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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/07/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 14.10.2022 al n. 1824 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del
Tribunale di Siena n. 743 pubblicata in data 13.9.2022 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da
corrente in Parte_1
ed ivi elettivamente domiciliata, presso e nello _1 studio dell'avv. Marco Bianchini, che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- contro
Controparte_1
(già
[...] Controparte_1
), corrente in Roma, elettivamente domiciliata in
[...]
Frascati, presso e nello studio dell'avv. Filippo Carlo
Leone, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
1 -appellata-
nonché contro
, E CP_2 CP_3 Controparte_4
Controparte_5
-appellati contumaci-
All'udienza del 12-14.11.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, nel merito, respinta ogni contraria istanza, riformare integralmente la sentenza n. 743/2022 emessa dal Tribunale di Siena il 01/09/2022 e pubblicata il
13/09/2022, dichiarando nulla la CTU, stante la carenza documentale ed in particolare la mancata produzione da parte attrice degli estratti conto integrale, nonché i palesi errori metodologici di calcolo effettuati e contestualmente accertare e dichiarare che nessuna somma
è dovuta a titolo di restituzione e ripetizione da parte di alla società Parte_1
Controparte_1 sempre nel merito condannare la
[...]
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. a restituire e rimborsare a Parte_1 le somme corrisposte a titolo di capitale
[...]
e di spese legali, nelle more del giudizio di secondo grado, in forza della sentenza di primo grado, o quella maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia
e/o ragione.
In ipotesi, respinta ogni contraria istanza, riformare anche parzialmente la sentenza n. 743/2022 emessa dal Tribunale di Siena il 01/09/2022 e pubblicata il 13/09/2022, ed accertare la minor somma dovuta a
2 titolo di restituzione da parte di Parte_1 alla società
[...] [...]
e di conseguenza condannare la Controparte_1
in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t. a restituire e rimborsare a
[...] la differenza tra quanto Parte_1 accertato e le somme corrisposte a titolo di capitale e di spese legali, nelle more del giudizio di secondo grado, in forza della sentenza di primo grado, o quella maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia
e/o ragione.
In via istruttoria si chiede disporsi rinnovazione della CTU.
Con vittoria di spese di lite di primo grado e ripetizione delle stesse e vittoria delle spese di secondo grado”.
Per Controparte_1
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- In via preliminare:
DICHIARARE inammissibile l'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c. e per totale mancanza di specificità dei motivi;
dichiarare altresì inammissibili e illegittime le domande nuove di condanna/rimborso formulate dalla banca solo nel presente giudizio di appello.
- Nel merito
RIGETTARE l'appello perché infondato, in fatto ed in diritto e non provato per i motivi tutti di cui in narrativa e, conseguentemente,
CONFERMARE integralmente la Sentenza n. 743/2022 del
Tribunale Ordinario di Siena, quale resa nel giudizio portante numero di R.G. 2170/2020;
3 RIGETTARE la richiesta di rinnovazione della CTU formulata da parte appellante, perché inammissibile ed infondata per tutti i motivi di cui in narrativa;
- In subordine, in ipotesi anche solo parziale di riforma della sentenza impugnata:
- nella denegata ipotesi di mancata applicazione del principio del “saldo zero”, ASSUMERE in sentenza la ricostruzione di cui a pag. 45 della CTU “conteggio finale con storno addebiti competenze c/anticipi in applicazione del saldo banca” (saldo finale ricalcolato in favore della correntista di € 31.111,00), con conseguente condanna alla restituzione in favore della parte appellata della somma indicata;
- ASSUMERE in sentenza, in via gradata, le ulteriori ipotesi formulate dal CTU nel giudizio di prime cure di cui a pag. 45 della perizia, con conseguente restituzione in favore della parte appellata delle somme ivi indicate;
- in via ulteriormente subordinata,
CONDANNARE la al pagamento della diversa somma _1 dovuta alla odierna parte appellata, quale accertata all'esito di questo giudizio di appello.
In ogni caso, con vittoria di spese, spese generali
15% e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA
e C.P.A. come per legge ex D.M. 147/2022 da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato
(ora Controparte_1
Controparte_1
di seguito anche solo “ o
[...] CP_1
“ ”) nonché e quali Pt_2 CP_2 CP_3 garanti della Società, e Controparte_4 CP_5
, questi ultimi garanti per successione,
[...]
4 convenivano in giudizio (di Parte_1 seguito anche solo “ ”) al fine di sentire accertare _1
e dichiarare il diritto della Società al riaccredito delle somme illegittimamente addebitate sui rapporti, ad essa intestati, di conto corrente n. 5911.25 e di conto anticipi n. 998804, a titolo di interessi usurari, di interessi anatocistici, di commissione di massimo scoperto, di spese e commissioni non dovute, il tutto per l'importo complessivo di euro 47.943,76 come da perizia di parte che veniva allegata.
Chiedeva quindi la Società, ai fini che qui ancora rilevano, previa determinazione dell'effettivo dare-avere tra le parti, la rettifica del saldo di conto corrente e la condanna della alla restituzione dell'indebito, _1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla costituzione in mora.
In via istruttoria chiedevano gli attori disporre ctu contabile e ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. al fine di acquisire il contratto relativo al conto anticipi e gli estratti conto mancanti, riferiti ad entrambi i rapporti bancari, essendo rimasta senza esito l'istanza ex art. 119 TUB inoltrata alla in data 23.1.2018. _1
, inizialmente dichiarata contumace, si CP_6 costituiva tardivamente, eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto di parte attrice alla restituzione delle somme versate nel periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione (del
7.8.2020), chiedendo in ogni caso il rigetto delle domande avanzate dagli attori.
La causa veniva istruita con prove documentali e ctu contabile.
Disattesa in corso di causa l'eccezione di prescrizione in quanto tardivamente sollevata dalla
, con sentenza n. 743 pubblicata in data 13.9.2022 _1
5 il Tribunale di Siena, constatato che l'istanza ex art. 119 TUB inviata dalla Società era rimasta inevasa e che la non aveva ottemperato all'ordine di esibizione _1 ex art. 210 c.p.c., disposto dal Tribunale nel corso del giudizio, riteneva assolto l'onere probatorio gravante sugli attori e, in ragione della carenza documentale e dell'assenza di pattuizione delle condizioni economiche applicate ai rapporti bancari in esame, aderiva all'ipotesi del ctu che prevedeva, previa epurazione dell'anatocismo, della cms e delle altre spese e commissioni non pattuite, lo storno delle competenze derivanti dal conto anticipi e l'applicazione del criterio del saldo zero.
Accoglieva, quindi, il Tribunale la domanda degli attori e rideterminava in euro 49.881,92 il saldo a credito della Società correntista alla data del 6.3.2017; condannava la alla restituzione di detto importo, _1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ponendo a suo carico anche le spese della ctu;
rigettava per il resto le domande degli attori riguardanti la ritenuta sussistenza di usura soggettiva, la ritenuta illegittima segnalazione alla Centrale Rischi nonché le richieste di risarcimento dei danni e di condanna della ex art. _1
96 c.p.c. in quanto sfornite di prova;
dichiarava assorbita la domanda relativa alla nullità delle fideiussioni, stante il saldo finale risultato a credito per la Società; infine, rigettava la domanda di applicazione della sanzione nei confronti della Banca ex artt. 8, n. 4 bis, d.lgs. 28/2010 e 96 c.p.c.
Avverso la sentenza del Tribunale di Siena ha interposto gravame al fine di sentire dichiarare, in CP_6 riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda degli attori sulla base dei seguenti motivi di impugnazione così riassumibili:
6 1) Carenza probatoria e onere della prova a carico di parte attrice
2) Errori e nullità della ctu.
Si è costituita in giudizio la Società, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex artt.
348-bis e 342 c.p.c., insistendo in ogni caso per il rigetto dell'appello; il tutto con la vittoria delle spese del giudizio.
Non si sono costituiti, nonostante regolare notifica dell'appello, CP_2 CP_3 [...]
e che vanno pertanto CP_4 Controparte_5 dichiarati contumaci.
All'udienza del 12-14.11.2024, svoltasi secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. in ragione del fatto che l'appello è oramai nella sua fase decisoria.
Parimenti, va disattesa l'eccepita inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Nella specie il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, che hanno consentito a parte appellata di puntualmente espletare la propria difesa.
Con il primo motivo di gravame censura la il _1 capo della sentenza impugnata nella parte in cui il primo
Giudice ha, nella sua prospettazione erroneamente,
7
ritenuto che
parte attrice, pur non avendo provveduto al deposito della documentazione mancante, avesse comunque assolto il proprio onere probatorio, dando rilevanza al fatto che la non avesse ottemperato all'ordine di _1 esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto in corso di causa.
Il motivo è fondato.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, cui questa Corte intende dare seguito, “ove il cliente agisca per la restituzione d'importi illegittimamente addebitatigli sulla base di clausole contrattuali nulle, grava sull'attore l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto contenente le predette clausole, non potendo egli invocare il principio di vicinanza della prova al fine di trasferire detto onere a carico della banca, dal momento che tale principio non opera quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (cfr.
Cass., Sez. I, 7/12/2022, n. 35979; 19/01/2022, n. 1550;
Cass., Sez. VI, 31/12/2019, n. 33009)”
Ciò premesso, risulta che in primo grado gli attori hanno depositato:
- per il c/c ordinario n. 5911.25 il contratto di apertura del 17.2.1989 (doc. 1 citazione I° grado) unitamente agli estratti c/c dal I° trimestre del 2007 al
I° trimestre del 2017 (doc. 44 citazione I° grado e doc.
7 seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.)
- per il conto anticipi n. 9988.04 gli estratti c/c dal III° trimestre del 2007 al I° trimestre del 2017
(doc. 34 citazione I° grado e doc. 8 seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.).
Il c/c ordinario n. 5911.25 è stato aperto in data
17.2.1989 e, secondo quanto riferito da parte attrice, a
8 tale data risale l'apertura anche del conto anticipi n.
9988.04. L'istanza ex art. 119, comma 4, TUB è stata inoltrata dalla Società correntista in data 23 gennaio
2018 (doc. 5 citazione I° grado), ossia ben oltre i dieci anni dalla apertura del conto anticipi (e del conto ordinario), non risultando peraltro che in precedenza la
Società abbia mai contestato, sempre in via stragiudiziale, il mancato rispetto delle previsioni contrattuali di cui all'art. 117 TUB.
Per il periodo anteriore al 23 gennaio 2008, la _1 non è pertanto responsabile della mancata consegna degli estratti conto, per entrambi i rapporti bancari, né del contratto di apertura del conto anticipi, non essendo tenuta alla conservazione ultradecennale della documentazione contrattuale così come di quella contabile
(cfr. sul punto Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 22/06/2020,
n. 12178: “il disposto dell'art. 119, 4° comma, T.U.B., che circoscrive l'obbligo dell'istituto di credito, che ne sia richiesto, alla consegna di copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, trova applicazione anche al contratto di conto corrente ed agli estratti conto”).
Per il periodo anteriore al 23.1.2018 si prende atto del fatto che, secondo quanto rilevato dal ctu, l'ultima annotazione è del 6.3.2017 per il conto ordinario e del
3.3.2017 per il conto anticipi, dopodiché i conti sembrerebbero essere stati chiusi (p. 11 ctu del
4.4.2022); considerato che sul punto nessuna delle parti ha specificato nulla, si condivide la conclusione del ctu ritenendo entrambi i conti chiusi nel mese di marzo del
2017.
Il decennio anteriore all'istanza ex art. 119 TUB risulta quindi documentato a mezzo degli estratti conto prodotti dagli attori in primo grado;
conseguentemente,
9 pur essendo la suddetta istanza rimasta senza riscontro, non vi erano i presupposti per disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della _1 dal momento che quest'ultima non sarebbe stata tenuta a fornire documentazione diversa da quella già acquisita in giudizio, di cui si è più sopra detto.
Discende altresì da quanto sopra che le conseguenze per il mancato deposito del contratto di apertura del conto anticipi e degli estratti conto anteriori al 2007, relativi sia al c/c sia al conto anticipi, restano a carico degli odierni appellati e si traducono nella inapplicabilità del saldo zero e nella mancata espunzione delle somme addebitate sul conto anticipi.
Si esamina a questo punto il secondo motivo di gravame con cui, in sintesi, la censura la sentenza _1 impugnata per aver il primo Giudice ritenuto valida la perizia d'ufficio.
Contesta in particolare la l'utilizzabilità _1 degli esiti della ctu in quanto: la ricostruzione dei movimenti bancari si sarebbe svolta su documentazione parziale;
il ctu non avrebbe chiarito il metodo di calcolo adottato (se analitico o sintetico); il ctu avrebbe eseguito il ricalcolo del saldo del conto corrente per data contabile pur non avendo parte attrice specificato per quali operazioni risultasse l'applicazione di una valuta illegittima;
infine, il ctu avrebbe indicato in euro 25.178,08 le competenze del conto anticipi (pp. 38 e 44 ctu) mentre dalle pagine 14 e
15 della medesima relazione risulterebbe un ammontare di euro 22.922,40.
Il rilievo sulla carenza di documentazione può ritenersi assorbito in ragione di quanto si è detto trattando del primo motivo di gravame.
10 Quanto all'importo di euro 25.178,08, esso corrisponde a quello indicato dal ctu nel relativo prospetto (all. 13 ctu) da cui risulta il dettaglio delle competenze girocontate sul c/c ordinario e maturate dal conto anticipi ed anche a quello indicato nel prospetto riassuntivo finale (p. 53 ctu). Non avendo la _1 dimostrato l'erroneità dei conteggi effettuati dal ctu nel richiamato all. 13, si ritiene pertanto corretto l'importo di euro 25.178,08.
Quanto al metodo utilizzato il ctu ha chiarito di aver provveduto a ricostruire il conto corrente imputando tutti i movimenti giornalieri risultanti dagli estratti conto rinvenuti nel fascicolo (cfr. p. 49 ctu), di cui si trova riscontro nell'all. 3 alla ctu. Parte convenuta non ha invece offerto elementi e/o ricalcoli alternativi che facciano emergere errori negli elaborati, risultando il rilievo sul punto infondato.
Parimenti infondata è, infine, la contestazione sulla ricostruzione del conto per data contabile. Il ctu si è in proposito attenuto alle indicazioni fornite dal
Tribunale con l'ordinanza del 15.9.2021 (per i contratti antecedenti il 2011: […] c) ove non sussista specifica pattuizione contrattuale, effettui il conteggio secondo data valuta (ovvero portando la valuta alla data contabile dell'operazione) con verifica progressiva - lett. c), par. H) e, correttamente, ha preso in esame tutte le operazioni che dagli estratti conto depositati sono risultate essere state addebitate e accreditate con valuta rispettivamente antergata e postergata, come dedotto da parte attrice fin dall'atto introduttivo (p.
17 citazione primo grado).
Si prende atto che parte appellante non ha invece mosso alcuna specifica contestazione alla decisione del
Tribunale di epurare il c/c ordinario dagli addebiti a
11 titolo di capitalizzazione illegittima, cms, spese e commissioni varie che non sono state pattuite. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte (anche in punto di carenza di documentazione) ritiene questa Corte corretto il primo dei conteggi effettuati dal ctu comprensivo addebiti competenze c/anticipi “Saldo Banca”
(pp. 37 e 47 ctu), che evidenzia un saldo finale a credito per la Società correntista di euro 3.705,84, cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla costituzione in mora del 23.1.2018 al saldo effettivo, trattandosi di debito di valuta.
Non è invece dovuta rivalutazione monetaria in assenza della prova del maggior danno subito.
Conseguentemente, l'appello va parzialmente accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata.
Le spese di lite, parametrate sul valore della causa ricompreso nello scaglione da euro 26.000,00 ad euro
52.001,00, sono liquidate:
- per il primo grado di giudizio come da sentenza impugnata
- per il presente grado di giudizio, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022 (valori minimi senza la fase istruttoria)
In ragione dell'esito complessivo del giudizio, che vede comunque la soccombente, sono compensate tra _1 le parti per 9/10 e poste a carico della appellante _1 per il restante 1/10, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese della ctu espletata in primo grado sono poste, per le medesime ragioni, per 2/3 a carico della e per il restante 1/3 a carico della Società _1 correntista e degli appellati rimasti contumaci.
Ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis D.Lgs. 28/2010, nel testo all'epoca vigente, Controparte_7
[...] , va condannata a pagare all'entrata del bilancio
[...] dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio di primo grado, risultando dalla documentazione in atti la sua mancata partecipazione alla procedura di mediazione nonostante la regolarità della notifica accertata dal mediatore in sede di primo incontro (cfr. p. 31, doc. 8, citazione I° grado).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 743
[...] pubblicata in data 13.9.2022:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara il saldo del conto corrente n. 5911.25 alla data del 6.3.2017 di euro 3.705,84 a credito di
Controparte_1
[...]
2) dichiara tenuta e condanna Parte_1 alla restituzione di detto importo in
[...] favore di CP_1 Controparte_1
oltre interessi legali dalla
[...] Controparte_1 costituzione in mora del 23.1.2018 al saldo effettivo;
3) liquida le spese del primo grado di giudizio come da sentenza impugnata;
4) liquida le spese del presente grado di giudizio in complessivi euro 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA, come per legge;
5) dichiara tenuta e condanna Parte_1 alla rifusione di 1/10 delle spese di
[...] cui supra sub 3) e 4) in favore di
[...]
Controparte_1
13 (e di CP_2 CP_3 [...]
e quanto al solo giudizio CP_4 Controparte_5 di primo grado), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, e compensa tra le parti i restanti 9/10;
6) pone le spese della ctu espletata nel primo grado di giudizio per 2/3 a carico di Parte_1
e per 1/3 a carico solidale di
[...]
Controparte_1
,
[...] CP_2 CP_3
e ; Controparte_4 Controparte_5
7) dichiara tenuta e condanna Parte_1
a pagare all'entrata del bilancio dello
[...] stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio di primo grado.
Così deciso in Firenze, il 15 luglio 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 14.10.2022 al n. 1824 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del
Tribunale di Siena n. 743 pubblicata in data 13.9.2022 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da
corrente in Parte_1
ed ivi elettivamente domiciliata, presso e nello _1 studio dell'avv. Marco Bianchini, che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- contro
Controparte_1
(già
[...] Controparte_1
), corrente in Roma, elettivamente domiciliata in
[...]
Frascati, presso e nello studio dell'avv. Filippo Carlo
Leone, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
1 -appellata-
nonché contro
, E CP_2 CP_3 Controparte_4
Controparte_5
-appellati contumaci-
All'udienza del 12-14.11.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, nel merito, respinta ogni contraria istanza, riformare integralmente la sentenza n. 743/2022 emessa dal Tribunale di Siena il 01/09/2022 e pubblicata il
13/09/2022, dichiarando nulla la CTU, stante la carenza documentale ed in particolare la mancata produzione da parte attrice degli estratti conto integrale, nonché i palesi errori metodologici di calcolo effettuati e contestualmente accertare e dichiarare che nessuna somma
è dovuta a titolo di restituzione e ripetizione da parte di alla società Parte_1
Controparte_1 sempre nel merito condannare la
[...]
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. a restituire e rimborsare a Parte_1 le somme corrisposte a titolo di capitale
[...]
e di spese legali, nelle more del giudizio di secondo grado, in forza della sentenza di primo grado, o quella maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia
e/o ragione.
In ipotesi, respinta ogni contraria istanza, riformare anche parzialmente la sentenza n. 743/2022 emessa dal Tribunale di Siena il 01/09/2022 e pubblicata il 13/09/2022, ed accertare la minor somma dovuta a
2 titolo di restituzione da parte di Parte_1 alla società
[...] [...]
e di conseguenza condannare la Controparte_1
in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t. a restituire e rimborsare a
[...] la differenza tra quanto Parte_1 accertato e le somme corrisposte a titolo di capitale e di spese legali, nelle more del giudizio di secondo grado, in forza della sentenza di primo grado, o quella maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia
e/o ragione.
In via istruttoria si chiede disporsi rinnovazione della CTU.
Con vittoria di spese di lite di primo grado e ripetizione delle stesse e vittoria delle spese di secondo grado”.
Per Controparte_1
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- In via preliminare:
DICHIARARE inammissibile l'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c. e per totale mancanza di specificità dei motivi;
dichiarare altresì inammissibili e illegittime le domande nuove di condanna/rimborso formulate dalla banca solo nel presente giudizio di appello.
- Nel merito
RIGETTARE l'appello perché infondato, in fatto ed in diritto e non provato per i motivi tutti di cui in narrativa e, conseguentemente,
CONFERMARE integralmente la Sentenza n. 743/2022 del
Tribunale Ordinario di Siena, quale resa nel giudizio portante numero di R.G. 2170/2020;
3 RIGETTARE la richiesta di rinnovazione della CTU formulata da parte appellante, perché inammissibile ed infondata per tutti i motivi di cui in narrativa;
- In subordine, in ipotesi anche solo parziale di riforma della sentenza impugnata:
- nella denegata ipotesi di mancata applicazione del principio del “saldo zero”, ASSUMERE in sentenza la ricostruzione di cui a pag. 45 della CTU “conteggio finale con storno addebiti competenze c/anticipi in applicazione del saldo banca” (saldo finale ricalcolato in favore della correntista di € 31.111,00), con conseguente condanna alla restituzione in favore della parte appellata della somma indicata;
- ASSUMERE in sentenza, in via gradata, le ulteriori ipotesi formulate dal CTU nel giudizio di prime cure di cui a pag. 45 della perizia, con conseguente restituzione in favore della parte appellata delle somme ivi indicate;
- in via ulteriormente subordinata,
CONDANNARE la al pagamento della diversa somma _1 dovuta alla odierna parte appellata, quale accertata all'esito di questo giudizio di appello.
In ogni caso, con vittoria di spese, spese generali
15% e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA
e C.P.A. come per legge ex D.M. 147/2022 da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato
(ora Controparte_1
Controparte_1
di seguito anche solo “ o
[...] CP_1
“ ”) nonché e quali Pt_2 CP_2 CP_3 garanti della Società, e Controparte_4 CP_5
, questi ultimi garanti per successione,
[...]
4 convenivano in giudizio (di Parte_1 seguito anche solo “ ”) al fine di sentire accertare _1
e dichiarare il diritto della Società al riaccredito delle somme illegittimamente addebitate sui rapporti, ad essa intestati, di conto corrente n. 5911.25 e di conto anticipi n. 998804, a titolo di interessi usurari, di interessi anatocistici, di commissione di massimo scoperto, di spese e commissioni non dovute, il tutto per l'importo complessivo di euro 47.943,76 come da perizia di parte che veniva allegata.
Chiedeva quindi la Società, ai fini che qui ancora rilevano, previa determinazione dell'effettivo dare-avere tra le parti, la rettifica del saldo di conto corrente e la condanna della alla restituzione dell'indebito, _1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla costituzione in mora.
In via istruttoria chiedevano gli attori disporre ctu contabile e ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. al fine di acquisire il contratto relativo al conto anticipi e gli estratti conto mancanti, riferiti ad entrambi i rapporti bancari, essendo rimasta senza esito l'istanza ex art. 119 TUB inoltrata alla in data 23.1.2018. _1
, inizialmente dichiarata contumace, si CP_6 costituiva tardivamente, eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto di parte attrice alla restituzione delle somme versate nel periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione (del
7.8.2020), chiedendo in ogni caso il rigetto delle domande avanzate dagli attori.
La causa veniva istruita con prove documentali e ctu contabile.
Disattesa in corso di causa l'eccezione di prescrizione in quanto tardivamente sollevata dalla
, con sentenza n. 743 pubblicata in data 13.9.2022 _1
5 il Tribunale di Siena, constatato che l'istanza ex art. 119 TUB inviata dalla Società era rimasta inevasa e che la non aveva ottemperato all'ordine di esibizione _1 ex art. 210 c.p.c., disposto dal Tribunale nel corso del giudizio, riteneva assolto l'onere probatorio gravante sugli attori e, in ragione della carenza documentale e dell'assenza di pattuizione delle condizioni economiche applicate ai rapporti bancari in esame, aderiva all'ipotesi del ctu che prevedeva, previa epurazione dell'anatocismo, della cms e delle altre spese e commissioni non pattuite, lo storno delle competenze derivanti dal conto anticipi e l'applicazione del criterio del saldo zero.
Accoglieva, quindi, il Tribunale la domanda degli attori e rideterminava in euro 49.881,92 il saldo a credito della Società correntista alla data del 6.3.2017; condannava la alla restituzione di detto importo, _1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ponendo a suo carico anche le spese della ctu;
rigettava per il resto le domande degli attori riguardanti la ritenuta sussistenza di usura soggettiva, la ritenuta illegittima segnalazione alla Centrale Rischi nonché le richieste di risarcimento dei danni e di condanna della ex art. _1
96 c.p.c. in quanto sfornite di prova;
dichiarava assorbita la domanda relativa alla nullità delle fideiussioni, stante il saldo finale risultato a credito per la Società; infine, rigettava la domanda di applicazione della sanzione nei confronti della Banca ex artt. 8, n. 4 bis, d.lgs. 28/2010 e 96 c.p.c.
Avverso la sentenza del Tribunale di Siena ha interposto gravame al fine di sentire dichiarare, in CP_6 riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda degli attori sulla base dei seguenti motivi di impugnazione così riassumibili:
6 1) Carenza probatoria e onere della prova a carico di parte attrice
2) Errori e nullità della ctu.
Si è costituita in giudizio la Società, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex artt.
348-bis e 342 c.p.c., insistendo in ogni caso per il rigetto dell'appello; il tutto con la vittoria delle spese del giudizio.
Non si sono costituiti, nonostante regolare notifica dell'appello, CP_2 CP_3 [...]
e che vanno pertanto CP_4 Controparte_5 dichiarati contumaci.
All'udienza del 12-14.11.2024, svoltasi secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. in ragione del fatto che l'appello è oramai nella sua fase decisoria.
Parimenti, va disattesa l'eccepita inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Nella specie il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, che hanno consentito a parte appellata di puntualmente espletare la propria difesa.
Con il primo motivo di gravame censura la il _1 capo della sentenza impugnata nella parte in cui il primo
Giudice ha, nella sua prospettazione erroneamente,
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ritenuto che
parte attrice, pur non avendo provveduto al deposito della documentazione mancante, avesse comunque assolto il proprio onere probatorio, dando rilevanza al fatto che la non avesse ottemperato all'ordine di _1 esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto in corso di causa.
Il motivo è fondato.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, cui questa Corte intende dare seguito, “ove il cliente agisca per la restituzione d'importi illegittimamente addebitatigli sulla base di clausole contrattuali nulle, grava sull'attore l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto contenente le predette clausole, non potendo egli invocare il principio di vicinanza della prova al fine di trasferire detto onere a carico della banca, dal momento che tale principio non opera quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (cfr.
Cass., Sez. I, 7/12/2022, n. 35979; 19/01/2022, n. 1550;
Cass., Sez. VI, 31/12/2019, n. 33009)”
Ciò premesso, risulta che in primo grado gli attori hanno depositato:
- per il c/c ordinario n. 5911.25 il contratto di apertura del 17.2.1989 (doc. 1 citazione I° grado) unitamente agli estratti c/c dal I° trimestre del 2007 al
I° trimestre del 2017 (doc. 44 citazione I° grado e doc.
7 seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.)
- per il conto anticipi n. 9988.04 gli estratti c/c dal III° trimestre del 2007 al I° trimestre del 2017
(doc. 34 citazione I° grado e doc. 8 seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.).
Il c/c ordinario n. 5911.25 è stato aperto in data
17.2.1989 e, secondo quanto riferito da parte attrice, a
8 tale data risale l'apertura anche del conto anticipi n.
9988.04. L'istanza ex art. 119, comma 4, TUB è stata inoltrata dalla Società correntista in data 23 gennaio
2018 (doc. 5 citazione I° grado), ossia ben oltre i dieci anni dalla apertura del conto anticipi (e del conto ordinario), non risultando peraltro che in precedenza la
Società abbia mai contestato, sempre in via stragiudiziale, il mancato rispetto delle previsioni contrattuali di cui all'art. 117 TUB.
Per il periodo anteriore al 23 gennaio 2008, la _1 non è pertanto responsabile della mancata consegna degli estratti conto, per entrambi i rapporti bancari, né del contratto di apertura del conto anticipi, non essendo tenuta alla conservazione ultradecennale della documentazione contrattuale così come di quella contabile
(cfr. sul punto Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 22/06/2020,
n. 12178: “il disposto dell'art. 119, 4° comma, T.U.B., che circoscrive l'obbligo dell'istituto di credito, che ne sia richiesto, alla consegna di copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, trova applicazione anche al contratto di conto corrente ed agli estratti conto”).
Per il periodo anteriore al 23.1.2018 si prende atto del fatto che, secondo quanto rilevato dal ctu, l'ultima annotazione è del 6.3.2017 per il conto ordinario e del
3.3.2017 per il conto anticipi, dopodiché i conti sembrerebbero essere stati chiusi (p. 11 ctu del
4.4.2022); considerato che sul punto nessuna delle parti ha specificato nulla, si condivide la conclusione del ctu ritenendo entrambi i conti chiusi nel mese di marzo del
2017.
Il decennio anteriore all'istanza ex art. 119 TUB risulta quindi documentato a mezzo degli estratti conto prodotti dagli attori in primo grado;
conseguentemente,
9 pur essendo la suddetta istanza rimasta senza riscontro, non vi erano i presupposti per disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della _1 dal momento che quest'ultima non sarebbe stata tenuta a fornire documentazione diversa da quella già acquisita in giudizio, di cui si è più sopra detto.
Discende altresì da quanto sopra che le conseguenze per il mancato deposito del contratto di apertura del conto anticipi e degli estratti conto anteriori al 2007, relativi sia al c/c sia al conto anticipi, restano a carico degli odierni appellati e si traducono nella inapplicabilità del saldo zero e nella mancata espunzione delle somme addebitate sul conto anticipi.
Si esamina a questo punto il secondo motivo di gravame con cui, in sintesi, la censura la sentenza _1 impugnata per aver il primo Giudice ritenuto valida la perizia d'ufficio.
Contesta in particolare la l'utilizzabilità _1 degli esiti della ctu in quanto: la ricostruzione dei movimenti bancari si sarebbe svolta su documentazione parziale;
il ctu non avrebbe chiarito il metodo di calcolo adottato (se analitico o sintetico); il ctu avrebbe eseguito il ricalcolo del saldo del conto corrente per data contabile pur non avendo parte attrice specificato per quali operazioni risultasse l'applicazione di una valuta illegittima;
infine, il ctu avrebbe indicato in euro 25.178,08 le competenze del conto anticipi (pp. 38 e 44 ctu) mentre dalle pagine 14 e
15 della medesima relazione risulterebbe un ammontare di euro 22.922,40.
Il rilievo sulla carenza di documentazione può ritenersi assorbito in ragione di quanto si è detto trattando del primo motivo di gravame.
10 Quanto all'importo di euro 25.178,08, esso corrisponde a quello indicato dal ctu nel relativo prospetto (all. 13 ctu) da cui risulta il dettaglio delle competenze girocontate sul c/c ordinario e maturate dal conto anticipi ed anche a quello indicato nel prospetto riassuntivo finale (p. 53 ctu). Non avendo la _1 dimostrato l'erroneità dei conteggi effettuati dal ctu nel richiamato all. 13, si ritiene pertanto corretto l'importo di euro 25.178,08.
Quanto al metodo utilizzato il ctu ha chiarito di aver provveduto a ricostruire il conto corrente imputando tutti i movimenti giornalieri risultanti dagli estratti conto rinvenuti nel fascicolo (cfr. p. 49 ctu), di cui si trova riscontro nell'all. 3 alla ctu. Parte convenuta non ha invece offerto elementi e/o ricalcoli alternativi che facciano emergere errori negli elaborati, risultando il rilievo sul punto infondato.
Parimenti infondata è, infine, la contestazione sulla ricostruzione del conto per data contabile. Il ctu si è in proposito attenuto alle indicazioni fornite dal
Tribunale con l'ordinanza del 15.9.2021 (per i contratti antecedenti il 2011: […] c) ove non sussista specifica pattuizione contrattuale, effettui il conteggio secondo data valuta (ovvero portando la valuta alla data contabile dell'operazione) con verifica progressiva - lett. c), par. H) e, correttamente, ha preso in esame tutte le operazioni che dagli estratti conto depositati sono risultate essere state addebitate e accreditate con valuta rispettivamente antergata e postergata, come dedotto da parte attrice fin dall'atto introduttivo (p.
17 citazione primo grado).
Si prende atto che parte appellante non ha invece mosso alcuna specifica contestazione alla decisione del
Tribunale di epurare il c/c ordinario dagli addebiti a
11 titolo di capitalizzazione illegittima, cms, spese e commissioni varie che non sono state pattuite. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte (anche in punto di carenza di documentazione) ritiene questa Corte corretto il primo dei conteggi effettuati dal ctu comprensivo addebiti competenze c/anticipi “Saldo Banca”
(pp. 37 e 47 ctu), che evidenzia un saldo finale a credito per la Società correntista di euro 3.705,84, cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla costituzione in mora del 23.1.2018 al saldo effettivo, trattandosi di debito di valuta.
Non è invece dovuta rivalutazione monetaria in assenza della prova del maggior danno subito.
Conseguentemente, l'appello va parzialmente accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata.
Le spese di lite, parametrate sul valore della causa ricompreso nello scaglione da euro 26.000,00 ad euro
52.001,00, sono liquidate:
- per il primo grado di giudizio come da sentenza impugnata
- per il presente grado di giudizio, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022 (valori minimi senza la fase istruttoria)
In ragione dell'esito complessivo del giudizio, che vede comunque la soccombente, sono compensate tra _1 le parti per 9/10 e poste a carico della appellante _1 per il restante 1/10, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese della ctu espletata in primo grado sono poste, per le medesime ragioni, per 2/3 a carico della e per il restante 1/3 a carico della Società _1 correntista e degli appellati rimasti contumaci.
Ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis D.Lgs. 28/2010, nel testo all'epoca vigente, Controparte_7
[...] , va condannata a pagare all'entrata del bilancio
[...] dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio di primo grado, risultando dalla documentazione in atti la sua mancata partecipazione alla procedura di mediazione nonostante la regolarità della notifica accertata dal mediatore in sede di primo incontro (cfr. p. 31, doc. 8, citazione I° grado).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 743
[...] pubblicata in data 13.9.2022:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara il saldo del conto corrente n. 5911.25 alla data del 6.3.2017 di euro 3.705,84 a credito di
Controparte_1
[...]
2) dichiara tenuta e condanna Parte_1 alla restituzione di detto importo in
[...] favore di CP_1 Controparte_1
oltre interessi legali dalla
[...] Controparte_1 costituzione in mora del 23.1.2018 al saldo effettivo;
3) liquida le spese del primo grado di giudizio come da sentenza impugnata;
4) liquida le spese del presente grado di giudizio in complessivi euro 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA, come per legge;
5) dichiara tenuta e condanna Parte_1 alla rifusione di 1/10 delle spese di
[...] cui supra sub 3) e 4) in favore di
[...]
Controparte_1
13 (e di CP_2 CP_3 [...]
e quanto al solo giudizio CP_4 Controparte_5 di primo grado), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, e compensa tra le parti i restanti 9/10;
6) pone le spese della ctu espletata nel primo grado di giudizio per 2/3 a carico di Parte_1
e per 1/3 a carico solidale di
[...]
Controparte_1
,
[...] CP_2 CP_3
e ; Controparte_4 Controparte_5
7) dichiara tenuta e condanna Parte_1
a pagare all'entrata del bilancio dello
[...] stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio di primo grado.
Così deciso in Firenze, il 15 luglio 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
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