CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
TONA GIOVANBATTISTA, Giudice
LE RITA, RE
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 481/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - SE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249006922783000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249006922783000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249006922783000 IVA-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249006922783000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220050002159928000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220050002159928000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220050002159928000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220050002159928000 IRAP 2000 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato in data 24.04.2025, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 292 2024 9006922783 000 e della sottostante cartella di pagamento n. 29220050002159928000 afferente a tributi locali ed erariali, notificata in data 22.02.2025.
La ricorrente deduce la nullità dell'atto impugnato per:
- difetto di motivazione;
-mancata notifica della cartella esattoriale sottesa;
-intervenuta prescrizione del credito tributario e per violazione dell'art. 7 L. 212/2000.
L'ADER, costituita in giudizio, chiede il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.
All'odierna udienza la Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo, la ricorrente eccepisce la mancata indicazione del calcolo degli interessi.
Il motivo è infondato.
La cartella esattoriale è stata emessa in forza del modello ministeriale e contiene tutti gli elementi sufficienti in grado di comprendere la normativa. In particolare, la voce relativa agli interessi è elaborata sulla scorta dei criteri fissati dalla normativa vigente (D.P.R. 602/73).
È infondato anche il motivo relativo all'omessa notifica della cartella esattoriale richiamata nell'intimazione.
Infatti, dall'esame della documentazione prodotta dall'Ader risulta che la cartella esattoriale in questione è stata notificata in data 15.4.2005 mediante consegna a mani del sig. Nominativo_2, marito convivente. Successivamente, in data 23.09.2014, la ricorrente ha ricevuto l'intimazione di pagamento n. 292 2014
9004485157 000, anch'essa mediante raccomandata n. 67212544375-6 consegnata al marito convivente.
Da ciò consegue che la notifica dell'atto impugnato in data 11.03.2025 è stata effettuata entro il termine di prescrizione decennale, atteso che, ai fini del calcolo di tale termine, deve evidenziarsi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono stati emanati diversi Decreti Legge (D.L. 18/2020 “Cura
Italia”, D.L. 34/2020 “Rilancio”, D.L. n. 104/2020 “Agosto”, D.L. n. 125/2020, D.L. 137/2020 “Ristori”, D.L. n.
3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021 “Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la sospensione delle attività di riscossione e di notifica delle cartelle esattoriali.
Alla luce delle superiori considerazioni l'atto impugnato è legittimo e fondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, all'Ader, delle spese del giudizio, che liquida in €1.490,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. SE, 20 gennaio
2026 Il Presidente Antonino Liberto Porracciolo
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
TONA GIOVANBATTISTA, Giudice
LE RITA, RE
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 481/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - SE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249006922783000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249006922783000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249006922783000 IVA-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249006922783000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220050002159928000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220050002159928000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220050002159928000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220050002159928000 IRAP 2000 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato in data 24.04.2025, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 292 2024 9006922783 000 e della sottostante cartella di pagamento n. 29220050002159928000 afferente a tributi locali ed erariali, notificata in data 22.02.2025.
La ricorrente deduce la nullità dell'atto impugnato per:
- difetto di motivazione;
-mancata notifica della cartella esattoriale sottesa;
-intervenuta prescrizione del credito tributario e per violazione dell'art. 7 L. 212/2000.
L'ADER, costituita in giudizio, chiede il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.
All'odierna udienza la Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo, la ricorrente eccepisce la mancata indicazione del calcolo degli interessi.
Il motivo è infondato.
La cartella esattoriale è stata emessa in forza del modello ministeriale e contiene tutti gli elementi sufficienti in grado di comprendere la normativa. In particolare, la voce relativa agli interessi è elaborata sulla scorta dei criteri fissati dalla normativa vigente (D.P.R. 602/73).
È infondato anche il motivo relativo all'omessa notifica della cartella esattoriale richiamata nell'intimazione.
Infatti, dall'esame della documentazione prodotta dall'Ader risulta che la cartella esattoriale in questione è stata notificata in data 15.4.2005 mediante consegna a mani del sig. Nominativo_2, marito convivente. Successivamente, in data 23.09.2014, la ricorrente ha ricevuto l'intimazione di pagamento n. 292 2014
9004485157 000, anch'essa mediante raccomandata n. 67212544375-6 consegnata al marito convivente.
Da ciò consegue che la notifica dell'atto impugnato in data 11.03.2025 è stata effettuata entro il termine di prescrizione decennale, atteso che, ai fini del calcolo di tale termine, deve evidenziarsi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono stati emanati diversi Decreti Legge (D.L. 18/2020 “Cura
Italia”, D.L. 34/2020 “Rilancio”, D.L. n. 104/2020 “Agosto”, D.L. n. 125/2020, D.L. 137/2020 “Ristori”, D.L. n.
3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021 “Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la sospensione delle attività di riscossione e di notifica delle cartelle esattoriali.
Alla luce delle superiori considerazioni l'atto impugnato è legittimo e fondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, all'Ader, delle spese del giudizio, che liquida in €1.490,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. SE, 20 gennaio
2026 Il Presidente Antonino Liberto Porracciolo