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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 11669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11669 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 17.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°24034\2025 del ruolo generale lav.
TRA
c.f. rapp.ti e difesi dall'avv.to Parte_1 C.F._1
S. GO in virtù di procura in atti
Ricorrenti
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t.
Convenuto
OGGETTO: pagamento ratei di prestazione di invalidità
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.7.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che con decreto di omologa del 20.12.2024, emesso a seguito di procedimento di a.t.p., era stato riconosciuto il requisito sanitario per la liquidazione dell'indennità di accompagnamento in favore di parte ricorrente con decorrenza dal
15.3.2024 e fino al 24.9.2024, che aveva provveduto a trasmettere all' il modello AP 70, che l' non aveva liquidato la CP_2 CP_2 prestazione, ha chiesto la condanna dell' al pagamento della CP_2 somma maturata a titolo di ratei con decorrenza suindicata, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' non si è costituito e ne viene dichiarata la contumacia. CP_2
La domanda è fondata.
Parte ricorrente ha prodotto documentazione comprovante l'invio del modello AP 70 all' per la liquidazione della prestazione nonché CP_2 dichiarazione sostitutiva di mancato ricovero presso strutture sanitare pubbliche ovvero convenzionate.
Deve, perciò, dichiararsi il diritto della ricorrente al pagamento della somma maturata a titolo di indennità di accompagnamento con la decorrenza suindicata con conseguente condanna dell' al CP_2 pagamento della somma maturata per il titolo accertato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della prestazione.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento CP_2 in favore della ricorrente della somma maturata a titolo di dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 15.3.2024 e fino al 24.9.2024, oltre interessi legali nella misura di legge;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella CP_2 complessiva somma di E.1100,00, con attribuzione.
Roma 17.11.2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 17.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°24034\2025 del ruolo generale lav.
TRA
c.f. rapp.ti e difesi dall'avv.to Parte_1 C.F._1
S. GO in virtù di procura in atti
Ricorrenti
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t.
Convenuto
OGGETTO: pagamento ratei di prestazione di invalidità
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.7.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che con decreto di omologa del 20.12.2024, emesso a seguito di procedimento di a.t.p., era stato riconosciuto il requisito sanitario per la liquidazione dell'indennità di accompagnamento in favore di parte ricorrente con decorrenza dal
15.3.2024 e fino al 24.9.2024, che aveva provveduto a trasmettere all' il modello AP 70, che l' non aveva liquidato la CP_2 CP_2 prestazione, ha chiesto la condanna dell' al pagamento della CP_2 somma maturata a titolo di ratei con decorrenza suindicata, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' non si è costituito e ne viene dichiarata la contumacia. CP_2
La domanda è fondata.
Parte ricorrente ha prodotto documentazione comprovante l'invio del modello AP 70 all' per la liquidazione della prestazione nonché CP_2 dichiarazione sostitutiva di mancato ricovero presso strutture sanitare pubbliche ovvero convenzionate.
Deve, perciò, dichiararsi il diritto della ricorrente al pagamento della somma maturata a titolo di indennità di accompagnamento con la decorrenza suindicata con conseguente condanna dell' al CP_2 pagamento della somma maturata per il titolo accertato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della prestazione.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento CP_2 in favore della ricorrente della somma maturata a titolo di dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 15.3.2024 e fino al 24.9.2024, oltre interessi legali nella misura di legge;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella CP_2 complessiva somma di E.1100,00, con attribuzione.
Roma 17.11.2025
Il Giudice