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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/07/2025, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2246/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. IC AR Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. LA RT Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2246/2023, promossa e riassunta in grado di appello
DA
(C.F. ; (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F. ); C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ; elettivamente domiciliati in Palermo, via Ariosto n.
[...] C.F._4
34, presso lo studio dell'avv. Biagio Barbera, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
appellanti in riassunzione – già appellanti
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Controparte_1 P.IVA_1
Amedei n. 9, presso lo studio dell'avv. Cristiano Ruspi, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Carlo Alberto Giovanardi;
appellata in riassunzione – già appellata
pagina 1 di 8 (C.F. ; Controparte_2 P.IVA_2
appellata in riassunzione contumace – già appellante
Avente ad oggetto: rapporti bancari - fideiussione
Sulle seguenti conclusioni
Per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 [...]
Pt_4
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Preliminarmente, per la manifesta fondatezza del motivo di gravame ut supra sub 1) e sub 2), e per il pregiudizio grave ed irreparabile che gli appellanti stanno, come sopra documentato, già subendo sia con riguardo alla condanna al pagamento della somma di € 1.746.458,92, oltre interessi, che con riguardo alla condanna al pagamento delle spese di lite, sospendere inaudita altera parte l'esecuzione della sentenza impugnata, ordinando, per l'effetto, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta il 19/12/2022 al n.61199 di registro generale ed al n.6440 di registro particolare.
Nel merito, fare diritto al presente appello, ed, accogliendolo, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n.668/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Sesta Civile in composizione monocratica, Giudice dott.ssa Ambra Carla Tombesi, il 26/01/2023, comunicata in pari data, non notificata, afferente la causa iscritta al n.17258/2021 R.G., nel capo della stessa con cui, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , si Controparte_1 dispone la condanna degli appellanti in solido fra loro (sic) “…al pagamento di € 1.746.458,92, oltre interessi di mora da calcolare al tasso convenzionale del 2,958% sul debito capitale di €
1.555.337,02 dall'1.7.2021 al saldo effettivo, sino alla concorrenza dell'importo massimo di €
2.000.000,00 quanto a , , e Parte_2 Parte_1 Parte_3 [...]
” , e, per l'effetto, nel capo della stessa con cui si dispone la condanna degli CP_3 appellanti in solido fra loro (sic) “…a rimborsare in favore di le Controparte_1 spese di giudizio, che liquida in € 22.457,00 per compensi, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA.”.
Con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario spese generali ed oneri fiscali e previdenziali pagina 2 di 8 del presente grado di giudizio”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria, domanda, eccezione e difesa, così giudicare:
in via preliminare: dichiarare inammissibili ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. le domande e le eccezioni nuove degli appellanti sulla asserita tardività della costituzione nel giudizio di primo grado di e sulla conseguente asserita decadenza della domanda Controparte_1 riconvenzionale di e sull'esonero dall'osservanza dell'art. 1267, secondo Controparte_1
comma, cod. civ., svolte da controparte nel primo e nel secondo motivo di appello, per le ragioni esposte in atti;
nel merito: dichiarare inammissibile e manifestamente infondato l'appello ex art. 348bis cod. proc. civ. o comunque rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Milano n. 668/2023 pubblicata il 26 gennaio 2023 a definizione del giudizio R.G. n. 17258/2021; in ogni caso: condannare gli appellanti al pagamento dei compensi e delle spese del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, dell'IV e della c.p.a. alle aliquote in vigore al tempo del pagamento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (allora in bonis) e i fideiussori , , Controparte_2 Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Parte_3 Parte_4
, affinché: Controparte_4
- venisse dichiarata la nullità di diverse pattuizioni contenute nei contratti di factorig conclusi fra le parti, con particolare riguardo all'applicazione di interessi convenzionali non pattuiti, di interessi anatocistici vietati, di spese e commissioni non dovute, oltre che per l'antergazione delle poste passive e la postergazione di quelle attive e la pattuizione di interessi usurai;
con conseguente richiesta di espunzione delle poste contabili indebitamente annotate e ricalcolo, mediante Ctu, del saldo effettivamente dovuto;
pagina 3 di 8 - venisse accertata la nullità delle fideiussioni per l'indeterminatezza dell'oggetto, nonché la liberazione dei garanti ex art. 1956 c.c.;
- infine, si accertasse l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi, con conseguente condanna della banca al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali.
2. costituendosi in primo grado, concludeva per il rigetto delle domande Controparte_4
attoree e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna degli attori al pagamento di euro
1.746.458,92, oltre interessi di mora al tasso convenzionale del 2,958%, dall'1.7.2021 al saldo, quale debito derivante dalla cessione pro – solvendo, da parte di del “credito IV” CP_2 vantato verso l'Agenzia delle Entrate per l'anno di imposta 2015 – credito che quest'ultima non aveva pagato e che, dunque, la cessionaria chiedeva in restituzione, maggiorato di interessi e CP_5
spese.
3. Con sentenza n. 668/2023 pubblicata in data 26 gennaio 2023, il Tribunale di Milano così disponeva:
“definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta tutte le domande proposte da , , Controparte_2 Parte_2
, e nei confronti di Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
Controparte_1
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
condanna , , , Controparte_2 Parte_2 Parte_1 [...]
e in solido, al pagamento di € 1.746.458,92, oltre interessi Parte_3 Parte_4 di mora da calcolare al tasso convenzionale del 2,958% sul debito capitale di € 1.555.337,02 dall'1.7.2021 al saldo effettivo, sino alla concorrenza dell'importo massimo di € 2.000.000,00 quanto a , , e Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
[...]
3) condanna altresì , Controparte_2 Parte_2 [...]
, e a rimborsare in favore di Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...] le spese di giudizio, che liquida in € 22.457,00 per compensi, oltre al 15% Controparte_1 dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA”.
pagina 4 di 8 4. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può delinearsi come segue.
Quanto alle domande attoree, le stesse venivano respinte, sia in relazione alle dedotte nullità dei contratti di factoring, sia in ordine alle questioni inerenti alle fideiussioni, ravvisandosi la genericità e/o la carenza di prova delle relative contestazioni, tenuto conto della documentazione versata in atti e specificamente disaminata.
Quanto alla domanda riconvenzionale di , la stessa veniva accolta, in quanto Controparte_1
ritenuta adeguatamente documentata dai contratti di factoring (docc. nn. 1 e 2); dal contratto di cessione del credito IV (doc. n. 4); dalla prova del pagamento del credito ceduto (doc. n. 3); dagli estratti conto e dal saldo passivo di conto corrente, pari, alla sua chiusura del 30.06.2021, ad euro
1.746.458,92, oltre agli interessi di mora da calcolare la tasso convenzionale del 2,058%, dal
1.7.2021 al saldo e, infine, dalle fideiussioni omnibus, elevate in corso di rapporto sino alla concorrenza di euro 2.000.000,00, prodotte in giudizio (doc. n. 5 . CP_5
5. e i fideiussori hanno proposto appello, avverso la sentenza n. CP_2 Controparte_2
668/2023, per due motivi che verranno in seguito partitamente esaminati.
6. si è costituita nella presente fase di gravame e ha concluso per il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della statuizione impugnata.
7. Il processo – dichiarato interrotto alla prima udienza del 17.1.2024, stante l'intervenuta dichiarazione di fallimento di – veniva ritualmente riassunto dai soli Controparte_2
garanti, con successiva costituzione, nel giudizio così riassunto, della Banca appellata, cui seguiva la dichiarazione di contumacia, della Società fallita, all'udienza del 15.5.2024.
8. Con ordinanza datata 15 maggio 2024, veniva respinta l'istanza proposta dagli appellanti ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
9. All'udienza del 20.11.2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni e, assegnato termine per il deposito di nota conclusionale, la causa veniva avviata, avanti al Collegio, per discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 9 luglio 2025.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 8 I. Con il primo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata nella sola parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, Controparte_1
ha condannato gli odierni appellanti al pagamento di euro 1.746.458,92, oltre interessi di mora al tasso convenzionale del 2,058%, dall'1.7.2021 al soddisfo.
Gli appellanti prospettano l'erroneità della statuizione impugnata, per non aver rilevato la decadenza, in cui era incorsa la convenuta in primo grado, dal proporre domanda
riconvenzionale, non avendo depositato la comparsa di costituzione e risposta almeno venti giorni prima rispetto all'udienza di comparizione, in violazione dell'art. 167 c.p.c.
In particolare, gli appellanti deducono che la convenuta si era costituita in data 13 ottobre 2021 e che l'udienza di prima comparizione era fissata per il 30 ottobre 2021; quindi, che la costituzione in giudizio, con domanda riconvenzionale, avveniva solo diciassette giorni prima rispetto all'udienza indicata.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la doglianza in esame non sia fondata.
I.A. Si premette, ancora, che, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis al caso in decisione, il convenuto deve costituirsi nel giudizio di primo grado almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, tra l'altro, “fissata a norma dell'art. 168 bis quinto comma …”.
Nel caso in esame, risulta ex actis che il primo Giudice abbia differito la prima udienza di comparizione del 30.10.2021 al giorno 3.11.2021, “ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c.” – (cfr. doc. n. 6 Intesa).
Di conseguenza, la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta risulta tempestiva, in quanto la costituzione in giudizio avveniva in data 13 ottobre 2021 – nel rispetto del termine indicato.
II. Con il secondo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata, per non avere accertato la violazione, da parte del cessionario del credito Controparte_4 del disposto di cui all'art. 1267 c.c., in base al quale “quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per
pagina 6 di 8 insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore stesso”.
Prospettano, in particolare, gli appellanti che, nel caso in esame – ove il debitore ceduto
Agenzia delle Entrate si rifiutava di provvedere al pagamento del credito IV in favore della
– debba trovare applicazione la disciplina indicata, in quanto non derogata dalle parti. CP_5
Ciò premesso, la Corte ritiene che la censura così proposta non sia fondata.
Anche a voler prescindere dall'eccezione di “novità della questione” – così come sollevata dalla in quanto non proposta in primo grado dagli odierni appellanti (art. 345 c.p.c.) – CP_5
eccezione che appare, comunque, fondata, atteso che non vi è traccia negli atti di primo grado del tema in esame – si osserva come il richiamo all'art. 1267 c.c. non appaia pertinente.
Invero, il debitore ceduto Agenzia delle Entrata si è rifiutata di provvedere al pagamento del credito IV, oggetto della cessione inter partes, non già per “insolvenza”, ma in quanto credito che ha ritenuto non dovuto, nonostante la richiesta di pagamento avanzata dalla cessionaria
(doc. n. 7 . CP_5
Per tali principali ragioni, l'appello viene respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri minimi, tenuto conto delle circoscritte questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che comprende la fase di trattazione).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti in riassunzione, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
pagina 7 di 8 - respinge l'appello proposto e riassunto da , , Parte_1 Parte_5 Parte_4
e nei confronti di e, per l'effetto, conferma la
[...] Parte_3 Controparte_1
sentenza n. 668/2023 pubblicata in data 26 gennaio 2023 dal Tribunale di Milano;
- condanna , , e , in Parte_1 Parte_5 Parte_4 Parte_3
solido fra loro, alla rifusione delle ulteriori spese del grado che liquida in euro 17.000,00,
oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IV e cpa;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti in riassunzione, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LA RT IC AR
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. IC AR Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. LA RT Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2246/2023, promossa e riassunta in grado di appello
DA
(C.F. ; (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F. ); C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ; elettivamente domiciliati in Palermo, via Ariosto n.
[...] C.F._4
34, presso lo studio dell'avv. Biagio Barbera, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
appellanti in riassunzione – già appellanti
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Controparte_1 P.IVA_1
Amedei n. 9, presso lo studio dell'avv. Cristiano Ruspi, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Carlo Alberto Giovanardi;
appellata in riassunzione – già appellata
pagina 1 di 8 (C.F. ; Controparte_2 P.IVA_2
appellata in riassunzione contumace – già appellante
Avente ad oggetto: rapporti bancari - fideiussione
Sulle seguenti conclusioni
Per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 [...]
Pt_4
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Preliminarmente, per la manifesta fondatezza del motivo di gravame ut supra sub 1) e sub 2), e per il pregiudizio grave ed irreparabile che gli appellanti stanno, come sopra documentato, già subendo sia con riguardo alla condanna al pagamento della somma di € 1.746.458,92, oltre interessi, che con riguardo alla condanna al pagamento delle spese di lite, sospendere inaudita altera parte l'esecuzione della sentenza impugnata, ordinando, per l'effetto, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta il 19/12/2022 al n.61199 di registro generale ed al n.6440 di registro particolare.
Nel merito, fare diritto al presente appello, ed, accogliendolo, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n.668/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Sesta Civile in composizione monocratica, Giudice dott.ssa Ambra Carla Tombesi, il 26/01/2023, comunicata in pari data, non notificata, afferente la causa iscritta al n.17258/2021 R.G., nel capo della stessa con cui, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , si Controparte_1 dispone la condanna degli appellanti in solido fra loro (sic) “…al pagamento di € 1.746.458,92, oltre interessi di mora da calcolare al tasso convenzionale del 2,958% sul debito capitale di €
1.555.337,02 dall'1.7.2021 al saldo effettivo, sino alla concorrenza dell'importo massimo di €
2.000.000,00 quanto a , , e Parte_2 Parte_1 Parte_3 [...]
” , e, per l'effetto, nel capo della stessa con cui si dispone la condanna degli CP_3 appellanti in solido fra loro (sic) “…a rimborsare in favore di le Controparte_1 spese di giudizio, che liquida in € 22.457,00 per compensi, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA.”.
Con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario spese generali ed oneri fiscali e previdenziali pagina 2 di 8 del presente grado di giudizio”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria, domanda, eccezione e difesa, così giudicare:
in via preliminare: dichiarare inammissibili ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. le domande e le eccezioni nuove degli appellanti sulla asserita tardività della costituzione nel giudizio di primo grado di e sulla conseguente asserita decadenza della domanda Controparte_1 riconvenzionale di e sull'esonero dall'osservanza dell'art. 1267, secondo Controparte_1
comma, cod. civ., svolte da controparte nel primo e nel secondo motivo di appello, per le ragioni esposte in atti;
nel merito: dichiarare inammissibile e manifestamente infondato l'appello ex art. 348bis cod. proc. civ. o comunque rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Milano n. 668/2023 pubblicata il 26 gennaio 2023 a definizione del giudizio R.G. n. 17258/2021; in ogni caso: condannare gli appellanti al pagamento dei compensi e delle spese del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, dell'IV e della c.p.a. alle aliquote in vigore al tempo del pagamento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (allora in bonis) e i fideiussori , , Controparte_2 Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Parte_3 Parte_4
, affinché: Controparte_4
- venisse dichiarata la nullità di diverse pattuizioni contenute nei contratti di factorig conclusi fra le parti, con particolare riguardo all'applicazione di interessi convenzionali non pattuiti, di interessi anatocistici vietati, di spese e commissioni non dovute, oltre che per l'antergazione delle poste passive e la postergazione di quelle attive e la pattuizione di interessi usurai;
con conseguente richiesta di espunzione delle poste contabili indebitamente annotate e ricalcolo, mediante Ctu, del saldo effettivamente dovuto;
pagina 3 di 8 - venisse accertata la nullità delle fideiussioni per l'indeterminatezza dell'oggetto, nonché la liberazione dei garanti ex art. 1956 c.c.;
- infine, si accertasse l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi, con conseguente condanna della banca al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali.
2. costituendosi in primo grado, concludeva per il rigetto delle domande Controparte_4
attoree e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna degli attori al pagamento di euro
1.746.458,92, oltre interessi di mora al tasso convenzionale del 2,958%, dall'1.7.2021 al saldo, quale debito derivante dalla cessione pro – solvendo, da parte di del “credito IV” CP_2 vantato verso l'Agenzia delle Entrate per l'anno di imposta 2015 – credito che quest'ultima non aveva pagato e che, dunque, la cessionaria chiedeva in restituzione, maggiorato di interessi e CP_5
spese.
3. Con sentenza n. 668/2023 pubblicata in data 26 gennaio 2023, il Tribunale di Milano così disponeva:
“definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta tutte le domande proposte da , , Controparte_2 Parte_2
, e nei confronti di Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
Controparte_1
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
condanna , , , Controparte_2 Parte_2 Parte_1 [...]
e in solido, al pagamento di € 1.746.458,92, oltre interessi Parte_3 Parte_4 di mora da calcolare al tasso convenzionale del 2,958% sul debito capitale di € 1.555.337,02 dall'1.7.2021 al saldo effettivo, sino alla concorrenza dell'importo massimo di € 2.000.000,00 quanto a , , e Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
[...]
3) condanna altresì , Controparte_2 Parte_2 [...]
, e a rimborsare in favore di Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...] le spese di giudizio, che liquida in € 22.457,00 per compensi, oltre al 15% Controparte_1 dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA”.
pagina 4 di 8 4. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può delinearsi come segue.
Quanto alle domande attoree, le stesse venivano respinte, sia in relazione alle dedotte nullità dei contratti di factoring, sia in ordine alle questioni inerenti alle fideiussioni, ravvisandosi la genericità e/o la carenza di prova delle relative contestazioni, tenuto conto della documentazione versata in atti e specificamente disaminata.
Quanto alla domanda riconvenzionale di , la stessa veniva accolta, in quanto Controparte_1
ritenuta adeguatamente documentata dai contratti di factoring (docc. nn. 1 e 2); dal contratto di cessione del credito IV (doc. n. 4); dalla prova del pagamento del credito ceduto (doc. n. 3); dagli estratti conto e dal saldo passivo di conto corrente, pari, alla sua chiusura del 30.06.2021, ad euro
1.746.458,92, oltre agli interessi di mora da calcolare la tasso convenzionale del 2,058%, dal
1.7.2021 al saldo e, infine, dalle fideiussioni omnibus, elevate in corso di rapporto sino alla concorrenza di euro 2.000.000,00, prodotte in giudizio (doc. n. 5 . CP_5
5. e i fideiussori hanno proposto appello, avverso la sentenza n. CP_2 Controparte_2
668/2023, per due motivi che verranno in seguito partitamente esaminati.
6. si è costituita nella presente fase di gravame e ha concluso per il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della statuizione impugnata.
7. Il processo – dichiarato interrotto alla prima udienza del 17.1.2024, stante l'intervenuta dichiarazione di fallimento di – veniva ritualmente riassunto dai soli Controparte_2
garanti, con successiva costituzione, nel giudizio così riassunto, della Banca appellata, cui seguiva la dichiarazione di contumacia, della Società fallita, all'udienza del 15.5.2024.
8. Con ordinanza datata 15 maggio 2024, veniva respinta l'istanza proposta dagli appellanti ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
9. All'udienza del 20.11.2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni e, assegnato termine per il deposito di nota conclusionale, la causa veniva avviata, avanti al Collegio, per discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 9 luglio 2025.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 8 I. Con il primo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata nella sola parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, Controparte_1
ha condannato gli odierni appellanti al pagamento di euro 1.746.458,92, oltre interessi di mora al tasso convenzionale del 2,058%, dall'1.7.2021 al soddisfo.
Gli appellanti prospettano l'erroneità della statuizione impugnata, per non aver rilevato la decadenza, in cui era incorsa la convenuta in primo grado, dal proporre domanda
riconvenzionale, non avendo depositato la comparsa di costituzione e risposta almeno venti giorni prima rispetto all'udienza di comparizione, in violazione dell'art. 167 c.p.c.
In particolare, gli appellanti deducono che la convenuta si era costituita in data 13 ottobre 2021 e che l'udienza di prima comparizione era fissata per il 30 ottobre 2021; quindi, che la costituzione in giudizio, con domanda riconvenzionale, avveniva solo diciassette giorni prima rispetto all'udienza indicata.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la doglianza in esame non sia fondata.
I.A. Si premette, ancora, che, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis al caso in decisione, il convenuto deve costituirsi nel giudizio di primo grado almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, tra l'altro, “fissata a norma dell'art. 168 bis quinto comma …”.
Nel caso in esame, risulta ex actis che il primo Giudice abbia differito la prima udienza di comparizione del 30.10.2021 al giorno 3.11.2021, “ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c.” – (cfr. doc. n. 6 Intesa).
Di conseguenza, la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta risulta tempestiva, in quanto la costituzione in giudizio avveniva in data 13 ottobre 2021 – nel rispetto del termine indicato.
II. Con il secondo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata, per non avere accertato la violazione, da parte del cessionario del credito Controparte_4 del disposto di cui all'art. 1267 c.c., in base al quale “quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per
pagina 6 di 8 insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore stesso”.
Prospettano, in particolare, gli appellanti che, nel caso in esame – ove il debitore ceduto
Agenzia delle Entrate si rifiutava di provvedere al pagamento del credito IV in favore della
– debba trovare applicazione la disciplina indicata, in quanto non derogata dalle parti. CP_5
Ciò premesso, la Corte ritiene che la censura così proposta non sia fondata.
Anche a voler prescindere dall'eccezione di “novità della questione” – così come sollevata dalla in quanto non proposta in primo grado dagli odierni appellanti (art. 345 c.p.c.) – CP_5
eccezione che appare, comunque, fondata, atteso che non vi è traccia negli atti di primo grado del tema in esame – si osserva come il richiamo all'art. 1267 c.c. non appaia pertinente.
Invero, il debitore ceduto Agenzia delle Entrata si è rifiutata di provvedere al pagamento del credito IV, oggetto della cessione inter partes, non già per “insolvenza”, ma in quanto credito che ha ritenuto non dovuto, nonostante la richiesta di pagamento avanzata dalla cessionaria
(doc. n. 7 . CP_5
Per tali principali ragioni, l'appello viene respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri minimi, tenuto conto delle circoscritte questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che comprende la fase di trattazione).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti in riassunzione, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
pagina 7 di 8 - respinge l'appello proposto e riassunto da , , Parte_1 Parte_5 Parte_4
e nei confronti di e, per l'effetto, conferma la
[...] Parte_3 Controparte_1
sentenza n. 668/2023 pubblicata in data 26 gennaio 2023 dal Tribunale di Milano;
- condanna , , e , in Parte_1 Parte_5 Parte_4 Parte_3
solido fra loro, alla rifusione delle ulteriori spese del grado che liquida in euro 17.000,00,
oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IV e cpa;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti in riassunzione, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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