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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/06/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore dr.ssa Chiara Bitozzi Giudice dr.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1411/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato BEZZE MARTA Parte_1
Parte attrice contro
Controparte_1
Convenuta contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“rigettata ogni avversaria domanda, il Tribunale voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], contraevano matrimonio con rito civile in data 7.01.1992 a Santiago del Cile, trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Padova, al n. 157, Parte II, Serie
C, Vol. 01, anno. 2007.
pagina 1 di 3 Dalla loro unione nasceva a Parigi in data 11.04.1988 la figlia oggi maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente e residente in [...].
Con ricorso del 6.09.2019, adiva il Tribunale di Padova, chiedendo venisse dichiarata la Parte_1
separazione personale dei coniugi;
la signora veniva dichiarata contumace Controparte_1 all'udienza del 16.12.2021; con sentenza n. 2166/2022 pubblicata il 14.12.2022, il Tribunale Ordinario di Padova, I sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, dichiarava la separazione personale dei coniugi. La sentenza è passata in giudicato.
In data 18.03.2024, depositava ricorso, chiedendo che venisse pronunciata sentenza di Parte_1
scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 14.11.2024 compariva solo parte ricorrente, la quale, esibendo la copia notificata del ricorso, chiedeva rinvio per contattare l'Ufficio postale, che non aveva ancora risposto;
dunque, il
Giudice, accoglieva la richiesta e rinviava alla udienza cartolare del 12.12.24.
Con note scritte depositate il 10.12.2024 per la predetta udienza, il ricorrente chiedeva al Giudice di concedere un ulteriore termine, al fine di rinnovare la notificazione in Cile del ricorso introduttivo e dei decreti del 21.03.2024 e del 22.03.2024; il Giudice, quindi, con ordinanza del 23.12.2024, concedeva il termine richiesto, rinviando all'udienza del 05.06.2025.
All'udienza di cui sopra, rilevata la ritualità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della convenuta e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice si riservava di riferirne al Collegio.
***
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (la moglie
[...]
è nata a [...] - Cile), appare necessario verificare se sussiste la competenza CP_1
giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato e documentato da parte attrice, è in Italia. Infatti, i coniugi, dopo aver vissuto -successivamente al matrimonio- in Francia
e in Cile per alcuni anni, nel 2007 si sono trasferiti in Italia, ove hanno posto la loro residenza abituale.
Parte ricorrente è residente in [...], int.7; la convenuta, invece, pur vivendo in Cile, ha mantenuto la residenza nella casa coniugale, sita in Padova, via Loredan, n. 32, int.3.
pagina 2 di 3 Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8, lett. d) del Regolamento (UE)
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “di cui è adita l'autorità giurisdizionale” e, pertanto, si applica la legge italiana.
1.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Innanzitutto, va precisato che è passata in giudicato la sentenza di separazione n. 2166/2022, pubblicata il 14.12.22, come da attestato del 4.07.2023.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione di parte attrice avanti al Giudice.
Alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, dal disinteresse della parte convenuta per il processo che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita, non vi è dubbio circa il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
2.
Il presente procedimento ha ad oggetto la sola pronuncia sullo status, attesa la mancata formulazione di parte attrice di ulteriori domande e la contumacia di parte convenuta.
Rilevato che la presente pronuncia attiene solo allo status, e la convenuta non si è opposta, le spese di lite restano a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
, trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Padova,
[...]
al n. 157, Parte II, Serie C, Vol. 01, anno. 2007;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 17.6.25
Il Presidente relatore
Cinzia Balletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore dr.ssa Chiara Bitozzi Giudice dr.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1411/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato BEZZE MARTA Parte_1
Parte attrice contro
Controparte_1
Convenuta contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“rigettata ogni avversaria domanda, il Tribunale voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], contraevano matrimonio con rito civile in data 7.01.1992 a Santiago del Cile, trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Padova, al n. 157, Parte II, Serie
C, Vol. 01, anno. 2007.
pagina 1 di 3 Dalla loro unione nasceva a Parigi in data 11.04.1988 la figlia oggi maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente e residente in [...].
Con ricorso del 6.09.2019, adiva il Tribunale di Padova, chiedendo venisse dichiarata la Parte_1
separazione personale dei coniugi;
la signora veniva dichiarata contumace Controparte_1 all'udienza del 16.12.2021; con sentenza n. 2166/2022 pubblicata il 14.12.2022, il Tribunale Ordinario di Padova, I sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, dichiarava la separazione personale dei coniugi. La sentenza è passata in giudicato.
In data 18.03.2024, depositava ricorso, chiedendo che venisse pronunciata sentenza di Parte_1
scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 14.11.2024 compariva solo parte ricorrente, la quale, esibendo la copia notificata del ricorso, chiedeva rinvio per contattare l'Ufficio postale, che non aveva ancora risposto;
dunque, il
Giudice, accoglieva la richiesta e rinviava alla udienza cartolare del 12.12.24.
Con note scritte depositate il 10.12.2024 per la predetta udienza, il ricorrente chiedeva al Giudice di concedere un ulteriore termine, al fine di rinnovare la notificazione in Cile del ricorso introduttivo e dei decreti del 21.03.2024 e del 22.03.2024; il Giudice, quindi, con ordinanza del 23.12.2024, concedeva il termine richiesto, rinviando all'udienza del 05.06.2025.
All'udienza di cui sopra, rilevata la ritualità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della convenuta e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice si riservava di riferirne al Collegio.
***
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (la moglie
[...]
è nata a [...] - Cile), appare necessario verificare se sussiste la competenza CP_1
giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato e documentato da parte attrice, è in Italia. Infatti, i coniugi, dopo aver vissuto -successivamente al matrimonio- in Francia
e in Cile per alcuni anni, nel 2007 si sono trasferiti in Italia, ove hanno posto la loro residenza abituale.
Parte ricorrente è residente in [...], int.7; la convenuta, invece, pur vivendo in Cile, ha mantenuto la residenza nella casa coniugale, sita in Padova, via Loredan, n. 32, int.3.
pagina 2 di 3 Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8, lett. d) del Regolamento (UE)
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “di cui è adita l'autorità giurisdizionale” e, pertanto, si applica la legge italiana.
1.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Innanzitutto, va precisato che è passata in giudicato la sentenza di separazione n. 2166/2022, pubblicata il 14.12.22, come da attestato del 4.07.2023.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione di parte attrice avanti al Giudice.
Alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, dal disinteresse della parte convenuta per il processo che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita, non vi è dubbio circa il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
2.
Il presente procedimento ha ad oggetto la sola pronuncia sullo status, attesa la mancata formulazione di parte attrice di ulteriori domande e la contumacia di parte convenuta.
Rilevato che la presente pronuncia attiene solo allo status, e la convenuta non si è opposta, le spese di lite restano a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
, trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Padova,
[...]
al n. 157, Parte II, Serie C, Vol. 01, anno. 2007;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 17.6.25
Il Presidente relatore
Cinzia Balletti
pagina 3 di 3