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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Bolzano, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLZANO Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TAPPEINER STEFAN, Presidente PICHLER KURT, Relatore SCHUELMERS VON PERNWERTH ROBERT, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 74/2023 depositato il 27/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - LZ .bozen. - Viale Duca D'Aosta 53/55 39100 LZ .bozen. BZ
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02120239000019513000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02120239000019513000 IRPEF-ALTRO
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02120239000019513000 IVA-ALTRO
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02120239000019513000 IRAP proposto da
1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di LZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - LZ .bozen. - Viale Duca D'Aosta 53/55 39100 LZ .bozen. BZ
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2007 0002838422 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2007 0002838422 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2007 0002838422 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2007 0002838422 000 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2007 0002838422 000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2007 0002838422 000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2007 0002838422 000 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2007 0002838422 000 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2007 0002838422 000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2007 0002838422 000 IRAP 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2007 0002838422 000 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2007 0002838422 000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2008 0006816777 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2008 0006816777 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2008 0006816777 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2008 0006816777 000 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2008 0006816777 000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2008 0006816777 000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2008 0006816777 000 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2008 0006816777 000 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2008 0006816777 000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2008 0006816777 000 IRAP 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2008 0006816777 000 IRAP 1999
2 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2008 0006816777 000 IRAP 2000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni scritte ed insiste per l'accoglimento del ricorso Resistente: si riportano alle proprie deduzioni e conclusioni scritte ed insistono per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso di cui in epigrafe, notificato in data 26.04.2023, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 02120239000019513000, notificata in data 24.02.2023, e le cartelle ad essa sottese nn. 02120070002838422000-02120080006816777 000 in ragione delle seguenti censure:
- mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'Ente Creditore;
- mancata notifica della cartella di pagamento;
- violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 – carenza di motivazione/mancata allegazione atti prodromici;
- mancata sottoscrizione del ruolo;
- decadenza e prescrizione della pretesa creditoria
Pertanto, il ricorrente chiedeva nel merito in via pregiudiziale, accertare la nullità dell'intimazione di pagamento per il motivo di ricorso sub. n. I e in via principale e previo accertamento e dichiarazione dell'intervenuta decadenza/prescrizione della pretesa tributaria racchiusa nell'atto di intimazione di pagamento impugnato con richiamo alle due cartelle di pagamento, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, ovvero annullarlo, per i motivi di ricorso sub n. II e III e condannare l'ente impositore emittente alle spese processuali del presente grado di giudizio.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agente della Riscossione con controdeduzioni di data 07.07.2023, spedite il 10.07.2023, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 19 e 21, comma 1, D.lgs. n. 546 del 1992, prendendo poi posizione, per mero scopo di completezza difensiva in relazione alle singole contestazioni proposte dall'odierno ricorrente, su tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente, contestandole in toto, insistendo in via preliminare per l'inammissibilità del ricorso e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore Amministrazione Finanziaria Ufficio Unico Entrate Brunico, ovvero, in via gradata di autorizzarne la chiamata in giudizio a cura di parte deducente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. n. s112/1999.
Alla luce delle controdeduzioni dell'Agente della Riscossione e a maggior illustrazione delle proprie difese, l'odierno ricorrente ha depositato memoria illustrativa d.d. 17.01.2025.
In data 28.01.2025 questa Corte, con ordinanza n. 12/2025 depositata il 29.01.2025 autorizzava l'Agenzia delle Entrate Riscossione ad integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore: Agenzia delle Entrate, dando termine di gg. 60 e rinviando la trattazione del procedimento all'udienza del 16 dicembre 2025.
In data 03.02.2025 Ader provvedeva a notificare la chiamata in causa dell'Ente Impositore Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di LZ.
In data 06.02.2025 la ricorrente ha depositato istanza di revoca dell'ordinanza collegiale n. 12/2025.
3 In data 01.04.2025 si costituiva nel presente giudizio l'Ente impositore, contestando le censure sollevate dal ricorrente riferite alla propria attività e dimettendo documentazione a riguardo.
Alla luce delle controdeduzioni dell'Ente impositore il ricorrente ha depositato una seconda memoria illustrativa in data 04.12.2025, eccependo la tardività delle deduzioni dell'Agente della Riscossione contenute nella memoria illustrativa del 26.11.2025, insistendo in primis per l'accoglimento dell'istanza di revoca di ordinanza collegiale di data 05.02.205 e chiedendo l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni già rassegnate con esso.
All'udienza del 16.12.2025 il relatore esponeva i fatti e le questioni della controversia e le parti insistevano nelle loro istanze e conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio esamina l'istanza di revoca dell'ordinanza n. 12/25, con la quale l'Agente della riscossione è stato autorizzato a chiamare in causa l'Ufficio impositore Agenzia delle Entrate di LZ.
A tale proposito il Collegio rileva che nel ricorso de quo il ricorrente eccepiva, fra l'altro, anche l'omessa allegazione degli atti prodromici, nonché la relativa decadenza per prescrizione riferibile all'Agenzia delle Entrate. Per tale ragione l'Agente della Riscossione, anche per essere manlevato da ogni conseguenza pregiudizievole della lite, aveva indubbiamente interesse a chiamare in causa il predetto Ufficio impositore.
Osserva il Collegio che, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. N. 2979872019 E N. 880872021) “la chiamata in causa dell'ente creditore dev'essere ricondotta all'art. 106 c.p.c. e, pertanto, la sua chiamata in causa deve avvenire per iniziativa dell'agente di riscossione previa autorizzazione del giudice;
autorizzazione rimessa all'esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito”.
Ciò posto, il Collegio rigetta l'istanza di revoca dell'ordinanza collegiale n. 12/2025 perché infondata, dando atto della regolare costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate di LZ.
In merito all'eccezione di inammissibilità dell'odierna impugnativa formulata dall'Agenzia delle Entrate riscossione, nonché dall'Ente impositore nelle rispettive controdeduzioni e memorie illustrative, con riferimento all'eccepita mancata notifica degli atti presupposti, nonché di decadenza e prescrizione della pretesa tributaria, il Collegio rileva che dall'esame della documentazione in atti risulta non solo che per i carichi opposti sono state notificate le intimazioni di pagamento, peraltro menzionate da parte ricorrente nell'atto introduttivo e depositate in giudizio, ma anche che gli atti presupposti alle cartelle di pagamento contenute nell'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso sono stati già oggetto di contenzioso iscritto con RG 742/2006, deciso con sentenza n. 11/01/2007 depositata il 28.03.2007, conclusasi con un giudizio parzialmente favorevole nel merito. Risulta agli atti che tale sentenza di primo grado non è stata oggetto di appello ed è, pertanto, passata in giudicato.
Non essendo possibile un nuovo giudizio sugli stessi atti, essendo una “doppia impugnazione” in palese contrasto con il principio del ne bis in idem, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 9.000,00, oltre accessori come per legge, se dovuti.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
4
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado,
d i c h i a r a
l'inammissibilità del ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 02120239000019513000 e le cartelle ad essa sottese e
c o n d a n n a
il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 9.000,00, oltre accessori per legge, se dovuti.
Così deciso in LZ, il 16.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
f.to dott. Kurt Pichler f.to dott. Stefan Tappeiner
5
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLZANO Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TAPPEINER STEFAN, Presidente PICHLER KURT, Relatore SCHUELMERS VON PERNWERTH ROBERT, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 74/2023 depositato il 27/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - LZ .bozen. - Viale Duca D'Aosta 53/55 39100 LZ .bozen. BZ
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02120239000019513000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02120239000019513000 IRPEF-ALTRO
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02120239000019513000 IVA-ALTRO
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02120239000019513000 IRAP proposto da
1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di LZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - LZ .bozen. - Viale Duca D'Aosta 53/55 39100 LZ .bozen. BZ
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2007 0002838422 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2007 0002838422 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2007 0002838422 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2007 0002838422 000 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2007 0002838422 000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2007 0002838422 000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2007 0002838422 000 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2007 0002838422 000 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2007 0002838422 000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2007 0002838422 000 IRAP 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2007 0002838422 000 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2007 0002838422 000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2008 0006816777 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2008 0006816777 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2008 0006816777 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2008 0006816777 000 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2008 0006816777 000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2008 0006816777 000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2008 0006816777 000 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2008 0006816777 000 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2008 0006816777 000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2008 0006816777 000 IRAP 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2008 0006816777 000 IRAP 1999
2 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 021 2008 0006816777 000 IRAP 2000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni scritte ed insiste per l'accoglimento del ricorso Resistente: si riportano alle proprie deduzioni e conclusioni scritte ed insistono per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso di cui in epigrafe, notificato in data 26.04.2023, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 02120239000019513000, notificata in data 24.02.2023, e le cartelle ad essa sottese nn. 02120070002838422000-02120080006816777 000 in ragione delle seguenti censure:
- mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'Ente Creditore;
- mancata notifica della cartella di pagamento;
- violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 – carenza di motivazione/mancata allegazione atti prodromici;
- mancata sottoscrizione del ruolo;
- decadenza e prescrizione della pretesa creditoria
Pertanto, il ricorrente chiedeva nel merito in via pregiudiziale, accertare la nullità dell'intimazione di pagamento per il motivo di ricorso sub. n. I e in via principale e previo accertamento e dichiarazione dell'intervenuta decadenza/prescrizione della pretesa tributaria racchiusa nell'atto di intimazione di pagamento impugnato con richiamo alle due cartelle di pagamento, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, ovvero annullarlo, per i motivi di ricorso sub n. II e III e condannare l'ente impositore emittente alle spese processuali del presente grado di giudizio.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agente della Riscossione con controdeduzioni di data 07.07.2023, spedite il 10.07.2023, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 19 e 21, comma 1, D.lgs. n. 546 del 1992, prendendo poi posizione, per mero scopo di completezza difensiva in relazione alle singole contestazioni proposte dall'odierno ricorrente, su tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente, contestandole in toto, insistendo in via preliminare per l'inammissibilità del ricorso e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore Amministrazione Finanziaria Ufficio Unico Entrate Brunico, ovvero, in via gradata di autorizzarne la chiamata in giudizio a cura di parte deducente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. n. s112/1999.
Alla luce delle controdeduzioni dell'Agente della Riscossione e a maggior illustrazione delle proprie difese, l'odierno ricorrente ha depositato memoria illustrativa d.d. 17.01.2025.
In data 28.01.2025 questa Corte, con ordinanza n. 12/2025 depositata il 29.01.2025 autorizzava l'Agenzia delle Entrate Riscossione ad integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore: Agenzia delle Entrate, dando termine di gg. 60 e rinviando la trattazione del procedimento all'udienza del 16 dicembre 2025.
In data 03.02.2025 Ader provvedeva a notificare la chiamata in causa dell'Ente Impositore Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di LZ.
In data 06.02.2025 la ricorrente ha depositato istanza di revoca dell'ordinanza collegiale n. 12/2025.
3 In data 01.04.2025 si costituiva nel presente giudizio l'Ente impositore, contestando le censure sollevate dal ricorrente riferite alla propria attività e dimettendo documentazione a riguardo.
Alla luce delle controdeduzioni dell'Ente impositore il ricorrente ha depositato una seconda memoria illustrativa in data 04.12.2025, eccependo la tardività delle deduzioni dell'Agente della Riscossione contenute nella memoria illustrativa del 26.11.2025, insistendo in primis per l'accoglimento dell'istanza di revoca di ordinanza collegiale di data 05.02.205 e chiedendo l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni già rassegnate con esso.
All'udienza del 16.12.2025 il relatore esponeva i fatti e le questioni della controversia e le parti insistevano nelle loro istanze e conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio esamina l'istanza di revoca dell'ordinanza n. 12/25, con la quale l'Agente della riscossione è stato autorizzato a chiamare in causa l'Ufficio impositore Agenzia delle Entrate di LZ.
A tale proposito il Collegio rileva che nel ricorso de quo il ricorrente eccepiva, fra l'altro, anche l'omessa allegazione degli atti prodromici, nonché la relativa decadenza per prescrizione riferibile all'Agenzia delle Entrate. Per tale ragione l'Agente della Riscossione, anche per essere manlevato da ogni conseguenza pregiudizievole della lite, aveva indubbiamente interesse a chiamare in causa il predetto Ufficio impositore.
Osserva il Collegio che, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. N. 2979872019 E N. 880872021) “la chiamata in causa dell'ente creditore dev'essere ricondotta all'art. 106 c.p.c. e, pertanto, la sua chiamata in causa deve avvenire per iniziativa dell'agente di riscossione previa autorizzazione del giudice;
autorizzazione rimessa all'esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito”.
Ciò posto, il Collegio rigetta l'istanza di revoca dell'ordinanza collegiale n. 12/2025 perché infondata, dando atto della regolare costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate di LZ.
In merito all'eccezione di inammissibilità dell'odierna impugnativa formulata dall'Agenzia delle Entrate riscossione, nonché dall'Ente impositore nelle rispettive controdeduzioni e memorie illustrative, con riferimento all'eccepita mancata notifica degli atti presupposti, nonché di decadenza e prescrizione della pretesa tributaria, il Collegio rileva che dall'esame della documentazione in atti risulta non solo che per i carichi opposti sono state notificate le intimazioni di pagamento, peraltro menzionate da parte ricorrente nell'atto introduttivo e depositate in giudizio, ma anche che gli atti presupposti alle cartelle di pagamento contenute nell'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso sono stati già oggetto di contenzioso iscritto con RG 742/2006, deciso con sentenza n. 11/01/2007 depositata il 28.03.2007, conclusasi con un giudizio parzialmente favorevole nel merito. Risulta agli atti che tale sentenza di primo grado non è stata oggetto di appello ed è, pertanto, passata in giudicato.
Non essendo possibile un nuovo giudizio sugli stessi atti, essendo una “doppia impugnazione” in palese contrasto con il principio del ne bis in idem, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 9.000,00, oltre accessori come per legge, se dovuti.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
4
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado,
d i c h i a r a
l'inammissibilità del ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 02120239000019513000 e le cartelle ad essa sottese e
c o n d a n n a
il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 9.000,00, oltre accessori per legge, se dovuti.
Così deciso in LZ, il 16.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
f.to dott. Kurt Pichler f.to dott. Stefan Tappeiner
5