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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/12/2025, n. 4114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4114 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RI FI
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. SI OR Presidente Relatrice dott. Ilaria Benincasa Giudice dott. Carolina Dini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8965/2025 promossa da:
con avv.ROMBOLA' ALESSANDRO Parte_1
RICORRENTE
contro
con avv. FERRARONI GRAZIELLA CP_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni declaratoria di ragione e del caso, 1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Impruneta (FI) il 16.06.1974, trascritto agli atti dello stato civile del Comune di Impruneta nell'anno 1974, atto recante il numero 44, serie A tra nato a [...] il Parte_1 29.05.1950, e nata a [...] il [...] ordinando agli Ufficiali dello Stato CP_1 civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
2. porre a carico di l'obbligo di versare a a titolo di assegno Parte_1 CP_1 divorzile, ex art. 5 l. n. 898/1970 e in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese,
pagina 1 di 3 l'importo di Euro 300,00 (trecento/00) mensili, rivalutabile, come per legge, secondo gli indici ISTAT;
3. prendere atto che le Parti pattuiscono che entro tre mesi dalla sentenza definitiva di cui al presente giudizio il sig. trasferirà alla signora senza alcun Parte_1 CP_1 corrispettivo, ma non per spirito di liberalità, la sua quota di proprietà, pari al 50%, dell'appartamento e relative pertinenze, ubicato in Via Rossini, 2, piano 1-S1 in Firenze, nell'attuale stato di fatto e di diritto, ben noto, identificato al Catasto di Firenze al Foglio 74 Particella 32 Subalterno 7, zona censuaria 2, cat. A/2, classe 2, Rendita Euro 929,62. Le Parti riconoscono reciprocamente che detto accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
4. prendere atto che le Parti pattuiscono che le spese notarili e tecniche per la detto trasferimento della quota di proprietà sono a carico del sig.ra che sceglierà anche il CP_1 Notaio e il tecnico di sua fiducia;
5. prendere atto che le Parti riconoscono, e ove occorra convengono, che gli arredi attualmente all'interno del detto appartamento, sono di proprieta' esclusiva della Sig.ra CP_1
6. prendere atto che la signora con la sentenza di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio si impegna a rinunciare, così come rinuncia, alla domanda degli arretrati ISTAT dell'assegno di mantenimento stabilito nell'ambito della separazione e alle spese condominiali di qualsiasi natura;
parimenti il sig. si impegna a rinunciare, così come rinuncia, per Pt_1 quanto occorrer possa, a ripetere qualunque somma versata nell'interesse del figlio;
Per_1
7. prendere atto che le Parti dichiarano che, ad eccezione di quanto statuito nei punti precedenti,nulla hanno da richiedere o pretendere, a qualsivoglia titolo o ragione, l'una dall'altra.
8. le spese legali del presente giudizio sono compensate fra le parti.”
OGGETTO: divorzio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito dell'introduzione di ricorso contenzioso per divorzio, in data 15.12.2025 le parti hanno depositato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe, alle quali i procuratori si sono riportati.
Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e Controparte_1
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine di legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di divorzio.
pagina 2 di 3 La pronuncia deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi e riportate in dispositivo in quanto non contrarie a norme imperative
P.Q.M.
Il Tribunale,
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Impruneta da e e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Parte_1 CP_1 predetto Comune dell'anno 1974 al n. 44 parte II serie A, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge alle condizioni concordate tra le parti trascritte in epigrafe.
Così deciso in Firenze, 17/12/2025
La Presidente est.
SI OR
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RI FI
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. SI OR Presidente Relatrice dott. Ilaria Benincasa Giudice dott. Carolina Dini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8965/2025 promossa da:
con avv.ROMBOLA' ALESSANDRO Parte_1
RICORRENTE
contro
con avv. FERRARONI GRAZIELLA CP_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni declaratoria di ragione e del caso, 1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Impruneta (FI) il 16.06.1974, trascritto agli atti dello stato civile del Comune di Impruneta nell'anno 1974, atto recante il numero 44, serie A tra nato a [...] il Parte_1 29.05.1950, e nata a [...] il [...] ordinando agli Ufficiali dello Stato CP_1 civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
2. porre a carico di l'obbligo di versare a a titolo di assegno Parte_1 CP_1 divorzile, ex art. 5 l. n. 898/1970 e in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese,
pagina 1 di 3 l'importo di Euro 300,00 (trecento/00) mensili, rivalutabile, come per legge, secondo gli indici ISTAT;
3. prendere atto che le Parti pattuiscono che entro tre mesi dalla sentenza definitiva di cui al presente giudizio il sig. trasferirà alla signora senza alcun Parte_1 CP_1 corrispettivo, ma non per spirito di liberalità, la sua quota di proprietà, pari al 50%, dell'appartamento e relative pertinenze, ubicato in Via Rossini, 2, piano 1-S1 in Firenze, nell'attuale stato di fatto e di diritto, ben noto, identificato al Catasto di Firenze al Foglio 74 Particella 32 Subalterno 7, zona censuaria 2, cat. A/2, classe 2, Rendita Euro 929,62. Le Parti riconoscono reciprocamente che detto accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
4. prendere atto che le Parti pattuiscono che le spese notarili e tecniche per la detto trasferimento della quota di proprietà sono a carico del sig.ra che sceglierà anche il CP_1 Notaio e il tecnico di sua fiducia;
5. prendere atto che le Parti riconoscono, e ove occorra convengono, che gli arredi attualmente all'interno del detto appartamento, sono di proprieta' esclusiva della Sig.ra CP_1
6. prendere atto che la signora con la sentenza di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio si impegna a rinunciare, così come rinuncia, alla domanda degli arretrati ISTAT dell'assegno di mantenimento stabilito nell'ambito della separazione e alle spese condominiali di qualsiasi natura;
parimenti il sig. si impegna a rinunciare, così come rinuncia, per Pt_1 quanto occorrer possa, a ripetere qualunque somma versata nell'interesse del figlio;
Per_1
7. prendere atto che le Parti dichiarano che, ad eccezione di quanto statuito nei punti precedenti,nulla hanno da richiedere o pretendere, a qualsivoglia titolo o ragione, l'una dall'altra.
8. le spese legali del presente giudizio sono compensate fra le parti.”
OGGETTO: divorzio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito dell'introduzione di ricorso contenzioso per divorzio, in data 15.12.2025 le parti hanno depositato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe, alle quali i procuratori si sono riportati.
Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e Controparte_1
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine di legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di divorzio.
pagina 2 di 3 La pronuncia deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi e riportate in dispositivo in quanto non contrarie a norme imperative
P.Q.M.
Il Tribunale,
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Impruneta da e e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Parte_1 CP_1 predetto Comune dell'anno 1974 al n. 44 parte II serie A, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge alle condizioni concordate tra le parti trascritte in epigrafe.
Così deciso in Firenze, 17/12/2025
La Presidente est.
SI OR
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili pagina 3 di 3