CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 30/01/2026, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1359/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8846/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - PIVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202500041682 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202500041682 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202500041682 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 295/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/ Come in atti
Resistente/ Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AT
Il ricorrente impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 202500041682 del
03/03/2025, per la parte relativa alla TARI 2015–2017, deducendo l'omessa o irrituale notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. 221 e degli atti prodromici, la prescrizione dei crediti e la carenza di motivazione dell'atto impugnato, nonché l'inesistenza di un valido titolo esecutivo a fondamento dell'asserito atto esecutivo n. 221.
In particolare, il ricorrente produce certificato storico di cambio indirizzo e certificato di residenza storica, da cui risulta che, alla data indicata per la notifica dell'avviso n. 221 (13/01/2021), egli era residente in
Guidonia Montecelio, Indirizzo_1, int. 1, mentre la notifica risulta effettuata presso l'indirizzo di
Indirizzo_2, che non corrisponde alla sua residenza effettiva.
Deduce, inoltre, di non aver mai avuto conoscenza degli atti presupposti e di aver successivamente ottenuto, con il provvedimento Dis_20220632200001790_06322_4850768_1, l'annullamento in autotutela dell'ingiunzione fiscale n. 20220632200001790 relativa alla TARI 2015–2017, con dichiarazione di “nulla più dovuto” per tale titolo.
Si costituiscono il Comune di Guidonia Montecelio e Resistente_1 S.r.l., che chiedono il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità degli atti e la regolarità delle notifiche, nonché l'insussistenza della prescrizione.
La causa è trattenuta in decisione all'udienza del 15.01.2026 sulla base della documentazione prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Diritto
1. Sulle notifiche degli atti presupposti e sulla sequenza procedimentale
In materia di riscossione, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo è atto consequenziale che presuppone la valida formazione e notifica del titolo impositivo e degli eventuali ulteriori atti prodromici;
l'omessa o irregolare notifica degli atti presupposti comporta l'illegittimità derivata dell'atto consequenziale.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento esecutivo n. 221, posto a fondamento della pretesa TARI
2015–2017, risulta notificato, secondo quanto emerge dalla documentazione di parte resistente, presso l'indirizzo di Indirizzo_2, mentre dai certificati anagrafici prodotti dal ricorrente risulta che, sin dal
04/11/2020, la sua residenza è in Guidonia Montecelio, Indirizzo_1, int. 1.
Le resistenti non hanno fornito prova idonea a dimostrare che, alla data della notifica, il ricorrente fosse ancora residente in [...], né che la notificazione, comunque, abbia raggiunto la sua sfera di conoscenza. Ne deriva che la regolare notifica dell'avviso n. 221 e degli altri atti prodromici non può ritenersi dimostrata. In difetto di valida notifica del titolo presupposto, la comunicazione preventiva di fermo n. 202500041682 risulta illegittima, per violazione della corretta sequenza procedimentale.
2. Sulla prescrizione dei crediti TARI 2015–2017.
La TARI, quale tributo locale periodico, è soggetta a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c.; incombe sull'ente impositore e sul concessionario l'onere di dimostrare l'esistenza e la regolare notifica di atti idonei a interrompere il decorso della prescrizione.
I crediti in contestazione riguardano le annualità 2015, 2016 e 2017, mentre la comunicazione preventiva di fermo è datata 03/03/2025. In assenza di prova di atti interruttivi ritualmente notificati al ricorrente nel quinquennio, e considerata l'assenza di prova della valida notifica dell'avviso n. 221, deve ritenersi che, alla data del fermo, i crediti TARI per dette annualità fossero prescritti e, quindi, non più esigibili.
3. Sui vizi di motivazione e sull'obbligo informativo
La comunicazione preventiva di fermo richiama per relationem atti presupposti (tra cui l'avviso n. 221) senza che risulti la loro allegazione all'atto notificato al contribuente, né la riproduzione del contenuto essenziale, in particolare con riguardo agli immobili oggetto di imposizione e alle modalità di determinazione della pretesa, in violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 che impone una chiara esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche.
In mancanza di allegazione o di riproduzione essenziale degli atti richiamati, la motivazione per relationem non può ritenersi idonea, con conseguente difetto di motivazione dell'atto impugnato.
4. Sul provvedimento di autotutela e sulla non debenza
Il provvedimento Dis_20220632200001790_06322_4850768_1, con cui è stata annullata l'ingiunzione fiscale n. 20220632200001790 per TARI 2015–2017, con dichiarazione di “nulla più dovuto”, pur riferendosi a diverso titolo, concerne le medesime annualità di imposta e rafforza il quadro di incertezza e di incoerenza dell'azione di riscossione esercitata nei confronti del ricorrente.
Tenuto conto:
- della mancata prova della valida notifica dell'avviso di accertamento n. 221;
- della maturata prescrizione dei crediti TARI 2015–2017;
- dei vizi di motivazione e di sequenza procedimentale della comunicazione di fermo;
- e del richiamato annullamento in autotutela di un titolo relativo alle stesse annualità;
deve essere dichiarata la non debenza delle somme richieste a titolo di TARI per gli anni 2015, 2016 e
2017 in forza dell'atto impugnato.
5. Sulle spese di lite
L'accoglimento del ricorso giustifica la condanna delle parti resistenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, che si reputano equamente liquidabili in euro 400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del
15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, in composizione monocratica, accoglie il ricorso:
1. annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 202500041682 del 03/03/2025, emessa per TARI anni 2015–2016–2017 per complessivi euro 1.985,30, nonché ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compreso l'asserito atto esecutivo n. 221, nella misura in cui riferito al sig.
Bindar Dumitru;
2. dichiara non dovute dal ricorrente le somme richieste a titolo di TARI per gli anni 2015–
2016–2017 in forza dell'atto impugnato, per intervenuta prescrizione e per i vizi procedurali e motivazionali di cui in motivazione;
3. condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8846/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - PIVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202500041682 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202500041682 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202500041682 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 295/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/ Come in atti
Resistente/ Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AT
Il ricorrente impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 202500041682 del
03/03/2025, per la parte relativa alla TARI 2015–2017, deducendo l'omessa o irrituale notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. 221 e degli atti prodromici, la prescrizione dei crediti e la carenza di motivazione dell'atto impugnato, nonché l'inesistenza di un valido titolo esecutivo a fondamento dell'asserito atto esecutivo n. 221.
In particolare, il ricorrente produce certificato storico di cambio indirizzo e certificato di residenza storica, da cui risulta che, alla data indicata per la notifica dell'avviso n. 221 (13/01/2021), egli era residente in
Guidonia Montecelio, Indirizzo_1, int. 1, mentre la notifica risulta effettuata presso l'indirizzo di
Indirizzo_2, che non corrisponde alla sua residenza effettiva.
Deduce, inoltre, di non aver mai avuto conoscenza degli atti presupposti e di aver successivamente ottenuto, con il provvedimento Dis_20220632200001790_06322_4850768_1, l'annullamento in autotutela dell'ingiunzione fiscale n. 20220632200001790 relativa alla TARI 2015–2017, con dichiarazione di “nulla più dovuto” per tale titolo.
Si costituiscono il Comune di Guidonia Montecelio e Resistente_1 S.r.l., che chiedono il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità degli atti e la regolarità delle notifiche, nonché l'insussistenza della prescrizione.
La causa è trattenuta in decisione all'udienza del 15.01.2026 sulla base della documentazione prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Diritto
1. Sulle notifiche degli atti presupposti e sulla sequenza procedimentale
In materia di riscossione, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo è atto consequenziale che presuppone la valida formazione e notifica del titolo impositivo e degli eventuali ulteriori atti prodromici;
l'omessa o irregolare notifica degli atti presupposti comporta l'illegittimità derivata dell'atto consequenziale.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento esecutivo n. 221, posto a fondamento della pretesa TARI
2015–2017, risulta notificato, secondo quanto emerge dalla documentazione di parte resistente, presso l'indirizzo di Indirizzo_2, mentre dai certificati anagrafici prodotti dal ricorrente risulta che, sin dal
04/11/2020, la sua residenza è in Guidonia Montecelio, Indirizzo_1, int. 1.
Le resistenti non hanno fornito prova idonea a dimostrare che, alla data della notifica, il ricorrente fosse ancora residente in [...], né che la notificazione, comunque, abbia raggiunto la sua sfera di conoscenza. Ne deriva che la regolare notifica dell'avviso n. 221 e degli altri atti prodromici non può ritenersi dimostrata. In difetto di valida notifica del titolo presupposto, la comunicazione preventiva di fermo n. 202500041682 risulta illegittima, per violazione della corretta sequenza procedimentale.
2. Sulla prescrizione dei crediti TARI 2015–2017.
La TARI, quale tributo locale periodico, è soggetta a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c.; incombe sull'ente impositore e sul concessionario l'onere di dimostrare l'esistenza e la regolare notifica di atti idonei a interrompere il decorso della prescrizione.
I crediti in contestazione riguardano le annualità 2015, 2016 e 2017, mentre la comunicazione preventiva di fermo è datata 03/03/2025. In assenza di prova di atti interruttivi ritualmente notificati al ricorrente nel quinquennio, e considerata l'assenza di prova della valida notifica dell'avviso n. 221, deve ritenersi che, alla data del fermo, i crediti TARI per dette annualità fossero prescritti e, quindi, non più esigibili.
3. Sui vizi di motivazione e sull'obbligo informativo
La comunicazione preventiva di fermo richiama per relationem atti presupposti (tra cui l'avviso n. 221) senza che risulti la loro allegazione all'atto notificato al contribuente, né la riproduzione del contenuto essenziale, in particolare con riguardo agli immobili oggetto di imposizione e alle modalità di determinazione della pretesa, in violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 che impone una chiara esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche.
In mancanza di allegazione o di riproduzione essenziale degli atti richiamati, la motivazione per relationem non può ritenersi idonea, con conseguente difetto di motivazione dell'atto impugnato.
4. Sul provvedimento di autotutela e sulla non debenza
Il provvedimento Dis_20220632200001790_06322_4850768_1, con cui è stata annullata l'ingiunzione fiscale n. 20220632200001790 per TARI 2015–2017, con dichiarazione di “nulla più dovuto”, pur riferendosi a diverso titolo, concerne le medesime annualità di imposta e rafforza il quadro di incertezza e di incoerenza dell'azione di riscossione esercitata nei confronti del ricorrente.
Tenuto conto:
- della mancata prova della valida notifica dell'avviso di accertamento n. 221;
- della maturata prescrizione dei crediti TARI 2015–2017;
- dei vizi di motivazione e di sequenza procedimentale della comunicazione di fermo;
- e del richiamato annullamento in autotutela di un titolo relativo alle stesse annualità;
deve essere dichiarata la non debenza delle somme richieste a titolo di TARI per gli anni 2015, 2016 e
2017 in forza dell'atto impugnato.
5. Sulle spese di lite
L'accoglimento del ricorso giustifica la condanna delle parti resistenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, che si reputano equamente liquidabili in euro 400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del
15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, in composizione monocratica, accoglie il ricorso:
1. annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 202500041682 del 03/03/2025, emessa per TARI anni 2015–2016–2017 per complessivi euro 1.985,30, nonché ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compreso l'asserito atto esecutivo n. 221, nella misura in cui riferito al sig.
Bindar Dumitru;
2. dichiara non dovute dal ricorrente le somme richieste a titolo di TARI per gli anni 2015–
2016–2017 in forza dell'atto impugnato, per intervenuta prescrizione e per i vizi procedurali e motivazionali di cui in motivazione;
3. condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%,
IVA e CPA come per legge.