La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, come invece l'impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in esame (v. in argomento, tra le altre, l'ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29146). “.
Sulla base degli atti e delle istanze istruttorie , deve ritenersi che nessuna prova contraria risulta fornita dalla compagnia di assicurazione, in ordine alla dinamica del sinistro pertanto quanto riportato nel modello in atti è valutabile dal Giudicante .
§.- Quanto sostenuto da parte attrice risulta altresì corroborato ai fini dell'an debeatur, anche dalle risultanze della prova orale: l'unica testimone oculare ha riferito: Testimone_1
“posso rispondere sui fatti di causa in quanto io ho assistito al sinistro di cui si controverte. Era il 2019, credo i primi giorni di luglio. Era mattina. Io stavo andando su in paese (perché abito in zona mare e salivo verso monte).
Io percorrevo la Strada Provinciale che collega ER mare a ER Superiore con direzione mare- monti.
Invece il ragazzo che è stato investito che era in sella ad una bici elettrica nera percorreva la strada nel senso opposto.
Una macchina bianca, una Panda credo, era dietro la bicicletta e l'ha investita subito dopo una curva che era sulla destra per chi scende, in un punto in cui comunque c'era visibilità. La bicicletta teneva la destra ed è stata tamponata: l'urto è avvenuto tra la parte anteriore destra dell'auto e la ruota posteriore della bici. Non so se l'auto volesse effettuare un sorpasso. Dopo l'urto il ciclista è caduto a terra sulla destra, vicino ad un muretto. Mi sono fermata a prestare soccorso. La signora che guidava l'auto si è fermata pure, non la conoscevo. Non conoscevo neppure l'attore.
e' un ragazzo alto, bruno. Non c'erano altri testimoni, c'eravamo solo noi.” – omissis- “ Poi è arrivata un'altra signora che scendeva. - omissis-. Con il cellulare ha chiamato la moglie. Non ho aspettato che arrivasse la moglie.
Non so se è stato poi accompagnato in ospedale. Gli ho solo lasciato il mio recapito se avesse avuto bisogno”.
Quanto riferito dalla teste, in ottemperanza all'onere probatorio incombente sull'attore, risulta coerente con la ricostruzione in atti collocando i due mezzi sulla medesima corsia ed il sul margine destro della carreggiata , nessuna prova del contrario emerge in atti. Pt_1
3.2- In ordine alle conseguenze dell'impatto descritto, ovvero sulle lesioni ed il nesso eziologico , rileva sempre quanto emerso dalla prova orale in quanto la teste Controparte_7
ha riferito: “Il ragazzo ha sbattuto la faccia a terra, aveva sangue sul viso, ha battuto la testa, aveva Tes_1 sangue alla gamba, mi pare sinistra. La bicicletta aveva danni nella parte posteriore, ma non ci ho prestato molto caso. L'auto aveva danni, mi pare al fanalino anteriore destro. Con la signora che guidava l'auto investitrice abbiamo aiutato il ragazzo ad alzarsi e lo abbiamo fatto appoggiare al muretto, gli ho dato un po' d'acqua” ; l'altra teste di parte attrice non presente al momento dell'incidente ma giunta subito Testimone_2 dopo, ha riferito elementi rilevanti ai fini delle lesioni e del luogo del sinistro : “io non ho assistito al sinistro di cui si controverte, sono arrivata dopo quando il ragazzo era seduto sul ciglio della strada, su un piccolo muretto. Era la strada che va da casa mia a ER marina. C'era la conducente della macchina, una macchina Per_ bianca, non so come si chiami, nel paese la chiamiamo C'era anche una bicicletta scura per terra. La bicicletta era nella corsia destinata a scendere. Non ho guardato se la bicicletta o la macchina avessero dei danni. Posso dire che il ragazzo era sanguinante nel viso, si alzava i pantaloni, quindi credo avesse dolore ad una gamba, non ricordo
a quale gamba. C'era anche una ragazza con i capelli lunghi che si era fermata per prestare soccorso. Mi hanno detto che l'attore aveva chiamato la moglie che poi è arrivata. Non so se poi l'attore è stato condotto in ospedale”. Anche sotto tale profilo non risulta prova contraria della compagnia di assicurazione.
§.-Rileva sul punto, il referto del Pronto soccorso del PO di Melito Porto Salvo in data ed ora compatibili con il sinistro, nel quale viene riportato, quale causa delle lesioni: “trauma di incidente in strada. Incidente stradale”. Pur essendo una dichiarazione dell'attore recepita dal medico, rileva nel quadro probatorio in quanto non sempre vi è coincidenza, nell'immediatezza dei fatti, tra quanto sostenuto in atti e la dichiarazione resa presso il presidio medico.
§.- In ordine alle lesioni ed al nesso causale col sinistro, rileva quanto ritenuto dal CTU che ha accertato la compatibilità causale tra la dinamica del sinistro descritta in atti e le lesioni refertate ed accertate in sede di visita nell'immediatezza dei fatti. Sotto il profilo della riconducibilità delle lesioni al fatto è rilevante altresì anche quanto dall'ausiliario ritenuto in sede di risposta alle osservazioni del CTP della compagnia. Il CTU in ordine alla riconducibilità delle lesioni al sinistro, che il Giudicante condivide, ha affermato: “Nello specifico, è bene tenere separati i casi dove manca del tutto ogni evidenza di lesività, parlando di un traumatismo che, quando realmente accaduto, appaia talmente lieve da non correlarsi inizialmente a nessun reperto clinico. Diversamente ben chiaro, è il caso di una collisione a seguito della quale il soggetto ricorre subito ad un pronto soccorso, e dove il sanitario, pur a fronte di esami negativi, attesta la presenza di lesioni correlabili con l'evenienza traumatica. In questo contesto entra in gioco
l'esperienza e la capacità professionale del medico legale che, basandosi sui dati complessivi (evidenze del sinistro, modalità della collisione, violenza e direzione dell'urto…. ecc.), verifica se e fino a che punto, sia possibile sostenere che manca l'evidenza di una lesione accertata a fronte di dati che, oggettivamente, consentono di ammetterla. Nel caso in esame, non vedo come si possa non riconoscere, che le lesioni descritte nel referto di pronto soccorso ed i relativi postumi, siano occorsi a causa ed in conseguenza del già descritto incidente stradale.
3.3- Come rilevato nessuna prova contraria è stata fornita dalla Compagnia la quale si è limitata a sostenere che parte attrice aveva avuto altri sinistri , in quanto è stata prodotta una “lista sinistri” del 2019 priva di sottoscrizione ed attestazione di conformità chiaramente atto interno, priva di valore probatorio , nonché documentazione relativa al sinistro in oggetto ma limitatamente al velocipede non anche alle lesioni personali, oggetto del giudizio de quo. Nessuna prova contraria è stata articolata o richiesta anche in relazione alla tipologia di lesioni.
Non risulta supportato da alcun elemento la circostanza che il tenesse una condotta non Pt_1 conforme al codice della strada e costituisse intralcio alla circolazione, per come sostenuto in atti.
3.4- In conclusione, valutato il materiale probatorio disponibile e rilevato che nessuna prova contraria è stata fornita da parte convenuta , deve ritenersi provato il sinistro quindi l'evento lesivo per come descritto in atti . Pertanto la responsabilità per le lesioni subite dall'attore, deve essere ricondotta in via esclusiva alla condotta della conducente Controparte_4 dell'autoveicolo, in quanto la stessa non ha rispettato la distanza di sicurezza tra i veicoli, andando ad impattare con il mezzo che la precedeva sul quale si trovava il Non sono emersi elementi Pt_1 da fare ritenere una condotta imprudente ed arbitraria da parte dell'attore alla guida della bicicletta elettrica, tale da giustificare un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. dell'attore .
4.- Sul quantum
Tanto accertato in ordine all'an debeatur , per quel che riguarda la quantificazione del danno dipendente dai fatti del luglio 2019 occorre premettere gli elementi di principio vigenti in materia di risarcimento del danno non patrimoniale ed i criteri di calcolo ai fini della liquidazione.
Per quel che riguarda il primo aspetto, sono oramai pilastro determinante in materia le cosiddette sentenze di San Martino ed in particolare la sentenza della Suprema Corte a Sezioni
Unite n. 26972 del 11.11.2008 che ha stabilito che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unica ed omnicomprensiva (Cass. 14 gennaio 2014 n. 531; Cass. 9 dicembre 2010 n.
24864) per la quale non possono più trovare autonomo spazio ulteriori figure di danno alla persona quale il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico etc. non liquidabili separatamente ma oggetto della cosiddetta “personalizzazione” che consente di evitare anche delle duplicazioni (v. di recente Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15373; Cass. civ., sez.
III, 28 giugno 2011, n. 14263).
Va detto altresì che sulla scia delle predette decisioni, la Suprema Corte, sez. III con
Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018 (anche se riferita alla responsabilità medica) ha evidenziato che in tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit", entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Sul punto nel caso di specie, al fine di verificare il nesso causale e l'entità dei danni , è stata disposta CTU con nomina della Dr. il quale ha effettuato l'esame del Persona_2 periziando in relazione ai diversi distretti interessati dal sinistro per come risultanti dal referto del
Pronto Soccorso dell'ospedale di Melito P.S:: “Esame obiettivo specifico (spalla destra) All'esame della spalla destra, limitazione antalgica di tutti i movimenti dell'articolazione con maggiore espressione alle massime escursioni in abduzione ed extrarotazione.”; “Esame obiettivo specifico (apparato cutaneo) Cicatrice discromica in regione parietale dx della misura di cm 5 circa , a decorso verticale, riferita dolente al tatto. Esito cicatriziale ipertrofico ben visibile che si estende per circa 12 cm dalla regione palmare alla superficie volare del braccio seguendo il margine ulnare, di aspetto cheloideo, discromico, ipertrofico, riferito dolente al tatto che tende a retrarsi spostando il quinto dito in posizione esterna. Residua cicatrice ipertrofica al fianco sinistro della lunghezza di 5 cm. e discromie cutanee visibili al ginocchio dx e sx, alla regione mentoniera, alla piramide nasale.”; “Esame obiettivo specifico
(rachide cervicale) : Si rileva rigidità muscolare in sede locale, estesa alla spalla destra. Algia ai movimenti di rotazione e flessione del collo.”. Come detto , il CTU ha eseguito i predetti accertamenti in sede di esame diretto del periziando in considerazione del referto del Pronto soccorso dell' Ospedale di Melito P.S. nell'immediatezza dei fatti, da cui è emerso: “pronto soccorso dell'ospedale di Melito di P.S. dove si riscontrava: “ferita lacero-contusa tallone sx parte interna;
contusione escoriata ginocchio dx e sx, gluteo sx e fianco sx;
cervicalgia post-traumatica; contusione spalla dx con lussazione e riduzione;
trauma cranico;
ferita lacero-contusa regione parietale dx;
ferita lacero contusa polso dx e mano dx;
contusione viso: contusione regione zigomatica sx e parte sx del viso;
contusione con ematoma labbro superiore ed inferiore con contusione arcata dentaria inferiore ed arcata dentaria superiore e frattura parziale dell'incisivo di sinistra (21); contusione regione mentoniera".
Quindi l'ausiliario, alla luce della documentazione medica in atti depositata da parte attrice e la visita, in ordine alle lesioni permanenti , ha basato la propria valutazione sul presupposto che la condizione fisica del prima dell'incidente fosse di assoluta normalità, non Parte_1 emergendo dati di segno contrario ed ha ritenuto : “esiti permanenti a carico della spalla destra, i deficit funzionali (diminuzione della forza e limitazione delle escursioni articolari) riscontrati subito dopo l'incidente, sono rimasti invariati a tutt'oggi a dispetto di terapia farmacologica e fisica e, data la complessità dei rapporti anatomici dell'articolazione in questione, è difficile prevedere l'evoluzione futura del quadro generale nel senso di una stabilizzazione o di un peggioramento. In osservanza delle tabelle ministeriali (D.M. 03.07.03) è da attribuire il
2% come menomazione conseguente agli esiti del trauma: (esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate in assenza di deficit della escursione articolare) arto dominante. Quanto detto riguardo la complessità dell'articolazione di spalla destra, vale anche per il tratto cervicale della colonna.
La valutazione obiettiva, ha messo in evidenza limitazione antalgica funzionale che, peraltro, raggiunge con difficoltà, la piena articolarità. In osservanza delle tabelle ministeriali (D.M. 03.07.03) è da attribuire il 2% come menomazione conseguente agli esiti del trauma: (esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del capo). Per quanto riguarda il danno da cicatrici, quest'ultimo rientra nel capitolo del danno estetico, e quindi, del danno biologico permanente.- omissis- Nella valutazione del danno da cicatrice si deve tener conto dello stato anteriore dell'organo considerato, della causa che ha prodotto il danno e del modo in cui essa ha agito, della clinica, dell'evoluzione e del tipo di menomazione prodotta. Nel caso in esame, la causa è traumatica, ed ha agito con meccanismo di trauma diretto. – omissis-Dal punto di vista clinico, le cicatrici esaminate sul periziato, risultano essere parzialmente aderenti ai tessuti sottostanti, provocando un'alterazione della normale mobilità dei piani superficiali rispetto a quelli profondi, il colore è sicuramente distinguibile e la disposizione segue parzialmente le linee di tensione. In relazione alla sede, nel loro complesso, sono da considerarsi come parzialmente esposte, e la menomazione prodotta, infine, è da descrivere come danno anatomo-estetico con lievi ripercussioni funzionali.”
Questo giudice condivide la conclusione espressa dal CTU, in quanto sufficientemente motivata su basi tecniche, ove ha ritenuto di quantificare il danno biologico permanente nella misura dell'8 % . Documentale è la quantificazione della ITP, quantificata in complessivi 197 giorni, di cui 20 (venti), sono valutabili come invalidità temporanea assoluta, comprendenti i giorni di prognosi del pronto soccorso ospedaliero;
90 (novanta) come invalidità temporanea al 50%, comprendenti il periodo di carico parziale delle articolazioni interessate. 87 (ottantasette) come invalidità temporanea al 25% certificati dal medico di famiglia.
Per la uniformità dei criteri posti a base del calcolo, trattandosi di percentuale per danno inferiore al 9 % per sinistro stradale , occorre applicare la tabella del danno biologico di lieve entità in base all' art. 139 del Codice delle Assicurazioni, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto . Occorre sul punto richiamare che in passato sono state sollevate diverse questioni di legittimità costituzionale relativamente al predetto articolo in ordine alla possibile disparità di trattamento in ipotesi di danno alla persona non connesso alla circolazione stradale e ciò anche perché il menzionato art. 139 non prevede espressamente la liquidazione del danno morale . La
Corte Costituzionale con sentenza 16/10/2014 n° 235 ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale confermando il meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico
(permanente o temporaneo) da lesioni di lieve entità derivanti da sinistro stradale, introdotto dal censurato art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, il quale offre un sistema indennitario su base normativa, con l'eventuale aumento percentuale dell'importo nella misura massima del quinto, con
«equo e motivato apprezzamento», appunto, «delle condizioni soggettive del danneggiato».
Per quel che attiene al “danno morale” , cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale in via autonoma rispetto al danno biologico («rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica
o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente») si ritiene che non sia risarcibile ove non superi il «livello di tollerabilità» trattandosi di lesioni micro permanenti, inferiori al 9 %.
Difatti l'art. 139 cod.ass. al comma 3 prevede il riconoscimento del danno morale solo in ipotesi di particolare incidenza della menomazione: “ Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.”
Tornando al caso di specie , sulla base della quantificazione del CTU danno non patrimoniale risarcibile, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca dei fatti (26 anni) e della percentuale nella misura del 8 % , sulla base del codice delle assicurazioni , il danno biologico permanente è pari (valori previsti da Aprile 2025 - DM 18.07.2025 Punto base danno non patrimoniale € 963,40) ad € 14.890,31; il risarcimento danno per invalidità temporanea per 20 giorni di invalidità assoluta € 1.123,60; per 90 giorni di invalidità parziale al 50% € 2.528,10; per 87 giorni di invalidità parziale al 25% € 1.221,92, in totale per invalidità temporanea €
4.873,62; totale complessivo € 19.763,93. A tale somma devono aggiungersi le spese mediche ritenute congrue dal CTU pari ad € 290,00, per come documentate.
In forza dei principi richiamati non sussistono elementi utili per ulteriori maggiorazioni, in termini di personalizzazione , né emergono o sono state provate circostanze di particolare gravità che giustifichino la liquidazione del danno morale, attesa la durata dell'inabilità assoluta di 20 giorni. Con 4.1- Per lo effetto la compagnia di assicurazione del veicolo oggi CP_1
n p.l.r.p.t. ed i convenuti e Controparte_1 Controparte_4 , non costituiti, devono essere condannati in solido fra loro alla refusione del Controparte_5 danno non patrimoniale cagionato al per fatto e colpa della conducente, nella Parte_1 misura complessiva di € 19.763,93 come sopra determinata, oltre rivalutazione e interessi sulla somma devalutata all'08.07.2019 e via via rivalutata fino al soddisfo, oltre la somma di € 290,00 per spese sanitarie documentate .
5.- Assorbite le altre questioni fra cui la sollevata eccezione di nullità dell'atto introduttivo in quanto generico, atteso il provvedimento dell'08.09.2021 con il quale è stata dichiarata la nullità della citazione e disposta l'integrazione della domanda nell'interesse del
Parte_1
6.-Le spese di giudizio
Sulla base degli atti, le spese di lite seguono la soccombenza (parziale) e pertanto la Con compagnia di assicurazione del veicolo oggi CP_1
[...] in p.l.r.p.t. in solido con i convenuti non costituiti Controparte_1
e , devono essere condannati al pagamento delle spese e Controparte_4 Controparte_5 competenze di giudizio determinate sulla base della normativa vigente e del valore della causa come segue: fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: €
1.680,00; fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 in totale € 5.077,00 oltre € 545,00 per spese vive.
A tale somma deve essere applicata una compensazione nella misura del 20 % atteso che il giudicante ha riconosciuto come fondata l'eccezione preliminare ed ha dichiarato la nullità della citazione e disposta l'integrazione della domanda nell'interesse del Parte_1
Gli onorari e spese devono essere distratte in favore dell'Avv. ER AT , oltre spese gen, iva e cpa come per legge. . Le spese di CTU vengono liquidate con separato provvedimento e definitivamente poste a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa LI IA OS RA, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1.- visti gli artt. 2043, 2054 c.c. 149 CdS, e previo accertamento della responsabilità esclusiva del sinistro per cui è causa a carico della conducente , accoglie la Controparte_4 domanda di risarcimento del danno per lesioni non patrimoniali cagionati a nei Parte_1
Con confronti di oggi Controparte_1 Controparte_1
n p.l.r.p.t e dei convenuti non costituiti e
[...] Controparte_4 Controparte_5 nelle rispettive posizioni sostanziali e processuali, per le ragioni di cui alla parte motiva;
2.- per lo effetto condanna la compagnia di assicurazione del veicolo Controparte_1
Con
oggi n p.l.r.p.t, in solido con i
[...] Controparte_1 convenuti non costituiti e , al risarcimento del danno non Controparte_4 Controparte_5 patrimoniale cagionato al per fatto e colpa della conducente , nella misura Parte_1 complessiva di € 19.763,93 determinata come in parte motiva, oltre rivalutazione e interessi sulla somma devalutata all'08.07.2019 e via via rivalutata fino al soddisfo , oltre la somma di €290,00 per spese vive;
Con 3.- condanna altresì , la compagnia di assicurazione del veicolo oggi CP_1 in p.l.r.p.t in solido con i convenuti non Controparte_1 costituiti e , al pagamento delle spese e competenze di giudizio Controparte_4 Controparte_5 determinate sulla base della normativa vigente e del valore della causa come segue: fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
777,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00; fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 in totale € 5.077,00 oltre € 545,00 per spese vive . Gli onorari e spese devono essere distratte in favore dell'Avv. ER AT , oltre spese gen, iva e cpa come per legge compensazione nella misura del 20 % per le ragioni di cui alla parte motiva. .
Le spese di CTU vengono liquidate con separato provvedimento e definitivamente poste a carico delle parti convenute in solido.
Così deciso in Locrì, lì 26.11.2025
Il Cancelliere
Il Giudice on.
LI IA OS RA