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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/11/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3315/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa MA Vittoria AL Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3315/2025 V.G. del Ruolo Generale, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente a Parte_1 C.F._1
Scorzè, via Gioacchino Rossini, n. 65, lett. B, rappresentata e difesa dall'Avv. Moira Vecchiato del
Foro di Padova, (pec: presso il cui studio – sito in Email_1
Cadoneghe (PD), via Trieste, n. 1 – è elettivamente domiciliata;
e
, nato a [...], l'[...], (C.F ), residente a Controparte_1 C.F._2
Scorzè, Via Gioacchino Rossini, n. 65/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Catia Salvalaggio del
Foro di Treviso, (pec: , presso il cui studio – sito in Email_2
Treviso, via Manin, n. 12 – è elettivamente domiciliato;
-ricorrenti-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Venezia;
Oggetto: Separazione consensuale. N. 3315/2025 V.G.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 24.7.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 7.10.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare fissata in data 16.10.2025;
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.7.2025, e – premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in data 16.5.2015, in San Polo di Piave (TV), matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2015, parte II, serie
C, atto n. 13 e che dall'unione sono nate due figli, (nato a [...], il [...]) Persona_1
maggiorenne ed economicamente non indipendente e (nata a [...], il [...]) CP_2
minorenne – hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale di proprietà di entrambi al 50% con annesso pioppeto di esclusiva proprietà del Sig verrà messa in vendita ed il ricavato, detratto quanto necessario per Controparte_1
estinguere il mutuo e per ogni eventuale ulteriore spesa (ad es. per l'agenzia immobiliare) sarà diviso nella misura del 70% a favore della Sig.r e del 30% a favore del Sig Parte_1 [...]
. Al fine di determinare il prezzo di vendita i coniugi faranno valutare detti immobili CP_1
da una agenzia immobiliare o da un geometra di comune fiducia, con l'intesa che, qualora la casa non venga venduta al prezzo risultante dalla valutazione entro un anno, entrambi si impegnano a diminuirlo di anno in anno. Sino a che la casa non sarà venduta, rimarrà assegnata alla moglie affinchè la abiti, con tutti gli arredi ivi contenuti, con i figli, essendosi il Sig già allontanato CP_1
dalla stessa;
3) La figlia minor sarà affidata ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la CP_2
madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, alla quale potrà accompagnarsi il figlio maggiorenne, a settimane alterne dal mercoledì pomeriggio dalle ore 16:00 sino al lunedì mattina successivo, con accompagno diretto a scuola o a casa nel periodo estivo;
per metà delle vacanze natalizie, ovvero ad anni alterni dal 23.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1; per metà delle vacanze pasquali, ovvero ad anni alterni dal venerdì santo alla domenica di Pasqua o dal lunedì dell'Angelo N. 3315/2025 V.G.
sino a rientro a scuola;
per tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da comunicarsi entro il 31.05 di ogni anno;
4) Il Sig verserà alla Sig.r la somma di € 2.400,00 a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli (€ 1.200,00 per ciascun figlio), entro il giorno 10 di ogni mese con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di agosto 2026. Il Sig.
continuerà a versare il contributo per il figli anche se quest'ultimo avrà un reddito CP_1 Per_1
proprio, ma solo sino a quando la casa non sarà venduta;
5) Le spese straordinarie relative ad entrambi i figli, come descritte analiticamente dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Venezia saranno sopportate al 100% dal marito, mentre l'assegno unico sarà attribuito interamente alla moglie;
6) Il Sig continuerà a versare la metà della rata del mutuo nel conto corrente Controparte_1
comune, pari ad € 700,00, sino a quando la casa non sarà venduta;
7) Il marito verserà alla Sig.r la somma mensile di € 900,00 a titolo di contributo Parte_1
al suo mantenimento sino a che la casa non sarà venduta;
8) Quando la casa sarà venduta i coniugi rivedranno le condizioni relative al contributo al mantenimento della moglie, a seconda della nuova sistemazione abitativa e reddituale che la stessa avrà in quel momento,fermo restando l'assegno previsto per la figli e che non sarà più CP_2
versato alcun contributo per il figlio maggior , se economicamente autosufficiente;
Per_1
9) il Sig s'impegna a far intestare alla moglie a titolo gratuito l'auto Pegeout 3008 targata CP_1
GS296VN, attualmente in uso alla stessa;
10) I coniugi si danno sin d'ora l'assenso al rilascio del passaporto;
11) I coniugi rinunciano all'appello della sentenza per separazione a cui danno sin d'ora acquiescenza.”
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente N. 3315/2025 V.G.
controllabile; a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975,
n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse della prole.
In considerazione della natura della controversia, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1
congiuntisi in matrimonio in San Polo di Piave in data 16.5.2015, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Polo di Piave dell'anno 2015, parte II, serie
C, atto n. 13 alle condizioni sopra riportate;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa MA Vittoria AL
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa MA Vittoria AL Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3315/2025 V.G. del Ruolo Generale, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente a Parte_1 C.F._1
Scorzè, via Gioacchino Rossini, n. 65, lett. B, rappresentata e difesa dall'Avv. Moira Vecchiato del
Foro di Padova, (pec: presso il cui studio – sito in Email_1
Cadoneghe (PD), via Trieste, n. 1 – è elettivamente domiciliata;
e
, nato a [...], l'[...], (C.F ), residente a Controparte_1 C.F._2
Scorzè, Via Gioacchino Rossini, n. 65/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Catia Salvalaggio del
Foro di Treviso, (pec: , presso il cui studio – sito in Email_2
Treviso, via Manin, n. 12 – è elettivamente domiciliato;
-ricorrenti-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Venezia;
Oggetto: Separazione consensuale. N. 3315/2025 V.G.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 24.7.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 7.10.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare fissata in data 16.10.2025;
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.7.2025, e – premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in data 16.5.2015, in San Polo di Piave (TV), matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2015, parte II, serie
C, atto n. 13 e che dall'unione sono nate due figli, (nato a [...], il [...]) Persona_1
maggiorenne ed economicamente non indipendente e (nata a [...], il [...]) CP_2
minorenne – hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale di proprietà di entrambi al 50% con annesso pioppeto di esclusiva proprietà del Sig verrà messa in vendita ed il ricavato, detratto quanto necessario per Controparte_1
estinguere il mutuo e per ogni eventuale ulteriore spesa (ad es. per l'agenzia immobiliare) sarà diviso nella misura del 70% a favore della Sig.r e del 30% a favore del Sig Parte_1 [...]
. Al fine di determinare il prezzo di vendita i coniugi faranno valutare detti immobili CP_1
da una agenzia immobiliare o da un geometra di comune fiducia, con l'intesa che, qualora la casa non venga venduta al prezzo risultante dalla valutazione entro un anno, entrambi si impegnano a diminuirlo di anno in anno. Sino a che la casa non sarà venduta, rimarrà assegnata alla moglie affinchè la abiti, con tutti gli arredi ivi contenuti, con i figli, essendosi il Sig già allontanato CP_1
dalla stessa;
3) La figlia minor sarà affidata ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la CP_2
madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, alla quale potrà accompagnarsi il figlio maggiorenne, a settimane alterne dal mercoledì pomeriggio dalle ore 16:00 sino al lunedì mattina successivo, con accompagno diretto a scuola o a casa nel periodo estivo;
per metà delle vacanze natalizie, ovvero ad anni alterni dal 23.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1; per metà delle vacanze pasquali, ovvero ad anni alterni dal venerdì santo alla domenica di Pasqua o dal lunedì dell'Angelo N. 3315/2025 V.G.
sino a rientro a scuola;
per tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da comunicarsi entro il 31.05 di ogni anno;
4) Il Sig verserà alla Sig.r la somma di € 2.400,00 a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli (€ 1.200,00 per ciascun figlio), entro il giorno 10 di ogni mese con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di agosto 2026. Il Sig.
continuerà a versare il contributo per il figli anche se quest'ultimo avrà un reddito CP_1 Per_1
proprio, ma solo sino a quando la casa non sarà venduta;
5) Le spese straordinarie relative ad entrambi i figli, come descritte analiticamente dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Venezia saranno sopportate al 100% dal marito, mentre l'assegno unico sarà attribuito interamente alla moglie;
6) Il Sig continuerà a versare la metà della rata del mutuo nel conto corrente Controparte_1
comune, pari ad € 700,00, sino a quando la casa non sarà venduta;
7) Il marito verserà alla Sig.r la somma mensile di € 900,00 a titolo di contributo Parte_1
al suo mantenimento sino a che la casa non sarà venduta;
8) Quando la casa sarà venduta i coniugi rivedranno le condizioni relative al contributo al mantenimento della moglie, a seconda della nuova sistemazione abitativa e reddituale che la stessa avrà in quel momento,fermo restando l'assegno previsto per la figli e che non sarà più CP_2
versato alcun contributo per il figlio maggior , se economicamente autosufficiente;
Per_1
9) il Sig s'impegna a far intestare alla moglie a titolo gratuito l'auto Pegeout 3008 targata CP_1
GS296VN, attualmente in uso alla stessa;
10) I coniugi si danno sin d'ora l'assenso al rilascio del passaporto;
11) I coniugi rinunciano all'appello della sentenza per separazione a cui danno sin d'ora acquiescenza.”
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente N. 3315/2025 V.G.
controllabile; a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975,
n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse della prole.
In considerazione della natura della controversia, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1
congiuntisi in matrimonio in San Polo di Piave in data 16.5.2015, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Polo di Piave dell'anno 2015, parte II, serie
C, atto n. 13 alle condizioni sopra riportate;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa MA Vittoria AL
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca