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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/12/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4259/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 29/9/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato NATASCIA CARIGNANI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Benedetto Cairoli n. 61, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- La Sig.ra rimarrà ad abitare nella casa coniugale assieme alla figlia non a titolo Pt_1 Per_1 di assegnazione dell'immobile, ma solamente per il mero utilizzo dello stesso nell'attesa di un nuovo immobile da acquistare;
- Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre in MA (LU), Via Al Mariani n. 151;
- Nel caso di vendita della casa coniugale il Sig. si impegna a corrispondere un importo di Pt_2 denaro (circa € 70.000) alla Sig.ra quale contributo per l'acquisto di un immobile di Pt_1 proprietà della stessa e del Sig. ove andrà ad abitare assieme alla figlia;
Pt_2
- Il Sig. andrà ad abitare in MA (LU), Via Bonuccelli n. 11 assieme ai genitori, ma Pt_2
1 potrà accedere quando vorrà nella casa coniugale per la manutenzione della stessa. A tal fine la Sig.ra lascia che il coniuge rimanga in possesso delle chiavi di ingresso dell'immobile; Pt_1
- Nel caso in cui il Sig. trovi un acquirente prima del termine di un anno, la Sig.ra Pt_2 Pt_1 si rende disponibile a lasciare l'immobile entro la stipula dell'atto notarile di trasferimento della proprietà, previo reperimento di un nuovo immobile ove abitare assieme alla figlia;
- Se entro il termine di un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso la casa coniugale non è stata venduta, il padre sarà libero di ritornare ad abitarvi per un breve periodo (circa 2-3 mesi) per prendersi cura dell'immobile, in una parte annessa di questo. Trascorsi tali 2-3 mesi poi ritornerà presso la residenza dei genitori finché non sarà trovato un acquirente dell'immobile. E così via per gli anni a seguire;
- Nel caso in cui la Sig.ra non acquisti un immobile in comproprietà col coniuge, ma prenda Pt_1 in locazione un appartamento, il Sig. si impegnerà a corrisponderle il 50% del canone Pt_2 mensile;
- La Sig.ra per il periodo di sua permanenza nella casa coniugale, non farà accedere alcun Pt_1 nuovo partner;
- I coniugi provvederanno al proprio sostentamento quotidiano in via autonoma;
- Porre a carico del Sig. un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al Pt_2 mantenimento della figlia da corrispondere alla madre entro il 15 (quindici) di ogni mese sul conto corrente che i coniugi hanno cointestato presso Banca BC di MA (LU);
- L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, da accreditarsi direttamente, mediante bonifico bancario, sul c/c di cui sopra;
- I coniugi si faranno carico inoltre del 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia minore (spese che dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi e comunque giustificate). Le spese relative alla cura degli animali domestici saranno divise al 50% e dovranno essere previamente concordate;
- Con riferimento all'individuazione delle spese straordinarie per la figlia ed alle modalità di refusione i ricorrenti si riportano al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca nel mese di ottobre 2020 ben dagli stessi conosciuto (Doc. 12 Protocollo Tribunale di Lucca);
- La Sig.ra avrà diritto a percepire per la figlia l'importo intero (100%) del c.d. Parte_1
NO Unico;
- Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a week end alternati e per almeno due giorni infrasettimanali, nel rispetto delle esigenze scolastiche e sportive della minore, previo accordo con la madre;
- La vettura 500 L targata EZ262SE rimarrà nella disponibilità della Sig.ra mentre la vettura Pt_1
Opel Corsa targata EH547NY rimarrà nella disponibilità del Sig. Pt_2
- I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- I coniugi, in attesa che la separazione venga omologata dal Tribunale adito, convengono di dare immediata esecuzione agli anzidetti accordi;
- Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 18/8/2016, antecedentemente al quale è nata la figlia
2 (nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Quindi, a seguito di richiesta di chiarimenti del 3/12/2025, le parti hanno precisato - con note scritte
- le condizioni di cui al ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. concernenti il regime di affidamento e collocamento della figlia minorenne. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 18/8/2016, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 27, Parte 2, Serie C, dell'Anno 2016, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 29/9/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato NATASCIA CARIGNANI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Benedetto Cairoli n. 61, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- La Sig.ra rimarrà ad abitare nella casa coniugale assieme alla figlia non a titolo Pt_1 Per_1 di assegnazione dell'immobile, ma solamente per il mero utilizzo dello stesso nell'attesa di un nuovo immobile da acquistare;
- Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre in MA (LU), Via Al Mariani n. 151;
- Nel caso di vendita della casa coniugale il Sig. si impegna a corrispondere un importo di Pt_2 denaro (circa € 70.000) alla Sig.ra quale contributo per l'acquisto di un immobile di Pt_1 proprietà della stessa e del Sig. ove andrà ad abitare assieme alla figlia;
Pt_2
- Il Sig. andrà ad abitare in MA (LU), Via Bonuccelli n. 11 assieme ai genitori, ma Pt_2
1 potrà accedere quando vorrà nella casa coniugale per la manutenzione della stessa. A tal fine la Sig.ra lascia che il coniuge rimanga in possesso delle chiavi di ingresso dell'immobile; Pt_1
- Nel caso in cui il Sig. trovi un acquirente prima del termine di un anno, la Sig.ra Pt_2 Pt_1 si rende disponibile a lasciare l'immobile entro la stipula dell'atto notarile di trasferimento della proprietà, previo reperimento di un nuovo immobile ove abitare assieme alla figlia;
- Se entro il termine di un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso la casa coniugale non è stata venduta, il padre sarà libero di ritornare ad abitarvi per un breve periodo (circa 2-3 mesi) per prendersi cura dell'immobile, in una parte annessa di questo. Trascorsi tali 2-3 mesi poi ritornerà presso la residenza dei genitori finché non sarà trovato un acquirente dell'immobile. E così via per gli anni a seguire;
- Nel caso in cui la Sig.ra non acquisti un immobile in comproprietà col coniuge, ma prenda Pt_1 in locazione un appartamento, il Sig. si impegnerà a corrisponderle il 50% del canone Pt_2 mensile;
- La Sig.ra per il periodo di sua permanenza nella casa coniugale, non farà accedere alcun Pt_1 nuovo partner;
- I coniugi provvederanno al proprio sostentamento quotidiano in via autonoma;
- Porre a carico del Sig. un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al Pt_2 mantenimento della figlia da corrispondere alla madre entro il 15 (quindici) di ogni mese sul conto corrente che i coniugi hanno cointestato presso Banca BC di MA (LU);
- L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, da accreditarsi direttamente, mediante bonifico bancario, sul c/c di cui sopra;
- I coniugi si faranno carico inoltre del 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia minore (spese che dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi e comunque giustificate). Le spese relative alla cura degli animali domestici saranno divise al 50% e dovranno essere previamente concordate;
- Con riferimento all'individuazione delle spese straordinarie per la figlia ed alle modalità di refusione i ricorrenti si riportano al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca nel mese di ottobre 2020 ben dagli stessi conosciuto (Doc. 12 Protocollo Tribunale di Lucca);
- La Sig.ra avrà diritto a percepire per la figlia l'importo intero (100%) del c.d. Parte_1
NO Unico;
- Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a week end alternati e per almeno due giorni infrasettimanali, nel rispetto delle esigenze scolastiche e sportive della minore, previo accordo con la madre;
- La vettura 500 L targata EZ262SE rimarrà nella disponibilità della Sig.ra mentre la vettura Pt_1
Opel Corsa targata EH547NY rimarrà nella disponibilità del Sig. Pt_2
- I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- I coniugi, in attesa che la separazione venga omologata dal Tribunale adito, convengono di dare immediata esecuzione agli anzidetti accordi;
- Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 18/8/2016, antecedentemente al quale è nata la figlia
2 (nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Quindi, a seguito di richiesta di chiarimenti del 3/12/2025, le parti hanno precisato - con note scritte
- le condizioni di cui al ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. concernenti il regime di affidamento e collocamento della figlia minorenne. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 18/8/2016, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 27, Parte 2, Serie C, dell'Anno 2016, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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