Art. 5.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, valutato in complessive lire 1.076 miliardi - risultante dalla differenza tra, un onere complessivo di 1.606 miliardi e 530 miliardi relativi ad atti e provvedimenti disciplinati dalla legge 28 ottobre 1980, n. 687 - si provvede mediante riduzione di Lire 1.076 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "ripiano dello squilibrio patrimoniale, al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri".
Per gli anni finanziari successivi al 1980, al relativo onere si provvedera' con legge finanziaria, a norma dell' articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, valutato in complessive lire 1.076 miliardi - risultante dalla differenza tra, un onere complessivo di 1.606 miliardi e 530 miliardi relativi ad atti e provvedimenti disciplinati dalla legge 28 ottobre 1980, n. 687 - si provvede mediante riduzione di Lire 1.076 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "ripiano dello squilibrio patrimoniale, al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri".
Per gli anni finanziari successivi al 1980, al relativo onere si provvedera' con legge finanziaria, a norma dell' articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.