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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 28/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
r.g. 600 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA
SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. A. CARLI PRESIDENTE
Dott.ssa F. MARRAPODI GIUDICE rel
Dott.ssa M. CERIZZA GIUDICE Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 600 /2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa da:
, C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. M. GRAZIOLA, come da procura alle liti, nei confronti di C.F.: Controparte_1 C.F._2 resistente contumace;
con trasmissione degli atti al P.M., come da annotazione di Cancelleria;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, come da verbale d'udienza del
15.01.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti contraevano matrimonio concordatario in data 27.02.1982 a
Torino, come da atto trascritto ai registri presso il medesimo Comune degli Atti di Matrimonio Parte II Serie A anno 1982 n. 205.
Dal matrimonio è nata una figlia, oggi maggiorenne e autosufficiente. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Biella in data
10.10.2017.
Con ricorso depositato in data 04.06.2024 parte ricorrente chiedeva al giudice adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987,
n. 74 e successive riforme. All'udienza del 15.01.2025 il giudice, verificata la ritualità della notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza, dichiarava parte resistente contumace;
attese le conclusioni dedotte da parte ricorrente,
1 nonché la rinuncia di qualsivoglia termine a difesa, il giudice si riservava di riferire al Collegio in ordine alla decisione in punto status.
La causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni di cui in epigrafe. Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successive riforme. E' provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per ben oltre un anno a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, come ricavabile ex art. 2727 c.c. dalla data di deliberazione del sopraindicato provvedimento di omologa. Si presume la continuità dello stato di separazione in mancanza di altro elemento contrario. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, non più in contatto da tempo.
Nulla in punto spese legali, attesa la mera pronuncia in punto status;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 27.02.1982 a Torino tra Parte_1
e come da atto trascritto presso i
[...] Controparte_1 registri degli Atti di Matrimonio Parte II Serie A anno 1982 n. 205;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla in punto spese.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi a Biella in data
22.01.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. A. CARLI
IL GIUDICE REL. ESTENSORE
Dott.ssa F. MARRAPODI
“Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy di dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA
SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. A. CARLI PRESIDENTE
Dott.ssa F. MARRAPODI GIUDICE rel
Dott.ssa M. CERIZZA GIUDICE Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 600 /2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa da:
, C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. M. GRAZIOLA, come da procura alle liti, nei confronti di C.F.: Controparte_1 C.F._2 resistente contumace;
con trasmissione degli atti al P.M., come da annotazione di Cancelleria;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, come da verbale d'udienza del
15.01.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti contraevano matrimonio concordatario in data 27.02.1982 a
Torino, come da atto trascritto ai registri presso il medesimo Comune degli Atti di Matrimonio Parte II Serie A anno 1982 n. 205.
Dal matrimonio è nata una figlia, oggi maggiorenne e autosufficiente. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Biella in data
10.10.2017.
Con ricorso depositato in data 04.06.2024 parte ricorrente chiedeva al giudice adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987,
n. 74 e successive riforme. All'udienza del 15.01.2025 il giudice, verificata la ritualità della notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza, dichiarava parte resistente contumace;
attese le conclusioni dedotte da parte ricorrente,
1 nonché la rinuncia di qualsivoglia termine a difesa, il giudice si riservava di riferire al Collegio in ordine alla decisione in punto status.
La causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni di cui in epigrafe. Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successive riforme. E' provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per ben oltre un anno a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, come ricavabile ex art. 2727 c.c. dalla data di deliberazione del sopraindicato provvedimento di omologa. Si presume la continuità dello stato di separazione in mancanza di altro elemento contrario. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, non più in contatto da tempo.
Nulla in punto spese legali, attesa la mera pronuncia in punto status;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 27.02.1982 a Torino tra Parte_1
e come da atto trascritto presso i
[...] Controparte_1 registri degli Atti di Matrimonio Parte II Serie A anno 1982 n. 205;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla in punto spese.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi a Biella in data
22.01.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. A. CARLI
IL GIUDICE REL. ESTENSORE
Dott.ssa F. MARRAPODI
“Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy di dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento”.
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