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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/11/2025, n. 4214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4214 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, sezione
Quarta civile, dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 10421
dell'anno 2020
TRA (C.F. , con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv. GORINI ETTORE, elettivamen-
te domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GORINI ETTORE
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. TERREVOLI TEODORO, elettiva-
1 mente domiciliato in VIA QUASIMODO, 65 70100 BARI-
presso il difensore avv. TERREVOLI TEODORO
E
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patro- CP_2 C.F._3
cinio dell'avv. BONASIA NICOLA, elettivamente domi-
ciliato in Gian Donato Rogadeo n. 13 Bitonto presso il difensore avv. BONASIA NICOLA
CONVENUTO/I
All'udienza del 09/07/2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle par-
ti come da verbale d'udienza e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il
23.7.2020, ha convenuto in Parte_1
giudizio e al fine di Controparte_1 CP_2
far accertare e dichiarare dal tribunale adito - ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c, - l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto 11.9.2017 rep. n.
55917, racc. n. 14029 per notar Persona_1
[...] registrato a Bari il 29.9.2017 con cui i convenuti risolvevano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1372 c.c., l'atto di donazione a rogito notar
[...]
di Bari, in data 20.6.2006, rep. Persona_2
39834/5686, registrato a Bari il 10.7.2006 al n.
10024/1T e trascritto a Taranto il 13.7.2007 ai nn.
20271/12084, 20272/12085, 20273/12086, con riferi-
mento agli immobili dettagliatamente e meglio indi-
cati in atti.
A sostegno della propria tesi l'attrice ha de-
dotto di essere creditrice di per Controparte_1
la somma € 310.267,45, avendogli donato - con atto del 19.3.2016, a rogito notaio rep. Persona_3
n. 1309 – racc. n. 913, registrato a Taranto il
23.3.2016 – l'importo di euro 367.331,92. Detta do-
nazione era gravata dall'onere, accettato dal dona- tario, di partecipare, fino alla concorrenza di eu-
ro 359.167,45, alle spese dei lavori di ristruttu-
razione dell'immobile ubicato in Bari al Corso Be-
nedetto Croce n. 152. Ha evidenziato che il CP_1
aveva adempiuto solo parzialmente l'obbligo assunto nell'atto di donazione partecipando ai lavori di ristrutturazione nella misura di euro € 48.900,00,
inferiore all'importo che si era obbligato a corri-
spondere.
3 Pertanto, l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale:
1) ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c. - in rela-
zione al credito nascente dall'atto del 19 marzo
2016, a rogito notaio rep. n. 1309 – Persona_3
racc. n. 913, registrato a Taranto il 23 marzo
2016, col quale la Professoressa Parte_2
ha donato a nato a [...]
[...] Controparte_1
il 24 agosto 1960 (cod. fisc. CodiceFiscale_4
la somma di euro 367.331,92 - dichiarare inefficace nei confronti della Professoressa Notaio
[...]
nata a [...] il giorno 27 febbraio Parte_1
1967, residente in [...],
(cod. fisc. l'atto pubblico a CodiceFiscale_5
rogito notaio Dottor dell'11 Persona_1
settembre 2017, iscritto al n.ro di repertorio
55917, raccolta 14029, registrato a Bari il 29 set-
tembre 2017 al n.ro 28762 serie 1T, col quali i si-
gnori (o CP_2 Controparte_3
) e hanno risolto, ai sensi
[...] Controparte_1
e per gli effetti dell'art. 1372 c.c., l'atto di donazione a rogito notar di Persona_1
Bari, in data 20 giugno 2006, rep. 39834/5686, re-
gistrato a Bari il 10 luglio 2006 al n. 10024/1T e
4 trascritto a Taranto il 13 luglio 2007 ai nn.
20271/12084, 20272/12085, 20273/12086, limitatamen-
te agli immobili di seguito descritti:
1) Nuda proprietà della quota indivisa pari ad un mezzo di:
A) fabbricato in Taranto alla via Cesare Battisti civici 368, 370 (androne di portone) e 372, costituito da piano terra, un vano al piano ammezzato e da cinque piani superiori, confinante con la detta via Cesare Battisti, con proprietà e proprietà in catasto al foglio 246, Parte_3 CP_2
particelle:
- 85 sub. 1, via Cesare Battisti n. 368 piano T, z.c. 1, categoria C/1,
classe 3, mq.18, sup. cat. mq.
24, rendita euro 263,08.
- 85 sub. 2, via Cesare Battisti n. 372 piano T, z.c. 1, categoria C/1,
classe 1, mq.51, sup. cat. mq.
51, rendita euro 574,86;
- 85 sub. 3, via Cesare Battisti n. 370, piano T, z.c. 1, categoria A/4,
classe 1, vani 3,5, sup. cat.
mq.58, rendita euro 189,80;
- 85 sub. 4, via Cesare Battisti n. 370, piano T, z.c. 1, categoria A/5,
classe 4, vani 1, sup. cat.
mq.38, rendita euro 67,14;
- 85 sub. 5, via Cesare Battisti n. 370, piano 1, z.c. 1, categoria A/3,
classe 1, vani 3,5, sup. cat.
mq. 80, rendita euro 262,10;
- 85 sub. 6, via Cesare Battisti n. 370, piano 1, z.c. 1, categoria A/4,
5 classe 4, vani 2, sup. cat.
mq. 45, rendita euro 185,92;
- 85 sub. 7, via Cesare Battisti n. 370, piano 1, z.c. 1, categoria A/3,
classe 1, vani 3,5, sup. cat.
mq. 38, rendita euro 262,10;
- 85 sub. 8, via Cesare Battisti n. 370, piano 2, z.c. 1, categoria A/3,
classe 2, vani 4, sup. cat.
mq. 85, rendita euro 351,19;
- 85 sub. 9, via Cesare Battisti n. 370, piano 2, z.c. 1, categoria A/4,
classe 4, vani 2,5, sup. cat.
mq.38, rendita euro 232,41;
- 85 sub. 10, via Cesare Battisti n. 370, piano 2, z.c. 1, categoria A/3,
classe 2, vani 4, sup. cat.
mq. 86, rendita euro 351,19;
- 85 sub. 11, via Cesare Battisti n. 370, piano 3, z.c. 1, categoria A/3,
classe 2, vani 4, sup. cat.
mq. 87, rendita euro 351,19;
- 85 sub. 12, via Cesare Battisti n. 370, piano 3, z.c. 1, categoria A/4,
classe 4, vani 2,5, sup. cat.
mq.38, rendita euro 232,41;
- 85 sub. 13, via Cesare Battisti n. 370, piano 3, z.c. 1, categoria A/3,
classe 2, vani 4, sup. cat.
mq. 87, rendita euro 351,19;
- 85 sub. 14, via Cesare Battisti n. 370, piano 4, z.c. 1, categoria A/3,
classe 2, vani 4, sup. cat.
6 mq. 85, rendita euro 351,19;
- 85 sub. 15, via Cesare Battisti n. 370, piano 4, z.c. 1, categoria A/4,
classe 4, vani 2,5, sup. cat.
mq. 38, rendita euro 232,41;
- 85 sub. 16, via Cesare Battisti n. 370, piano 4, z.c. 1, categoria A/3,
classe 2, vani 4, sup. cat.
mq. 86, rendita euro 351,19;
- 85 sub. 17, via Cesare Battisti n. 370, piano 5, z.c. 1, categoria A/3,
classe 2, vani 4, sup. cat.
mq. 85, rendita euro 351,19;
- 85 sub. 18, via Cesare Battisti n. 370, piano 5, z.c. 1, categoria A/4,
classe 4, vani 2,5, sup. cat.
mq. 38, rendita euro 232,41;
- 85 sub. 19, via Cesare Battisti n. 370, piano 5, z.c. 1, categoria A/3,
classe 2, vani 4, sup. cat.
mq.87, rendita euro 351,19;
- 85 sub. 20, via Cesare Battisti piano T, z.c. 1, categoria C/2, classe 4,
mq.2, sup. cat. mq. 11,
rendita euro 8,16;
B) unità immobiliari facenti parte del fabbricato in Taranto alla via Trie-
ste civici n. 4, n. 4/A e n. 6 (androne di portone), precisamente:
- locale al piano terra cui si accede dal cortile interno ove si giunge pro-
venendo dall'androne civico n. 6, avente altro accesso dalla via Cesare Bat-
tisti n. 370, della superficie di circa metri quadrati 63 (sessantatré),
7 confinante con il cortile e con proprietà dagli altri lati;
in CP_2
catasto al foglio 246, particella 167 sub. 4, via Cesare Battisti n. 370,
piano T, z.c.1, categoria C/2, classe 2, mq. 63, sup. cat. mq. 76, rendita euro 185,46, ora, a seguito di allineamento mappe in catasto al foglio 246,
particella 491 sub. 26 via Cesare Battisti n. 370, piano T, z.c.1, categoria
C/2, classe 2, mq. 63, sup. cat. mq. 76;
- locale al piano terra cui si accede dal cortile interno ove si giunge pro-
venendo dall'androne civico n. 6, avente altro accesso dalla via Cesare Bat-
tisti n. 370, di circa metri quadrati 16 (sedici), confinante con il corti-
le, con l'androne di portone e con proprietà in catasto al fo- CP_2
glio 246 particella 167 sub. 5, via Cesare Battisti n. 370, piano T, z.c.1,
categoria C/2, classe 2, mq. 16, sup. cat. mq. 18, rendita euro 47,10; ora,
a seguito di allineamento mappe, in catasto al foglio 246 particella 491,
sub. 27, via Cesare Battisti n. 370, piano T, z.c.1, categoria C/2, classe
2, mq. 16, sup. cat. mq. 18;
- locale al piano terra cui si accede dal cortile interno ove si giunge pro-
venendo dall'androne civico n. 6, di circa metri quadrati 31 (trentuno),
confinante con il cortile e con proprietà in catasto al foglio CP_2
246, particella 167 sub. 6, via Trieste n. 6, piano 1, z.c.1, categoria C/2,
classe 1, mq. 31, sup. cat. mq. 33, rendita euro 78,45; ora, a seguito di allineamento mappe, in catasto al foglio 246, particella 491 sub. 28, via
Trieste n. 6, piano 1, z.c.1, categoria C/2, classe 1, mq. 31, sup. cat. mq.
33;
- locale al piano terra cui si accede direttamente da via Trieste n. 4, del-
la superficie di circa metri quadrati 26 (ventisei), confinante con la detta
8 via e con proprietà da tre lati;
in catasto al foglio 246 parti- CP_2
cella 298 sub. 1, via Trieste n. T, piano T, z.c.1, categoria C/1, classe 3,
mq. 26, sup. cat. mq. 31, rendita euro 380,01; ora, a seguito di allineamen-
to mappe, in catasto al foglio 246 particella 491 sub. 1, via Trieste n. T,
piano T, z.c.1, categoria C/1, classe 3, mq. 26, sup. cat. mq. 31;
- locale al piano terra, con accesso dal civico n. 4/A di via Trieste, di circa metri quadrati 25 (venticinque), confinante con la detta via, con l'androne di portone da cui ha altro accesso e con proprietà ; CP_2
in catasto al foglio 246 particella 298 sub. 2, via Trieste n. 4/A, piano T,
z.c.1, categoria C/1, classe 3, mq. 25, sup. cat. mq. 31, rendita euro
365,39; ora, a seguito di allineamento mappe in catasto al foglio 246 parti-
cella 491, sub. 2, via Trieste n. 4/A, piano T, z.c.1, categoria C/1, classe
3, mq. 25, sup. cat. mq. 31;
- appartamento al piano terra, cui si accede dal cortile interno ove si giunge provenendo dall'androne civico n. 6, della consistenza di vani cata-
stali 2,5 (due virgola cinque), confinante con il cortile e con proprietà
dagli altri lati;
in catasto al foglio 246 particella 298 sub. CP_2
7, via Trieste n. 6, piano T, z.c.1, categoria A/4, classe 3, vani 2,5, sup.
cat. mq. 72, rendita euro 193,67; ora, a seguito di allineamento mappe in catasto
al foglio 246 particella 491 sub. 7, via Trieste n. 6, piano T, z.c.1, cate-
goria A/4, classe 3, vani 2,5, sup. cat. mq. 72;
C) casa di abitazione in Taranto alla località “San Vito”, cui si accede da strada privata condominiale, che si diparte dal viale Jonio al civico n.
545, composta da piano terra e primo piano, di complessivi vani catastali 12
9 (dodici), con annesso terreno pertinenziale della superficie di circa metri quadrati 1.125 (millecentoventicinque) compresa la parte occupata dalla co-
struzione, confinante con Demanio dello Stato, con proprietà e Persona_4
proprietà e in catasto al foglio 279, par- Parte_4 Persona_5
ticelle 43 sub. 1, viale Jonio n. 545 piano T, z.c. 3, categoria A/7, classe
3, vani 6, rendita euro 756,19; 43 sub. 2, viale Jonio n. 545 piano 1, z.c.
3, categoria A/7, classe 3, vani 6, rendita euro 756,19; casa che a seguito di variazioni risulta costituita da due appartamenti ed un vano garage al piano terra e da due appartamenti al primo piano con circostante area comune all'intero fabbricato, in catasto al foglio 279, particella 43 sub. alterni:
* 4, viale Jonio n. 545 piano T, z.c. 3, categoria A/7, classe 3, vani 4,5,
sup. cat. mq. 99;
* 5, viale Jonio n. 545 piano T, z.c. 3, categoria A/7, classe 3, vani 4,5,
sup. cat. mq. 94;
* 6, viale Jonio n. 545 piano 1, z.c. 3, categoria A/7, classe 3, vani 4,
sup. cat. mq. 94;
* 7, viale Jonio n. 545 piano 1, z.c. 3, categoria A/7, classe 3, vani 3,5,
sup. cat. mq. 82;
D) compendio immobiliare sito nel Comune di Sava, costituito da due appezza-
menti di terreno della superficie catastale di ettari uno, are trentotto e centiare settantacinque, con annesso fabbricato rurale occupante una super-
ficie di are tre e centiare quattordici, confinante con via Mazzini, con via
AV OI e con le consistenze individuate dalle particelle 1084, 503,
256, 1088 e 1090; in catasto terreni al foglio 12, particelle:
* 1085, seminativo 1, are 41.17, r.d. euro 27,64 r.a. euro 13,82;
10 * 1087, seminativo 1, are 97.76, r.d. euro 65,64 r.a. euro 32,82;
- 261, fabbricato rurale, are 3.14, senza redditi;
detto compendio, a seguito di variazioni catastali derivanti da accatasta-
mento di fabbricato rurale, risulta essere attualmente costituito da unità
collabente composta da piano terra e primo piano con circostante area perti-
nenziale e terreno circostante ora in catasto terreni al foglio 12, parti-
celle
* 1085, seminativo 1, are 41.17, r.d. euro 27,64 r.a. euro 13,82;
* 1261, seminativo 1, are 97.58, r.d. euro 65,51 r.a. euro 32,76;
- e in catasto fabbricati foglio 12 particella 1260 sub. 1, unità collaben-
ti, senza redditi;
2) Nuda proprietà dell'intero di:
A) locale al piano terra in Taranto alla via Marco Pacuvio n. 7/A e n. 7/B,
in angolo con via Generale Giuseppe Messina, della superficie di circa metri quadrati 380 (trecentottanta), confinante con le due dette strade e con l'androne di portone civico n. 93 della via Generale Giuseppe Messina;
in catasto al foglio 244, particella 1196 sub. 34, via Marco Pacuvio n. 7A-B,
piano T, z.c. 1, categoria C/1, classe 5, mq.380, rendita euro 7.536,14; il quale a seguito di variazioni catastali risulta oggi costituito da un locale a piano terra adibito a centro polivalente composto da quattro vani ed ac-
cessori, confinante con altro locale di cui in seguito, con via Marco Pacu-
vio e via Generale Messina;
e da altro locale a piano terra adibito a locale commerciale composto da un vano ed accessori, confinante con il locale di cui sopra, con cortile interno e con via Messia;
in catasto al foglio 244, particella 936 sub. alterni
11 * 82, via Marco Pacuvio n. 5/A n. 7/B, via Generale Giuseppe Messina n. 89/B
n. 91, piano T, z.c. 1, categoria D/8 e
* 83, via Generale Giuseppe Messina n. 91/A, piano T, z.c. 1, categoria C/1,
cl. 5, cons. mq. 107, sup. cat. mq 120;
B) locale al piano terra in Taranto alla via Generale Giuseppe Messina civi-
ci n. 95 e n. 97 (già n. 7), della superficie di circa metri quadrati 170
(centosettanta) confinante con la detta via, con l'androne di portone civico n. 93 e con proprietà in catasto al foglio 244, particella 1196 CP_2
sub. 35, via Generale Giuseppe Messina n. 7, piano T, z.c. 1, categoria C/1,
classe 5, mq.198, rendita euro 3.926,72; ora riportato in catasto al foglio
244 particella 936 sub. 84, via Generale Giuseppe Messina n. 95 e n. 97,
piano T, z.c. 1, categoria C/3, classe 5, mq. 170;
C) unità immobiliari facenti parte del fabbricato in Taranto alla via Marco
Pacuvio, scala “A”, civici n. 3 (androne di portone comune alla scala “A”,
scala “B” e scala “C”) e n. 3/A, in angolo con via Cugini civico n. 50, co-
stituito da due locali a piano terra e cinque piani superiori, con tre ap-
partamenti per ogni piano e precisamente:
- appartamento al primo piano, con porta di accesso a sinistra di chi sale per le scale, di vani catastali 4 (quattro), confinante con via Pacuvio, con vano scala e con al-
tro appartamento del piano (1425 sub. 4); in catasto al foglio 244, parti-
cella 1245 sub. 3, via Marco Pacuvio n. 3, piano 1, z.c.1, categoria A/4,
classe 4, vani 4, rendita euro 371,85; ora, a seguito di variazione per al-
lineamento mappe in catasto al foglio 244, particella 936, sub. 37, via Mar-
co Pacuvio n. 3, piano 1, z.c.1, categoria A/4, classe 4, vani 4, sup. cat.
12 mq. 80;
- appartamento al secondo piano, con porta di accesso a sinistra di chi sale per le scale, di vani catastali 4 (quattro), confinante con via Pacuvio, con vano scala e con altro appartamento del piano (1425 sub. 7); in catasto al foglio 244, particella 1245 sub. 6, via Marco Pacuvio n. 3, piano 2, z.c.1,
categoria A/4, classe 4, vani 4, rendita euro 371,85; ora, a seguito di va-
riazione per allineamento mappe in catasto al foglio 244, particella 936,
sub. 40, via Marco Pacuvio n. 3, piano 2, z.c.1, categoria A/4, classe 4,
vani 4, sup. cat. mq.70;
- appartamento al secondo piano, con porta di accesso di fronte a chi sale per le scale, di vani catastali 3,5 (tre virgola cinque), confinante con via
Pacuvio, con vano scala, con gli altri appartamenti del piano (particella
1425 sub. 6 e particella sub. 8); in catasto al foglio 244, particella 1245
sub. 7, via Marco Pacuvio n. 3, piano 2, z.c.1, categoria A/4, classe 4,
vani 3,5, rendita euro 325,37; ora, a seguito di variazione per allineamento mappe in catasto al foglio 244, particella 936, sub. 41, via Marco Pacuvio
n. 3, piano 2, z.c.1, categoria A/4, classe 4, vani 3,5, sup. cat. mq. 70;
- appartamento al terzo piano, con porta di accesso a sinistra di chi sale per le scale, di vani catastali 4 (quattro), confinante con via Pacuvio, con vano scala e cn altro appartamento del piano (1425 sub. 10);
in catasto al foglio 244, particella 1245 sub. 9, via Marco Pacuvio n. 3,
piano 3, z.c.1, categoria A/4, classe 4, vani 4, rendita euro 371,85; ora, a seguito di variazione per allineamento mappe in catasto al foglio 244 parti-
cella 936 sub. 43, via Marco Pacuvio n. 3, piano 3, z.c.1, categoria A/4,
classe 4, vani 4, sup. cat. mq. 71;
13 - appartamento al quarto piano, con porta di accesso a sinistra di chi sale per le scale, di vani catastali 4 (quattro), confinante con via Pacuvio, con vano scala e con altro appartamento del piano (1245 sub. 13);
in catasto al foglio 244, particella 1245 sub. 12, via Marco Pacuvio n. 3,
piano 4, z.c.1, categoria A/4, classe 4, vani 4, rendita euro 371,85; ora, a seguito di variazione per allineamento mappe in catasto al foglio 244, par-
ticella 936 sub. 46, via Marco Pacuvio n. 3, piano 4, z.c. 1, categoria A/4,
classe 4, vani 4, sup. cat. mq. 74;
- appartamento al quarto piano, con porta di accesso posta di fronte a chi sale per le scale, di vani catastali 3,5 (tre virgola cinque), confinante con via Pacuvio, con vano scala e con gli altri appartamenti del piano (par-
ticella 1245 sub. 12 e particella 1245 sub. 14); in catasto al foglio 244,
particella 1245 sub. 13, via Marco Pacuvio n. 3, piano 4, z.c.1, categoria
A/4, classe 4, vani 3,5, rendita euro 325,37, ora, a seguito di variazione per allineamento mappe in catasto al foglio 244, particella 936, sub. 47,
via Marco Pacuvio n. 3, piano 4, z.c.1, categoria A/4, classe 4, vani 3,5,
sup. cat. mq. 71;
- appartamento al quinto piano, con porta di accesso a sinistra di chi sale per le scale, di vani catastali 4 (quattro), confinante con via Pacuvio, con il vano scala e con altro appartamento del piano (particella 1245 sub. 16);
in catasto al foglio 244, particella 1245 sub. 15, via Marco Pacuvio n. 3,
piano 5, z.c.1, categoria A/4, classe 4, vani 4, rendita euro 371,85; ora, a seguito di variazione per allineamento mappe in catasto al foglio 244, par-
ticella 936, sub. 49, via Marco Pacuvio n. 3, piano 5, z.c.1, categoria A/4,
classe 4, vani 4, sup. cat. mq. 74;
14 - locale al piano terra avente accesso dal civico n. 3/A di via Marco Pacu-
vio, della superficie di circa metri quadrati 121 (centoventuno), confinante con via Pacuvio, con l'androne di portone n. 3/B e con il locale avente ac-
cesso dai civici 7/A e 7/B di via Pacuvio, innanzi descritto;
in catasto al foglio 244, particella 1245 sub. 45, via Marco Pacuvio n. 3/A, piano T, z.c.
1, categoria C/3, classe 4, mq. 121, rendita euro 906,12; ora, a seguito di variazione catastale risulta riportato in catasto al foglio 244, particella
936, sub. , 81, via Marco Pacuvio n. 3/A, piano T, z.c. 1, categoria C/1,
classe 4, mq. 109, sup. cat. mq. 121;
D) appartamento al primo piano del fabbricato in Taranto alla via Minniti n.
28, avente due accessi, uno a sinistra e l'altro di fronte a chi sale per le scale, della consistenza di vani catastali 5 (cinque), confinante con via
Minniti, con il vano scala, con atrio interno e con proprietà o Per_6
aventi causa;
in catasto al foglio 319, particella 3334 sub. 9, via Tito
Minniti n. 28 piano 1, z.c.1, categoria A/3, classe 3, vani 5, rendita euro
516,46.
2) ordinare, ai sensi dell'art. 2655 c.c., al Con-
servatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della sentenza in margine alla trascrizione dell'atto pubblico a cui atterrà;
3) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei compensi di causa, oltre al rimborso spese 15%, CAP ed IVA come per legge, nonché al rimborso dei compensi da corrispondere al consulen-
te tecnico di parte, qualora dovesse espletarsi
15 consulenza tecnica di Ufficio.”
Con comparsa del 9.11.2020 si è costituito in giudizio contestando in fatto ed Controparte_1
in diritto le domande attoree chiedendone il riget-
to con vittoria di spese di giudizio. A sostegno della sua difesa ha dedotto la non revocabilità
dell'atto di risoluzione della donazione per mutuo consenso stipulato in data 11.9.2017, sostenendo che il contratto per mutuo dissenso non può essere qualificato come “contrarius actus”, ma costituisce un caso di ritrattazione bilaterale del contratto con la conclusione di un nuovo negozio uguale e contrario a quello da risolvere. Ha altresì eviden-
ziato di avere adempiuto gli obblighi assunti con l'atto di donazione modale emettendo una serie di effetti cambiari, corrispondendo la cifra di €
168.900,00 e di vantare un credito nei confronti dell'attrice per una somma pari a € 1.081.000,00,
concludendo per il rigetto della domanda.
Con separata comparsa del 10.11.2020 si è co-
stituita in giudizio contestando in CP_2
fatto ed in diritto le domande proposte da parte attrice chiedendone l'integrale rigetto, con vitto-
ria di spese di lite.
Il giudice invitava le parti a precisare le
16 conclusioni, non essendo necessaria istruttoria.
La causa passava quindi in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita di essere accol-
ta.
Va osservato in punto di diritto che l'azione revocatoria ordinaria, prevista dall'art. 2901
c.c., presuppone l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocato-
ria e il debitore disponente, l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimo-
niale a seguito del compimento da parte del debito-
re dell'atto traslativo, e la ricorrenza, in capo al debitore ed eventualmente in capo al terzo (a seconda della natura dell'atto di disposizione im- pugnato), della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza del-
le garanzie spettanti ai creditori.
Secondo un corretto e prevalente orientamento giurisprudenziale, con riferimento all'ambito ap-
plicativo dell'azione revocatoria ex art 2901 c.c viene accolta una nozione ampia di credito a tutela del quale può essere promossa l'azione revocatoria,
tanto da ritenere idonei anche il credito eventuale
17 e la mera aspettativa di credito a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria avverso l'at-
to di disposizione compiuto dal debitore. In tali ipotesi non è richiesta la certezza in ordine al fondamento del fatto costitutivo, che, però, deve essere indicato in modo specifico, seppur con in-
certo fondamento. Il credito, come innanzi inteso,
deve esistere al momento della domanda, trattandosi di condizione dell'azione la cui inesistenza priva di fondamento l'esigenza di conservazione della ga-
ranzia patrimoniale cui l'azione è preordinata
(Cassazione, Sez. 3, ord. nr. 2347/2019).
Inoltre, la Suprema Corte aveva già ritenuto che: “Anche il 'credito eventuale', nella veste di
'credito litigioso', è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debito-
re” (Cass. Civ. n. 5618/2018).
Nel caso in questione, la posizione della Ta-
tarano si configura come un'aspettativa di un cre-
dito dal momento che la pretesa creditoria è ancora sub iudice, così come è emerso dalla difesa del
[...]
nella comparsa di costituzione e risposta CP_4
18 (pag. 21 comparsa).
Quanto all' eventus damni, non è necessario che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, essendo sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza, da valutare alla data dell'atto dispo-
sitivo e non a quella futura della effettiva rea-
lizzazione del credito dell'attore in revocazione,
realizzazione che potrà anche non avvenire sul bene oggetto dell'atto stesso, senza tuttavia che ciò
valga già ex ante, fin dal momento della proposi-
zione dell'azione revocatoria, ad elidere l'inte-
resse attuale dell'attore, che l'azione stessa in-
tende tutelare" (Cass. n. 19131/2004), spettando al debitore dimostrare l'insussistenza di tale impos-
sibilità o difficoltà (Cassazione civile, sez. III,
29/04/2009, n. 10052) o che comunque il patrimonio residuo fosse ampiamente sufficiente a garantire la soddisfazione del credito (Cassazione civile, sez.
III, 29/03/2007, n. 7767), circostanza allegata ma non provata dal nel caso di specie. CP_1
Occorre qui osservare che nel caso in questio-
ne, trattandosi di atto a titolo gratuito non è ri-
chiesta la prova in capo alla donataria dell'esistenza del requisito soggettivo di cui al
19 punto n. 2 dell'art. 2901 c.civ.
Inoltre, così come emerge dagli atti e dai do-
cumenti versati in atti, il credito per cui è causa risulta certamente anteriore all'atto di donazione e poiché poi l'atto a titolo gratuito è successivo al sorgere del credito, l'elemento soggettivo ne-
cessario e sufficiente a fondare la domanda ex art. 2901 cod.civ. è la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore
(scientia damni), e questa è integrata dalla sem-
plice conoscenza - alla quale deve essere equipara-
ta l'agevole conoscibilità - nel debitore - e, solo quanto all'atto a titolo oneroso, nel terzo - di tale lesione e ciò indipendentemente da una cono-
scenza specifica del credito, a tutela del quale viene esperita l'azione.
Nella specie indice di tale conoscibilità è
costituito dallo stretto rapporto di parentela e convivenza (cfr. Cassazione civile, sez. III,
29/05/2013, n. 13447) esistente tra donante e dona-
tario (madre e figlio) nonché dalla tempistica con cui la ha dapprima (nel lontano 2006) donato CP_2
al i beni meglio indicati in atti e, suc- CP_1
cessivamente (nel 2017 -11 anni dopo la donazione suindicata) - ha stipulato sempre con il CP_1
20 l'atto di mutuo dissenso della precedente donazio-
ne, oggetto del giudizio di revocatoria;
atto,
quest'ultimo successivo al sorgere credito vantato dalla nei confronti del Pt_1 CP_1
Irrilevanti appaiono, infine, le ragioni – su cui i convenuti hanno fondato le proprie difese –
sottese alla qualificazione ed agli effetti dell'atto oggetto di revocatoria.
E' ormai ius receptum nella giuriaprudenza di legittimità la premessa che nei contratti ad effet-
ti reali, gli effetti si sono realizzati, almeno di regola, con la stipulazione, sicchè si ritiene che essi non possono essere rimossi con il mutuo consenso ma solo attraverso un apposito, per così
dire, "contronegozio": un contrarius actus a mezzo del quale si crea un nuovo rapporto contrattuale in cui il dante causa assume la posizione di avente causa e viceversa per l'altro contraente, nuova pattuizione che, tendenzialmente, ridefinisce inte-
gralmente i rapporti tra le parti (Cass.
11/02/2022, n.4552 ed altre).
Ciò premesso, ciò che rileva è che con l'atto di liberalità per cui è causa, il si è spo- CP_1
gliato con effetto ex nunc di una cospicua parte di patrimonio immobiliare (donato dalla propria madre
21 nel lontano 2006) che ha comportato una diminuzione qualitativa e quantitativa del proprio patrimonio.
In ragione di ciò l'azione revocatoria come già esposto ha una funzione di tutelare i creditori permettendo loro di rendere inefficaci nei propri confronti gli atti con cui il debitore ha disposto del proprio patrimonio causando un pregiudizio alle loro ragioni.
In definitiva, il positivo riscontro di tutti i presupposti dell'azione revocatoria proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 [...]
e determina la fondatezza della CP_4 CP_2
relativa domanda e per l'effetto, deve essere di-
chiarato inefficace nei confronti di parte attrice l'atto impugnato.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese di giudizio, liquidate come appresso,
seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore antistatario.
Il valore della controversia è pari ad euro
310.267,45.
Valore della causa: € 260.001,00 ad € 520.000,00
Fase di studio della controversia, valore medio: €
3.544,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
22 2.338,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:
€ 5.206,00
Fase decisionale, valore minimo: € 3.082,00
Compenso tabellare € 14.170,00
La presente sentenza è provvisoriamente esecu-
tiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun-
ciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2910 c.c. nei confronti di
[...]
l'atto pubblico a rogito notaio Parte_1
dell'11 settembre 2017, Persona_1
iscritto al n.ro di repertorio 55917, raccolta
14029, registrato a Bari il 29 settembre 2017 al n.ro 28762 serie 1T, con il quale (o CP_2
e Controparte_3 Controparte_5
[...
, hanno risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1372 c.c., l'atto di donazione a rogito notar di Bari, in data 20 giu- Persona_1
gno 2006, rep. 39834/5686, registrato a Bari il 10
luglio 2006 al n. 10024/1T e trascritto a Taranto
23 il 13 luglio 2007 ai nn. 20271/12084, 20272/12085,
20273/12086, limitatamente agli immobili di cui in narrativa;
2) ordina ai sensi dell'art. 2655 c.c., al Con-
servatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della sentenza in margine alla trascrizione dell'atto pubblico, con esonero di responsabilità
per il Conservatore,
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'avv. Ettore Gorini anti-
statario, delle spese processuali, liquidate in €
1.241,00 per esborsi ed € 14.170,00 per compensi,
oltre RSG 15% IVA e CAP;
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamen-
te esecutiva.
Così deciso in Bari il 18.11.2025
il Giudice
dott. Giuseppe Rana
24
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, sezione
Quarta civile, dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 10421
dell'anno 2020
TRA (C.F. , con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv. GORINI ETTORE, elettivamen-
te domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GORINI ETTORE
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. TERREVOLI TEODORO, elettiva-
1 mente domiciliato in VIA QUASIMODO, 65 70100 BARI-
presso il difensore avv. TERREVOLI TEODORO
E
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patro- CP_2 C.F._3
cinio dell'avv. BONASIA NICOLA, elettivamente domi-
ciliato in Gian Donato Rogadeo n. 13 Bitonto presso il difensore avv. BONASIA NICOLA
CONVENUTO/I
All'udienza del 09/07/2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle par-
ti come da verbale d'udienza e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il
23.7.2020, ha convenuto in Parte_1
giudizio e al fine di Controparte_1 CP_2
far accertare e dichiarare dal tribunale adito - ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c, - l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto 11.9.2017 rep. n.
55917, racc. n. 14029 per notar Persona_1
[...] registrato a Bari il 29.9.2017 con cui i convenuti risolvevano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1372 c.c., l'atto di donazione a rogito notar
[...]
di Bari, in data 20.6.2006, rep. Persona_2
39834/5686, registrato a Bari il 10.7.2006 al n.
10024/1T e trascritto a Taranto il 13.7.2007 ai nn.
20271/12084, 20272/12085, 20273/12086, con riferi-
mento agli immobili dettagliatamente e meglio indi-
cati in atti.
A sostegno della propria tesi l'attrice ha de-
dotto di essere creditrice di per Controparte_1
la somma € 310.267,45, avendogli donato - con atto del 19.3.2016, a rogito notaio rep. Persona_3
n. 1309 – racc. n. 913, registrato a Taranto il
23.3.2016 – l'importo di euro 367.331,92. Detta do-
nazione era gravata dall'onere, accettato dal dona- tario, di partecipare, fino alla concorrenza di eu-
ro 359.167,45, alle spese dei lavori di ristruttu-
razione dell'immobile ubicato in Bari al Corso Be-
nedetto Croce n. 152. Ha evidenziato che il CP_1
aveva adempiuto solo parzialmente l'obbligo assunto nell'atto di donazione partecipando ai lavori di ristrutturazione nella misura di euro € 48.900,00,
inferiore all'importo che si era obbligato a corri-
spondere.
3 Pertanto, l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale:
1) ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c. - in rela-
zione al credito nascente dall'atto del 19 marzo
2016, a rogito notaio rep. n. 1309 – Persona_3
racc. n. 913, registrato a Taranto il 23 marzo
2016, col quale la Professoressa Parte_2
ha donato a nato a [...]
[...] Controparte_1
il 24 agosto 1960 (cod. fisc. CodiceFiscale_4
la somma di euro 367.331,92 - dichiarare inefficace nei confronti della Professoressa Notaio
[...]
nata a [...] il giorno 27 febbraio Parte_1
1967, residente in [...],
(cod. fisc. l'atto pubblico a CodiceFiscale_5
rogito notaio Dottor dell'11 Persona_1
settembre 2017, iscritto al n.ro di repertorio
55917, raccolta 14029, registrato a Bari il 29 set-
tembre 2017 al n.ro 28762 serie 1T, col quali i si-
gnori (o CP_2 Controparte_3
) e hanno risolto, ai sensi
[...] Controparte_1
e per gli effetti dell'art. 1372 c.c., l'atto di donazione a rogito notar di Persona_1
Bari, in data 20 giugno 2006, rep. 39834/5686, re-
gistrato a Bari il 10 luglio 2006 al n. 10024/1T e
4 trascritto a Taranto il 13 luglio 2007 ai nn.
20271/12084, 20272/12085, 20273/12086, limitatamen-
te agli immobili di seguito descritti:
1) Nuda proprietà della quota indivisa pari ad un mezzo di:
A) fabbricato in Taranto alla via Cesare Battisti civici 368, 370 (androne di portone) e 372, costituito da piano terra, un vano al piano ammezzato e da cinque piani superiori, confinante con la detta via Cesare Battisti, con proprietà e proprietà in catasto al foglio 246, Parte_3 CP_2
particelle:
- 85 sub. 1, via Cesare Battisti n. 368 piano T, z.c. 1, categoria C/1,
classe 3, mq.18, sup. cat. mq.
24, rendita euro 263,08.
- 85 sub. 2, via Cesare Battisti n. 372 piano T, z.c. 1, categoria C/1,
classe 1, mq.51, sup. cat. mq.
51, rendita euro 574,86;
- 85 sub. 3, via Cesare Battisti n. 370, piano T, z.c. 1, categoria A/4,
classe 1, vani 3,5, sup. cat.
mq.58, rendita euro 189,80;
- 85 sub. 4, via Cesare Battisti n. 370, piano T, z.c. 1, categoria A/5,
classe 4, vani 1, sup. cat.
mq.38, rendita euro 67,14;
- 85 sub. 5, via Cesare Battisti n. 370, piano 1, z.c. 1, categoria A/3,
classe 1, vani 3,5, sup. cat.
mq. 80, rendita euro 262,10;
- 85 sub. 6, via Cesare Battisti n. 370, piano 1, z.c. 1, categoria A/4,
5 classe 4, vani 2, sup. cat.
mq. 45, rendita euro 185,92;
- 85 sub. 7, via Cesare Battisti n. 370, piano 1, z.c. 1, categoria A/3,
classe 1, vani 3,5, sup. cat.
mq. 38, rendita euro 262,10;
- 85 sub. 8, via Cesare Battisti n. 370, piano 2, z.c. 1, categoria A/3,
classe 2, vani 4, sup. cat.
mq. 85, rendita euro 351,19;
- 85 sub. 9, via Cesare Battisti n. 370, piano 2, z.c. 1, categoria A/4,
classe 4, vani 2,5, sup. cat.
mq.38, rendita euro 232,41;
- 85 sub. 10, via Cesare Battisti n. 370, piano 2, z.c. 1, categoria A/3,
classe 2, vani 4, sup. cat.
mq. 86, rendita euro 351,19;
- 85 sub. 11, via Cesare Battisti n. 370, piano 3, z.c. 1, categoria A/3,
classe 2, vani 4, sup. cat.
mq. 87, rendita euro 351,19;
- 85 sub. 12, via Cesare Battisti n. 370, piano 3, z.c. 1, categoria A/4,
classe 4, vani 2,5, sup. cat.
mq.38, rendita euro 232,41;
- 85 sub. 13, via Cesare Battisti n. 370, piano 3, z.c. 1, categoria A/3,
classe 2, vani 4, sup. cat.
mq. 87, rendita euro 351,19;
- 85 sub. 14, via Cesare Battisti n. 370, piano 4, z.c. 1, categoria A/3,
classe 2, vani 4, sup. cat.
6 mq. 85, rendita euro 351,19;
- 85 sub. 15, via Cesare Battisti n. 370, piano 4, z.c. 1, categoria A/4,
classe 4, vani 2,5, sup. cat.
mq. 38, rendita euro 232,41;
- 85 sub. 16, via Cesare Battisti n. 370, piano 4, z.c. 1, categoria A/3,
classe 2, vani 4, sup. cat.
mq. 86, rendita euro 351,19;
- 85 sub. 17, via Cesare Battisti n. 370, piano 5, z.c. 1, categoria A/3,
classe 2, vani 4, sup. cat.
mq. 85, rendita euro 351,19;
- 85 sub. 18, via Cesare Battisti n. 370, piano 5, z.c. 1, categoria A/4,
classe 4, vani 2,5, sup. cat.
mq. 38, rendita euro 232,41;
- 85 sub. 19, via Cesare Battisti n. 370, piano 5, z.c. 1, categoria A/3,
classe 2, vani 4, sup. cat.
mq.87, rendita euro 351,19;
- 85 sub. 20, via Cesare Battisti piano T, z.c. 1, categoria C/2, classe 4,
mq.2, sup. cat. mq. 11,
rendita euro 8,16;
B) unità immobiliari facenti parte del fabbricato in Taranto alla via Trie-
ste civici n. 4, n. 4/A e n. 6 (androne di portone), precisamente:
- locale al piano terra cui si accede dal cortile interno ove si giunge pro-
venendo dall'androne civico n. 6, avente altro accesso dalla via Cesare Bat-
tisti n. 370, della superficie di circa metri quadrati 63 (sessantatré),
7 confinante con il cortile e con proprietà dagli altri lati;
in CP_2
catasto al foglio 246, particella 167 sub. 4, via Cesare Battisti n. 370,
piano T, z.c.1, categoria C/2, classe 2, mq. 63, sup. cat. mq. 76, rendita euro 185,46, ora, a seguito di allineamento mappe in catasto al foglio 246,
particella 491 sub. 26 via Cesare Battisti n. 370, piano T, z.c.1, categoria
C/2, classe 2, mq. 63, sup. cat. mq. 76;
- locale al piano terra cui si accede dal cortile interno ove si giunge pro-
venendo dall'androne civico n. 6, avente altro accesso dalla via Cesare Bat-
tisti n. 370, di circa metri quadrati 16 (sedici), confinante con il corti-
le, con l'androne di portone e con proprietà in catasto al fo- CP_2
glio 246 particella 167 sub. 5, via Cesare Battisti n. 370, piano T, z.c.1,
categoria C/2, classe 2, mq. 16, sup. cat. mq. 18, rendita euro 47,10; ora,
a seguito di allineamento mappe, in catasto al foglio 246 particella 491,
sub. 27, via Cesare Battisti n. 370, piano T, z.c.1, categoria C/2, classe
2, mq. 16, sup. cat. mq. 18;
- locale al piano terra cui si accede dal cortile interno ove si giunge pro-
venendo dall'androne civico n. 6, di circa metri quadrati 31 (trentuno),
confinante con il cortile e con proprietà in catasto al foglio CP_2
246, particella 167 sub. 6, via Trieste n. 6, piano 1, z.c.1, categoria C/2,
classe 1, mq. 31, sup. cat. mq. 33, rendita euro 78,45; ora, a seguito di allineamento mappe, in catasto al foglio 246, particella 491 sub. 28, via
Trieste n. 6, piano 1, z.c.1, categoria C/2, classe 1, mq. 31, sup. cat. mq.
33;
- locale al piano terra cui si accede direttamente da via Trieste n. 4, del-
la superficie di circa metri quadrati 26 (ventisei), confinante con la detta
8 via e con proprietà da tre lati;
in catasto al foglio 246 parti- CP_2
cella 298 sub. 1, via Trieste n. T, piano T, z.c.1, categoria C/1, classe 3,
mq. 26, sup. cat. mq. 31, rendita euro 380,01; ora, a seguito di allineamen-
to mappe, in catasto al foglio 246 particella 491 sub. 1, via Trieste n. T,
piano T, z.c.1, categoria C/1, classe 3, mq. 26, sup. cat. mq. 31;
- locale al piano terra, con accesso dal civico n. 4/A di via Trieste, di circa metri quadrati 25 (venticinque), confinante con la detta via, con l'androne di portone da cui ha altro accesso e con proprietà ; CP_2
in catasto al foglio 246 particella 298 sub. 2, via Trieste n. 4/A, piano T,
z.c.1, categoria C/1, classe 3, mq. 25, sup. cat. mq. 31, rendita euro
365,39; ora, a seguito di allineamento mappe in catasto al foglio 246 parti-
cella 491, sub. 2, via Trieste n. 4/A, piano T, z.c.1, categoria C/1, classe
3, mq. 25, sup. cat. mq. 31;
- appartamento al piano terra, cui si accede dal cortile interno ove si giunge provenendo dall'androne civico n. 6, della consistenza di vani cata-
stali 2,5 (due virgola cinque), confinante con il cortile e con proprietà
dagli altri lati;
in catasto al foglio 246 particella 298 sub. CP_2
7, via Trieste n. 6, piano T, z.c.1, categoria A/4, classe 3, vani 2,5, sup.
cat. mq. 72, rendita euro 193,67; ora, a seguito di allineamento mappe in catasto
al foglio 246 particella 491 sub. 7, via Trieste n. 6, piano T, z.c.1, cate-
goria A/4, classe 3, vani 2,5, sup. cat. mq. 72;
C) casa di abitazione in Taranto alla località “San Vito”, cui si accede da strada privata condominiale, che si diparte dal viale Jonio al civico n.
545, composta da piano terra e primo piano, di complessivi vani catastali 12
9 (dodici), con annesso terreno pertinenziale della superficie di circa metri quadrati 1.125 (millecentoventicinque) compresa la parte occupata dalla co-
struzione, confinante con Demanio dello Stato, con proprietà e Persona_4
proprietà e in catasto al foglio 279, par- Parte_4 Persona_5
ticelle 43 sub. 1, viale Jonio n. 545 piano T, z.c. 3, categoria A/7, classe
3, vani 6, rendita euro 756,19; 43 sub. 2, viale Jonio n. 545 piano 1, z.c.
3, categoria A/7, classe 3, vani 6, rendita euro 756,19; casa che a seguito di variazioni risulta costituita da due appartamenti ed un vano garage al piano terra e da due appartamenti al primo piano con circostante area comune all'intero fabbricato, in catasto al foglio 279, particella 43 sub. alterni:
* 4, viale Jonio n. 545 piano T, z.c. 3, categoria A/7, classe 3, vani 4,5,
sup. cat. mq. 99;
* 5, viale Jonio n. 545 piano T, z.c. 3, categoria A/7, classe 3, vani 4,5,
sup. cat. mq. 94;
* 6, viale Jonio n. 545 piano 1, z.c. 3, categoria A/7, classe 3, vani 4,
sup. cat. mq. 94;
* 7, viale Jonio n. 545 piano 1, z.c. 3, categoria A/7, classe 3, vani 3,5,
sup. cat. mq. 82;
D) compendio immobiliare sito nel Comune di Sava, costituito da due appezza-
menti di terreno della superficie catastale di ettari uno, are trentotto e centiare settantacinque, con annesso fabbricato rurale occupante una super-
ficie di are tre e centiare quattordici, confinante con via Mazzini, con via
AV OI e con le consistenze individuate dalle particelle 1084, 503,
256, 1088 e 1090; in catasto terreni al foglio 12, particelle:
* 1085, seminativo 1, are 41.17, r.d. euro 27,64 r.a. euro 13,82;
10 * 1087, seminativo 1, are 97.76, r.d. euro 65,64 r.a. euro 32,82;
- 261, fabbricato rurale, are 3.14, senza redditi;
detto compendio, a seguito di variazioni catastali derivanti da accatasta-
mento di fabbricato rurale, risulta essere attualmente costituito da unità
collabente composta da piano terra e primo piano con circostante area perti-
nenziale e terreno circostante ora in catasto terreni al foglio 12, parti-
celle
* 1085, seminativo 1, are 41.17, r.d. euro 27,64 r.a. euro 13,82;
* 1261, seminativo 1, are 97.58, r.d. euro 65,51 r.a. euro 32,76;
- e in catasto fabbricati foglio 12 particella 1260 sub. 1, unità collaben-
ti, senza redditi;
2) Nuda proprietà dell'intero di:
A) locale al piano terra in Taranto alla via Marco Pacuvio n. 7/A e n. 7/B,
in angolo con via Generale Giuseppe Messina, della superficie di circa metri quadrati 380 (trecentottanta), confinante con le due dette strade e con l'androne di portone civico n. 93 della via Generale Giuseppe Messina;
in catasto al foglio 244, particella 1196 sub. 34, via Marco Pacuvio n. 7A-B,
piano T, z.c. 1, categoria C/1, classe 5, mq.380, rendita euro 7.536,14; il quale a seguito di variazioni catastali risulta oggi costituito da un locale a piano terra adibito a centro polivalente composto da quattro vani ed ac-
cessori, confinante con altro locale di cui in seguito, con via Marco Pacu-
vio e via Generale Messina;
e da altro locale a piano terra adibito a locale commerciale composto da un vano ed accessori, confinante con il locale di cui sopra, con cortile interno e con via Messia;
in catasto al foglio 244, particella 936 sub. alterni
11 * 82, via Marco Pacuvio n. 5/A n. 7/B, via Generale Giuseppe Messina n. 89/B
n. 91, piano T, z.c. 1, categoria D/8 e
* 83, via Generale Giuseppe Messina n. 91/A, piano T, z.c. 1, categoria C/1,
cl. 5, cons. mq. 107, sup. cat. mq 120;
B) locale al piano terra in Taranto alla via Generale Giuseppe Messina civi-
ci n. 95 e n. 97 (già n. 7), della superficie di circa metri quadrati 170
(centosettanta) confinante con la detta via, con l'androne di portone civico n. 93 e con proprietà in catasto al foglio 244, particella 1196 CP_2
sub. 35, via Generale Giuseppe Messina n. 7, piano T, z.c. 1, categoria C/1,
classe 5, mq.198, rendita euro 3.926,72; ora riportato in catasto al foglio
244 particella 936 sub. 84, via Generale Giuseppe Messina n. 95 e n. 97,
piano T, z.c. 1, categoria C/3, classe 5, mq. 170;
C) unità immobiliari facenti parte del fabbricato in Taranto alla via Marco
Pacuvio, scala “A”, civici n. 3 (androne di portone comune alla scala “A”,
scala “B” e scala “C”) e n. 3/A, in angolo con via Cugini civico n. 50, co-
stituito da due locali a piano terra e cinque piani superiori, con tre ap-
partamenti per ogni piano e precisamente:
- appartamento al primo piano, con porta di accesso a sinistra di chi sale per le scale, di vani catastali 4 (quattro), confinante con via Pacuvio, con vano scala e con al-
tro appartamento del piano (1425 sub. 4); in catasto al foglio 244, parti-
cella 1245 sub. 3, via Marco Pacuvio n. 3, piano 1, z.c.1, categoria A/4,
classe 4, vani 4, rendita euro 371,85; ora, a seguito di variazione per al-
lineamento mappe in catasto al foglio 244, particella 936, sub. 37, via Mar-
co Pacuvio n. 3, piano 1, z.c.1, categoria A/4, classe 4, vani 4, sup. cat.
12 mq. 80;
- appartamento al secondo piano, con porta di accesso a sinistra di chi sale per le scale, di vani catastali 4 (quattro), confinante con via Pacuvio, con vano scala e con altro appartamento del piano (1425 sub. 7); in catasto al foglio 244, particella 1245 sub. 6, via Marco Pacuvio n. 3, piano 2, z.c.1,
categoria A/4, classe 4, vani 4, rendita euro 371,85; ora, a seguito di va-
riazione per allineamento mappe in catasto al foglio 244, particella 936,
sub. 40, via Marco Pacuvio n. 3, piano 2, z.c.1, categoria A/4, classe 4,
vani 4, sup. cat. mq.70;
- appartamento al secondo piano, con porta di accesso di fronte a chi sale per le scale, di vani catastali 3,5 (tre virgola cinque), confinante con via
Pacuvio, con vano scala, con gli altri appartamenti del piano (particella
1425 sub. 6 e particella sub. 8); in catasto al foglio 244, particella 1245
sub. 7, via Marco Pacuvio n. 3, piano 2, z.c.1, categoria A/4, classe 4,
vani 3,5, rendita euro 325,37; ora, a seguito di variazione per allineamento mappe in catasto al foglio 244, particella 936, sub. 41, via Marco Pacuvio
n. 3, piano 2, z.c.1, categoria A/4, classe 4, vani 3,5, sup. cat. mq. 70;
- appartamento al terzo piano, con porta di accesso a sinistra di chi sale per le scale, di vani catastali 4 (quattro), confinante con via Pacuvio, con vano scala e cn altro appartamento del piano (1425 sub. 10);
in catasto al foglio 244, particella 1245 sub. 9, via Marco Pacuvio n. 3,
piano 3, z.c.1, categoria A/4, classe 4, vani 4, rendita euro 371,85; ora, a seguito di variazione per allineamento mappe in catasto al foglio 244 parti-
cella 936 sub. 43, via Marco Pacuvio n. 3, piano 3, z.c.1, categoria A/4,
classe 4, vani 4, sup. cat. mq. 71;
13 - appartamento al quarto piano, con porta di accesso a sinistra di chi sale per le scale, di vani catastali 4 (quattro), confinante con via Pacuvio, con vano scala e con altro appartamento del piano (1245 sub. 13);
in catasto al foglio 244, particella 1245 sub. 12, via Marco Pacuvio n. 3,
piano 4, z.c.1, categoria A/4, classe 4, vani 4, rendita euro 371,85; ora, a seguito di variazione per allineamento mappe in catasto al foglio 244, par-
ticella 936 sub. 46, via Marco Pacuvio n. 3, piano 4, z.c. 1, categoria A/4,
classe 4, vani 4, sup. cat. mq. 74;
- appartamento al quarto piano, con porta di accesso posta di fronte a chi sale per le scale, di vani catastali 3,5 (tre virgola cinque), confinante con via Pacuvio, con vano scala e con gli altri appartamenti del piano (par-
ticella 1245 sub. 12 e particella 1245 sub. 14); in catasto al foglio 244,
particella 1245 sub. 13, via Marco Pacuvio n. 3, piano 4, z.c.1, categoria
A/4, classe 4, vani 3,5, rendita euro 325,37, ora, a seguito di variazione per allineamento mappe in catasto al foglio 244, particella 936, sub. 47,
via Marco Pacuvio n. 3, piano 4, z.c.1, categoria A/4, classe 4, vani 3,5,
sup. cat. mq. 71;
- appartamento al quinto piano, con porta di accesso a sinistra di chi sale per le scale, di vani catastali 4 (quattro), confinante con via Pacuvio, con il vano scala e con altro appartamento del piano (particella 1245 sub. 16);
in catasto al foglio 244, particella 1245 sub. 15, via Marco Pacuvio n. 3,
piano 5, z.c.1, categoria A/4, classe 4, vani 4, rendita euro 371,85; ora, a seguito di variazione per allineamento mappe in catasto al foglio 244, par-
ticella 936, sub. 49, via Marco Pacuvio n. 3, piano 5, z.c.1, categoria A/4,
classe 4, vani 4, sup. cat. mq. 74;
14 - locale al piano terra avente accesso dal civico n. 3/A di via Marco Pacu-
vio, della superficie di circa metri quadrati 121 (centoventuno), confinante con via Pacuvio, con l'androne di portone n. 3/B e con il locale avente ac-
cesso dai civici 7/A e 7/B di via Pacuvio, innanzi descritto;
in catasto al foglio 244, particella 1245 sub. 45, via Marco Pacuvio n. 3/A, piano T, z.c.
1, categoria C/3, classe 4, mq. 121, rendita euro 906,12; ora, a seguito di variazione catastale risulta riportato in catasto al foglio 244, particella
936, sub. , 81, via Marco Pacuvio n. 3/A, piano T, z.c. 1, categoria C/1,
classe 4, mq. 109, sup. cat. mq. 121;
D) appartamento al primo piano del fabbricato in Taranto alla via Minniti n.
28, avente due accessi, uno a sinistra e l'altro di fronte a chi sale per le scale, della consistenza di vani catastali 5 (cinque), confinante con via
Minniti, con il vano scala, con atrio interno e con proprietà o Per_6
aventi causa;
in catasto al foglio 319, particella 3334 sub. 9, via Tito
Minniti n. 28 piano 1, z.c.1, categoria A/3, classe 3, vani 5, rendita euro
516,46.
2) ordinare, ai sensi dell'art. 2655 c.c., al Con-
servatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della sentenza in margine alla trascrizione dell'atto pubblico a cui atterrà;
3) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei compensi di causa, oltre al rimborso spese 15%, CAP ed IVA come per legge, nonché al rimborso dei compensi da corrispondere al consulen-
te tecnico di parte, qualora dovesse espletarsi
15 consulenza tecnica di Ufficio.”
Con comparsa del 9.11.2020 si è costituito in giudizio contestando in fatto ed Controparte_1
in diritto le domande attoree chiedendone il riget-
to con vittoria di spese di giudizio. A sostegno della sua difesa ha dedotto la non revocabilità
dell'atto di risoluzione della donazione per mutuo consenso stipulato in data 11.9.2017, sostenendo che il contratto per mutuo dissenso non può essere qualificato come “contrarius actus”, ma costituisce un caso di ritrattazione bilaterale del contratto con la conclusione di un nuovo negozio uguale e contrario a quello da risolvere. Ha altresì eviden-
ziato di avere adempiuto gli obblighi assunti con l'atto di donazione modale emettendo una serie di effetti cambiari, corrispondendo la cifra di €
168.900,00 e di vantare un credito nei confronti dell'attrice per una somma pari a € 1.081.000,00,
concludendo per il rigetto della domanda.
Con separata comparsa del 10.11.2020 si è co-
stituita in giudizio contestando in CP_2
fatto ed in diritto le domande proposte da parte attrice chiedendone l'integrale rigetto, con vitto-
ria di spese di lite.
Il giudice invitava le parti a precisare le
16 conclusioni, non essendo necessaria istruttoria.
La causa passava quindi in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita di essere accol-
ta.
Va osservato in punto di diritto che l'azione revocatoria ordinaria, prevista dall'art. 2901
c.c., presuppone l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocato-
ria e il debitore disponente, l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimo-
niale a seguito del compimento da parte del debito-
re dell'atto traslativo, e la ricorrenza, in capo al debitore ed eventualmente in capo al terzo (a seconda della natura dell'atto di disposizione im- pugnato), della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza del-
le garanzie spettanti ai creditori.
Secondo un corretto e prevalente orientamento giurisprudenziale, con riferimento all'ambito ap-
plicativo dell'azione revocatoria ex art 2901 c.c viene accolta una nozione ampia di credito a tutela del quale può essere promossa l'azione revocatoria,
tanto da ritenere idonei anche il credito eventuale
17 e la mera aspettativa di credito a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria avverso l'at-
to di disposizione compiuto dal debitore. In tali ipotesi non è richiesta la certezza in ordine al fondamento del fatto costitutivo, che, però, deve essere indicato in modo specifico, seppur con in-
certo fondamento. Il credito, come innanzi inteso,
deve esistere al momento della domanda, trattandosi di condizione dell'azione la cui inesistenza priva di fondamento l'esigenza di conservazione della ga-
ranzia patrimoniale cui l'azione è preordinata
(Cassazione, Sez. 3, ord. nr. 2347/2019).
Inoltre, la Suprema Corte aveva già ritenuto che: “Anche il 'credito eventuale', nella veste di
'credito litigioso', è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debito-
re” (Cass. Civ. n. 5618/2018).
Nel caso in questione, la posizione della Ta-
tarano si configura come un'aspettativa di un cre-
dito dal momento che la pretesa creditoria è ancora sub iudice, così come è emerso dalla difesa del
[...]
nella comparsa di costituzione e risposta CP_4
18 (pag. 21 comparsa).
Quanto all' eventus damni, non è necessario che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, essendo sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza, da valutare alla data dell'atto dispo-
sitivo e non a quella futura della effettiva rea-
lizzazione del credito dell'attore in revocazione,
realizzazione che potrà anche non avvenire sul bene oggetto dell'atto stesso, senza tuttavia che ciò
valga già ex ante, fin dal momento della proposi-
zione dell'azione revocatoria, ad elidere l'inte-
resse attuale dell'attore, che l'azione stessa in-
tende tutelare" (Cass. n. 19131/2004), spettando al debitore dimostrare l'insussistenza di tale impos-
sibilità o difficoltà (Cassazione civile, sez. III,
29/04/2009, n. 10052) o che comunque il patrimonio residuo fosse ampiamente sufficiente a garantire la soddisfazione del credito (Cassazione civile, sez.
III, 29/03/2007, n. 7767), circostanza allegata ma non provata dal nel caso di specie. CP_1
Occorre qui osservare che nel caso in questio-
ne, trattandosi di atto a titolo gratuito non è ri-
chiesta la prova in capo alla donataria dell'esistenza del requisito soggettivo di cui al
19 punto n. 2 dell'art. 2901 c.civ.
Inoltre, così come emerge dagli atti e dai do-
cumenti versati in atti, il credito per cui è causa risulta certamente anteriore all'atto di donazione e poiché poi l'atto a titolo gratuito è successivo al sorgere del credito, l'elemento soggettivo ne-
cessario e sufficiente a fondare la domanda ex art. 2901 cod.civ. è la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore
(scientia damni), e questa è integrata dalla sem-
plice conoscenza - alla quale deve essere equipara-
ta l'agevole conoscibilità - nel debitore - e, solo quanto all'atto a titolo oneroso, nel terzo - di tale lesione e ciò indipendentemente da una cono-
scenza specifica del credito, a tutela del quale viene esperita l'azione.
Nella specie indice di tale conoscibilità è
costituito dallo stretto rapporto di parentela e convivenza (cfr. Cassazione civile, sez. III,
29/05/2013, n. 13447) esistente tra donante e dona-
tario (madre e figlio) nonché dalla tempistica con cui la ha dapprima (nel lontano 2006) donato CP_2
al i beni meglio indicati in atti e, suc- CP_1
cessivamente (nel 2017 -11 anni dopo la donazione suindicata) - ha stipulato sempre con il CP_1
20 l'atto di mutuo dissenso della precedente donazio-
ne, oggetto del giudizio di revocatoria;
atto,
quest'ultimo successivo al sorgere credito vantato dalla nei confronti del Pt_1 CP_1
Irrilevanti appaiono, infine, le ragioni – su cui i convenuti hanno fondato le proprie difese –
sottese alla qualificazione ed agli effetti dell'atto oggetto di revocatoria.
E' ormai ius receptum nella giuriaprudenza di legittimità la premessa che nei contratti ad effet-
ti reali, gli effetti si sono realizzati, almeno di regola, con la stipulazione, sicchè si ritiene che essi non possono essere rimossi con il mutuo consenso ma solo attraverso un apposito, per così
dire, "contronegozio": un contrarius actus a mezzo del quale si crea un nuovo rapporto contrattuale in cui il dante causa assume la posizione di avente causa e viceversa per l'altro contraente, nuova pattuizione che, tendenzialmente, ridefinisce inte-
gralmente i rapporti tra le parti (Cass.
11/02/2022, n.4552 ed altre).
Ciò premesso, ciò che rileva è che con l'atto di liberalità per cui è causa, il si è spo- CP_1
gliato con effetto ex nunc di una cospicua parte di patrimonio immobiliare (donato dalla propria madre
21 nel lontano 2006) che ha comportato una diminuzione qualitativa e quantitativa del proprio patrimonio.
In ragione di ciò l'azione revocatoria come già esposto ha una funzione di tutelare i creditori permettendo loro di rendere inefficaci nei propri confronti gli atti con cui il debitore ha disposto del proprio patrimonio causando un pregiudizio alle loro ragioni.
In definitiva, il positivo riscontro di tutti i presupposti dell'azione revocatoria proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 [...]
e determina la fondatezza della CP_4 CP_2
relativa domanda e per l'effetto, deve essere di-
chiarato inefficace nei confronti di parte attrice l'atto impugnato.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese di giudizio, liquidate come appresso,
seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore antistatario.
Il valore della controversia è pari ad euro
310.267,45.
Valore della causa: € 260.001,00 ad € 520.000,00
Fase di studio della controversia, valore medio: €
3.544,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
22 2.338,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:
€ 5.206,00
Fase decisionale, valore minimo: € 3.082,00
Compenso tabellare € 14.170,00
La presente sentenza è provvisoriamente esecu-
tiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun-
ciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2910 c.c. nei confronti di
[...]
l'atto pubblico a rogito notaio Parte_1
dell'11 settembre 2017, Persona_1
iscritto al n.ro di repertorio 55917, raccolta
14029, registrato a Bari il 29 settembre 2017 al n.ro 28762 serie 1T, con il quale (o CP_2
e Controparte_3 Controparte_5
[...
, hanno risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1372 c.c., l'atto di donazione a rogito notar di Bari, in data 20 giu- Persona_1
gno 2006, rep. 39834/5686, registrato a Bari il 10
luglio 2006 al n. 10024/1T e trascritto a Taranto
23 il 13 luglio 2007 ai nn. 20271/12084, 20272/12085,
20273/12086, limitatamente agli immobili di cui in narrativa;
2) ordina ai sensi dell'art. 2655 c.c., al Con-
servatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della sentenza in margine alla trascrizione dell'atto pubblico, con esonero di responsabilità
per il Conservatore,
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'avv. Ettore Gorini anti-
statario, delle spese processuali, liquidate in €
1.241,00 per esborsi ed € 14.170,00 per compensi,
oltre RSG 15% IVA e CAP;
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamen-
te esecutiva.
Così deciso in Bari il 18.11.2025
il Giudice
dott. Giuseppe Rana
24
25