Decreto cautelare 8 agosto 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 21549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21549 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21549/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09117/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9117 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Danilo Lombardi, Letizia Nuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ambasciata D'Italia A Islamabad, non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la dichiarazione
- dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia di Islamabad in ordine a procedimento finalizzato al rilascio del visto di ingresso sul territorio nazionale per motivi di studio, previa formalizzazione della domanda presso la competente Sede Diplomatica, stante la regolare pre-iscrizione e trasmissione della richiesta mediante il portale ufficiale ministeriale UNIVERSITALY;
- nonché conseguentemente dell’obbligo dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad di provvedere con provvedimento espresso sulla domanda di attivazione e perfezionamento della procedura volta al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, fissando un appuntamento al richiedente per la presentazione dei documenti necessari e la formalizzazione della domanda, adottando ogni conseguenziale e opportuno provvedimento;
- e per la condanna della stessa a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. BE PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.
All’udienza camerale del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto – sostanziata dalla fissazione, ad opera della Sede diplomatica, del richiesto appuntamento per la presentazione della domanda di rilascio del visto, calendarizzato in data 2 settembre 2025 – integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, alla stregua del combinato disposto degli articoli 34, comma 5, e 117 c.p.a.; a nulla rilevando, ex adverso, le argomentazioni dal ricorrente esposte con memoria del 24 novembre 2025.
Quanto alle spese di lite, se ne deve disporre la compensazione, in considerazione dell’arco temporale non particolarmente esteso intercorso tra la presentazione della richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione, la si è adoperata – anche in ragione dell’elevatissimo numero delle istanze della specie presso di essa presentate – per far fronte alla richiesta in tempi ragionevoli.
Si dispone tuttavia, a carico dell’Amministrazione resistente, la restituzione alla parte ricorrente delle somme a titolo di contributo unificato, ove versate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite;
- condanna l’Amministrazione resistente alla restituzione in favore della parte ricorrente delle somme a titolo di contributo unificato, ove versate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE PO, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| BE PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.