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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/12/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1715/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1715/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZOLI PAOLA Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 C.F._3 dell'avv. BARBIANI STEFANO ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
RESISTENTE
E con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione - visto il ricorso depositato in data 01/10/2025 con il quale e Parte_1 CP_1
proponevano domanda congiunta per la revisione delle condizioni di divorzio di cui
[...] alla sentenza n. 1083/2015, emessa in data 15/09/2015;
- ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 473bis.11 c.p.c. alla luce di quanto allegato dalle parti;
- rilevato che all'udienza del 19/11/2025 le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
- rilevato che il Pubblico Ministero è stato informato del presente procedimento in data 21/10/2025;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dai genitori e all'ordine pubblico, con cui i ricorrenti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio punto e di seguito trascritte:
1. A far data dal deposito del presente ricorso il Sig. cesserà di versare qualsivoglia Pt_1 contributo al mantenimento della Sig.ra e qualsiasi altro versamento a titolo di assegno CP_1 divorzile in quanto la stessa si dichiara espressamente economicamente autonoma. A titolo compensativo ed a saldo di ogni e qualsiasi pretesa presente e futura il Sig. entro 15 Pt_1 giorni dal deposito del presente ricorso presso il Tribunale di Rimini e comunque entro il 15
Ottobre 2025 corrisponderà alla Sig.ra la somma omnicomprensiva di € 45.000,00 CP_1
(quarantacinquemila/00) mediante bonifico bancario. Tale somma viene espressamente concordata tra le parti come satisfattiva e comprensiva di ogni e qualsiasi pretesa presente e futura avanzata dalla Sig.ra nei confronti del Sig. anche in relazione al mancato pagamento CP_1 Pt_1 dell'aggiornamento Istat delle somme disposte in suo favore che dovevano essere versate dal Sig. dalla sentenza di divorzio ad oggi (sia per quelle relative all'assegno divorzile sia per Pt_1 quelle relative al contributo per il mantenimento dei figli e ), come esposte nella Per_1 Per_2 richiesta formalizzata dalla stessa Sig.ra con missiva inviata in data 25.07.2025 a mezzo CP_1 del suo procuratore Avv. Stefano Barbiani.
2. A partire dal 01 Ottobre 2025 i ricorrenti dichiarano che nulla sarà più dovuto dal Sig. Pt_1 alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del figlio oggi maggiorenne CP_1 Per_1 ed autosufficiente avendo interrotto il percorso di studi universitari ed essendo ora stato assunto come lavoratore dipendente.
3. A partire dal 01 Ottobre 2025 le parti convengono che il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio ancora minorenne e non CP_1 Per_2 autosufficiente la somma di € 400,00 (quattrocento) mensili che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat riferiti al mese ottobre di ogni anno a partire dal 2026. Inoltre le parti contribuiranno al 50% alle spese straordinarie necessarie per il figlio preventivamente Per_2 approvate e comunque solamente se documentate e per tali spese le parti faranno espresso riferimento a quanto disposto dal Protocollo approvato dal Tribunale di Bologna. Le spese straordinarie saranno rimborsate al genitore che le ha sostenute entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta che comunque non dovrà pregiudicare la possibile detrazione fiscale e pertanto la documentazione dovrà essere trasmessa nei termini per l'inserimento della dichiarazione dei redditi.
4. Con la firma del presente atto ed il regolare pagamento entro la data convenuta del 15 ottobre
2025 della somma di €uro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) le parti dichiarano di aver risolto e cessato ogni e qualsiasi pretesa economica reciproca a cui rinunciano espressamente anche in merito al mancato versamento dell'adeguamento Istat sulle somme dovute dal dalla Pt_1 pronuncia del divorzio fino ad oggi e dichiarano che nulla più ed a nessun titolo è reciprocamente dovuto salvo quanto espressamente previsto nel presente atto.
5. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando, in revisione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1083/2015, emessa in data 15/09/2015, così provvede:
- dispone che e si attengano alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1715/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZOLI PAOLA Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 C.F._3 dell'avv. BARBIANI STEFANO ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
RESISTENTE
E con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione - visto il ricorso depositato in data 01/10/2025 con il quale e Parte_1 CP_1
proponevano domanda congiunta per la revisione delle condizioni di divorzio di cui
[...] alla sentenza n. 1083/2015, emessa in data 15/09/2015;
- ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 473bis.11 c.p.c. alla luce di quanto allegato dalle parti;
- rilevato che all'udienza del 19/11/2025 le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
- rilevato che il Pubblico Ministero è stato informato del presente procedimento in data 21/10/2025;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dai genitori e all'ordine pubblico, con cui i ricorrenti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio punto e di seguito trascritte:
1. A far data dal deposito del presente ricorso il Sig. cesserà di versare qualsivoglia Pt_1 contributo al mantenimento della Sig.ra e qualsiasi altro versamento a titolo di assegno CP_1 divorzile in quanto la stessa si dichiara espressamente economicamente autonoma. A titolo compensativo ed a saldo di ogni e qualsiasi pretesa presente e futura il Sig. entro 15 Pt_1 giorni dal deposito del presente ricorso presso il Tribunale di Rimini e comunque entro il 15
Ottobre 2025 corrisponderà alla Sig.ra la somma omnicomprensiva di € 45.000,00 CP_1
(quarantacinquemila/00) mediante bonifico bancario. Tale somma viene espressamente concordata tra le parti come satisfattiva e comprensiva di ogni e qualsiasi pretesa presente e futura avanzata dalla Sig.ra nei confronti del Sig. anche in relazione al mancato pagamento CP_1 Pt_1 dell'aggiornamento Istat delle somme disposte in suo favore che dovevano essere versate dal Sig. dalla sentenza di divorzio ad oggi (sia per quelle relative all'assegno divorzile sia per Pt_1 quelle relative al contributo per il mantenimento dei figli e ), come esposte nella Per_1 Per_2 richiesta formalizzata dalla stessa Sig.ra con missiva inviata in data 25.07.2025 a mezzo CP_1 del suo procuratore Avv. Stefano Barbiani.
2. A partire dal 01 Ottobre 2025 i ricorrenti dichiarano che nulla sarà più dovuto dal Sig. Pt_1 alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del figlio oggi maggiorenne CP_1 Per_1 ed autosufficiente avendo interrotto il percorso di studi universitari ed essendo ora stato assunto come lavoratore dipendente.
3. A partire dal 01 Ottobre 2025 le parti convengono che il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio ancora minorenne e non CP_1 Per_2 autosufficiente la somma di € 400,00 (quattrocento) mensili che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat riferiti al mese ottobre di ogni anno a partire dal 2026. Inoltre le parti contribuiranno al 50% alle spese straordinarie necessarie per il figlio preventivamente Per_2 approvate e comunque solamente se documentate e per tali spese le parti faranno espresso riferimento a quanto disposto dal Protocollo approvato dal Tribunale di Bologna. Le spese straordinarie saranno rimborsate al genitore che le ha sostenute entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta che comunque non dovrà pregiudicare la possibile detrazione fiscale e pertanto la documentazione dovrà essere trasmessa nei termini per l'inserimento della dichiarazione dei redditi.
4. Con la firma del presente atto ed il regolare pagamento entro la data convenuta del 15 ottobre
2025 della somma di €uro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) le parti dichiarano di aver risolto e cessato ogni e qualsiasi pretesa economica reciproca a cui rinunciano espressamente anche in merito al mancato versamento dell'adeguamento Istat sulle somme dovute dal dalla Pt_1 pronuncia del divorzio fino ad oggi e dichiarano che nulla più ed a nessun titolo è reciprocamente dovuto salvo quanto espressamente previsto nel presente atto.
5. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando, in revisione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1083/2015, emessa in data 15/09/2015, così provvede:
- dispone che e si attengano alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi