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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/10/2025, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1508/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. iscritto al numero di ruolo sopra riportato, promosso
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pio Pinto e dall'avv. Antonio Amendola ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bari, viale della Repubblica n. 16, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-ricorrente e appellante
CONTRO
C.F. ), in persona della sua procuratrice dottoressa Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(munita dei necessari poteri in forza di procura del 2 agosto 2021, n. rep. 7041, n.
[...]
racc. 4968, notaio del Collegio notarile di Milano), Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Brugnatelli e dall'avv. Matteo Battiston ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 31, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
- resistente e appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1265/2019, pubblicata il
07/02/2019, in materia di “Leasing”.
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n. 1265/2019 emessa in data
7.2.2019 dal Tribunale di Milano e della sentenza n. 2099/2020 emessa in data 19.8.2020 dalla
Corte d'Appello di Milano, per tutte le ragioni esposte in atti, contrariis rejectis e in applicazione di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio n.
3930/2024,
In via principale
a) sempre e comunque, rigettare l'avversa domanda di restituzione del bene immobile de quo, in forza delle eccezioni di nullità del rapporto contrattuale intercorso fra le parti, descritte ai capitoli 1, 2 e 3 della parte in diritto dell'atto di riassunzione, nonché in forza dell'exceptio inadimplenti non est adimplendum descritta nel capitolo 4 della narrativa in diritto;
pertanto
l'avversa domanda di restituzione dovrà esser dichiarata illegittima e infondata;
b) in via principale ed altresì anche a titolo di domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni suesposte sub 1, 2 e 3 dei capitoli in diritto dell'atto di riassunzione, la nullità ai sensi degli artt. 1418, 1343 e 1344 cod. civ. (per violazione delle norme sull'usura di cui si chiede l'accertamento del reato, sia pure incidenter tantum, ovvero per violazione delle norme imperative e sulla trasparenza, a mente dell'art. 117 c.8 del T.U.B.), sia del contratto di vendita intercorso fra la Immobiliare Domus Sistemi s.r.l. (oggi
[...]
e la (oggi , sia del contestuale contratto di Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 leasing intercorso fra la Concedente (oggi e l' CP_3 Controparte_1 [...]
(oggi e in ogni caso dell'intera Controparte_4 Parte_1 operazione negoziale di lease back sopra descritta e per l'effetto:
accertare e dichiarare che le predette operazioni negoziali non hanno prodotto alcun effetto
e non costituiscono causa giustificatrice delle prestazioni eseguite, che pertanto devono essere restituite;
accertare e dichiarare che il bene immobile sito in Bisceglie (BA) alla via Libertà oggetto del presente giudizio (in Catasto: Fg. 2, mapp. 1938, subalterni: 1, via della Libertà, p. T-4-
S1-S1, cat. D/2, R. euro 193.320,00; 2, via della Libertà, p.T. area urbana;
3, via della Libertà,
P.T., area urbana e 4, via della Libertà, p. S1, Cat. D/1, R. euro 80,00) sia restituito nella piena proprietà esclusiva della con contestuale autorizzazione al Conservatore Parte_1
alla trascrizione della sentenza a emanarsi, con esonero da responsabilità;
accertare e dichiarare che la nullità è addebitabile a fatto e colpa esclusiva della banca odierna appellata, e, per l'effetto, condannare il in persona del suo l.r.p.t. Controparte_1 pagina 2 di 20 al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla che si quantificano Parte_1
in una misura pari quantomeno a tutti gli interessi indebitamenti versati, pari a euro €
3.795.235,29 (oltre Iva e interessi legali dal dì dell'indebito pagamento) ovvero in quell'altra somma, maggiore o minore che risulterà giusta e/o provata in corso di causa, da determinare, ove occorra, anche secondo equità;
c) sempre e comunque, anche in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'usurarietà del tasso di interesse convenzionalmente previsto e, per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 1815 co2
c.c. (i) accertare e dichiarare la nullità di tutte le pattuizioni contrattuali che hanno determinato una remunerazione usuraria in favore della banca concedente Controparte_1
(ii) accertare e dichiarare che non sono dovuti interessi a remunerazione del capitale concesso in finanziamento, (iii) condannare il , in persona del suo l.r.p.t., alla ripetizione in CP_1
favore della di tutte le somme così illecitamente e illegittimamente Parte_1
percepite a titolo di interessi, pari a €3.795.235,29 (oltre Iva e interessi legali dal dì dell'indebito pagamento), fatta salva la somma maggiore e o minore che risulterà giusta e provata, il tutto oltre interessi legali dal dì del versamento e rivalutazione monetaria ex art.
1224 co.2 c.c.;
d) per le ragioni esposte nel paragrafo sub 3) della parte in diritto dell'atto di riassunzione, accertare e dichiarare la nullità del contratto di lease back stipulato, a mente dell'art. 117 c.8 del T.U.B., ovvero ex art. 1418 c.1 c.c. per violazione di norme imperative e, per l'effetto: a) condannare il in persona del suo l.r.p.t., a restituire in favore della Controparte_1 [...]
tutte le somme percepite indebitamente ex art. 2033 c.c., ovvero e quantomeno, Parte_1
in via subordinata, la somma percepita a titolo di interessi, pari a euro €3.795.235,29 (oltre
Iva e interessi legali dal dì dell'indebito pagamento) fatta salva la somma maggiore o minore che risulterà giusta e provata, il tutto oltre interessi legali dai rispettivi pagamenti, non sussistendo la buona fede dell'accipiens, sino al soddisfo;
b) accertare e dichiarare che il bene immobile sito in Bisceglie (BA) alla via Libertà oggetto del presente giudizio (in Catasto: Fg.
2, mapp. 1938, subalterni: 1, via della Libertà, p. T-4-S1-S1, cat. D/2, R. euro 193.320,00; 2, via della Libertà, p.T. area urbana;
3, via della Libertà, P.T., area urbana e 4, via della Libertà,
p. S1, Cat. D/1, R. euro 80,00) sia restituito nella piena proprietà esclusiva della
[...]
con contestuale autorizzazione al Conservatore alla trascrizione della sentenza Parte_1
a emanarsi, con esonero da responsabilità; in via gradata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda che precede, accertare e dichiarare, sempre per le ragioni esposte nel capitolo sub 3) della parte in diritto dell'atto di riassunzione, la nullità parziale del contratto di lease back - ovvero la nullità della clausola di pattuizione del tasso ultralegale, e per l'effetto, ai
pagina 3 di 20 sensi dell'art. 117 c. 7 del T.U.B., condannare il in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t., alla restituzione in favore della della differenza tra Parte_1
gli interessi già pagati e il ricalcolo degli interessi a Tasso BOT. Ciò oltre gli interessi legali sulle somme che la dovrà restituire, dal giorno del pagamento sino al soddisfo;
in via CP_5
ancor più gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande che precedono, si chiede di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale del per violazione (i) delle norme previste in tema di Controparte_1
trasparenze nei rapporti bancari, (ii) dell'art. 117 del T.U.B. e (iii) dei principi di correttezza
e buona fede e (iv) della normativa sull'usura; per l'effetto, si chiede di: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento grave della BA e, pertanto, trattandosi di lease back, accertare e dichiarare la proprietà esclusiva dell'immobile de quo in capo alla
con contestuale autorizzazione al Conservatore alla trascrizione della Parte_1
sentenza a emanarsi, con esonero da ogni responsabilità; ovvero in subordine, accertare e dichiarare quantomeno l'inadempimento del Sempre e comunque, con Controparte_1
condanna del al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi (ove occorra, Controparte_1 anche a titolo di ripetizione dell'indebito), quantificabili in via principale nell'importo di tutti gli interessi versati e, in via del tutto subordinata, nell'importo pari alla differenza tra gli interessi pagati e il ricalcolo degli interessi a Tasso BOT, oltre gli interessi legali dal dì del pagamento fatta salva la somma maggiore o minore che risulterà giusta e provata, da determinare anche in via equitativa, ove occorra. Ciò oltre gli interessi legali dal dì del pagamento, sino al soddisfo;
e) accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale, che il contratto di lease back intercorso fra le parti, (previa disapplicazione degli artt. 13 e 14 delle condizioni generali di contratto e di clausole contrattuali di analogo contenuto), si è risolto per inadempimento, per fatto e colpa del (applicazione di tassi usurai, violazione della regole sulla trasparenza, Controparte_1
violazione di correttezza e buona fede contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c.) e per l'effetto: (i) accertare e dichiarare la proprietà esclusiva dell'immobile de quo in capo alla Parte_1
con contestuale autorizzazione al Conservatore alla trascrizione della sentenza a
[...]
emanarsi, con esonero da ogni responsabilità, (ii) accertare e dichiarare l'inesistenza di un diritto all'equo compenso (ex art. 1526 c.c.) in favore della BA, (iii) condannare il
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t. al risarcimento in favore della CP_1 [...]
di tutti i danni subiti e subendi, quantificabili in € 3.795.235,29, (ossia tutte le Parte_1
somme così illecitamente e illegittimamente percepite a titolo di interessi, a cui devono aggiungersi gli interessi legali dal dì del versamento e rivalutazione monetaria ex art. 1224
pagina 4 di 20 co.2 c.c.) fatta salva la somma maggiore e o minore che risulterà giusta e provata, da determinarsi, ove occorra, anche secondo equità;
f) per le ragioni esposte al capitolo n.2 della parte in diritto dell'atto di riassunzione, nella denegata ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento l'avversa domanda di accertamento di una risoluzione del contratto di leasing per colpa della e di restituzione Parte_1 dell'immobile oggetto del presente giudizio, accertare e dichiarare la sussistenza di un credito della pari a € 6.076.575,60 oltre iva, e per l'effetto, condannare il Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della predetta somma in CP_1 favore della società odierna appellante, fatto salvo l'importo maggiore o minore che risulterà provato in corso di causa, ove occorra determinato anche in via di equità;
g) sempre e comunque si chiede altresì a codesta On.le Corte d'Appello di voler disapplicare
o comunque ridurre, a mente dell'art. 1526 co. 2 c.c., l'indennità convenuta all'art. 14 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria, nonché ridurre ad equità, ai sensi dell'art. 1384 c.c., la penale ivi prevista;
h) in via ulteriore si chiede altresì di accertare e dichiarare la compensazione fra l'eventuale credito che dovesse esser denegatamente riconosciuto in favore della BA (per qualsivoglia titolo e ragione) ed il controcredito (invero ben maggiore) che deve esser riconosciuto in favore della società in forza dei precedenti capi di domanda. In via ulteriore e Parte_1 per l'effetto, si chiede altresì la condanna del in persona del suo l.r.p.t., al Controparte_1
pagamento della differenza fra il credito vantato dalla e quanto spettante Parte_1
alla BA: ove occorra e fosse ritenuto di giustizia, condizionando espressamente la condanna della banca al pagamento solo dopo l'effettiva riconsegna dell'immobile;
i) in ogni caso, con condanna del al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_1
onorari del doppio grado di giudizio e del giudizio svoltosi dinanzi alla Suprema Corte di
Cassazione.
In via istruttoria, per le ragioni esposte nel capitolo sub 5 della parte in diritto dell'atto di riassunzione, si chiede sin d'ora a Codesta Ecc.ma Corte di Voler disporre una consulenza tecnica d'ufficio volta, sulla scorta della documentazione prodotta in atti e di quella eventualmente da acquisirsi nel contraddittorio tra le parti, a: a) accertare e/o verificare la pattuizione e/o applicazione, al momento della stipula ovvero nel corso del contratto di leasing oggetto del giudizio, di tassi convenzionali di interesse superiori al c.d. tasso soglia usurario, tenendo in considerazione tutti i costi, commissioni e spese legati all'operazione di finanziamento;
in caso di superamento del tasso soglia, calcolare e quantificare le somme che sono state versate in favore della oggi a titolo di Controparte_6 Controparte_1
pagina 5 di 20 interessi, spese, commissioni varie e iva che devono essere restituite alla Parte_1
determinando il rapporto di dare/avere tra le parti;
b) stimare il valore di mercato dell'immobile concesso in locazione finanziaria alla data della risoluzione del contratto (del
13.10.2016); calcolare la differenza tra il valore di mercato del bene immobile oggetto del contratto di leasing alla data di risoluzione del contratto (13.10.2016) e l'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data di risoluzione, i canoni a scadere attualizzati e il prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale;
calcolare l'eventuale equo compenso spettante al n caso di risoluzione del contratto di lease back, tenendo conto Controparte_1
della remunerazione per il godimento del bene, del deprezzamento conseguente al decorso del tempo e alla sua incommerciabilità come nuovo;
inoltre, verificato l'importo delle rate già pagate dall'utilizzatrice; determinare il rapporto di dare/avere tra le parti;
c) verificare il tasso di leasing applicato al contratto stipulato tra le parti e verificare se esso sia stato – o meno - correttamente indicato;
in caso di mancata indicazione del tasso di leasing e/o di sua difformità, rideterminare il piano di ammortamento sia eliminando tutti gli interessi illegittimamente applicati sia mediante applicazione del tasso minimo BOT ex art. 117, 7° comma, TUB, tra quelli espressi nei 12 mesi precedenti ciascun pagamento, in sostituzione del tasso di interesse praticato, quantificando la maggior somma corrisposta dal cliente a titolo di interessi, risultante dalla predetta rideterminazione, eseguita con convenzione di calendario più favorevole al beneficiario, ed il conseguente saldo nel rapporto di dare / avere tra le parti”.
Per Controparte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, contrariis rejectis
= nel merito, in via principale, respingere integralmente le domande e le eccezioni di
[...] anche alla luce dei principi di diritto di cui all'ordinanza n. 3930/2024 della Parte_1
Corte di cassazione, confermando le statuizioni contenute nella sentenza n. 2099/2020 di codesta Corte d'appello;
= nel merito, in via principale, confermare, occorrendo, la condanna di Parte_1
a restituire a l'immobile oggetto del contratto di leasing n. 317481, con gli Controparte_1
estremi identificativi catastali riportati al § 30 della comparsa di costituzione di CP_1
[...]
= nel merito, in subordine, ridurre le pretese avversarie in considerazione delle eccezioni e delle difese spiegate dalla concludente;
- in via istruttoria, respingere le istanze avversarie;
in subordine, occorrendo, disporre CTU come indicato al § 32 della comparsa di costituzione di;
CP_1
= in ogni caso, condannare a rifondere alla concludente le spese di lite”. Parte_1
pagina 6 di 20 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti precedenti all'instaurazione del giudizio di primo grado
In data 7 novembre 2002, (ora Controparte_7 Controparte_1
e Immobiliare Domus Sistemi S.r.l. hanno stipulato un contratto di locazione finanziaria in forza del quale:
- si è impegnata ad acquistare il complesso Controparte_7
alberghiero sito in Bisceglie, via della Libertà, di proprietà di Immobiliare Domus Sistemi S.r.l., al prezzo di euro 10.000.000,00 oltre i.v.a. e a concederlo in locazione finanziaria alla medesima
Immobiliare Domus Sistemi S.r.l. per la durata di 144 mesi;
- Immobiliare Domus Sistemi S.r.l. si è impegnata a corrispondere a CP_5 Pt_2
l'importo complessivo di euro 11.804.000,00 oltre i.v.a. suddiviso in
[...] Controparte_3
144 canoni mensili a titolo di corrispettivo della locazione finanziaria e l'ulteriore importo di euro 1.500.000,00 per l'esercizio dell'opzione di riscatto.
Contestualmente al contratto di leasing, è stato formalizzato anche il contratto di compravendita ivi menzionato.
In data 27 novembre 2009, e Controparte_7 Parte_1
(subentrata all'originaria utilizzatrice Immobiliare Domus Sistemi S.r.l.) hanno stipulato un accordo integrativo, con il quale hanno stabilito la sospensione per dodici mesi del pagamento della sola quota di capitale dei canoni mensili e il conseguente allungamento della durata del contratto;
le medesime parti, in data 30 maggio 2011, hanno concordato un ulteriore allungamento della durata del contratto.
La rinegoziazione delle condizioni di leasing non ha riguardato il tasso degli interessi di mora, il quale era stato indicato nel contratto originario in misura corrispondente al tasso di interesse effettivo globale medio riferito alle operazioni di apertura di credito in conto corrente superiore a euro 5.164,57, moltiplicato per 1,3.
A seguito dell'inadempimento da parte della società utilizzatrice dell'obbligo di corrispondere i canoni pattuiti, la società concedente, con lettera raccomandata del 13 ottobre
2016 (ricevuta da in data 25 ottobre 2016), si è avvalsa della clausola Parte_1 risolutiva espressa di cui all'art 13 delle condizioni generali di contratto e ha invitato la controparte alla restituzione dell'immobile e al pagamento dei canoni insoluti e delle ulteriori somme dovute in applicazione delle pattuizioni contrattuali.
2. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 20 ottobre 2017, in Controparte_1
qualità di avente causa dalla società BA per il Leasing – Italease S.p.a., ha adito il Tribunale
pagina 7 di 20 di Milano al fine di ottenere la condanna di alla restituzione del bene Parte_1
immobile oggetto del contratto di leasing stipulato in data 7 novembre 2002 (i.e. del complesso edilizio con destinazione alberghiera sito in Bisceglie, via della Libertà, composto di due piani interrati, piano terra e quattro piani superiori con area scoperta pertinenziale e identificato al
N.C.E.U. con il foglio n. 2, il mappale n. 1938 e i subalterni 1 e 2).
A sostegno della pretesa, la società concedente ha evidenziato che a partire dal 2014 la società utilizzatrice si era resa inadempiente, prima ritardando e poi interrompendo il pagamento dei canoni di leasing, e ha richiamato la raccomandata contenente la dichiarazione di risoluzione inviata alla stessa in data 13 ottobre 2016. si è costituita nel giudizio di primo grado senza contestare né la Parte_1
conclusione del contratto, né il proprio inadempimento, ma eccependo, in via preliminare,
l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento della procedura di mediazione e deducendo, nel merito, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 1460 c.c.:
- la nullità sia del contratto di leasing che del contratto di compravendita ex artt. 1418 e 1344
c.c. per violazione del divieto del patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c.;
- la nullità sia del contratto di leasing che del contratto di compravendita ai sensi dell'art. 1418
c.c., o almeno la nullità delle clausole del contrato di leasing relative agli interessi, ai sensi degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., per violazione della normativa sull'usura, con conseguente accertamento della gratuità del contratto di leasing e condanna della società concedente alla restituzione degli importi indebitamente percepiti;
- la nullità sia del contratto di leasing che del contratto di compravendita, o almeno delle singole clausole del contratto di leasing, per violazione della normativa sulla trasparenza di cui all'art. 117 T.U.B., segnatamente per la mancata indicazione dell'I.S.C., con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 T.U.B.;
- l'illegittimità della risoluzione di diritto del contratto di leasing invocata da Controparte_1
in considerazione della gravità delle violazioni ad essa addebitabili;
- il proprio diritto, ai sensi dell'art. 1526, comma 1, c.c., alla restituzione delle somme versate, detratto l'equo compenso spettante alla società concedente o, in via subordinata, alla riduzione ex art. 1384 c.c. della penale pattuita ai sensi dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto.
Con provvedimento in data 6 dicembre 2017, il Tribunale ha disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario e, all'esito del giudizio, senza svolgimento di attività istruttoria, in data 7 febbraio 2019, ha pronunciato la sentenza n. 1265/2019, con la quale ha disatteso sia le eccezioni sia le domande riconvenzionali proposte da ed ha invece Parte_1
accolto la domanda principale proposta da Controparte_1
pagina 8 di 20 La decisione del Tribunale può essere sintetizzata come segue.
- In via di principio, il sale and lease back, come qualsiasi altro contratto, può essere impiegato anche per scopi illeciti e fraudolenti (e, in particolare, a fini di violazione o di elusione del divieto del patto commissorio); tale ipotesi si realizza solo se, per le circostanze del caso concreto (difficoltà economiche dell'impresa venditrice o sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente), l'operazione si atteggi in modo da perseguire un risultato confliggente con il divieto sancito dall'art. 2744 cod. civ. (Cass.
4095/1998). Nella fattispecie di causa, difettano gli indici sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, con particolare riguardo alla sproporzione tra l'entità del prezzo e il valore del bene alienato, oltre che alla presenza di una situazione credito-debitoria preesistente alla vendita.
- La sommatoria, ai fini della verifica dell'usura, tra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori è errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo si sommerebbero due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti. Ciò in quanto il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.
Entrambe le tipologie di interessi, potenzialmente, potrebbero risultare usurarie, ma ciò presuppone una valutazione separata per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi, in via di principio, si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.
Il Tasso Soglia, fondato sul T.E.G.M. (Tasso Effettivo Globale medio), è determinato in virtù di rilevazioni statistiche che non prendono in considerazione gli interessi di mora, avendo esclusivo riguardo agli interessi corrispettivi (oltre che alle spese, commissioni e oneri accessori all'erogazione del credito).
Appare quindi irragionevole, al fine di accertare la natura usuraria degli interessi di mora, confrontare la relativa pattuizione con il tasso soglia così determinato, in quanto si opererebbe un raffronto tra valori non omogenei.
Ad oggi, pertanto, una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia, che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare.
- Quanto alla lamentata indeterminatezza dei tassi d'interesse alla luce della mancata previsione del T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) o dell'I.S.C. (Indicatore Sintetico di pagina 9 di 20 Costo), ossia dei tassi effettivamente applicati all'operazione, comprensivi di tutti i costi e delle spese accessorie obbligatorie all'atto del finanziamento, si evidenzia che la previsione del
T.A.E.G. o dell'I.S.C. nei contratti di leasing non è necessaria.
I contratti di leasing devono espressamente indicare il T.A.E.G., ai sensi del D.Lgs. 385/1993, solo ove siano stipulati con un consumatore, a norma dell'art. 125 bis del citato decreto, qualità evidentemente non rivestita dalla società attrice.
Analogamente, non è rilevante la mancata indicazione dell'I.S.C., comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, poiché i contratti di leasing non sono inclusi tra le operazioni per le quali è prevista tale indicazione ai sensi della deliberazione C.I.C.R. del 4 marzo 2003, avente ad oggetto la
“Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” e del relativo allegato. Per i contratti di leasing, è invece sufficiente la specificazione nel contratto delle voci che concorrono a definire il costo complessivo del finanziamento, elementi sui quali non è sorta contestazione tra le parti.
- Non è meritevole di accoglimento l'eccezione di inadempimento sollevata da
[...]
Parte_1
Le deduzioni poste a fondamento di tale eccezione sono risultate infondate;
conseguentemente, non può ritenersi corrispondente a buona fede il rifiuto di eseguire le prestazioni pattuite opposto dalla società utilizzatrice.
- Conformemente al prevalente orientamento della Corte di Cassazione, ai contratti di leasing traslativo va ritenuto applicabile l'art. 1526 c.c.; nondimeno, la disciplina degli effetti della risoluzione del contratto di cui all'art. 1526 c.c., nella parte in cui attribuisce al compratore
(rectius utilizzatore) il diritto ad ottenere la restituzione delle rate (rectius dei canoni) versate, imponendo all'altra parte il dovere di restituire le rate riscosse “salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa”, presuppone l'avvenuta restituzione della cosa stessa.
Nel caso concreto, è pacifico che l'immobile non sia stato restituito, con conseguente inammissibilità della pretesa di Parte_1
In ogni caso, anche laddove fosse ritenuta ammissibile, la domanda di restituzione dei canoni pagati dall'utilizzatore durante il rapporto di leasing, proposta nei confronti della società
[...] ai sensi dell'art. 1526 comma 1 c.c., non sarebbe meritevole di accoglimento. CP_1
L'art. 14 delle condizioni generali di contratto prevede - in ipotesi di inadempimento dell'utilizzatore all'obbligazione di pagamento dei canoni e di conseguente risoluzione del contratto - la liquidazione anticipata del danno anche attraverso la corresponsione dei canoni a scadere attualizzati e di quanto pattuito per l'esercizio della facoltà di opzione, ma al contempo pagina 10 di 20 impone alla società concedente di detrarre dall'importo complessivo dovuto dalla controparte il ricavato della vendita. Tale struttura della clausola penale non determina uno squilibrio a favore della società concedente ed a svantaggio dell'utilizzatore, atteso che, per effetto della sua applicazione, la società concedente non conseguirebbe nulla di più di quanto avrebbe percepito se il contratto fosse stato regolarmente adempiuto.
3. Il giudizio di secondo grado ha impugnato la sentenza di primo grado, articolando cinque Parte_1
motivi di appello, con i quali ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui: - non ha ritenuto di poter verificare la natura usuraria degli interessi di mora in mancanza della rilevazione di un T.E.G.M. specifico per tale tipologia di interessi e ha affermato la erroneità e la illogicità della operazione di sommatoria dei tassi corrispettivi e dei tassi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia;
- ha escluso la nullità del contratto di sale and lease back per violazione dell'art. 2744 c.c.; - non ha ravvisato, nel contratto di leasing dedotto in causa, la violazione dell'art. 117 del T.U.B. e della normativa imperativa e inderogabile sulla trasparenza;
- ha respinto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; - ha dichiarato inammissibile o, comunque, ha valutato infondata la pretesa restitutoria avanzata ex art. 1526
c.c. si è costituita nel giudizio di appello chiedendo la conferma della Controparte_1
pronuncia di primo grado.
La Corte d'Appello, con la sentenza n. 2099/2020 depositata il 19 agosto 2020, ha respinto l'impugnazione proposta da sostanzialmente facendo proprie le Parte_1
argomentazioni già svolte dal Tribunale (sopra sintetizzate), fatta eccezione per il primo motivo di appello, il quale è stato invece disatteso sulla base di diverse considerazioni. Più precisamente, la Corte d'Appello ha escluso l'usurarietà degli interessi di mora pattuiti nel contratto di leasing richiamando l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26286/2019, secondo la quale “poiché la BA d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il tasso soglia di mora del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4, della Legge n. 108 del 1996". Al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva, deve quindi procedersi alla verifica del tasso soglia ordinario, onde pervenire al tasso soglia di mora. Nel caso concreto, il tasso soglia degli interessi di mora, applicando la maggiorazione di 2,1 punti percentuali, va individuato nel 13,29%, mentre quello pagina 11 di 20 contrattualmente pattuito risulta pari al 12,74%, con conseguente infondatezza della eccezione di usurarietà.
4. Il giudizio di Cassazione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo Parte_1
grado, formulando sei motivi di impugnazione:
- con il primo motivo, ha prospettato la violazione degli artt. 1418 e 1343 c.c. e dell'art. 644 c.p., contestando la legittimità della maggiorazione del tasso soglia ritenuta applicabile dalla Corte d'Appello;
- con il secondo motivo, ha prospettato la violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando la mancata pronuncia della Corte d'Appello sulla questione della sommatoria degli interessi;
- con il terzo motivo ha prospettato la violazione dell'art. 1526 c.c., deducendo l'erroneità della statuizione della Corte d'Appello sulla legittimità della pretesa della società concedente di trattenere le rate già corrisposte e di ottenere il pagamento di quelle da corrispondere;
- con il quarto motivo ha prospettato la violazione degli articoli 116 e 117 T.U.B., censurando la mancata considerazione da parte della Corte d'Appello della obbligatorietà della indicazione nei contratti di leasing del costo complessivo del finanziamento (espresso dal T.A.E.G. o dall'I.S.C.).
- con il quinto motivo ha prospettato la violazione dell'art. 1460 c.c., evidenziando la illegittimità della pronuncia di rigetto di tale eccezione, a fronte della usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto e dunque dell'inadempimento della società concedente.
- Con il sesto motivo ha prospettato la violazione degli artt. 191 e ss. c.p.c., dolendosi della mancata ammissione da parte della Corte d'Appello dei mezzi di prova richiesti. si è costituita nel giudizio di cassazione, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.3930/2024 depositata il 13 febbraio 2024, ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo di impugnazione, ha respinto il secondo motivo di impugnazione e ha dichiarato assorbiti il quinto e il sesto motivo di impugnazione.
I principi di diritto enunciati nella suddetta ordinanza sono i seguenti.
• “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma
1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso
pagina 12 di 20 medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art.
2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”;
• “Ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza”.
• “Ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all'entrata in vigore della l. n.
124 del 2017, in assenza di una regolazione legislativa, si applica in via analogica la disciplina dell'art. 1526 c.c.; di conseguenza, la clausola che, in ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati ed impone all'utilizzatore di corrispondere quelli scaduti non è, di per sé, affetta da nullità, atteso che l'utilizzatore, una volta pagato il dovuto e restituito il bene, ha diritto di vedersi restituiti i canoni versati corrispondendo l'equo compenso, fermo restando il potere officioso del giudice di ridurre l'indennità ai sensi del secondo comma dell'art. 1526 c.c. in caso di definitiva acquisizione al concedente delle rate corrisposte”.
• “In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata”.
5. Il giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.
ha introdotto il presente giudizio di rinvio, riproponendo, alla luce Parte_1
dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione, tutti i motivi di appello già pagina 13 di 20 precedentemente articolati (volti ad ottenere sia l'accertamento della nullità dei contratti dedotti in causa, ivi compreso quello di vendita, sia la condanna di alla restituzione Controparte_1
delle somme indebitamente percepite e al risarcimento del danno), fatta eccezione per le pretese correlate alla violazione del divieto di patto commissorio, il cui rigetto, non impugnato in
Cassazione, risulta passato in giudicato. In particolare, ha evidenziato, in Parte_1 relazione alla applicabilità dell'art. 1526 c.c., di avere chiesto, sin dal giudizio di primo grado, di condizionare la condanna della società concedente alla restituzione dei canoni alla effettiva restituzione dell'immobile, in modo da superare le preclusioni connesse al protratto mantenimento della disponibilità del bene oggetto del contratto di leasing.
si è costituita nel giudizio di rinvio, contestando che l'applicazione Controparte_1 dei principi di diritto di cui all'ordinanza n. 3930/2024 della Corte di Cassazione determini di per sé l'accoglimento dell'impugnazione proposta da In particolare, ha Parte_1
evidenziato che:
- anche laddove fosse ritenuta l'usurarietà dei tassi di mora pattuiti, nessuna restituzione sarebbe dovuta, essendo esclusa la gratuità del contratto in applicazione dell'art. 1224 c.c. e mancando allegazioni tempestive in ordine al pagamento effettivo di interessi di mora da parte di
[...]
Parte_1
- non essendo stato restituito l'immobile, e non essendo stato pagato il dovuto, la stretta applicazione del principio di diritto contenuto nell'ordinanza della Corte di Cassazione non comporta l'accoglimento della pretesa restitutoria fondata sulla applicazione dell'art. 1526 c.c., in quanto tale norma presuppone comunque la restituzione del bene oggetto del contratto di leasing;
in ogni caso, la clausola di cui all'art. 14 delle condizioni generali di contratto non può ritenersi nulla, in quanto prevede l'accredito in favore dell'utilizzatore delle somme ricavate dalla società concedente dalla vendita del suddetto bene;
- la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla omessa indicazione del tasso leasing, mentre aveva lamentato la mancanza dell'I.S.C. o del comunque, nel Parte_1 CP_8
contratto sono presenti tutti i dati per ricostruire il costo complessivo del finanziamento.
***
Ciò premesso, occorre confrontare i principi di diritto enunciati dalla Corte di
Cassazione con i singoli motivi di appello articolati da nei limiti in cui Parte_1
essi sono stati riproposti nel presente giudizio di rinvio.
In primo luogo, la Corte di Cassazione ha chiarito che la maggiorazione media degli interessi moratori pari al 2,1% trova applicazione, ai fini del calcolo della soglia dell'usura per tale tipologia di interessi, con decorrenza dall'entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003 e che pagina 14 di 20 per il periodo anteriore deve invece farsi riferimento al T.E.G.M. così come rilevato nei Decreti
Ministeriali.
Nel caso concreto, gli interessi di mora vanno raffrontati al T.E.G.M. trattandosi di un contratto stipulato in data 7 novembre 2002.
Conseguentemente, essendo incontestato fra le parti che il tasso soglia vigente all'epoca della stipulazione del contratto corrisponde al 10,14% e che gli interessi di mora pattuiti ammontano invece al 12,74%, va dichiarata la fondatezza della domanda di accertamento della nullità dei tassi di mora pattuiti nel contratto di leasing dedotto in causa per superamento del tasso soglia in materia di usura, proposta da Parte_1
Tale nullità non si estende all'intero contratto di leasing, ma è circoscritta ex art. 1419 comma
2 c.c. alla singola clausola con la quale sono stati determinati gli interessi di mora.
Inoltre, non è meritevole di accoglimento la pretesa restitutoria avanzata da Parte_1
in correlazione con la nullità della pattuizione relativa agli interessi moratori per
[...]
superamento del tasso soglia.
La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto.
In applicazione dei principi affermati nella sentenza n.19597/2020 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione “dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”.
Nel caso concreto, ha limitato la propria pretesa alla restituzione del Controparte_1
complesso immobiliare oggetto del contratto di leasing e non ha svolto domande di condanna al pagamento di alcunché.
sul presupposto della gratuità del contratto conseguente all'accertamento Parte_1
della natura usuraria degli interessi di mora, ha dedotto di avere diritto alla restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, sia corrispettivi sia moratori, senza allegare (se non tardivamente e genericamente, solo negli scritti conclusionali del presente giudizio di rinvio) di avere eseguito in concreto pagamenti indebiti a titolo di interessi moratori eccedenti il tasso soglia.
La domanda di così come proposta nelle conclusioni rassegnate all'esito Parte_1
del presente giudizio di rinvio e dei giudizi relativi alle fasi precedenti, non è meritevole di accoglimento;
essa inoltre, in difetto di tempestive allegazioni specifiche, non può ritenersi comprensiva della pretesa di restituzione dei soli importi versati a titolo di interessi moratori in eccedenza rispetto a quelli dovuti.
pagina 15 di 20 Dalla statuizione che precede, consegue, infine, il rigetto della eccezione di inadempimento formulata da con riferimento alla deduzione di usurarietà degli interessi Parte_1
di mora.
Una volta chiarito che l'accertamento della pattuizione di interessi usurari non comporta la gratuità del contratto di leasing, deve infatti escludersi anche la legittimità della sospensione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., del pagamento dei canoni pattuiti, i quali restano dovuti nella misura originaria.
Pertanto, sotto il profilo in considerazione, deve ritenersi che la società di leasing si sia avvalsa legittimamente della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 13 del contratto dedotto in causa.
In secondo luogo, la Corte di Cassazione ha escluso la legittimità della sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori ai fini della verifica dell'usura.
A seguito di tale statuizione, non ha ritenuto di riproporre le doglianze Parte_1
precedentemente svolte al riguardo.
In terzo luogo, la Corte di Cassazione ha affermato l'applicabilità in via analogica al contratto dedotto in causa delle previsioni di cui all'art. 1526 c.c. e ha comunque ribadito che le clausole contrattuali che disciplinano le conseguenze dell'inadempimento attribuendo al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati ed imponendo all'utilizzatore di corrispondere quelli scaduti non sono di per sé affette da nullità, fermo restando il potere del giudice di ridurre, anche d'ufficio, l'indennità ai sensi del secondo comma dell'art. 1526 c.c.
In particolare, nell'ordinanza di rinvio, è stato chiarito che “il giudice deve valutare l'equilibrio delle posizioni in caso di inadempimento (Cass. 10249/ 2022)”.
Nell'applicare il suddetto principio di diritto, è importante evidenziare che Controparte_1
non ha formulato domande di pagamento correlate al contratto di leasing dedotto in causa, limitandosi a richiedere la restituzione del complesso immobiliare, il quale si trova tuttora nella disponibilità di Parte_1
Nella medesima prospettiva, occorre inoltre rammentare:
- per un verso, che la restituzione del bene oggetto del contratto di leasing da parte dell'utilizzatore inadempiente, “esercita, nella logica dell'art. 1526 cod. civ., un'indispensabile funzione di riequilibrio del sinallagma negoziale, posto che essa è condizione imprescindibile per consentire la determinazione dell'equo compenso in capo al concedente” (Cass. n. 588/2025);
- per altro verso, che resta ferma “l'ulteriore possibilità, prevista dal secondo comma dell'art. 1526 cit., secondo cui - qualora sia stato convenuto tra le parti che le rate
pagina 16 di 20 pagate restino acquisite al concedente a titolo d'indennità - il giudice può ridurre, secondo le circostanze, l'indennità convenuta” (Cass. n. 588/2025).
Pertanto, nella fattispecie di causa – a prescindere dalla valutazione sulla validità e sulla adeguatezza della clausola penale di cui all'art. 14 delle condizioni generali di leasing (su cui infra) –, l'accoglimento della domanda di restituzione dei canoni è precluso, in ragione del trattenimento del bene da parte della società utilizzatrice e della conseguente impossibilità di determinare l'equo compenso spettante alla società concedente.
Da ciò deriva anche la infondatezza della domanda di volta ad ottenere Parte_1
comunque la condanna della concedente alla restituzione dei canoni ai sensi dell'art. 1526 c.c., sebbene condizionata alla restituzione del bene. Infatti, alla luce dell'orientamento sopra richiamato, la correlazione causale e temporale tra la restituzione del bene, la determinazione dell'equo compenso e la restituzione dei canoni presuppone che la pronuncia relativa alla restituzione dei canoni tenga conto dell'equo compenso e, quindi, che esso sia in concreto determinabile.
Pur in assenza della restituzione del bene, deve invece essere esaminata e confrontata con il disposto dell'art. 1526 c.c. la domanda di riduzione della penale formulata da Parte_1
[...]
La clausola di cui all'art. 14 delle condizioni generali del contratto stipulato fra le parti prevede
– in caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento da parte dell'utilizzatore dell'obbligazione di pagamento dei canoni – il diritto della società concedente di trattenere le somme già incassate, nonché di ricevere il versamento, a titolo di liquidazione anticipata del danno, anche dei canoni a scadere attualizzati e di quanto pattuito per l'esercizio della facoltà di opzione, ma con la detrazione, dall'ammontare complessivo dovuto dall'utilizzatore, del ricavato della vendita dell'immobile.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2061/2021, hanno espressamente valutato “coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 cod. civ. la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente
l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito" e la giurisprudenza successiva della Corte di Cassazione ha confermato tale principio (si vedano, tra le altre, Cass. n.
26531/2021, Cass. n. 28022/2021, Cass. n. 10249/2022 e, da ultimo, Cass. n. 588/2025).
Nella medesima sentenza, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, hanno anche precisato che, “nel caso in cui la clausola penale non faccia riferimento ad una collocazione del bene a
pagina 17 di 20 prezzi di mercato, essa dovrà esser letta negli stessi termini alla luce del parametro della buona fede contrattuale, ex art. 1375 c.c.".
Pertanto, allo stato e in via di principio, non si reputa necessario alcun intervento di riduzione della penale contrattuale, la quale risulta compatibile con la disciplina inderogabile di cui all'art. 1526 c.c.
Solo successivamente alla restituzione dell'immobile e alla concreta determinazione della suddetta penale da parte della società concedente (a seguito della vendita dell'immobile stesso o della determinazione del suo valore) potrà eventualmente essere rimessa in discussione la congruità della pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 1384 c.c.
In quarto luogo, la Corte di Cassazione ha statuito la necessità che il contratto di leasing contenga tutti gli elementi indispensabili per quantificare il costo complessivo del finanziamento, chiarendo al contempo come non sia invece di per sé significativa la mancanza formale della indicazione del tasso leasing.
Nel contratto di leasing di cui è causa, sono state espresse in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, l'ammontare dei canoni, il loro numero e la loro scadenza, nonché il prezzo di riscatto.
Nel dettaglio, il contratto:
- prevede un tasso variabile pari alla media del tasso Euribor 3 Mesi Act/365 del mese precedente e indica il tasso di riferimento base nella percentuale de l3,308%;
- stabilisce il pagamento di un canone iniziale di euro 2.000.000,00 oltre i.v.a., di ulteriori
142 canoni di euro 62.000,00 oltre i.v.a. ciascuno e di un ultimo maxi canone di euro
1.000.000,00 oltre i.v.a, per un totale di 144 canoni aventi scadenza ogni primo del mese con decorrenza dal primo del mese successivo alla consegna dell'immobile;
- determina in euro 1.500.000,00 oltre i.v.a. il prezzo di riscatto;
- individua in euro 2.600,00 le spese di istruttoria, in euro 16.000,00 le spese di assicurazione annue, in euro 4,13 le spese di incasso canone e in euro 51,65 le spese di riscatto.
Tali dati – anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (v. Cass.
n.25984/2025, in motivazione) sono sufficienti per la determinazione del tasso leasing, il quale, nel nono aggiornamento del 25 luglio 2003 della circolare n. 229/1999 della BA d'Italia, è definito come “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”.
Non si riscontra dunque alcuna violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B.
pagina 18 di 20 ***
Per quanto sin qui argomentato l'appello proposto da deve essere Parte_1 accolto limitatamente alla statuizione inerente all'accertamento della nullità della pattuizione inerente agli interessi di mora per superamento del Tasso Soglia in materia di usura;
quanto al resto, la sentenza n. 1265/2019 del Tribunale di Milano va invece confermata.
In ragione della riforma parziale della sentenza appellata, occorre procedere alla regolamentazione delle spese sia del primo grado di giudizio sia delle fasi successive (appello, cassazione e rinvio), tenendo conto dell'esito complessivo della controversia.
Si reputa quindi congruo compensare per un quarto le spese di lite di tutti i gradi di giudizio e porre la restante frazione a carico di in quanto maggiormente Parte_1
soccombente. Alla relativa liquidazione si provvede, tenuto conto della attività difensiva svolta in concreto, avendo riguardo al valore della causa come indicato nella nota spese depositata dal procuratore di nel giudizio innanzi al Tribunale (rientrante nello scaglione Controparte_1
da euro 520.001.00 a euro 1.000.000,00) ed escludendo il compenso per la fase istruttoria dei giudizi di merito, poiché non richiesto nella suddetta nota spese, nonché applicando per ciascun grado di giudizio i parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi introduttiva e di studio e i parametri minimi per la fase decisionale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1265/2019, Parte_1
pubblicata il 07/02/2019, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, accerta e dichiara la nullità dei tassi di mora pattuiti nel contratto di leasing dedotto in causa per superamento del tasso soglia in materia di usura;
2) conferma, quanto al resto, la sentenza n. 1265/2019 del Tribunale di Milano;
3) compensa per un quarto fra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio e condanna a rifondere in favore di la restante quota, Parte_1 Controparte_1
liquidata, per la frazione di tre quarti:
o per il giudizio di primo grado: in euro 8.739,75 per compensi e in euro 1284,75 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
o per il giudizio di appello: in euro 10.326,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
pagina 19 di 20 o per il giudizio di cassazione: in euro 9.259,50 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
o per il giudizio di rinvio: in euro 10.326,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Maria Grazia Federici
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. iscritto al numero di ruolo sopra riportato, promosso
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pio Pinto e dall'avv. Antonio Amendola ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bari, viale della Repubblica n. 16, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-ricorrente e appellante
CONTRO
C.F. ), in persona della sua procuratrice dottoressa Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(munita dei necessari poteri in forza di procura del 2 agosto 2021, n. rep. 7041, n.
[...]
racc. 4968, notaio del Collegio notarile di Milano), Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Brugnatelli e dall'avv. Matteo Battiston ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 31, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
- resistente e appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1265/2019, pubblicata il
07/02/2019, in materia di “Leasing”.
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n. 1265/2019 emessa in data
7.2.2019 dal Tribunale di Milano e della sentenza n. 2099/2020 emessa in data 19.8.2020 dalla
Corte d'Appello di Milano, per tutte le ragioni esposte in atti, contrariis rejectis e in applicazione di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio n.
3930/2024,
In via principale
a) sempre e comunque, rigettare l'avversa domanda di restituzione del bene immobile de quo, in forza delle eccezioni di nullità del rapporto contrattuale intercorso fra le parti, descritte ai capitoli 1, 2 e 3 della parte in diritto dell'atto di riassunzione, nonché in forza dell'exceptio inadimplenti non est adimplendum descritta nel capitolo 4 della narrativa in diritto;
pertanto
l'avversa domanda di restituzione dovrà esser dichiarata illegittima e infondata;
b) in via principale ed altresì anche a titolo di domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni suesposte sub 1, 2 e 3 dei capitoli in diritto dell'atto di riassunzione, la nullità ai sensi degli artt. 1418, 1343 e 1344 cod. civ. (per violazione delle norme sull'usura di cui si chiede l'accertamento del reato, sia pure incidenter tantum, ovvero per violazione delle norme imperative e sulla trasparenza, a mente dell'art. 117 c.8 del T.U.B.), sia del contratto di vendita intercorso fra la Immobiliare Domus Sistemi s.r.l. (oggi
[...]
e la (oggi , sia del contestuale contratto di Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 leasing intercorso fra la Concedente (oggi e l' CP_3 Controparte_1 [...]
(oggi e in ogni caso dell'intera Controparte_4 Parte_1 operazione negoziale di lease back sopra descritta e per l'effetto:
accertare e dichiarare che le predette operazioni negoziali non hanno prodotto alcun effetto
e non costituiscono causa giustificatrice delle prestazioni eseguite, che pertanto devono essere restituite;
accertare e dichiarare che il bene immobile sito in Bisceglie (BA) alla via Libertà oggetto del presente giudizio (in Catasto: Fg. 2, mapp. 1938, subalterni: 1, via della Libertà, p. T-4-
S1-S1, cat. D/2, R. euro 193.320,00; 2, via della Libertà, p.T. area urbana;
3, via della Libertà,
P.T., area urbana e 4, via della Libertà, p. S1, Cat. D/1, R. euro 80,00) sia restituito nella piena proprietà esclusiva della con contestuale autorizzazione al Conservatore Parte_1
alla trascrizione della sentenza a emanarsi, con esonero da responsabilità;
accertare e dichiarare che la nullità è addebitabile a fatto e colpa esclusiva della banca odierna appellata, e, per l'effetto, condannare il in persona del suo l.r.p.t. Controparte_1 pagina 2 di 20 al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla che si quantificano Parte_1
in una misura pari quantomeno a tutti gli interessi indebitamenti versati, pari a euro €
3.795.235,29 (oltre Iva e interessi legali dal dì dell'indebito pagamento) ovvero in quell'altra somma, maggiore o minore che risulterà giusta e/o provata in corso di causa, da determinare, ove occorra, anche secondo equità;
c) sempre e comunque, anche in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'usurarietà del tasso di interesse convenzionalmente previsto e, per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 1815 co2
c.c. (i) accertare e dichiarare la nullità di tutte le pattuizioni contrattuali che hanno determinato una remunerazione usuraria in favore della banca concedente Controparte_1
(ii) accertare e dichiarare che non sono dovuti interessi a remunerazione del capitale concesso in finanziamento, (iii) condannare il , in persona del suo l.r.p.t., alla ripetizione in CP_1
favore della di tutte le somme così illecitamente e illegittimamente Parte_1
percepite a titolo di interessi, pari a €3.795.235,29 (oltre Iva e interessi legali dal dì dell'indebito pagamento), fatta salva la somma maggiore e o minore che risulterà giusta e provata, il tutto oltre interessi legali dal dì del versamento e rivalutazione monetaria ex art.
1224 co.2 c.c.;
d) per le ragioni esposte nel paragrafo sub 3) della parte in diritto dell'atto di riassunzione, accertare e dichiarare la nullità del contratto di lease back stipulato, a mente dell'art. 117 c.8 del T.U.B., ovvero ex art. 1418 c.1 c.c. per violazione di norme imperative e, per l'effetto: a) condannare il in persona del suo l.r.p.t., a restituire in favore della Controparte_1 [...]
tutte le somme percepite indebitamente ex art. 2033 c.c., ovvero e quantomeno, Parte_1
in via subordinata, la somma percepita a titolo di interessi, pari a euro €3.795.235,29 (oltre
Iva e interessi legali dal dì dell'indebito pagamento) fatta salva la somma maggiore o minore che risulterà giusta e provata, il tutto oltre interessi legali dai rispettivi pagamenti, non sussistendo la buona fede dell'accipiens, sino al soddisfo;
b) accertare e dichiarare che il bene immobile sito in Bisceglie (BA) alla via Libertà oggetto del presente giudizio (in Catasto: Fg.
2, mapp. 1938, subalterni: 1, via della Libertà, p. T-4-S1-S1, cat. D/2, R. euro 193.320,00; 2, via della Libertà, p.T. area urbana;
3, via della Libertà, P.T., area urbana e 4, via della Libertà,
p. S1, Cat. D/1, R. euro 80,00) sia restituito nella piena proprietà esclusiva della
[...]
con contestuale autorizzazione al Conservatore alla trascrizione della sentenza Parte_1
a emanarsi, con esonero da responsabilità; in via gradata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda che precede, accertare e dichiarare, sempre per le ragioni esposte nel capitolo sub 3) della parte in diritto dell'atto di riassunzione, la nullità parziale del contratto di lease back - ovvero la nullità della clausola di pattuizione del tasso ultralegale, e per l'effetto, ai
pagina 3 di 20 sensi dell'art. 117 c. 7 del T.U.B., condannare il in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t., alla restituzione in favore della della differenza tra Parte_1
gli interessi già pagati e il ricalcolo degli interessi a Tasso BOT. Ciò oltre gli interessi legali sulle somme che la dovrà restituire, dal giorno del pagamento sino al soddisfo;
in via CP_5
ancor più gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande che precedono, si chiede di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale del per violazione (i) delle norme previste in tema di Controparte_1
trasparenze nei rapporti bancari, (ii) dell'art. 117 del T.U.B. e (iii) dei principi di correttezza
e buona fede e (iv) della normativa sull'usura; per l'effetto, si chiede di: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento grave della BA e, pertanto, trattandosi di lease back, accertare e dichiarare la proprietà esclusiva dell'immobile de quo in capo alla
con contestuale autorizzazione al Conservatore alla trascrizione della Parte_1
sentenza a emanarsi, con esonero da ogni responsabilità; ovvero in subordine, accertare e dichiarare quantomeno l'inadempimento del Sempre e comunque, con Controparte_1
condanna del al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi (ove occorra, Controparte_1 anche a titolo di ripetizione dell'indebito), quantificabili in via principale nell'importo di tutti gli interessi versati e, in via del tutto subordinata, nell'importo pari alla differenza tra gli interessi pagati e il ricalcolo degli interessi a Tasso BOT, oltre gli interessi legali dal dì del pagamento fatta salva la somma maggiore o minore che risulterà giusta e provata, da determinare anche in via equitativa, ove occorra. Ciò oltre gli interessi legali dal dì del pagamento, sino al soddisfo;
e) accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale, che il contratto di lease back intercorso fra le parti, (previa disapplicazione degli artt. 13 e 14 delle condizioni generali di contratto e di clausole contrattuali di analogo contenuto), si è risolto per inadempimento, per fatto e colpa del (applicazione di tassi usurai, violazione della regole sulla trasparenza, Controparte_1
violazione di correttezza e buona fede contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c.) e per l'effetto: (i) accertare e dichiarare la proprietà esclusiva dell'immobile de quo in capo alla Parte_1
con contestuale autorizzazione al Conservatore alla trascrizione della sentenza a
[...]
emanarsi, con esonero da ogni responsabilità, (ii) accertare e dichiarare l'inesistenza di un diritto all'equo compenso (ex art. 1526 c.c.) in favore della BA, (iii) condannare il
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t. al risarcimento in favore della CP_1 [...]
di tutti i danni subiti e subendi, quantificabili in € 3.795.235,29, (ossia tutte le Parte_1
somme così illecitamente e illegittimamente percepite a titolo di interessi, a cui devono aggiungersi gli interessi legali dal dì del versamento e rivalutazione monetaria ex art. 1224
pagina 4 di 20 co.2 c.c.) fatta salva la somma maggiore e o minore che risulterà giusta e provata, da determinarsi, ove occorra, anche secondo equità;
f) per le ragioni esposte al capitolo n.2 della parte in diritto dell'atto di riassunzione, nella denegata ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento l'avversa domanda di accertamento di una risoluzione del contratto di leasing per colpa della e di restituzione Parte_1 dell'immobile oggetto del presente giudizio, accertare e dichiarare la sussistenza di un credito della pari a € 6.076.575,60 oltre iva, e per l'effetto, condannare il Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della predetta somma in CP_1 favore della società odierna appellante, fatto salvo l'importo maggiore o minore che risulterà provato in corso di causa, ove occorra determinato anche in via di equità;
g) sempre e comunque si chiede altresì a codesta On.le Corte d'Appello di voler disapplicare
o comunque ridurre, a mente dell'art. 1526 co. 2 c.c., l'indennità convenuta all'art. 14 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria, nonché ridurre ad equità, ai sensi dell'art. 1384 c.c., la penale ivi prevista;
h) in via ulteriore si chiede altresì di accertare e dichiarare la compensazione fra l'eventuale credito che dovesse esser denegatamente riconosciuto in favore della BA (per qualsivoglia titolo e ragione) ed il controcredito (invero ben maggiore) che deve esser riconosciuto in favore della società in forza dei precedenti capi di domanda. In via ulteriore e Parte_1 per l'effetto, si chiede altresì la condanna del in persona del suo l.r.p.t., al Controparte_1
pagamento della differenza fra il credito vantato dalla e quanto spettante Parte_1
alla BA: ove occorra e fosse ritenuto di giustizia, condizionando espressamente la condanna della banca al pagamento solo dopo l'effettiva riconsegna dell'immobile;
i) in ogni caso, con condanna del al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_1
onorari del doppio grado di giudizio e del giudizio svoltosi dinanzi alla Suprema Corte di
Cassazione.
In via istruttoria, per le ragioni esposte nel capitolo sub 5 della parte in diritto dell'atto di riassunzione, si chiede sin d'ora a Codesta Ecc.ma Corte di Voler disporre una consulenza tecnica d'ufficio volta, sulla scorta della documentazione prodotta in atti e di quella eventualmente da acquisirsi nel contraddittorio tra le parti, a: a) accertare e/o verificare la pattuizione e/o applicazione, al momento della stipula ovvero nel corso del contratto di leasing oggetto del giudizio, di tassi convenzionali di interesse superiori al c.d. tasso soglia usurario, tenendo in considerazione tutti i costi, commissioni e spese legati all'operazione di finanziamento;
in caso di superamento del tasso soglia, calcolare e quantificare le somme che sono state versate in favore della oggi a titolo di Controparte_6 Controparte_1
pagina 5 di 20 interessi, spese, commissioni varie e iva che devono essere restituite alla Parte_1
determinando il rapporto di dare/avere tra le parti;
b) stimare il valore di mercato dell'immobile concesso in locazione finanziaria alla data della risoluzione del contratto (del
13.10.2016); calcolare la differenza tra il valore di mercato del bene immobile oggetto del contratto di leasing alla data di risoluzione del contratto (13.10.2016) e l'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data di risoluzione, i canoni a scadere attualizzati e il prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale;
calcolare l'eventuale equo compenso spettante al n caso di risoluzione del contratto di lease back, tenendo conto Controparte_1
della remunerazione per il godimento del bene, del deprezzamento conseguente al decorso del tempo e alla sua incommerciabilità come nuovo;
inoltre, verificato l'importo delle rate già pagate dall'utilizzatrice; determinare il rapporto di dare/avere tra le parti;
c) verificare il tasso di leasing applicato al contratto stipulato tra le parti e verificare se esso sia stato – o meno - correttamente indicato;
in caso di mancata indicazione del tasso di leasing e/o di sua difformità, rideterminare il piano di ammortamento sia eliminando tutti gli interessi illegittimamente applicati sia mediante applicazione del tasso minimo BOT ex art. 117, 7° comma, TUB, tra quelli espressi nei 12 mesi precedenti ciascun pagamento, in sostituzione del tasso di interesse praticato, quantificando la maggior somma corrisposta dal cliente a titolo di interessi, risultante dalla predetta rideterminazione, eseguita con convenzione di calendario più favorevole al beneficiario, ed il conseguente saldo nel rapporto di dare / avere tra le parti”.
Per Controparte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, contrariis rejectis
= nel merito, in via principale, respingere integralmente le domande e le eccezioni di
[...] anche alla luce dei principi di diritto di cui all'ordinanza n. 3930/2024 della Parte_1
Corte di cassazione, confermando le statuizioni contenute nella sentenza n. 2099/2020 di codesta Corte d'appello;
= nel merito, in via principale, confermare, occorrendo, la condanna di Parte_1
a restituire a l'immobile oggetto del contratto di leasing n. 317481, con gli Controparte_1
estremi identificativi catastali riportati al § 30 della comparsa di costituzione di CP_1
[...]
= nel merito, in subordine, ridurre le pretese avversarie in considerazione delle eccezioni e delle difese spiegate dalla concludente;
- in via istruttoria, respingere le istanze avversarie;
in subordine, occorrendo, disporre CTU come indicato al § 32 della comparsa di costituzione di;
CP_1
= in ogni caso, condannare a rifondere alla concludente le spese di lite”. Parte_1
pagina 6 di 20 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti precedenti all'instaurazione del giudizio di primo grado
In data 7 novembre 2002, (ora Controparte_7 Controparte_1
e Immobiliare Domus Sistemi S.r.l. hanno stipulato un contratto di locazione finanziaria in forza del quale:
- si è impegnata ad acquistare il complesso Controparte_7
alberghiero sito in Bisceglie, via della Libertà, di proprietà di Immobiliare Domus Sistemi S.r.l., al prezzo di euro 10.000.000,00 oltre i.v.a. e a concederlo in locazione finanziaria alla medesima
Immobiliare Domus Sistemi S.r.l. per la durata di 144 mesi;
- Immobiliare Domus Sistemi S.r.l. si è impegnata a corrispondere a CP_5 Pt_2
l'importo complessivo di euro 11.804.000,00 oltre i.v.a. suddiviso in
[...] Controparte_3
144 canoni mensili a titolo di corrispettivo della locazione finanziaria e l'ulteriore importo di euro 1.500.000,00 per l'esercizio dell'opzione di riscatto.
Contestualmente al contratto di leasing, è stato formalizzato anche il contratto di compravendita ivi menzionato.
In data 27 novembre 2009, e Controparte_7 Parte_1
(subentrata all'originaria utilizzatrice Immobiliare Domus Sistemi S.r.l.) hanno stipulato un accordo integrativo, con il quale hanno stabilito la sospensione per dodici mesi del pagamento della sola quota di capitale dei canoni mensili e il conseguente allungamento della durata del contratto;
le medesime parti, in data 30 maggio 2011, hanno concordato un ulteriore allungamento della durata del contratto.
La rinegoziazione delle condizioni di leasing non ha riguardato il tasso degli interessi di mora, il quale era stato indicato nel contratto originario in misura corrispondente al tasso di interesse effettivo globale medio riferito alle operazioni di apertura di credito in conto corrente superiore a euro 5.164,57, moltiplicato per 1,3.
A seguito dell'inadempimento da parte della società utilizzatrice dell'obbligo di corrispondere i canoni pattuiti, la società concedente, con lettera raccomandata del 13 ottobre
2016 (ricevuta da in data 25 ottobre 2016), si è avvalsa della clausola Parte_1 risolutiva espressa di cui all'art 13 delle condizioni generali di contratto e ha invitato la controparte alla restituzione dell'immobile e al pagamento dei canoni insoluti e delle ulteriori somme dovute in applicazione delle pattuizioni contrattuali.
2. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 20 ottobre 2017, in Controparte_1
qualità di avente causa dalla società BA per il Leasing – Italease S.p.a., ha adito il Tribunale
pagina 7 di 20 di Milano al fine di ottenere la condanna di alla restituzione del bene Parte_1
immobile oggetto del contratto di leasing stipulato in data 7 novembre 2002 (i.e. del complesso edilizio con destinazione alberghiera sito in Bisceglie, via della Libertà, composto di due piani interrati, piano terra e quattro piani superiori con area scoperta pertinenziale e identificato al
N.C.E.U. con il foglio n. 2, il mappale n. 1938 e i subalterni 1 e 2).
A sostegno della pretesa, la società concedente ha evidenziato che a partire dal 2014 la società utilizzatrice si era resa inadempiente, prima ritardando e poi interrompendo il pagamento dei canoni di leasing, e ha richiamato la raccomandata contenente la dichiarazione di risoluzione inviata alla stessa in data 13 ottobre 2016. si è costituita nel giudizio di primo grado senza contestare né la Parte_1
conclusione del contratto, né il proprio inadempimento, ma eccependo, in via preliminare,
l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento della procedura di mediazione e deducendo, nel merito, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 1460 c.c.:
- la nullità sia del contratto di leasing che del contratto di compravendita ex artt. 1418 e 1344
c.c. per violazione del divieto del patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c.;
- la nullità sia del contratto di leasing che del contratto di compravendita ai sensi dell'art. 1418
c.c., o almeno la nullità delle clausole del contrato di leasing relative agli interessi, ai sensi degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., per violazione della normativa sull'usura, con conseguente accertamento della gratuità del contratto di leasing e condanna della società concedente alla restituzione degli importi indebitamente percepiti;
- la nullità sia del contratto di leasing che del contratto di compravendita, o almeno delle singole clausole del contratto di leasing, per violazione della normativa sulla trasparenza di cui all'art. 117 T.U.B., segnatamente per la mancata indicazione dell'I.S.C., con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 T.U.B.;
- l'illegittimità della risoluzione di diritto del contratto di leasing invocata da Controparte_1
in considerazione della gravità delle violazioni ad essa addebitabili;
- il proprio diritto, ai sensi dell'art. 1526, comma 1, c.c., alla restituzione delle somme versate, detratto l'equo compenso spettante alla società concedente o, in via subordinata, alla riduzione ex art. 1384 c.c. della penale pattuita ai sensi dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto.
Con provvedimento in data 6 dicembre 2017, il Tribunale ha disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario e, all'esito del giudizio, senza svolgimento di attività istruttoria, in data 7 febbraio 2019, ha pronunciato la sentenza n. 1265/2019, con la quale ha disatteso sia le eccezioni sia le domande riconvenzionali proposte da ed ha invece Parte_1
accolto la domanda principale proposta da Controparte_1
pagina 8 di 20 La decisione del Tribunale può essere sintetizzata come segue.
- In via di principio, il sale and lease back, come qualsiasi altro contratto, può essere impiegato anche per scopi illeciti e fraudolenti (e, in particolare, a fini di violazione o di elusione del divieto del patto commissorio); tale ipotesi si realizza solo se, per le circostanze del caso concreto (difficoltà economiche dell'impresa venditrice o sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente), l'operazione si atteggi in modo da perseguire un risultato confliggente con il divieto sancito dall'art. 2744 cod. civ. (Cass.
4095/1998). Nella fattispecie di causa, difettano gli indici sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, con particolare riguardo alla sproporzione tra l'entità del prezzo e il valore del bene alienato, oltre che alla presenza di una situazione credito-debitoria preesistente alla vendita.
- La sommatoria, ai fini della verifica dell'usura, tra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori è errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo si sommerebbero due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti. Ciò in quanto il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.
Entrambe le tipologie di interessi, potenzialmente, potrebbero risultare usurarie, ma ciò presuppone una valutazione separata per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi, in via di principio, si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.
Il Tasso Soglia, fondato sul T.E.G.M. (Tasso Effettivo Globale medio), è determinato in virtù di rilevazioni statistiche che non prendono in considerazione gli interessi di mora, avendo esclusivo riguardo agli interessi corrispettivi (oltre che alle spese, commissioni e oneri accessori all'erogazione del credito).
Appare quindi irragionevole, al fine di accertare la natura usuraria degli interessi di mora, confrontare la relativa pattuizione con il tasso soglia così determinato, in quanto si opererebbe un raffronto tra valori non omogenei.
Ad oggi, pertanto, una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia, che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare.
- Quanto alla lamentata indeterminatezza dei tassi d'interesse alla luce della mancata previsione del T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) o dell'I.S.C. (Indicatore Sintetico di pagina 9 di 20 Costo), ossia dei tassi effettivamente applicati all'operazione, comprensivi di tutti i costi e delle spese accessorie obbligatorie all'atto del finanziamento, si evidenzia che la previsione del
T.A.E.G. o dell'I.S.C. nei contratti di leasing non è necessaria.
I contratti di leasing devono espressamente indicare il T.A.E.G., ai sensi del D.Lgs. 385/1993, solo ove siano stipulati con un consumatore, a norma dell'art. 125 bis del citato decreto, qualità evidentemente non rivestita dalla società attrice.
Analogamente, non è rilevante la mancata indicazione dell'I.S.C., comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, poiché i contratti di leasing non sono inclusi tra le operazioni per le quali è prevista tale indicazione ai sensi della deliberazione C.I.C.R. del 4 marzo 2003, avente ad oggetto la
“Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” e del relativo allegato. Per i contratti di leasing, è invece sufficiente la specificazione nel contratto delle voci che concorrono a definire il costo complessivo del finanziamento, elementi sui quali non è sorta contestazione tra le parti.
- Non è meritevole di accoglimento l'eccezione di inadempimento sollevata da
[...]
Parte_1
Le deduzioni poste a fondamento di tale eccezione sono risultate infondate;
conseguentemente, non può ritenersi corrispondente a buona fede il rifiuto di eseguire le prestazioni pattuite opposto dalla società utilizzatrice.
- Conformemente al prevalente orientamento della Corte di Cassazione, ai contratti di leasing traslativo va ritenuto applicabile l'art. 1526 c.c.; nondimeno, la disciplina degli effetti della risoluzione del contratto di cui all'art. 1526 c.c., nella parte in cui attribuisce al compratore
(rectius utilizzatore) il diritto ad ottenere la restituzione delle rate (rectius dei canoni) versate, imponendo all'altra parte il dovere di restituire le rate riscosse “salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa”, presuppone l'avvenuta restituzione della cosa stessa.
Nel caso concreto, è pacifico che l'immobile non sia stato restituito, con conseguente inammissibilità della pretesa di Parte_1
In ogni caso, anche laddove fosse ritenuta ammissibile, la domanda di restituzione dei canoni pagati dall'utilizzatore durante il rapporto di leasing, proposta nei confronti della società
[...] ai sensi dell'art. 1526 comma 1 c.c., non sarebbe meritevole di accoglimento. CP_1
L'art. 14 delle condizioni generali di contratto prevede - in ipotesi di inadempimento dell'utilizzatore all'obbligazione di pagamento dei canoni e di conseguente risoluzione del contratto - la liquidazione anticipata del danno anche attraverso la corresponsione dei canoni a scadere attualizzati e di quanto pattuito per l'esercizio della facoltà di opzione, ma al contempo pagina 10 di 20 impone alla società concedente di detrarre dall'importo complessivo dovuto dalla controparte il ricavato della vendita. Tale struttura della clausola penale non determina uno squilibrio a favore della società concedente ed a svantaggio dell'utilizzatore, atteso che, per effetto della sua applicazione, la società concedente non conseguirebbe nulla di più di quanto avrebbe percepito se il contratto fosse stato regolarmente adempiuto.
3. Il giudizio di secondo grado ha impugnato la sentenza di primo grado, articolando cinque Parte_1
motivi di appello, con i quali ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui: - non ha ritenuto di poter verificare la natura usuraria degli interessi di mora in mancanza della rilevazione di un T.E.G.M. specifico per tale tipologia di interessi e ha affermato la erroneità e la illogicità della operazione di sommatoria dei tassi corrispettivi e dei tassi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia;
- ha escluso la nullità del contratto di sale and lease back per violazione dell'art. 2744 c.c.; - non ha ravvisato, nel contratto di leasing dedotto in causa, la violazione dell'art. 117 del T.U.B. e della normativa imperativa e inderogabile sulla trasparenza;
- ha respinto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; - ha dichiarato inammissibile o, comunque, ha valutato infondata la pretesa restitutoria avanzata ex art. 1526
c.c. si è costituita nel giudizio di appello chiedendo la conferma della Controparte_1
pronuncia di primo grado.
La Corte d'Appello, con la sentenza n. 2099/2020 depositata il 19 agosto 2020, ha respinto l'impugnazione proposta da sostanzialmente facendo proprie le Parte_1
argomentazioni già svolte dal Tribunale (sopra sintetizzate), fatta eccezione per il primo motivo di appello, il quale è stato invece disatteso sulla base di diverse considerazioni. Più precisamente, la Corte d'Appello ha escluso l'usurarietà degli interessi di mora pattuiti nel contratto di leasing richiamando l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26286/2019, secondo la quale “poiché la BA d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il tasso soglia di mora del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4, della Legge n. 108 del 1996". Al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva, deve quindi procedersi alla verifica del tasso soglia ordinario, onde pervenire al tasso soglia di mora. Nel caso concreto, il tasso soglia degli interessi di mora, applicando la maggiorazione di 2,1 punti percentuali, va individuato nel 13,29%, mentre quello pagina 11 di 20 contrattualmente pattuito risulta pari al 12,74%, con conseguente infondatezza della eccezione di usurarietà.
4. Il giudizio di Cassazione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo Parte_1
grado, formulando sei motivi di impugnazione:
- con il primo motivo, ha prospettato la violazione degli artt. 1418 e 1343 c.c. e dell'art. 644 c.p., contestando la legittimità della maggiorazione del tasso soglia ritenuta applicabile dalla Corte d'Appello;
- con il secondo motivo, ha prospettato la violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando la mancata pronuncia della Corte d'Appello sulla questione della sommatoria degli interessi;
- con il terzo motivo ha prospettato la violazione dell'art. 1526 c.c., deducendo l'erroneità della statuizione della Corte d'Appello sulla legittimità della pretesa della società concedente di trattenere le rate già corrisposte e di ottenere il pagamento di quelle da corrispondere;
- con il quarto motivo ha prospettato la violazione degli articoli 116 e 117 T.U.B., censurando la mancata considerazione da parte della Corte d'Appello della obbligatorietà della indicazione nei contratti di leasing del costo complessivo del finanziamento (espresso dal T.A.E.G. o dall'I.S.C.).
- con il quinto motivo ha prospettato la violazione dell'art. 1460 c.c., evidenziando la illegittimità della pronuncia di rigetto di tale eccezione, a fronte della usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto e dunque dell'inadempimento della società concedente.
- Con il sesto motivo ha prospettato la violazione degli artt. 191 e ss. c.p.c., dolendosi della mancata ammissione da parte della Corte d'Appello dei mezzi di prova richiesti. si è costituita nel giudizio di cassazione, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.3930/2024 depositata il 13 febbraio 2024, ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo di impugnazione, ha respinto il secondo motivo di impugnazione e ha dichiarato assorbiti il quinto e il sesto motivo di impugnazione.
I principi di diritto enunciati nella suddetta ordinanza sono i seguenti.
• “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma
1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso
pagina 12 di 20 medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art.
2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”;
• “Ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza”.
• “Ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all'entrata in vigore della l. n.
124 del 2017, in assenza di una regolazione legislativa, si applica in via analogica la disciplina dell'art. 1526 c.c.; di conseguenza, la clausola che, in ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati ed impone all'utilizzatore di corrispondere quelli scaduti non è, di per sé, affetta da nullità, atteso che l'utilizzatore, una volta pagato il dovuto e restituito il bene, ha diritto di vedersi restituiti i canoni versati corrispondendo l'equo compenso, fermo restando il potere officioso del giudice di ridurre l'indennità ai sensi del secondo comma dell'art. 1526 c.c. in caso di definitiva acquisizione al concedente delle rate corrisposte”.
• “In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata”.
5. Il giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.
ha introdotto il presente giudizio di rinvio, riproponendo, alla luce Parte_1
dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione, tutti i motivi di appello già pagina 13 di 20 precedentemente articolati (volti ad ottenere sia l'accertamento della nullità dei contratti dedotti in causa, ivi compreso quello di vendita, sia la condanna di alla restituzione Controparte_1
delle somme indebitamente percepite e al risarcimento del danno), fatta eccezione per le pretese correlate alla violazione del divieto di patto commissorio, il cui rigetto, non impugnato in
Cassazione, risulta passato in giudicato. In particolare, ha evidenziato, in Parte_1 relazione alla applicabilità dell'art. 1526 c.c., di avere chiesto, sin dal giudizio di primo grado, di condizionare la condanna della società concedente alla restituzione dei canoni alla effettiva restituzione dell'immobile, in modo da superare le preclusioni connesse al protratto mantenimento della disponibilità del bene oggetto del contratto di leasing.
si è costituita nel giudizio di rinvio, contestando che l'applicazione Controparte_1 dei principi di diritto di cui all'ordinanza n. 3930/2024 della Corte di Cassazione determini di per sé l'accoglimento dell'impugnazione proposta da In particolare, ha Parte_1
evidenziato che:
- anche laddove fosse ritenuta l'usurarietà dei tassi di mora pattuiti, nessuna restituzione sarebbe dovuta, essendo esclusa la gratuità del contratto in applicazione dell'art. 1224 c.c. e mancando allegazioni tempestive in ordine al pagamento effettivo di interessi di mora da parte di
[...]
Parte_1
- non essendo stato restituito l'immobile, e non essendo stato pagato il dovuto, la stretta applicazione del principio di diritto contenuto nell'ordinanza della Corte di Cassazione non comporta l'accoglimento della pretesa restitutoria fondata sulla applicazione dell'art. 1526 c.c., in quanto tale norma presuppone comunque la restituzione del bene oggetto del contratto di leasing;
in ogni caso, la clausola di cui all'art. 14 delle condizioni generali di contratto non può ritenersi nulla, in quanto prevede l'accredito in favore dell'utilizzatore delle somme ricavate dalla società concedente dalla vendita del suddetto bene;
- la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla omessa indicazione del tasso leasing, mentre aveva lamentato la mancanza dell'I.S.C. o del comunque, nel Parte_1 CP_8
contratto sono presenti tutti i dati per ricostruire il costo complessivo del finanziamento.
***
Ciò premesso, occorre confrontare i principi di diritto enunciati dalla Corte di
Cassazione con i singoli motivi di appello articolati da nei limiti in cui Parte_1
essi sono stati riproposti nel presente giudizio di rinvio.
In primo luogo, la Corte di Cassazione ha chiarito che la maggiorazione media degli interessi moratori pari al 2,1% trova applicazione, ai fini del calcolo della soglia dell'usura per tale tipologia di interessi, con decorrenza dall'entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003 e che pagina 14 di 20 per il periodo anteriore deve invece farsi riferimento al T.E.G.M. così come rilevato nei Decreti
Ministeriali.
Nel caso concreto, gli interessi di mora vanno raffrontati al T.E.G.M. trattandosi di un contratto stipulato in data 7 novembre 2002.
Conseguentemente, essendo incontestato fra le parti che il tasso soglia vigente all'epoca della stipulazione del contratto corrisponde al 10,14% e che gli interessi di mora pattuiti ammontano invece al 12,74%, va dichiarata la fondatezza della domanda di accertamento della nullità dei tassi di mora pattuiti nel contratto di leasing dedotto in causa per superamento del tasso soglia in materia di usura, proposta da Parte_1
Tale nullità non si estende all'intero contratto di leasing, ma è circoscritta ex art. 1419 comma
2 c.c. alla singola clausola con la quale sono stati determinati gli interessi di mora.
Inoltre, non è meritevole di accoglimento la pretesa restitutoria avanzata da Parte_1
in correlazione con la nullità della pattuizione relativa agli interessi moratori per
[...]
superamento del tasso soglia.
La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto.
In applicazione dei principi affermati nella sentenza n.19597/2020 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione “dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”.
Nel caso concreto, ha limitato la propria pretesa alla restituzione del Controparte_1
complesso immobiliare oggetto del contratto di leasing e non ha svolto domande di condanna al pagamento di alcunché.
sul presupposto della gratuità del contratto conseguente all'accertamento Parte_1
della natura usuraria degli interessi di mora, ha dedotto di avere diritto alla restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, sia corrispettivi sia moratori, senza allegare (se non tardivamente e genericamente, solo negli scritti conclusionali del presente giudizio di rinvio) di avere eseguito in concreto pagamenti indebiti a titolo di interessi moratori eccedenti il tasso soglia.
La domanda di così come proposta nelle conclusioni rassegnate all'esito Parte_1
del presente giudizio di rinvio e dei giudizi relativi alle fasi precedenti, non è meritevole di accoglimento;
essa inoltre, in difetto di tempestive allegazioni specifiche, non può ritenersi comprensiva della pretesa di restituzione dei soli importi versati a titolo di interessi moratori in eccedenza rispetto a quelli dovuti.
pagina 15 di 20 Dalla statuizione che precede, consegue, infine, il rigetto della eccezione di inadempimento formulata da con riferimento alla deduzione di usurarietà degli interessi Parte_1
di mora.
Una volta chiarito che l'accertamento della pattuizione di interessi usurari non comporta la gratuità del contratto di leasing, deve infatti escludersi anche la legittimità della sospensione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., del pagamento dei canoni pattuiti, i quali restano dovuti nella misura originaria.
Pertanto, sotto il profilo in considerazione, deve ritenersi che la società di leasing si sia avvalsa legittimamente della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 13 del contratto dedotto in causa.
In secondo luogo, la Corte di Cassazione ha escluso la legittimità della sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori ai fini della verifica dell'usura.
A seguito di tale statuizione, non ha ritenuto di riproporre le doglianze Parte_1
precedentemente svolte al riguardo.
In terzo luogo, la Corte di Cassazione ha affermato l'applicabilità in via analogica al contratto dedotto in causa delle previsioni di cui all'art. 1526 c.c. e ha comunque ribadito che le clausole contrattuali che disciplinano le conseguenze dell'inadempimento attribuendo al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati ed imponendo all'utilizzatore di corrispondere quelli scaduti non sono di per sé affette da nullità, fermo restando il potere del giudice di ridurre, anche d'ufficio, l'indennità ai sensi del secondo comma dell'art. 1526 c.c.
In particolare, nell'ordinanza di rinvio, è stato chiarito che “il giudice deve valutare l'equilibrio delle posizioni in caso di inadempimento (Cass. 10249/ 2022)”.
Nell'applicare il suddetto principio di diritto, è importante evidenziare che Controparte_1
non ha formulato domande di pagamento correlate al contratto di leasing dedotto in causa, limitandosi a richiedere la restituzione del complesso immobiliare, il quale si trova tuttora nella disponibilità di Parte_1
Nella medesima prospettiva, occorre inoltre rammentare:
- per un verso, che la restituzione del bene oggetto del contratto di leasing da parte dell'utilizzatore inadempiente, “esercita, nella logica dell'art. 1526 cod. civ., un'indispensabile funzione di riequilibrio del sinallagma negoziale, posto che essa è condizione imprescindibile per consentire la determinazione dell'equo compenso in capo al concedente” (Cass. n. 588/2025);
- per altro verso, che resta ferma “l'ulteriore possibilità, prevista dal secondo comma dell'art. 1526 cit., secondo cui - qualora sia stato convenuto tra le parti che le rate
pagina 16 di 20 pagate restino acquisite al concedente a titolo d'indennità - il giudice può ridurre, secondo le circostanze, l'indennità convenuta” (Cass. n. 588/2025).
Pertanto, nella fattispecie di causa – a prescindere dalla valutazione sulla validità e sulla adeguatezza della clausola penale di cui all'art. 14 delle condizioni generali di leasing (su cui infra) –, l'accoglimento della domanda di restituzione dei canoni è precluso, in ragione del trattenimento del bene da parte della società utilizzatrice e della conseguente impossibilità di determinare l'equo compenso spettante alla società concedente.
Da ciò deriva anche la infondatezza della domanda di volta ad ottenere Parte_1
comunque la condanna della concedente alla restituzione dei canoni ai sensi dell'art. 1526 c.c., sebbene condizionata alla restituzione del bene. Infatti, alla luce dell'orientamento sopra richiamato, la correlazione causale e temporale tra la restituzione del bene, la determinazione dell'equo compenso e la restituzione dei canoni presuppone che la pronuncia relativa alla restituzione dei canoni tenga conto dell'equo compenso e, quindi, che esso sia in concreto determinabile.
Pur in assenza della restituzione del bene, deve invece essere esaminata e confrontata con il disposto dell'art. 1526 c.c. la domanda di riduzione della penale formulata da Parte_1
[...]
La clausola di cui all'art. 14 delle condizioni generali del contratto stipulato fra le parti prevede
– in caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento da parte dell'utilizzatore dell'obbligazione di pagamento dei canoni – il diritto della società concedente di trattenere le somme già incassate, nonché di ricevere il versamento, a titolo di liquidazione anticipata del danno, anche dei canoni a scadere attualizzati e di quanto pattuito per l'esercizio della facoltà di opzione, ma con la detrazione, dall'ammontare complessivo dovuto dall'utilizzatore, del ricavato della vendita dell'immobile.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2061/2021, hanno espressamente valutato “coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 cod. civ. la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente
l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito" e la giurisprudenza successiva della Corte di Cassazione ha confermato tale principio (si vedano, tra le altre, Cass. n.
26531/2021, Cass. n. 28022/2021, Cass. n. 10249/2022 e, da ultimo, Cass. n. 588/2025).
Nella medesima sentenza, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, hanno anche precisato che, “nel caso in cui la clausola penale non faccia riferimento ad una collocazione del bene a
pagina 17 di 20 prezzi di mercato, essa dovrà esser letta negli stessi termini alla luce del parametro della buona fede contrattuale, ex art. 1375 c.c.".
Pertanto, allo stato e in via di principio, non si reputa necessario alcun intervento di riduzione della penale contrattuale, la quale risulta compatibile con la disciplina inderogabile di cui all'art. 1526 c.c.
Solo successivamente alla restituzione dell'immobile e alla concreta determinazione della suddetta penale da parte della società concedente (a seguito della vendita dell'immobile stesso o della determinazione del suo valore) potrà eventualmente essere rimessa in discussione la congruità della pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 1384 c.c.
In quarto luogo, la Corte di Cassazione ha statuito la necessità che il contratto di leasing contenga tutti gli elementi indispensabili per quantificare il costo complessivo del finanziamento, chiarendo al contempo come non sia invece di per sé significativa la mancanza formale della indicazione del tasso leasing.
Nel contratto di leasing di cui è causa, sono state espresse in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, l'ammontare dei canoni, il loro numero e la loro scadenza, nonché il prezzo di riscatto.
Nel dettaglio, il contratto:
- prevede un tasso variabile pari alla media del tasso Euribor 3 Mesi Act/365 del mese precedente e indica il tasso di riferimento base nella percentuale de l3,308%;
- stabilisce il pagamento di un canone iniziale di euro 2.000.000,00 oltre i.v.a., di ulteriori
142 canoni di euro 62.000,00 oltre i.v.a. ciascuno e di un ultimo maxi canone di euro
1.000.000,00 oltre i.v.a, per un totale di 144 canoni aventi scadenza ogni primo del mese con decorrenza dal primo del mese successivo alla consegna dell'immobile;
- determina in euro 1.500.000,00 oltre i.v.a. il prezzo di riscatto;
- individua in euro 2.600,00 le spese di istruttoria, in euro 16.000,00 le spese di assicurazione annue, in euro 4,13 le spese di incasso canone e in euro 51,65 le spese di riscatto.
Tali dati – anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (v. Cass.
n.25984/2025, in motivazione) sono sufficienti per la determinazione del tasso leasing, il quale, nel nono aggiornamento del 25 luglio 2003 della circolare n. 229/1999 della BA d'Italia, è definito come “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”.
Non si riscontra dunque alcuna violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B.
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Per quanto sin qui argomentato l'appello proposto da deve essere Parte_1 accolto limitatamente alla statuizione inerente all'accertamento della nullità della pattuizione inerente agli interessi di mora per superamento del Tasso Soglia in materia di usura;
quanto al resto, la sentenza n. 1265/2019 del Tribunale di Milano va invece confermata.
In ragione della riforma parziale della sentenza appellata, occorre procedere alla regolamentazione delle spese sia del primo grado di giudizio sia delle fasi successive (appello, cassazione e rinvio), tenendo conto dell'esito complessivo della controversia.
Si reputa quindi congruo compensare per un quarto le spese di lite di tutti i gradi di giudizio e porre la restante frazione a carico di in quanto maggiormente Parte_1
soccombente. Alla relativa liquidazione si provvede, tenuto conto della attività difensiva svolta in concreto, avendo riguardo al valore della causa come indicato nella nota spese depositata dal procuratore di nel giudizio innanzi al Tribunale (rientrante nello scaglione Controparte_1
da euro 520.001.00 a euro 1.000.000,00) ed escludendo il compenso per la fase istruttoria dei giudizi di merito, poiché non richiesto nella suddetta nota spese, nonché applicando per ciascun grado di giudizio i parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi introduttiva e di studio e i parametri minimi per la fase decisionale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1265/2019, Parte_1
pubblicata il 07/02/2019, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, accerta e dichiara la nullità dei tassi di mora pattuiti nel contratto di leasing dedotto in causa per superamento del tasso soglia in materia di usura;
2) conferma, quanto al resto, la sentenza n. 1265/2019 del Tribunale di Milano;
3) compensa per un quarto fra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio e condanna a rifondere in favore di la restante quota, Parte_1 Controparte_1
liquidata, per la frazione di tre quarti:
o per il giudizio di primo grado: in euro 8.739,75 per compensi e in euro 1284,75 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
o per il giudizio di appello: in euro 10.326,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
pagina 19 di 20 o per il giudizio di cassazione: in euro 9.259,50 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
o per il giudizio di rinvio: in euro 10.326,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Maria Grazia Federici
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