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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/10/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2779/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 1/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/6/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SARA Parte_1 C.F._1
AV ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), Centro Direzionale Le Bocchette, via dei Carpentieri n. 10, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MARCELLO Parte_2 C.F._2
RC ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Montecatini Terme (PT), via Tripoli n. 3, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente.
2. L'immobile adibito a casa coniugale sito in Querceta, Via Marcello Fascetti n. 53 è temporaneamente assegnato alla Sig.ra con collocamento del figlio minore Parte_1 ma i coniugi, come meglio precisato in seguito, hanno già sottoscritto un preliminare Persona_1 di vendita del predetto immobile e presto procederanno alla stipula del contratto definitivo di compravendita.
3. Affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre.
4. Il padre, considerata la tenera età del figlio, potrà vederlo:
- ogni martedì e giovedì dalle 15:30 alle 19:00 ed il sabato dalle 10:00 alle 19:00, in attesa che il
1 figlio minore possa nuovamente pernottare col padre;
- il minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali seguendo il principio dell'alternanza con ciascun genitore, ovvero se il minore avrà trascorso il giorno di Natale con l'un genitore, trascorrerà il giorno di Pasqua con l'altro genitore e così via alternativamente. Quanto alle vacanze estive, il minore potrà trascorrere due settimane non consecutive con ciascun genitore. Nell'immediato
, stante la sua tenera età, trascorrerà le vacanze estive con il papà rispettando l'orario dalle Per_1 ore 10 del mattino alle 19 di sera senza pernottare presso il medesimo. Ad ogni buon conto le visite con il padre dovranno rispettare sempre la volontà del figlio minore e/o eventuali impegni scolastici o sportivi di quest'ultimo.
Considerato che
ha 4 anni, attualmente Per_1 risulta prematuro valutare un programma di visite diverso che preveda pernottamenti costanti. I pernottamenti potranno venire introdotti gradualmente allorché il bambino avrà raggiunto una condizione di maggiore tranquillità e si sia adattato alla nuova realtà genitoriale e a fronte di indicazione medica.
5. Il Sig. verserà alla Sig.ra € 300,00 mensili per il mantenimento del figlio, oltre Pt_2 Parte_1 al 50% della spesa per la mensa scolastica ed il 50% delle spese straordinarie concordate o urgenti così come previste dal Protocollo del Tribunale di Lucca. I genitori concordano già di suddividere al 50% anche la spesa per la colonia estiva del figlio e del percorso psicoterapeutico del Per_1 minore già iniziato con la Dott.ssa Kunz di Viareggio. Le predette somme dovranno essere corrisposte entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese di riferimento a mezzo bonifici bancari sul conto corrente intestato alla Sig.ra presso la Banca BVLG, Agenzia di Ripa, Iban: IT Parte_1
91L0872670240000000236880.
6. Il padre avrà diritto ad una telefonata giornaliera al figlio entro le 20:45 nei giorni in cui non lo terrà con sé.
7. Le detrazioni fiscali saranno divise al 50%. L'assegno unico sarà percepito dalla sig.ra Parte_1
8. Le condizioni afferenti potranno essere riviste in futuro in base alla crescita del minore ed Per_1 alle sue volontà e/o su richiesta motivata di ciascun genitore.
9. In ordine all'immobile di Querceta, Via Marcello Fascetti n. 53/A, scala A Piano 2, in comproprietà tra i coniugi, essi hanno sottoscritto in data 18.04.25 una proposta d'acquisto immobiliare che prevede la stipula del contratto definitivo di compravendita entro e non oltre il 15.06.2025 (Doc. 6). Al momento della sottoscrizione del rogito definitivo di compravendita verrà estinto il mutuo ipotecario sull'immobile, attualmente intestato alla Sig.ra ed i coniugi si Parte_1 divideranno a metà il residuo importo derivato dalla cessione immobiliare. Fino ad allora i coniugi corrisponderanno la rata del mutuo nella misura del 50% ciascuno. I coniugi concordano altresì che fino alla stipula del contratto definitivo corrisponderanno nella misura del 50% ciascuno tutte le spese condominiali e assicurative afferenti l'immobile nonché la Per_2
10. Il conto corrente acceso presso Banco BPM n. 002148 cointestato ad entrambi i coniugi, dove risultano addebitati gli oneri condominiali ed un finanziamento per acquisto pc del Sig. e Pt_2 viene accreditato l'assegno unico, verrà estinto. PIANO GENITORIALE 1. Condivisione delle decisioni: Entrambi i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale, condividendo le decisioni rilevanti per la vita del figlio (salute, istruzione, educazione). Le decisioni quotidiane sono di competenza del genitore con cui si trova in quel momento. Per_1
2. Istruzione: frequenta la scuola materna EN LO Marsili di Pietrasanta. Entrambi Per_1
i genitori parteciperanno attivamente alla vita scolastica, condividendo informazioni e partecipando
2 a riunioni ed eventi.
3. Attività extrascolastiche: Saranno decise congiuntamente, in base alle attitudini e interessi di
, con impegno di sostegno da parte di entrambi i genitori. Per_1
4. Salute: Entrambi i genitori avranno pieno accesso a informazioni sanitarie e parteciperanno alle decisioni mediche. In caso di emergenza, il genitore presente informerà tempestivamente l'altro.
5. Comunicazione tra i genitori: Sarà preferibilmente scritta (email, messaggi). In caso di difficoltà, potranno avvalersi di professionisti per facilitare la comunicazione.
6. Trasferimenti e spostamenti: I passaggi tra i genitori avverranno in un luogo concordato. Viaggi con pernottamenti fuori residenza dovranno essere comunicati con 15 giorni di anticipo. Sarà richiesta autorizzazione dell'altro genitore solo per viaggi del figlio minore fuori dal territorio italiano ed un eventuale diniego dovrà essere motivato da ragioni di salute e/o sicurezza.
7. Modifica del piano: Il presente piano potrà essere rivisto d'intesa tra le parti o per decisione del giudice in caso di cambiamenti rilevanti.
8. Buona fede e collaborazione: Entrambi i genitori si impegnano ad agire con lealtà e nell'interesse esclusivo di , favorendo un ambiente sereno». Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 22/7/2017, dal quale è nato il figlio
(nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e
3 conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Pietrasanta (LU) in data 22/7/2017, debitamente trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 14, Parte 1, dell'Anno 2017, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'1/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 1/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/6/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SARA Parte_1 C.F._1
AV ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), Centro Direzionale Le Bocchette, via dei Carpentieri n. 10, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MARCELLO Parte_2 C.F._2
RC ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Montecatini Terme (PT), via Tripoli n. 3, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente.
2. L'immobile adibito a casa coniugale sito in Querceta, Via Marcello Fascetti n. 53 è temporaneamente assegnato alla Sig.ra con collocamento del figlio minore Parte_1 ma i coniugi, come meglio precisato in seguito, hanno già sottoscritto un preliminare Persona_1 di vendita del predetto immobile e presto procederanno alla stipula del contratto definitivo di compravendita.
3. Affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre.
4. Il padre, considerata la tenera età del figlio, potrà vederlo:
- ogni martedì e giovedì dalle 15:30 alle 19:00 ed il sabato dalle 10:00 alle 19:00, in attesa che il
1 figlio minore possa nuovamente pernottare col padre;
- il minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali seguendo il principio dell'alternanza con ciascun genitore, ovvero se il minore avrà trascorso il giorno di Natale con l'un genitore, trascorrerà il giorno di Pasqua con l'altro genitore e così via alternativamente. Quanto alle vacanze estive, il minore potrà trascorrere due settimane non consecutive con ciascun genitore. Nell'immediato
, stante la sua tenera età, trascorrerà le vacanze estive con il papà rispettando l'orario dalle Per_1 ore 10 del mattino alle 19 di sera senza pernottare presso il medesimo. Ad ogni buon conto le visite con il padre dovranno rispettare sempre la volontà del figlio minore e/o eventuali impegni scolastici o sportivi di quest'ultimo.
Considerato che
ha 4 anni, attualmente Per_1 risulta prematuro valutare un programma di visite diverso che preveda pernottamenti costanti. I pernottamenti potranno venire introdotti gradualmente allorché il bambino avrà raggiunto una condizione di maggiore tranquillità e si sia adattato alla nuova realtà genitoriale e a fronte di indicazione medica.
5. Il Sig. verserà alla Sig.ra € 300,00 mensili per il mantenimento del figlio, oltre Pt_2 Parte_1 al 50% della spesa per la mensa scolastica ed il 50% delle spese straordinarie concordate o urgenti così come previste dal Protocollo del Tribunale di Lucca. I genitori concordano già di suddividere al 50% anche la spesa per la colonia estiva del figlio e del percorso psicoterapeutico del Per_1 minore già iniziato con la Dott.ssa Kunz di Viareggio. Le predette somme dovranno essere corrisposte entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese di riferimento a mezzo bonifici bancari sul conto corrente intestato alla Sig.ra presso la Banca BVLG, Agenzia di Ripa, Iban: IT Parte_1
91L0872670240000000236880.
6. Il padre avrà diritto ad una telefonata giornaliera al figlio entro le 20:45 nei giorni in cui non lo terrà con sé.
7. Le detrazioni fiscali saranno divise al 50%. L'assegno unico sarà percepito dalla sig.ra Parte_1
8. Le condizioni afferenti potranno essere riviste in futuro in base alla crescita del minore ed Per_1 alle sue volontà e/o su richiesta motivata di ciascun genitore.
9. In ordine all'immobile di Querceta, Via Marcello Fascetti n. 53/A, scala A Piano 2, in comproprietà tra i coniugi, essi hanno sottoscritto in data 18.04.25 una proposta d'acquisto immobiliare che prevede la stipula del contratto definitivo di compravendita entro e non oltre il 15.06.2025 (Doc. 6). Al momento della sottoscrizione del rogito definitivo di compravendita verrà estinto il mutuo ipotecario sull'immobile, attualmente intestato alla Sig.ra ed i coniugi si Parte_1 divideranno a metà il residuo importo derivato dalla cessione immobiliare. Fino ad allora i coniugi corrisponderanno la rata del mutuo nella misura del 50% ciascuno. I coniugi concordano altresì che fino alla stipula del contratto definitivo corrisponderanno nella misura del 50% ciascuno tutte le spese condominiali e assicurative afferenti l'immobile nonché la Per_2
10. Il conto corrente acceso presso Banco BPM n. 002148 cointestato ad entrambi i coniugi, dove risultano addebitati gli oneri condominiali ed un finanziamento per acquisto pc del Sig. e Pt_2 viene accreditato l'assegno unico, verrà estinto. PIANO GENITORIALE 1. Condivisione delle decisioni: Entrambi i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale, condividendo le decisioni rilevanti per la vita del figlio (salute, istruzione, educazione). Le decisioni quotidiane sono di competenza del genitore con cui si trova in quel momento. Per_1
2. Istruzione: frequenta la scuola materna EN LO Marsili di Pietrasanta. Entrambi Per_1
i genitori parteciperanno attivamente alla vita scolastica, condividendo informazioni e partecipando
2 a riunioni ed eventi.
3. Attività extrascolastiche: Saranno decise congiuntamente, in base alle attitudini e interessi di
, con impegno di sostegno da parte di entrambi i genitori. Per_1
4. Salute: Entrambi i genitori avranno pieno accesso a informazioni sanitarie e parteciperanno alle decisioni mediche. In caso di emergenza, il genitore presente informerà tempestivamente l'altro.
5. Comunicazione tra i genitori: Sarà preferibilmente scritta (email, messaggi). In caso di difficoltà, potranno avvalersi di professionisti per facilitare la comunicazione.
6. Trasferimenti e spostamenti: I passaggi tra i genitori avverranno in un luogo concordato. Viaggi con pernottamenti fuori residenza dovranno essere comunicati con 15 giorni di anticipo. Sarà richiesta autorizzazione dell'altro genitore solo per viaggi del figlio minore fuori dal territorio italiano ed un eventuale diniego dovrà essere motivato da ragioni di salute e/o sicurezza.
7. Modifica del piano: Il presente piano potrà essere rivisto d'intesa tra le parti o per decisione del giudice in caso di cambiamenti rilevanti.
8. Buona fede e collaborazione: Entrambi i genitori si impegnano ad agire con lealtà e nell'interesse esclusivo di , favorendo un ambiente sereno». Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 22/7/2017, dal quale è nato il figlio
(nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e
3 conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Pietrasanta (LU) in data 22/7/2017, debitamente trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 14, Parte 1, dell'Anno 2017, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'1/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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