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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/09/2025, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5679 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, promosso da
, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Luigi Doria;
- appellante – contro
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Pascariello;
CP_1
- appellata –
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto il gravame promosso dal Parte_1
avverso la sentenza n. 3356/2024 pubblicata il 28.06.2024, emessa dal
[...]
Giudice di Pace di Lecce nel giudizio avente n. 17440/2024 R.G. che ha accolto l'opposizione avverso il verbale di accertamento e contestazione n. 41942/2023 – verbale V031561 del 14.09.2023 elevato dalla Polizia Locale di , nel quale Parte_1 veniva contestata la violazione dell'art. 142 comma 9 C.d.S. rilevata con l'apparecchiatura Photored F17Dr.
Segnatamente, l'appellante ha impugnato la decisione del giudice di prime cure con unico motivo di gravame deducendo illegittimità della stessa per violazione o falsa applicazione di diritto nella parte in cui ha ritenuto differenti le procedure di approvazione e di omologazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il contestando in fatto CP_1
e in diritto le pretese del attore, concludendo per il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata.
La causa è stata istruita in forma documentale e all'udienza del 23.09.2025 è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*********
L'appello è infondato per i motivi di seguito esposti.
Ciò posto, con l'unico motivo di appello, il ha lamentato Parte_1
l'erroneità della prima decisione in quanto il Giudice di Pace non avrebbe rilevato che la procedura di approvazione e di omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione costituiscono due procedure equipollenti. Il motivo è infondato.
Sul punto, giova richiamare il più recente arresto giurisprudenziale della
Suprema Corte, la quale - chiamata a decidere su una controversia in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità - ha composto la dibattuta questione circa la parificazione tra la procedura di omologazione e la preventiva approvazione dell'apparecchio.
Ed infatti, il Giudice di legittimità ha definitivamente chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
18/04/2024, n. 10505).
Orbene, il non offre argomenti per discostarsi dal Parte_1 principio di diritto enunciato da Cass. 10550/2024.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune appellante non è possibile dedurre l'equiparazione della procedura di approvazione a quella di omologazione dalla presenza all'interno dell'art. 2 del Decreto Ministeriale del
11.04.2024 (G.U. n. 123 del 28.05.2024) della locuzione “… in base alle condizioni di approvazione od omologazione”.
L'articolo 2 del D.M., infatti, definisce alle lettere e) ed f) rispettivamente cosa debba essere inteso per dispositivo a funzionamento manuale e a funzionamento automatico, senza in alcun modo equiparare la procedura di accertamento a quella di omologazione. A ciò deve aggiungersi che la presenza nel corpo del dettato normativo del continuo riferimento ad entrambe le procedure costituisce elemento idoneo a corroborare la tesi di Cass. 10550/2024 che ritiene ben distinte le due procedure.
Ciò chiarito, va evidenziato come, dall'esame della documentazione versata in atti, il Giudice di Pace ha appurato che l'apparecchiatura utilizzata dal
[...]
risulti essere stata solo approvata (cfr. decreto Prot. n. 257 del Parte_1
19.01.2016, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); e che viceversa, non sia stata fornita la prova dell'avvenuta omologazione. Pertanto, risulta condivisibile l'argomentazione cui è pervenuto il giudice di prime cure nella sentenza appellata.
La sentenza impugnata non merita, pertanto, le censure dalle quali è attinta, dovendosi rigettare l'appello.
Atteso l'esito della lite in ossequio al principio della soccombenza, occorre condannare parte appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dal Pt_1 convenuto, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014. Va inoltre applicato alla fattispecie in esame il comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n. 115/2002, a norma del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis della medesima disposizione
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- Rigetta l'appello;
- Condanna il alla refusione delle spese sostenute da Controparte_2
liquidate complessivamente in € 300,00 oltre al rimborso al CP_1
15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge;
- Dichiara parte appellante tenuta a versare, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 23.09.2025
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP
- sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5679 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, promosso da
, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Luigi Doria;
- appellante – contro
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Pascariello;
CP_1
- appellata –
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto il gravame promosso dal Parte_1
avverso la sentenza n. 3356/2024 pubblicata il 28.06.2024, emessa dal
[...]
Giudice di Pace di Lecce nel giudizio avente n. 17440/2024 R.G. che ha accolto l'opposizione avverso il verbale di accertamento e contestazione n. 41942/2023 – verbale V031561 del 14.09.2023 elevato dalla Polizia Locale di , nel quale Parte_1 veniva contestata la violazione dell'art. 142 comma 9 C.d.S. rilevata con l'apparecchiatura Photored F17Dr.
Segnatamente, l'appellante ha impugnato la decisione del giudice di prime cure con unico motivo di gravame deducendo illegittimità della stessa per violazione o falsa applicazione di diritto nella parte in cui ha ritenuto differenti le procedure di approvazione e di omologazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il contestando in fatto CP_1
e in diritto le pretese del attore, concludendo per il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata.
La causa è stata istruita in forma documentale e all'udienza del 23.09.2025 è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*********
L'appello è infondato per i motivi di seguito esposti.
Ciò posto, con l'unico motivo di appello, il ha lamentato Parte_1
l'erroneità della prima decisione in quanto il Giudice di Pace non avrebbe rilevato che la procedura di approvazione e di omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione costituiscono due procedure equipollenti. Il motivo è infondato.
Sul punto, giova richiamare il più recente arresto giurisprudenziale della
Suprema Corte, la quale - chiamata a decidere su una controversia in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità - ha composto la dibattuta questione circa la parificazione tra la procedura di omologazione e la preventiva approvazione dell'apparecchio.
Ed infatti, il Giudice di legittimità ha definitivamente chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
18/04/2024, n. 10505).
Orbene, il non offre argomenti per discostarsi dal Parte_1 principio di diritto enunciato da Cass. 10550/2024.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune appellante non è possibile dedurre l'equiparazione della procedura di approvazione a quella di omologazione dalla presenza all'interno dell'art. 2 del Decreto Ministeriale del
11.04.2024 (G.U. n. 123 del 28.05.2024) della locuzione “… in base alle condizioni di approvazione od omologazione”.
L'articolo 2 del D.M., infatti, definisce alle lettere e) ed f) rispettivamente cosa debba essere inteso per dispositivo a funzionamento manuale e a funzionamento automatico, senza in alcun modo equiparare la procedura di accertamento a quella di omologazione. A ciò deve aggiungersi che la presenza nel corpo del dettato normativo del continuo riferimento ad entrambe le procedure costituisce elemento idoneo a corroborare la tesi di Cass. 10550/2024 che ritiene ben distinte le due procedure.
Ciò chiarito, va evidenziato come, dall'esame della documentazione versata in atti, il Giudice di Pace ha appurato che l'apparecchiatura utilizzata dal
[...]
risulti essere stata solo approvata (cfr. decreto Prot. n. 257 del Parte_1
19.01.2016, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); e che viceversa, non sia stata fornita la prova dell'avvenuta omologazione. Pertanto, risulta condivisibile l'argomentazione cui è pervenuto il giudice di prime cure nella sentenza appellata.
La sentenza impugnata non merita, pertanto, le censure dalle quali è attinta, dovendosi rigettare l'appello.
Atteso l'esito della lite in ossequio al principio della soccombenza, occorre condannare parte appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dal Pt_1 convenuto, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014. Va inoltre applicato alla fattispecie in esame il comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n. 115/2002, a norma del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis della medesima disposizione
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- Rigetta l'appello;
- Condanna il alla refusione delle spese sostenute da Controparte_2
liquidate complessivamente in € 300,00 oltre al rimborso al CP_1
15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge;
- Dichiara parte appellante tenuta a versare, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 23.09.2025
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP
- sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi