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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/11/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2411/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DO IA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cisterna di Latina, Corso della Repubblica n. 537, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SU CO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Cicerone n. 44, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2025 le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio, adiva l'intestato Tribunale, Parte_1 esponendo che si era unito in matrimonio con il 15 luglio 2001, in regime di Controparte_1 separazione dei beni, e che dal matrimonio era nato il figlio il 16 maggio 2004, che Per_1 risultava maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e viveva con la madre.
I coniugi avevano chiesto la separazione consensuale, concordando l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso la madre, il diritto di visita del padre, la ripartizione delle festività, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e il versamento da parte del ricorrente di un assegno di mantenimento di 400 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e la separazione era stata omologata dal Tribunale di Latina il 15 ottobre 2018.
Trascorsi molti anni dalla separazione senza riconciliazione, il ricorrente deduceva che non erano intervenute modifiche rilevanti nelle condizioni economiche: la lavorava come CP_1 assistente domiciliare con un reddito di circa 800 euro mensili, mentre il era operaio con Pt_1 un reddito di circa 1.500 euro, gravato da una cessione del quinto, e si avviava alla pensione nell'agosto 2024. Entrambi vivevano in affitto, avevano acquistato autovetture e intrattenevano da tempo nuove relazioni sentimentali.
Il ricorrente rappresentava che era venuta meno ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi e chiedeva che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio, confermasse l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento per il figlio, con adeguamento ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, fino alla sua indipendenza economica. Concludeva, pertanto, chiedendo “che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 [...]
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione CP_1 della sentenza, b) essendo il figlio maggiorenne, in accordo con i genitori potrà determinare i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascuno di loro secondo la sua volontà e i sui impegni di studio e lavorativi, c) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Latina
B.go Podgora Via Acque Alte 51/A alla Sig.ra che convive con il figlio, d) Controparte_1 confermare a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio Parte_1 maggiorenne non ancora autosufficiente pari ad euro 400,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, finchè non sarà economicamente
pagina 2 di 5 indipendente. e) I coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro, dandosi atto di non aver nessun altra pretesa economica da avanzare. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si costituiva in giudizio , la quale, pur non opponendosi alla richiesta di Controparte_1 scioglimento del matrimonio, contestava la domanda del ricorrente nella parte in cui escludeva qualsiasi assegno divorzile in suo favore e ogni contributo per il mantenimento personale.
Esponeva che, dalla separazione coniugale, la sua situazione economica era notevolmente peggiorata: continuava a lavorare part-time come assistente domiciliare presso la Cooperativa
OSA di Roma, percependo circa 800 euro mensili, mentre era gravata da un canone di locazione di 500 euro oltre oneri condominiali e da due finanziamenti per esigenze familiari e per l'acquisto di un'autovettura indispensabile al lavoro.
Non disponeva di beni immobili, titoli o risparmi, avendo venduto in costanza di matrimonio l'abitazione di sua proprietà esclusiva per far fronte ai bisogni della famiglia. Il suo conto corrente presentava saldo negativo e non riceveva alcun aiuto economico da terzi. Al contrario, il ricorrente, collocato in pensione nell'agosto 2024, non era più gravato dalla cessione del quinto e aveva percepito un rilevante TFR, migliorando la propria condizione economica. Inoltre, nel corso del matrimonio, era stata proprio la resistente a contribuire in modo prevalente ai bisogni familiari, anche mediante l'utilizzo delle proprie risorse patrimoniali.
Evidenziava che il ricorrente da oltre un anno non versava più alla resistente l'assegno di mantenimento per il figlio, come previsto in sede di separazione, ma corrispondeva somme direttamente al figlio. Alla luce di tali circostanze, chiedeva il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, con funzione assistenziale e compensativa, nonché la corresponsione di una quota del TFR percepito dal ricorrente, ai sensi dell'art. 12-bis L. 898/1970, ritenendo sussistenti i presupposti di legge e richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione ed eccezione disattesa - pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il
15.07.2001 (in Comune di Priverno -LT- Atto n. 14 , parte 2 ,serie C, anno 2001) tra la Sig.ra
ed il Sig. , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 Parte_1 competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- confermare a carico del Sig. Parte_1
ed in favore della sig.ra un assegno per il contributo al
[...] Controparte_1 mantenimento del figlio , maggiorenne non ancora autosufficiente e con essa Per_1
pagina 3 di 5 convivente, pari ad euro 400,00 mensili da versarsi alla predetta entro il giorno 05 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, finché non sarà economicamente indipendente;
- in via riconvenzionale accertare e dichiarare dovuto, a far data dalla proposizione del ricorso, un assegno divorzile a carico del sig. ed Parte_1 in favore della sig.ra , nella misura di euro 300,00 mensili o comunque in Controparte_1 quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con adeguamento automatico l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese;
- sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare come dovuta dal sig. alla sig.ra Parte_1
, ai sensi dell'art. 12 bis L 988/1970, quota del 40% (ovvero quella che sarà Controparte_1 ritenuta di giustizia) del TFR percepito dal ricorrente, da accertarsi in corso di causa, condannando il medesimo ricorrente a corrispondere tale somma in favore della resistente. - Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Gli atti venivano trasmessi al P.M. che non formulava osservazioni.
All'udienza del 17.02.2025, sentite le parti ed espletato il tentativo di conciliazione, il Giudice formulava una proposta transattiva e rinviava alla successiva udienza del 27.03.2025 per consentire alle parti di valutare la proposta;
con nota di deposito del 24.03.2025, i procuratori delle parti davano atto dell'intervenuto decesso del ricorrente, dopodiché la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 25.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in fatto, deve darsi atto dell'avvenuto decesso del ricorrente, avvenuto in data
20.03.2025, come documentato dal certificato di morte versato in atti in allegato alle note sostitutive dell'udienza del 24.3.2025.
Si impone, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 149 c.c., il vincolo matrimoniale si scioglie per effetto della morte di uno dei coniugi, rispetto ai quali era stata già pronunciata la separazione. Ne consegue la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio, non potendo più essere pronunciata tra soggetti non più legati da vincolo coniugale. E' evidente che sono venuti meno, quindi, i presupposti per la pronuncia delle domande accessorie, attinenti a diritti personalissimi non trasmissibili agli eredi, per cui il decesso di uno dei due coniugi travolge oltre alla decisione sullo status tutte le domande accessorie.
pagina 4 di 5 Peraltro, nel caso di specie non risulta applicabile il principio affermato dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite con la sentenza n. 20494 del 2022, secondo cui, in ipotesi di pronuncia parziale sullo status nel giudizio di divorzio, il decesso di uno dei coniugi non comporta l'improseguibilità del giudizio, potendo quest'ultimo proseguire nei confronti degli eredi al fine dell'accertamento della debenza dell'assegno divorzile sino al momento del decesso. Tale orientamento, infatti, si riferisce esclusivamente ai procedimenti di divorzio in cui sia stata già pronunciata sentenza parziale sullo status, e trova giustificazione nella possibilità per il coniuge superstite di far valere l'accertamento giudiziale ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile ex art.
9-bis L. n. 898/1970, della pensione di reversibilità ex art. 9 della medesima legge, nonché della quota dell'indennità di fine rapporto ex art. 12-bis. Nel presente procedimento, non essendo stata emessa pronuncia parziale sullo status, non si rinvengono analoghi presupposti.
Si ritiene, in virtù della pronuncia di cessazione della materia del contendere, di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Compensa le spese di lite.
Latina, 28 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2411/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DO IA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cisterna di Latina, Corso della Repubblica n. 537, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SU CO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Cicerone n. 44, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2025 le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio, adiva l'intestato Tribunale, Parte_1 esponendo che si era unito in matrimonio con il 15 luglio 2001, in regime di Controparte_1 separazione dei beni, e che dal matrimonio era nato il figlio il 16 maggio 2004, che Per_1 risultava maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e viveva con la madre.
I coniugi avevano chiesto la separazione consensuale, concordando l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso la madre, il diritto di visita del padre, la ripartizione delle festività, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e il versamento da parte del ricorrente di un assegno di mantenimento di 400 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e la separazione era stata omologata dal Tribunale di Latina il 15 ottobre 2018.
Trascorsi molti anni dalla separazione senza riconciliazione, il ricorrente deduceva che non erano intervenute modifiche rilevanti nelle condizioni economiche: la lavorava come CP_1 assistente domiciliare con un reddito di circa 800 euro mensili, mentre il era operaio con Pt_1 un reddito di circa 1.500 euro, gravato da una cessione del quinto, e si avviava alla pensione nell'agosto 2024. Entrambi vivevano in affitto, avevano acquistato autovetture e intrattenevano da tempo nuove relazioni sentimentali.
Il ricorrente rappresentava che era venuta meno ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi e chiedeva che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio, confermasse l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento per il figlio, con adeguamento ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, fino alla sua indipendenza economica. Concludeva, pertanto, chiedendo “che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 [...]
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione CP_1 della sentenza, b) essendo il figlio maggiorenne, in accordo con i genitori potrà determinare i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascuno di loro secondo la sua volontà e i sui impegni di studio e lavorativi, c) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Latina
B.go Podgora Via Acque Alte 51/A alla Sig.ra che convive con il figlio, d) Controparte_1 confermare a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio Parte_1 maggiorenne non ancora autosufficiente pari ad euro 400,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, finchè non sarà economicamente
pagina 2 di 5 indipendente. e) I coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro, dandosi atto di non aver nessun altra pretesa economica da avanzare. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si costituiva in giudizio , la quale, pur non opponendosi alla richiesta di Controparte_1 scioglimento del matrimonio, contestava la domanda del ricorrente nella parte in cui escludeva qualsiasi assegno divorzile in suo favore e ogni contributo per il mantenimento personale.
Esponeva che, dalla separazione coniugale, la sua situazione economica era notevolmente peggiorata: continuava a lavorare part-time come assistente domiciliare presso la Cooperativa
OSA di Roma, percependo circa 800 euro mensili, mentre era gravata da un canone di locazione di 500 euro oltre oneri condominiali e da due finanziamenti per esigenze familiari e per l'acquisto di un'autovettura indispensabile al lavoro.
Non disponeva di beni immobili, titoli o risparmi, avendo venduto in costanza di matrimonio l'abitazione di sua proprietà esclusiva per far fronte ai bisogni della famiglia. Il suo conto corrente presentava saldo negativo e non riceveva alcun aiuto economico da terzi. Al contrario, il ricorrente, collocato in pensione nell'agosto 2024, non era più gravato dalla cessione del quinto e aveva percepito un rilevante TFR, migliorando la propria condizione economica. Inoltre, nel corso del matrimonio, era stata proprio la resistente a contribuire in modo prevalente ai bisogni familiari, anche mediante l'utilizzo delle proprie risorse patrimoniali.
Evidenziava che il ricorrente da oltre un anno non versava più alla resistente l'assegno di mantenimento per il figlio, come previsto in sede di separazione, ma corrispondeva somme direttamente al figlio. Alla luce di tali circostanze, chiedeva il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, con funzione assistenziale e compensativa, nonché la corresponsione di una quota del TFR percepito dal ricorrente, ai sensi dell'art. 12-bis L. 898/1970, ritenendo sussistenti i presupposti di legge e richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione ed eccezione disattesa - pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il
15.07.2001 (in Comune di Priverno -LT- Atto n. 14 , parte 2 ,serie C, anno 2001) tra la Sig.ra
ed il Sig. , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 Parte_1 competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- confermare a carico del Sig. Parte_1
ed in favore della sig.ra un assegno per il contributo al
[...] Controparte_1 mantenimento del figlio , maggiorenne non ancora autosufficiente e con essa Per_1
pagina 3 di 5 convivente, pari ad euro 400,00 mensili da versarsi alla predetta entro il giorno 05 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, finché non sarà economicamente indipendente;
- in via riconvenzionale accertare e dichiarare dovuto, a far data dalla proposizione del ricorso, un assegno divorzile a carico del sig. ed Parte_1 in favore della sig.ra , nella misura di euro 300,00 mensili o comunque in Controparte_1 quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con adeguamento automatico l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese;
- sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare come dovuta dal sig. alla sig.ra Parte_1
, ai sensi dell'art. 12 bis L 988/1970, quota del 40% (ovvero quella che sarà Controparte_1 ritenuta di giustizia) del TFR percepito dal ricorrente, da accertarsi in corso di causa, condannando il medesimo ricorrente a corrispondere tale somma in favore della resistente. - Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Gli atti venivano trasmessi al P.M. che non formulava osservazioni.
All'udienza del 17.02.2025, sentite le parti ed espletato il tentativo di conciliazione, il Giudice formulava una proposta transattiva e rinviava alla successiva udienza del 27.03.2025 per consentire alle parti di valutare la proposta;
con nota di deposito del 24.03.2025, i procuratori delle parti davano atto dell'intervenuto decesso del ricorrente, dopodiché la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 25.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in fatto, deve darsi atto dell'avvenuto decesso del ricorrente, avvenuto in data
20.03.2025, come documentato dal certificato di morte versato in atti in allegato alle note sostitutive dell'udienza del 24.3.2025.
Si impone, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 149 c.c., il vincolo matrimoniale si scioglie per effetto della morte di uno dei coniugi, rispetto ai quali era stata già pronunciata la separazione. Ne consegue la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio, non potendo più essere pronunciata tra soggetti non più legati da vincolo coniugale. E' evidente che sono venuti meno, quindi, i presupposti per la pronuncia delle domande accessorie, attinenti a diritti personalissimi non trasmissibili agli eredi, per cui il decesso di uno dei due coniugi travolge oltre alla decisione sullo status tutte le domande accessorie.
pagina 4 di 5 Peraltro, nel caso di specie non risulta applicabile il principio affermato dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite con la sentenza n. 20494 del 2022, secondo cui, in ipotesi di pronuncia parziale sullo status nel giudizio di divorzio, il decesso di uno dei coniugi non comporta l'improseguibilità del giudizio, potendo quest'ultimo proseguire nei confronti degli eredi al fine dell'accertamento della debenza dell'assegno divorzile sino al momento del decesso. Tale orientamento, infatti, si riferisce esclusivamente ai procedimenti di divorzio in cui sia stata già pronunciata sentenza parziale sullo status, e trova giustificazione nella possibilità per il coniuge superstite di far valere l'accertamento giudiziale ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile ex art.
9-bis L. n. 898/1970, della pensione di reversibilità ex art. 9 della medesima legge, nonché della quota dell'indennità di fine rapporto ex art. 12-bis. Nel presente procedimento, non essendo stata emessa pronuncia parziale sullo status, non si rinvengono analoghi presupposti.
Si ritiene, in virtù della pronuncia di cessazione della materia del contendere, di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Compensa le spese di lite.
Latina, 28 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
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